vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
NORME DI PRINCIPIO: propongono regole molto generali che possono applicarsi
ad un numero indefinito di casi
La loro funzione principale è quella di guidare il legislatore ad applicare il principio,
individua un valore che è già esistente
1’ comma art13: la libertà personale è inviolabile
Art.24: il diritto di difesa è inviolabile in ogni stato
Sono essenziali nel giudizio di legittimità costituzionale di una legge
Devono essere preliminarmente interpretate dalla corte costituzionale che deve trarre
dal principio una regola costituzionale da comprare con l’altra regola legislativa
NORME PROGRAMMATICHE: ancora più generali di quelle di principio, il
programma prevede un fine generale da raggiungere
1’ comma art.4: riconosce a tutti i cittadini il diritto di lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto; stabilisce un fine, per raggiungerlo
occorre che lo stato svolga varie attività
Efficacia invalidante: possono costituire parametro per un giudizio di legittimità
costituzionale di una legge quando questa consegna previsioni che siano contrarie al
programma enunciato
Da queste norme non è possibile ricavare un obbligo per lo stato e compiere quegli
atti che consentono l’attuazione di quel programma, è possibile però rinvenire in esse
un vincolo negativo, una previsione opposta rispetto al programma è da considerarsi
illegittima
Svolgono una funzione di “stimolo e moderazione politica”, servono a collocare il
dibattito tra maggioranza e opposizione all’interno di obbiettivi già determinati da
una norma costituzionale
Il procedimento di revisione costituzionale
Art.138 stabilisce il procedimento per modificare la costituzione, punto di riferimento
per la rigidità; finalizzato ad evitare che la riforma della costituzione possa avvenire
per volontà della sola maggioranza di governo (la costituzione contiene principi
condivisi, garanzia per entrambi, maggioranza e minoranza, non può essere
modificato da una sola parte)
Stabilisce un procedimento aggravato con tempi più lunghi per la modifica della
costituzione, con maggioranze più elevate e un eventuale intervento del popolo
⁃ Occorrono due deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi (periodo di
riflessione) da parte di ciascuna camera.nella seconda deliberazione occorre
almeno la maggioranza assoluta.
⁃ Se nella seconda votazione la legge viene approvata a maggioranza dei due terzi
il procedimento è concluso e la legge entra in vigore
⁃ Se invece si raggiunge la maggioranza assoluta ma non quella dei due terzi la
legge viene pubblicata perché non può essere richiesto entro tre mesi un
referendum da parte di un quinto dei membri di una camera o 500.000 elettori o
cinque consigli regionali
Referendum approvativo: un esempio lo troviamo nell’art.123 che riguarda
l’approvazione degli statuti regionali, o nell’art.132 a proposito del distacco tra
provincie e comuni dalle regioni di appartenenza
La possibilità di richiedere il referendum è un potere che la costituzione attribuisce
alle minoranze (un quinto dei membri di una camera costituisce una minoranza)
Il voto popolare nel referendum costituzionale è una evocazione del potere
costituente; come la costituzione era espressione del potere costituente del popolo,
così nel procedimento di modifica della costituzione tale potere viene richiamato in
gioco, è il popolo che approva il progetto di riforma della costituzione attraverso il
suo voto diretto.
Il procedimento di revisione è un potere costituito in quanto si può modificare la
costituzione ma non sostituirla integralmente con una nuova costituzione, se con la
revisione costituzionale si modificasse la costituzione al punto da sostituirla con
un'altra il potere sarebbe costituente. All'esito del processo di revisione deve esistere
ancora la precedente costituzione.
3’ comma art.138: non si da luogo a referendum se la legge è stata approvata nella
seconda votazione a maggioranza di due terzi e quindi il consenso popolare è
implicito in questa ampia maggioranza
• Quando è che la modifica della costituzione porta ad una nuova costituzione,
e quando invece produce un cambiamento all’interno della stessa
costituzione? Qual’è il contenuto essenziale di una costituzione, tanto che se
modificato, la costituzione è considerata come nuova?
Ci sono più teorie: 1. Esiste una sorta di supercostituzione collocata nella
prima parte del testo che è sempre esclusa dalla
revisione
2. Tutta la prima parte della costituzione, la parte sui
diritti è immodificabile
3. I diritti sono strettamente collegati agli strumenti di
tutela e a certe parti della forma di governo e di stato
Queste teorie sono di eccessiva rigidità, non può essere che un diritto inviolabile
debba essere sottratto da una revisione costituzionale
• Cosa è inviabile, il principio o anche le eventuali regole che la norma
contiene?
Già all’epoca della rivoluzione francese si distingueva una parte
essenzialmente costituzionale collegata ai diritti fondamentali, e una parte
strumentale collegata al momento attuativo di questi principi
- PRINCIPI FONDAMENTALI: parte della costituzione che non è suscettibile a
revisione, in quanto contenuto essenziale e caratterizzante della costituzione stessa
- ATTUAZIONE DEI PRINCIPI: non costituiscono il contenuto essenziale della
costituzione e quindi possono essere oggetto di revisione
ORIGINI DELLA COSTITUZIONE
Lo statuto albertino
La prima costituzione italiana risale al 1848, quando Carlo Alberto di Sardegna, a
seguito di moto rivoluzionari, fu costretto a promulgare una carta costituzionale nel
Regno di Sardegna e che nel 1861 fu estesa anche al Regno di Italia
Questa carta rimase formalmente in vigore fino al 1948 quando fu approvata la
Costituzione italiana.
