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Estratto del documento

NORME DI PRINCIPIO: propongono regole molto generali che possono applicarsi

ad un numero indefinito di casi

La loro funzione principale è quella di guidare il legislatore ad applicare il principio,

individua un valore che è già esistente

1’ comma art13: la libertà personale è inviolabile

Art.24: il diritto di difesa è inviolabile in ogni stato

Sono essenziali nel giudizio di legittimità costituzionale di una legge

Devono essere preliminarmente interpretate dalla corte costituzionale che deve trarre

dal principio una regola costituzionale da comprare con l’altra regola legislativa

NORME PROGRAMMATICHE: ancora più generali di quelle di principio, il

programma prevede un fine generale da raggiungere

1’ comma art.4: riconosce a tutti i cittadini il diritto di lavoro e promuove le

condizioni che rendano effettivo questo diritto; stabilisce un fine, per raggiungerlo

occorre che lo stato svolga varie attività

Efficacia invalidante: possono costituire parametro per un giudizio di legittimità

costituzionale di una legge quando questa consegna previsioni che siano contrarie al

programma enunciato

Da queste norme non è possibile ricavare un obbligo per lo stato e compiere quegli

atti che consentono l’attuazione di quel programma, è possibile però rinvenire in esse

un vincolo negativo, una previsione opposta rispetto al programma è da considerarsi

illegittima

Svolgono una funzione di “stimolo e moderazione politica”, servono a collocare il

dibattito tra maggioranza e opposizione all’interno di obbiettivi già determinati da

una norma costituzionale

Il procedimento di revisione costituzionale

Art.138 stabilisce il procedimento per modificare la costituzione, punto di riferimento

per la rigidità; finalizzato ad evitare che la riforma della costituzione possa avvenire

per volontà della sola maggioranza di governo (la costituzione contiene principi

condivisi, garanzia per entrambi, maggioranza e minoranza, non può essere

modificato da una sola parte)

Stabilisce un procedimento aggravato con tempi più lunghi per la modifica della

costituzione, con maggioranze più elevate e un eventuale intervento del popolo

⁃ Occorrono due deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi (periodo di

riflessione) da parte di ciascuna camera.nella seconda deliberazione occorre

almeno la maggioranza assoluta.

⁃ Se nella seconda votazione la legge viene approvata a maggioranza dei due terzi

il procedimento è concluso e la legge entra in vigore

⁃ Se invece si raggiunge la maggioranza assoluta ma non quella dei due terzi la

legge viene pubblicata perché non può essere richiesto entro tre mesi un

referendum da parte di un quinto dei membri di una camera o 500.000 elettori o

cinque consigli regionali

Referendum approvativo: un esempio lo troviamo nell’art.123 che riguarda

l’approvazione degli statuti regionali, o nell’art.132 a proposito del distacco tra

provincie e comuni dalle regioni di appartenenza

La possibilità di richiedere il referendum è un potere che la costituzione attribuisce

alle minoranze (un quinto dei membri di una camera costituisce una minoranza)

Il voto popolare nel referendum costituzionale è una evocazione del potere

costituente; come la costituzione era espressione del potere costituente del popolo,

così nel procedimento di modifica della costituzione tale potere viene richiamato in

gioco, è il popolo che approva il progetto di riforma della costituzione attraverso il

suo voto diretto.

Il procedimento di revisione è un potere costituito in quanto si può modificare la

costituzione ma non sostituirla integralmente con una nuova costituzione, se con la

revisione costituzionale si modificasse la costituzione al punto da sostituirla con

un'altra il potere sarebbe costituente. All'esito del processo di revisione deve esistere

ancora la precedente costituzione.

3’ comma art.138: non si da luogo a referendum se la legge è stata approvata nella

seconda votazione a maggioranza di due terzi e quindi il consenso popolare è

implicito in questa ampia maggioranza

• Quando è che la modifica della costituzione porta ad una nuova costituzione,

e quando invece produce un cambiamento all’interno della stessa

costituzione? Qual’è il contenuto essenziale di una costituzione, tanto che se

modificato, la costituzione è considerata come nuova?

Ci sono più teorie: 1. Esiste una sorta di supercostituzione collocata nella

prima parte del testo che è sempre esclusa dalla

revisione

2. Tutta la prima parte della costituzione, la parte sui

diritti è immodificabile

3. I diritti sono strettamente collegati agli strumenti di

tutela e a certe parti della forma di governo e di stato

Queste teorie sono di eccessiva rigidità, non può essere che un diritto inviolabile

debba essere sottratto da una revisione costituzionale

• Cosa è inviabile, il principio o anche le eventuali regole che la norma

contiene?

Già all’epoca della rivoluzione francese si distingueva una parte

essenzialmente costituzionale collegata ai diritti fondamentali, e una parte

strumentale collegata al momento attuativo di questi principi

- PRINCIPI FONDAMENTALI: parte della costituzione che non è suscettibile a

revisione, in quanto contenuto essenziale e caratterizzante della costituzione stessa

- ATTUAZIONE DEI PRINCIPI: non costituiscono il contenuto essenziale della

costituzione e quindi possono essere oggetto di revisione

ORIGINI DELLA COSTITUZIONE

Lo statuto albertino

La prima costituzione italiana risale al 1848, quando Carlo Alberto di Sardegna, a

seguito di moto rivoluzionari, fu costretto a promulgare una carta costituzionale nel

Regno di Sardegna e che nel 1861 fu estesa anche al Regno di Italia

Questa carta rimase formalmente in vigore fino al 1948 quando fu approvata la

Costituzione italiana.

