Nozione di diritti fondamentali
La Costituzione parla di inviolabilità dei diritti, termine che viene ripreso negli artt. 13-14-21. Infatti, una dottrina ha da subito dubitato della correttezza del termine fondamentale, asserendo che il termine avrebbe comportato l'inizio di una gerarchia di diritti che la Costituzione è lungi dal creare.
Costruzione tradizionale
Diritti civili
Il diritto in questa accezione è intercambiabile con libertà. Il cittadino richiede che lo stato adotti un comportamento di astensione; si pensi alla libertà personale, ove allo stato è richiesto di NON violare la persona dell'individuo.
Diritti politici
I cosiddetti diritti di partecipazione (elettorato attivo e passivo, diritto di voto ai referendum abrogativi, etc.). In questi casi lo stato deve mettere il cittadino nelle condizioni di esercitare un diritto di partecipazione. Sono questi gli unici (e gli ultimi) diritti legati alla cittadinanza.
Diritti sociali
I diritti di terza generazione, quelli competenti allo stato sociale. In questi casi la Repubblica deve disporre delle risorse per l'effettivo esercizio del diritto (art. 3 co. 2 Cost). Ad esempio, il concetto di indigenza medica (art. 32 Cost) è cambiato negli anni '90, con l'evoluzione della scienza, il concetto viene relativizzato. Non è cioè indigente chi ha solo un reddito basso, ma anche chi non può permettersi una cura più dispendiosa rispetto al proprio tenore di vita.
La presenza e il riconoscimento di questi diritti fanno pensare chiaramente a una specifica forma di stato, ovvero quella di uno stato sociale di diritto costituzionale.
Stato sociale
Quello che si trova garantito nell'art.3 co.2, ovvero il principio di eguaglianza sostanziale, che manca rispetto allo Statuto Albertino, nel momento in cui è la Repubblica a dover riconoscere e garantire i diritti fondamentali.
Costituzionale
Ha una costituzione rigida il cui sindacato di costituzionalità è garantito dalla Corte Costituzionale.
Fondamento giuridico dei diritti
Il fondamento dei diritti si basa su una sedimentazione storica di posizioni giuridiche individuali o collettive che spesso vengono attinte da religioni o correnti filosofiche. Ad esempio, la questione che l'individuo venga prima dello stato è una concezione che in Assemblea Costituente hanno portato gli Onorevoli cristiani.
In epoca fascista si parlava di diritti riflessi, ovvero concessi dallo stato. Nella dottrina costituzionale, invece, lo stato non può far altro che riconoscere e garantire quei diritti.
Nell'art. 24 St. Alb. veniva riconosciuto quanto successivamente detto nell'art.3 co. 1 Cost. Tuttavia, una legge ordinaria poteva violare il diritto riconosciuto dallo Statuto Albertino, in quanto esso non era né sovraordinato rispetto alle altre leggi, né era una costituzione rigida. Basti pensare che durante il fascismo lo statuto non è stato abrogato, quindi sarebbe ancora dovuta essere quella la costituzione, ovviamente poi cancellata dalla legge ordinaria fascista.
Garanzia dei diritti fondamentali
Conta la menzione dei singoli diritti o l'effettività dell'esercizio dei diritti? Si guarda al riconoscimento di tutti i diritti o solo di alcuni? Ci sono diverse tipologie di diritti e all'interno delle stesse anche diverse sfaccettature. Es. diritto alla salute alla pari del diritto a non ricevere cure.
Costituzione lunga
Oltre alle cosiddette "libertà borghesi", abbiamo anche i diritti civili, la sovranità popolare e i diritti di partecipazione. In più si aggiunge a questi diritti la novità dei diritti sociali, che richiedono che lo stato ponga le strutture adatte alla realizzazione di questi diritti. Il termine che usa la Costituzione all'art. 2 per qualificare i diritti, è inviolabili, facendo così leva sulla nozione giuridica. L'espressione fondamentale compare però all'art.32 sul diritto alla salute non intendendo però dare una preminenza a tale diritto, bensì come sinonimo di inviolabile.