In una prima fase delineava una classica monarchia costituzionale, per poi passare ad
una fase finale in cui si avvicinò ad una monarchia parlamentare, (esempio di come le
costituzioni sono condizionate dalla storia).
Costituzione caratterizzata dalla sovranità indecisa, in cui le parti dell’accordo
costituzionale lasciavano alla modificazione storica dei propri rapporti di forza
l’evolversi del modello costituzionale.
Da un punto di vista dei diritti di liberà la carta prevedeva poche norme; le libertà del
cittadino erano trattate in soli 9 articoli (modello delle costituzioni brevi)
Incentramento dei poteri del sovrano
Carta costituzionale concessa dal sovrano liberale dualistica, flessibile e breve
Costituzione concessa: preesistenza del potere del re rispetto alla costituzione
- Delineava un modello di monarchia costituzionale incentrato sui poteri del
sovrano, limitati in parte dal parlamento, nonostante ciò il potere di nomina e
revoca del re determinava un rapporto di fiducia tra il re e i ministri che erano
responsabili verso il sovrano e non verso il parlamento
- Il parlamento era composto da 2 camere, il senato non era un organo elettivo, bensì
i suoi membri erano nominati a vita dal sovrano
- Il potere di fare leggi era del parlamento, nonostante ciò il sovrano aveva il potere
di “sanzione”, di blocco delle leggi, una legge non poteva entrare in vigore senza
la sua firma
Questo potere derivava dall’idea che la legge non era l’espressione della volontà
del popolo, ma di un accordo tra sovrano e parlamento
- Il re convocava e scioglieva il parlamento
Si basava sul principio di separazione tra governo e parlamento, dove il governo
dipende dalla fiducia del re.
Tuttavia nel tempo il governo comprese che se voleva portare avanti la propria
politica doveva spiegarne le ragione, oltre che al re, anche al parlamento
Instaurazione della fiducia tra governo e parlamento
I governi che venivano nominati dal sovrano, e che avevano la fiducia del re,
dovevano quindi avvalersi anche della fiducia del parlamento
Alcuni poteri del sovrano si affievolirono:
- Inizialmente il re poteva i ministri tra persone di sua esclusiva fiducia, ora il re
doveva scegliere come ministri persone che potevano avere anche la fiducia del
parlamento (anche il potere di revoca dei ministri cominciò ad affievolirsi)
- Il doppio appoggio del re e del parlamento verso il governo aveva portato
all’effetto di rafforzare i poteri del governo nei confronti del sovrano; ad esempio
il potere di scioglimento anticipato, che inizialmente era del sovrano, si trasformò
in un potere governativo
- Il governo conquistò anche il potere di nominare i membri del senato
Lo statuto Albertino, che in origine delineava una classica monarchia costituzionale,
si trasformò, senza alcuna modifica scritta, in una monarchia parlamentare
Il periodo fascista
Lo statuto Albertino fu travolto dall’instaurarsi della dittatura fascista che si impose
per ragioni storiche, economiche e sociali.
L’ambiguità della carta, nata per limitare solo alcuni poteri del re, e poi evolutasi in
un predominio delle istituzioni borghesi, favorì l’instaurarsi del regime fascista.
I. Si instaurò giuridicamente con un colpo di stato legittimato dal sovrano: la
marcia su Roma il 28 ottobre 1922, il re affidò a Mussolini (capo del fascismo),
l’incarico di primo ministro.
II. Nel 1924 si effettuarono le elezioni sulla base della legge acerbo che consentiva
al partito che avesse ottenuto il 25% dei voti di ottenere i 2/3 dei seggi della
camera
III. 1925-1926 furono distrutte le istituzioni parlamentari
IV. Con la legge 24 dicembre 1925 n.2263 sulle attribuzioni fu stabilito che il capo
del governo diveniva un superiore rispetto agli altri ministri
V. Nel 1926 con la legge n. 100 fu ampliato il potere del governo che ora poteva
emanare atti senza dover passare prima dal parlamento
VI. L’autorità del governo fu ampliata con la legge del 9 dicembre 1928 n. 2963,
costituzionalizzazione del Gran Consiglio, con questa legge il massimo organo
del partito diventa un organo dello stato dipendente dal capo del governo
Inizio della caduta del fascismo
Notte del 24 luglio 1943, il gran consiglio del fascismo votò un ordine del giorno con
la quale esautorava Mussolini, dichiarò necessario il ripristino delle funzioni statali e
si invitò il re a riassumere i poteri
Il re revocò Mussolini ordinando l’arresto e nominò Maresciallo Badoglio primo
ministro
Il periodo transitorio
8 settembre 1843 (data dell’armistizio) - entrata in vigore della costituzione
L’italia era divisa in due parti, a nord era occupata dai tedeschi e sud dalle forze
alleate
Il regime fascista non c’era pi&u