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CRITERI DI RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE

antinomie

Le (parola che deriva dal greco) sono nei contrasti tra norme. Due norme possono

entrare in contrasto quando disciplinano la stessa materia ma hanno, fra loro, contenuti opposti. La

risoluzioni delle antinomie spetta alla funzione interpretativa del giudice. Il giudice può provare a

risolvere queste antinomie applicando l'interpretazione sistematica, ovvero cercando di attribuire lo

stesso significato a due disposizioni in contrasto tra loro. Qualora questo non fosse possibile si

applicheranno i veri criteri di risoluzione delle antinomie:

CRITERIO CRONOLOGICO

• Tramite questo criterio, tra due norme in contrasto, prevalerà quella più recente rispetto a

quella meno recente. Il criterio cronologico rende dinamico il nostro ordinamento, ed è di

fondamentale importanza in quanto “salvaguarda” il nostro bicameralismo.

abrogazione

Il criterio cronologico opera tramite il meccanismo dell' , che produce, nella

norma abrogata (quello meno recente) una perdita di efficacia, a favore della norma

abrogante (quella più recente).

efficacia

Nell'ambito del diritto per della norma intendiamo che essa sia idonea a produrre

effetti giuridici in un determinato rapporto giuridico. Si dice che una norma è efficace

quando è in vigore. principio di irretroattività delle norme

In questo contesto è molto importante il ;

ovvero che le norme non sono efficaci per il passato ma solo per il futuro, si dice che hanno

ex nunc

effetto “ ” (da ora in poi).

Chiaramente il principio di irretroattività è valido anche per l'abrogazione e per le norme

abroganti. Le norme abrogate, seppur non più efficaci per il futuro, hanno quindi ancora

effetto per i rapporti giuridici sorti precedentemente alla nuova norma abrogante. Ciò vuol

dire che i giudici possono applicare a casi concreti anche norme già da tempo abrogate.

Esistono diversi tipi di abrogazione:

1. Abrogazione espressa: questa avviene tramite disposizione di un legislatore, di

conseguenza ha effetto erga omnes (valida verso tutti) e opera ex nunc (da ora in poi). Molto

spesso una disposizione abrogante contiene al suo interno le varie disposizioni abrogate da

tale norma.

2. Abrogazione tacita: questa si ha quando troviamo due o più disposizioni in contrasto tra

loro che regolano una stessa materia. L'abrogazione tacita viene eseguita dal giudice tramite

una funzione interpretativa, di conseguenza sarà valida inter partes (solo per le parti) ed

applicabile ad un caso specifico. In questo caso, seguendo il criterio cronologico, il giudice

sarà obbligato a far prevalere la norme recente su quella precedente tenendo conto di un

principio fondamentale. Questo è un principio fondamentale del sistema di rappresentanza,

per la quale un legge non può vincolare la volontà di legislatori futuri; è per questo che la

norma più recente prevale su quella meno recente.

3. Abrogazione implicita: è del tutto simile a quella tacita, l'unica differenza è che questa

comporta l'abrogazione non di una o più disposizioni, ma di una o più leggi riguardanti la

stessa materia.

Una differenza fondamentale è da fare tra abrogazione, deroga e sospensione.

Se la norma abrogata perde per sempre la sua efficacia verso il futuro (almeno che non ci sia

una reviviscenza della norma abrogata, ovvero una disposizione che “rianima” l'efficacia

della norma abrogata), una norma derogata (norma generale) perderà momentaneamente

l'efficacia, in favore della norma derogante (norma speciale), ma qualora la norma derogante

venisse abrogata, allora la norma derogata tornerà efficacie e tornerà a disciplinare i rapporti

giuridici in corso. La sospensione è molto simile alla deroga, in quanto prevede

l'annullamento momentaneo dell'effetto di una norma. La sospensione è applicata a persone

e a casistiche specifiche (es. ai terremotati è stato sospeso l'effetto giuridico delle norme

sulle tasse).

CRITERIO GERARCHICO

• Tramite il criterio gerarchico prevale la norma appartenente alla fonte di gerarchia superiore

(es: se una norma appartenente alla legge entra in contrasto con una norma appartenente ai

regolamenti che disciplina la stessa materia, a prevalere è quella della legge). Questo criterio

implica che l'ordinamento sia caratterizzato da una gerarchia delle fonti.

annullamento

Lo strumento tramite il quale opera il criterio gerarchico è l' . L'annullamento

invalidità

coincide con una dichiarazione di illegittimità. L'annullamento stabilisce l' della

norma, appunto, annullata. La validità è un concetto generale del diritto e stabilisce che una

norma, per essere valide, deve conformarsi, deve essere coerente con la norme di rango

superiore che disciplina la stessa materia. vizio di legittimità

Quando una norma è invalida costituisce un , quest'ultimo può essere

di due tipi: vizio formale, ovvero una norma che non è stata creata dall'organo competente o

una norma che non ha seguito le procedure di formazione dettate dalla norma superiore

(vedi norme di riconoscimento ecc..), o un vizio sostanziale, ovvero che il contenuto di due

norme di rango differente crea un'antinomia.