In una prima fase delineava una classica monarchia costituzionale, per poi passare ad

una fase finale in cui si avvicinò ad una monarchia parlamentare, (esempio di come le

costituzioni sono condizionate dalla storia).

Costituzione caratterizzata dalla sovranità indecisa, in cui le parti dell’accordo

costituzionale lasciavano alla modificazione storica dei propri rapporti di forza

l’evolversi del modello costituzionale.

Da un punto di vista dei diritti di liberà la carta prevedeva poche norme; le libertà del

cittadino erano trattate in soli 9 articoli (modello delle costituzioni brevi)

Incentramento dei poteri del sovrano

Carta costituzionale concessa dal sovrano liberale dualistica, flessibile e breve

Costituzione concessa: preesistenza del potere del re rispetto alla costituzione

- Delineava un modello di monarchia costituzionale incentrato sui poteri del

sovrano, limitati in parte dal parlamento, nonostante ciò il potere di nomina e

revoca del re determinava un rapporto di fiducia tra il re e i ministri che erano

responsabili verso il sovrano e non verso il parlamento

- Il parlamento era composto da 2 camere, il senato non era un organo elettivo, bensì

i suoi membri erano nominati a vita dal sovrano

- Il potere di fare leggi era del parlamento, nonostante ciò il sovrano aveva il potere

di “sanzione”, di blocco delle leggi, una legge non poteva entrare in vigore senza

la sua firma

Questo potere derivava dall’idea che la legge non era l’espressione della volontà

del popolo, ma di un accordo tra sovrano e parlamento

- Il re convocava e scioglieva il parlamento

Si basava sul principio di separazione tra governo e parlamento, dove il governo

dipende dalla fiducia del re.

Tuttavia nel tempo il governo comprese che se voleva portare avanti la propria

politica doveva spiegarne le ragione, oltre che al re, anche al parlamento

Instaurazione della fiducia tra governo e parlamento

I governi che venivano nominati dal sovrano, e che avevano la fiducia del re,

dovevano quindi avvalersi anche della fiducia del parlamento

Alcuni poteri del sovrano si affievolirono:

- Inizialmente il re poteva i ministri tra persone di sua esclusiva fiducia, ora il re

doveva scegliere come ministri persone che potevano avere anche la fiducia del

parlamento (anche il potere di revoca dei ministri cominciò ad affievolirsi)

- Il doppio appoggio del re e del parlamento verso il governo aveva portato

all’effetto di rafforzare i poteri del governo nei confronti del sovrano; ad esempio

il potere di scioglimento anticipato, che inizialmente era del sovrano, si trasformò

in un potere governativo

- Il governo conquistò anche il potere di nominare i membri del senato

Lo statuto Albertino, che in origine delineava una classica monarchia costituzionale,

si trasformò, senza alcuna modifica scritta, in una monarchia parlamentare

Il periodo fascista

Lo statuto Albertino fu travolto dall’instaurarsi della dittatura fascista che si impose

per ragioni storiche, economiche e sociali.

L’ambiguità della carta, nata per limitare solo alcuni poteri del re, e poi evolutasi in

un predominio delle istituzioni borghesi, favorì l’instaurarsi del regime fascista.

I. Si instaurò giuridicamente con un colpo di stato legittimato dal sovrano: la

marcia su Roma il 28 ottobre 1922, il re affidò a Mussolini (capo del fascismo),

l’incarico di primo ministro.

II. Nel 1924 si effettuarono le elezioni sulla base della legge acerbo che consentiva

al partito che avesse ottenuto il 25% dei voti di ottenere i 2/3 dei seggi della

camera

III. 1925-1926 furono distrutte le istituzioni parlamentari

IV. Con la legge 24 dicembre 1925 n.2263 sulle attribuzioni fu stabilito che il capo

del governo diveniva un superiore rispetto agli altri ministri

V. Nel 1926 con la legge n. 100 fu ampliato il potere del governo che ora poteva

emanare atti senza dover passare prima dal parlamento

VI. L’autorità del governo fu ampliata con la legge del 9 dicembre 1928 n. 2963,

costituzionalizzazione del Gran Consiglio, con questa legge il massimo organo

del partito diventa un organo dello stato dipendente dal capo del governo

Inizio della caduta del fascismo

Notte del 24 luglio 1943, il gran consiglio del fascismo votò un ordine del giorno con

la quale esautorava Mussolini, dichiarò necessario il ripristino delle funzioni statali e

si invitò il re a riassumere i poteri

Il re revocò Mussolini ordinando l’arresto e nominò Maresciallo Badoglio primo

ministro

Il periodo transitorio

8 settembre 1843 (data dell’armistizio) - entrata in vigore della costituzione

L’italia era divisa in due parti, a nord era occupata dai tedeschi e sud dalle forze

alleate

Il regime fascista non c’era pi&u

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A.A. 2024-2025
13 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Abgoartia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Gratteri Andrea.