Tutela dei diritti ed effettivo esercizio degli stessi
Oltre alla tutela dei diritti costituzionali, è necessario considerare anche il loro effettivo esercizio per definire il nostro ordinamento come stato di diritto a tutti gli effetti? Art.10 co.3 effettivo esercizio delle stesse libertà democratiche della nostra repubblica. Cominciando col dire che l'articolo si riferisce al diritto d'asilo, si deduce che, se il cittadino straniero nel proprio paese non può esercitare delle libertà, seppur citate nel proprio ordinamento, ha il diritto di chiedere asilo nel nostro. Dunque si considera la situazione di fatto dello straniero privato di quei diritti che invece nella Costituzione italiana vengono riconosciuti e garantiti. Pertanto lo standard sarebbe molto alto, in quanto la nostra Costituzione garantisce numerosi diritti.
Strumenti per l'effettivo esercizio dei diritti
In primo luogo a livello di struttura dello stato:
- Separazione dei poteri
- Indipendenza del potere giudiziario
- Presenza della Corte Costituzionale
- Funzione garantista del Presidente della Repubblica
Per separazione dei poteri non si intende efficientismo (nel senso di dividere il lavoro per lavorare meglio), bensì come limitazione tra i poteri e controllo reciproco e, a tal riguardo lo strumento dei conflitti di attribuzione giunge in aiuto.
Altri strumenti messi a disposizione dall'ordinamento sono:
- Principio di legalità sostanziale: è la legge ad attribuire il potere alle istituzioni
- Tutela giurisdizionale dei diritti: il contenuto del diritto esiste in quanto tutelabile in giudizio
- Eguaglianza tra cittadini
- Rigidità della Costituzione e sindacato di costituzionalità
Riserva di legge e riserva di giurisdizione
Sono questi i due strumenti di tutela per i diritti che usa la Costituzione, in particolare la riserva di legge si intenda come riserva assoluta per la tutela dei diritti.
Riserva di giurisdizione: si prevede che gli atti concreti emessi in osservanza della legge debbano essere atti esclusivamente dell'autorità giudiziaria, in quanto il giudice (e non le autorità di polizia, militari etc) è soggetto solo alla legge.
Analizziamo a tal riguardo ora l'art. 13:
- co.1: inviolabilità
- co.2: riserva di legge e di giurisdizione – atto motivato dall'autorità nei casi e modi previsti dalla legge
- co.3: deroga alle riserve – in casi eccezionali di necessità e di urgenza, le autorità di pubblica sicurezza possono attuare provvedimenti provvisori motivati entro le 48h comunicandoli all'autorità giudiziaria. I casi sono tassativamente elencati dalla legge (riserva di legge rinforzata)
- co.4: ampiezza del contenuto del diritto - ogni violenza fisica e morale contro persone già private di piena libertà (detenuti ma anche sottoposti al TSO etc).
Perché dunque riserva di legge assoluta? Il motivo di base è garantire il dialogo tra le parti che avviene in Parlamento, che perciò tiene conto anche delle minoranze: a tal riguardo, in un primo momento si guardava solamente alla fonte di produzione della legge, tenendo quindi in considerazione solo le leggi prodotte dal parlamento. Tuttavia, in un secondo momento, sono stati considerati, nell'ambito delle fonti, anche il d.lgs e il D-L: il primo perché il dialogo del parlamento avviene prima, nella fase per la legge delega, e il secondo perché la discussione parlamentare avviene dopo, nella fase della legge d'esecuzione.
Prendiamo poi anche l'art.21: esso prevede che il sequestro di uno stampato venga effettuato solo nel caso in cui violi la legge sulla stampa o altre norme sull'indicazione del responsabile (riserva di legge) per atto motivato dell'autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione). Tuttavia, tale art., come il 13 co.3, presenta una deroga alle riserve, prevedendo il sequestro d'urgenza, che può essere effettuato delle autorità di pubblica sicurezza entro 24 ore.
Garanzia dei diritti e tutela giurisdizionale
La Corte Costituzionale ha elaborato, specificamente per la tutela dei diritti, lo strumento delle sentenze manipolative nelle forme di:
- Sentenze di accoglimento parziale
- Sentenze additive
- Sentenze additive di principio
- Sentenze sostitutive
(p.480 e ss. Bin) In particolare le sentenze additive sono usate in particolare per i diritti fondamentali e prevedono la dichiarazione di incostituzionalità dell'omissione della norma (incostituzionale nella parte in cui NON prevede). La Corte poi va a colmare la lacuna con un intervento sulla norma dall'effetto retroattivo.