L'annullamento può essere effettuato dal lavoro interpretativo del giudice; a differenza

erga omnes

dell'abrogazione, esso ha effetto (per tutti), per il semplice fatto che, se

l'abrogazione adempiva al fatto di rinnovare l'ordinamento, l'annullamento ha la funzione di

eliminare, per tutti, le norme inferiori che rappresentano un caso patologico verso le norme

di grado superiore. ex tunc

Si dice che l'annullamento opera “ ” ovvero sia per il passato che per il futuro,

quindi una norma annullata perde i suoi effetti sia per i rapporti giuridici futuri sia per quelli

che in passato già disciplinava.

Chiaramente l'annullamento può essere applicato solo a rapporti giuridici pendenti, aperti,

ancora in corso. Un rapporto giuridico si può chiudere tramite la prescrizione (“scadenza”

temporale del rapporto), tramite l'acquiescenza (per volontà del diretto interessato) o per

giudicato (il rapporto non può più essere impugnabile).

Rapporto cronologico e rapporto gerarchico possono anche entrare in contrasto;

generalmente a prevalere è il criterio gerarchico.

Ma cosa succede se una norma nata dopo e di grado inferiore entra in contrasto con una

norma nata prima ma di grado superiore? Quale dei due criteri devono essere applicati? In

questo caso bisogna verificare se l'antinomia è omogenea (tra due norme di principio o tra

due norme di dettaglio) o eterogenea (tra una norma di principio e una di dettaglio). Qualora

l'antinomia sia omogenea allora si applicherà sempre il criterio cronologico (ciò vuol dire

che il principio o la norma di dettaglio più vecchio verranno abrogati).

Quando invece l'antinomia è eterogenea la situazione si fa ancora più complicata: se

all'interno dell'antinomia la norma nata dopo e superiore gerarchicamente è di dettaglio sarà

applicato il criterio cronologico e la conseguente abrogazione; se la norma nata dopo e

superiore gerarchicamente è di principio si applicherà il criterio gerarchico ed il conseguente

annullamento (per vedere esempio guardare la sentenza 1/1956, dove entrarono in antinomia

due norme appartenenti a due diversi ordinamenti: quello fascista e quello costituzionale

moderno).

CRITERIO DI SPECIALITA'

• Col criterio di specialità viene fatta prevalere la norma speciale rispetto a quella generale,

anche se quest'ultima è successiva. Non sempre però è facile effettuare una giusta

distinzione tra “genere” e “specie”.

Con l'applicazione del criterio di specialità nessuna delle due norme in contrasto viene

annullata o abrogata (come invece accade rispettivamente per il criterio gerarchico ed il

criterio cronologico); semplicemente una viene applicata e l'altra no.

deroga

Lo strumento tramite la quale opera il criterio di specialità e la . La norma applicata,

ovvero quella speciale, verrà chiamata “derogante”, quella disapplicata “derogata.

Esiste uno stretto rapporto trai tre tipi di criteri visti fino ad ora, in un quanto il conflitto tra

norma speciale può portare anche a risultati diversi dalla deroga:

- Se la norma generale è successiva ed è pari dal punto di vista gerarchico alla norma

speciale: verrà applicata quella speciale e quella generale sarà derogata.

- Se la norma generale è successiva ma inferiore alla norma speciale precedente: verrà

applicata quella speciale e quella generale sarà annullata (dichiarata quindi illegittima).

- Se la norma generale è successiva e superiore rispetto alla norma speciale: verrà applicata

la norma generale e la norma speciale sarà annullata (dichiarata quindi illegittima).

- Se la norma speciale è successiva ed è pari dal punto di vista gerarchico a quella generale:

verrà applicata la norma speciale e quella generale sarà derogata

- Se la norma speciale è successiva e di grado inferiore rispetto a quella generale: verrà

applicata quella generale e la norma speciale sarà annullata (dichiarata quindi illegittima).

- Se la norma speciale è successiva e superiore rispetto alla norma generale: verrà applicata

quella speciale e la norma generale sarà o derogata o abrograta.

Chiaramente l'applicazione di questo criterio spetta all'interprete, quindi al giudice.

L'effetto del criterio di specialità è valido, quindi, inter partes ed opera “ex nunc”.

Ci sono però dei casi in cui l'attività legislativa può sembrare simile all'applicazione del

criterio di specialità. Il legislatore può infatti emanare delle disposizioni in cui la regola è

clausola esclusiva di alcune ipotesi

accompagnata da una . Queste sono disposizioni

contenenti un'eccezione alla regola descritta nella stessa disposizione.

Essendo frutto di un'attività legislativa, questa disposizione con clausola esclusiva è valida

erga omnes, e di conseguenza non è da ritenere come l'applicazione del criterio di specialità.

L'eccezione creata dall'applicazione del criterio di specialità deve riguardare materie

specifiche e non è per forza permanente; difatti se la norma derogante (quella speciale)

venisse abrogata, a disciplinare i rapporti giuridici di quella determinata materia, tornerà la

n

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Publisher
A.A. 2017-2018
8 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MatLanders di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Bin Roberto.