Nelle sentenze additive di principio invece la Corte non introduce una norma direttamente applicabile, ma un principio su cui il legislatore deve basarsi per elaborare delle leggi. Il giudice a quo potrà poi applicare immediatamente il principio al caso concreto per cui ha aperto l'incidente di costituzionalità.
Il preambolo è quindi funzionale all'analisi di una sentenza della Corte Costituzionale: sent. 26/1999 in questa sentenza la Corte afferma, riprendendo l'assioma kelseniano, che "il titolare di un diritto è sempre un potenziale attore in giudizio". Si deduce quindi che non esiste un diritto che non corrisponda a una tutela giurisdizionale, e, ove questa manchi, non si tratta più di un diritto, bensì di una proclamazione retorica. La sentenza include comunque anche i diritti sociali, per quanto in un primo momento questi venissero esclusi dalla categoria dei diritti, in quanto costosi da parte dello stato. In effetti però non sono gli unici diritti a costare allo stato, in quanto tutti i diritti devono essere soddisfatti indipendentemente dal controllo dello stato o dalla volontà del legislatore. Pertanto lo stato, deve garantire strumenti necessari anche per gli altri diritti. (es. Forze di polizia). Per questi motivi i diritti sociali si considerano parte della trattazione della sentenza.
Il riconoscimento del potere di far valere il diritto in giudizio si accompagna necessariamente al riconoscimento della titolarità del diritto. La tutela dei diritti porta con sé i principi di:
- Assolutezza: rispetto dei diritti per tutti
- Universalità: la titolarità dei diritti appartiene a tutti
- Inviolabilità: i diritti non sono comprimibili solo all'interno del loro nucleo essenziale costituzionalmente garantito.
Il diritto quindi si estrinseca in due modi: attraverso il contenuto del diritto, ovvero la sua parte sostanziale, e la sua difesa in giudizio.
La nozione di giudice e giudizio si intendono scisse tra di loro: parlare di giudice si intende coinvolgere anche la Corte Costituzionale nella tutela dei diritti, per giudizio invece possiamo intendere uno qualunque degli organi e dei momenti in cui il diritto si fa valere. Pertanto la Corte Costituzionale detta delle linee guide attraverso dei giudizi di persuasione come ha fatto con la sentenza che andiamo ad analizzare.
Sent. 18/1982 L'azione in giudizio per la tutela dei diritti è essa stessa il contenuto di un diritto. Avendo asserito questo, la Corte ha poi fissato, a seguito, le garanzie procedimentali minime per la tutela dei diritti nell'ambito di un processo che sia rispettoso dei dettami della Costituzione, e sono:
- Presenza del contraddittorio
- Decisione che faccia stato tra le parti (definitiva e stabile)
- Impugnabilità delle sentenze mediante ricorso in Cassazione
Art.2 Cost.
Prosa tacitiana, sintetica, contraria alla prosa della legge, si tratta quindi di periodi brevi ma ricchi di significato. Analizziamo allora l'articolo partendo dal fatto che osserviamo una struttura che si sviluppa su due fronti: quello dei diritti, nella prima frase, e quello speculare dei doveri nella seconda frase. I doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale sono un evidente richiamo all'art.3 co. 2 (eguaglianza sostanziale), e in entrambe le disposizioni si parla di lavoratori in quanto si richiama l'art.1, intendendo la repubblica fondata non sulla rendita, bensì sul lavoro. Il soggetto della frase dell'art.2, come quello dell'art. 3 co. 2, è la repubblica (non lo stato).
A tal riguardo, è necessario richiamare l'art. 114, dove si dice che la Repubblica è l'insieme di comuni, province, città metropolitane, regioni e stato. Tutto ciò per dire che i diritti fondamentali non sono tutelati solo dallo stato, ma da tutti i soggetti che ex art. 114 Cost compongono la repubblica.
Passiamo ora a considerare l'espressione "riconosce e garantisce". Si intende cioè che la Repubblica prende atto, nel momento in cui si costituisce, di una preesistenza di quei diritti. I diritti non hanno una funzione per il potere politico o per lo stato, ma devono garantire lo sviluppo della persona umana per sé e nelle formazioni sociali.
Inviolabile
L'aggettivo inviolabile, che si trova ripetuto anche negli artt. 13 e 14, non vuol dire che la legge non può violarli, tantopiù che le leggi sono soggette al sindacato di costituzionalità; vuol dire invece che, tali diritti, non possono essere violati nemmeno dalla legislazione costituzionale.
Sent. 1146/1988 La Corte va a stabilire che nell'ordinamento vigono dei principi supremi, che non possono essere sovvertiti né da leggi di revisione costituzionale né da leggi costituzionali. Si tratta di principi supremi che non possono essere violati nel loro contenuto essenziale. Chiaramente anche la definizione di contenuto essenziale risulta abbastanza aleatoria, ma per la dottrina spesso non coincide con la modalità di esercizio.
A prescindere da questa questione, notiamo che il riferimento che la Corte opera in questa sentenza è all'art.138, cioè al procedimento aggravato di approvazione per la revisione costituzionale (pagg. 347-353 Bin). L'asserzione dunque che una legge costituzionale è su un grado di parità con la Costituzione è vera solo in parte, poiché questa appartiene al potere costituito, ed è soggetta alle variazioni del legislatore, al contrario, la Costituzione è figlia del potere costituente, che emerge in particolare nei cambiamenti radicali degli ordinamenti, volto a dare una stabilità. Il potere di revisione costituzionale è dunque soggetto a LIMITI ASSOLUTI.
Tali limiti possono essere:
- Espliciti: art. 139 Cost.: interpretazione restrittiva – la forma repubblicana non può essere rivista in quanto il Presidente della Repubblica deve essere ELETTIVO e PROVVISORIO.
- Implicit: art. 139 Cost: interpretazione estensiva (sistematica) – l'articolo 139 va letto in combinato disposto con l'art.1 e la sua espressione "Repubblica democratica" – la sua protezione pertanto non è solo per la forma meramente repubblicana, quanto per la forma di stato repubblicano-democratica.
La Corte può comunque sindacare su leggi costituzionali o di revisione costituzionale seguendo i parametri dei principi supremi, che per altro, assieme ai diritti inviolabili, permisero alla Corte di sindacare anche sulla legge di esecuzione del TCE.
Diritti inviolabili: tutti quelli garantiti dalla Costituzione
Principi supremi:
- Tutela in giudizio dei diritti
- Laicità dello stato
- Sovranità popolare
- Istituzioni rappresentative
- Diritti politici
- Eguaglianza
- Unità e indivisibilità della repubblica
- Contenuto essenziale dei diritti
- Clausole generali
Ordine pubblico e buon costume
Le due clausole generali servono da contenitore per fare in modo che il legislatore lo riempia di significato. Più si amplia il limite delle clausole, più si restringe il diritto. La clausola dell'ordine pubblico non è esplicitamente menzionata in Costituzione, in quanto fu l'appoggio giuridico per il regime Fascista al fine di opprimere ogni forma di dissenso. Tuttavia questa permea all'interno della nostra legislazione. Il concetto di buon costume si riscontra sia all'interno del c.c che del c.p, e, se nel primo caso si riferisce alla purezza degli intenti, nel secondo caso si tratta della morale sessuale corrente. Entrambe le clausole sono tuttavia aleatorie, e si evolvono con l'evoluzione del contesto socio-culturale del tempo.
Sent.238/2014 La Corte si risofferma, dopo la sentenza del 1988, sulla questione dei controlimiti (p.436 Bin) ovvero sulla possibilità che nel nostro ordinamento entrino altre fonti.
Requisiti di democraticità dello stato
Partendo dal fatto che la Corte deve tutelare la forma repubblicana democratica ex art. 139 Cost, comincia con il suggerire le linee guida per tracciare una descrizione di democraticità in due sentenze: una del 1962 e una del 1966, pur essendo poi concetti che verranno ripetuti dalla Corte in altre sentenze.
Tuttavia, bisogna analizzare il percorso che la Corte fa dalla sua prima sentenza, la sent. 1/1956 che sancisce l'inizio dell'operato della Corte: questo dimostra che nel caso della Corte Cost., si è verificato un fenomeno di tardata attuazione del testo costituzionale. Il problema è spiegabile in primo luogo perché le questioni politiche erano prevalenti in una fase di assestamento del nuovo ordinamento nel dopoguerra, e poi perché ancora non era consolidata quella concezione giuridica che dava un'importanza preminente alla Costituzione. In questo contesto poi, storicamente il legislatore repubblicano non si è ancora...
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