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CRITERI DI RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE
antinomie
Le (parola che deriva dal greco) sono nei contrasti tra norme. Due norme possono
entrare in contrasto quando disciplinano la stessa materia ma hanno, fra loro, contenuti opposti. La
risoluzioni delle antinomie spetta alla funzione interpretativa del giudice. Il giudice può provare a
risolvere queste antinomie applicando l'interpretazione sistematica, ovvero cercando di attribuire lo
stesso significato a due disposizioni in contrasto tra loro. Qualora questo non fosse possibile si
applicheranno i veri criteri di risoluzione delle antinomie:
CRITERIO CRONOLOGICO
• Tramite questo criterio, tra due norme in contrasto, prevalerà quella più recente rispetto a
quella meno recente. Il criterio cronologico rende dinamico il nostro ordinamento, ed è di
fondamentale importanza in quanto “salvaguarda” il nostro bicameralismo.
abrogazione
Il criterio cronologico opera tramite il meccanismo dell' , che produce, nella
norma abrogata (quello meno recente) una perdita di efficacia, a favore della norma
abrogante (quella più recente).
efficacia
Nell'ambito del diritto per della norma intendiamo che essa sia idonea a produrre
effetti giuridici in un determinato rapporto giuridico. Si dice che una norma è efficace
quando è in vigore. principio di irretroattività delle norme
In questo contesto è molto importante il ;
ovvero che le norme non sono efficaci per il passato ma solo per il futuro, si dice che hanno
ex nunc
effetto “ ” (da ora in poi).
Chiaramente il principio di irretroattività è valido anche per l'abrogazione e per le norme
abroganti. Le norme abrogate, seppur non più efficaci per il futuro, hanno quindi ancora
effetto per i rapporti giuridici sorti precedentemente alla nuova norma abrogante. Ciò vuol
dire che i giudici possono applicare a casi concreti anche norme già da tempo abrogate.
Esistono diversi tipi di abrogazione:
1. Abrogazione espressa: questa avviene tramite disposizione di un legislatore, di
conseguenza ha effetto erga omnes (valida verso tutti) e opera ex nunc (da ora in poi). Molto
spesso una disposizione abrogante contiene al suo interno le varie disposizioni abrogate da
tale norma.
2. Abrogazione tacita: questa si ha quando troviamo due o più disposizioni in contrasto tra
loro che regolano una stessa materia. L'abrogazione tacita viene eseguita dal giudice tramite
una funzione interpretativa, di conseguenza sarà valida inter partes (solo per le parti) ed
applicabile ad un caso specifico. In questo caso, seguendo il criterio cronologico, il giudice
sarà obbligato a far prevalere la norme recente su quella precedente tenendo conto di un
principio fondamentale. Questo è un principio fondamentale del sistema di rappresentanza,
per la quale un legge non può vincolare la volontà di legislatori futuri; è per questo che la
norma più recente prevale su quella meno recente.
3. Abrogazione implicita: è del tutto simile a quella tacita, l'unica differenza è che questa
comporta l'abrogazione non di una o più disposizioni, ma di una o più leggi riguardanti la
stessa materia.
Una differenza fondamentale è da fare tra abrogazione, deroga e sospensione.
Se la norma abrogata perde per sempre la sua efficacia verso il futuro (almeno che non ci sia
una reviviscenza della norma abrogata, ovvero una disposizione che “rianima” l'efficacia
della norma abrogata), una norma derogata (norma generale) perderà momentaneamente
l'efficacia, in favore della norma derogante (norma speciale), ma qualora la norma derogante
venisse abrogata, allora la norma derogata tornerà efficacie e tornerà a disciplinare i rapporti
giuridici in corso. La sospensione è molto simile alla deroga, in quanto prevede
l'annullamento momentaneo dell'effetto di una norma. La sospensione è applicata a persone
e a casistiche specifiche (es. ai terremotati è stato sospeso l'effetto giuridico delle norme
sulle tasse).
CRITERIO GERARCHICO
• Tramite il criterio gerarchico prevale la norma appartenente alla fonte di gerarchia superiore
(es: se una norma appartenente alla legge entra in contrasto con una norma appartenente ai
regolamenti che disciplina la stessa materia, a prevalere è quella della legge). Questo criterio
implica che l'ordinamento sia caratterizzato da una gerarchia delle fonti.
annullamento
Lo strumento tramite il quale opera il criterio gerarchico è l' . L'annullamento
invalidità
coincide con una dichiarazione di illegittimità. L'annullamento stabilisce l' della
norma, appunto, annullata. La validità è un concetto generale del diritto e stabilisce che una
norma, per essere valide, deve conformarsi, deve essere coerente con la norme di rango
superiore che disciplina la stessa materia. vizio di legittimità
Quando una norma è invalida costituisce un , quest'ultimo può essere
di due tipi: vizio formale, ovvero una norma che non è stata creata dall'organo competente o
una norma che non ha seguito le procedure di formazione dettate dalla norma superiore
(vedi norme di riconoscimento ecc..), o un vizio sostanziale, ovvero che il contenuto di due
norme di rango differente crea un'antinomia.
L'annullamento può essere effettuato dal lavoro interpretativo del giudice; a differenza
erga omnes
dell'abrogazione, esso ha effetto (per tutti), per il semplice fatto che, se
l'abrogazione adempiva al fatto di rinnovare l'ordinamento, l'annullamento ha la funzione di
eliminare, per tutti, le norme inferiori che rappresentano un caso patologico verso le norme
di grado superiore. ex tunc
Si dice che l'annullamento opera “ ” ovvero sia per il passato che per il futuro,
quindi una norma annullata perde i suoi effetti sia per i rapporti giuridici futuri sia per quelli
che in passato già disciplinava.
Chiaramente l'annullamento può essere applicato solo a rapporti giuridici pendenti, aperti,
ancora in corso. Un rapporto giuridico si può chiudere tramite la prescrizione (“scadenza”
temporale del rapporto), tramite l'acquiescenza (per volontà del diretto interessato) o per
giudicato (il rapporto non può più essere impugnabile).
Rapporto cronologico e rapporto gerarchico possono anche entrare in contrasto;
generalmente a prevalere è il criterio gerarchico.
Ma cosa succede se una norma nata dopo e di grado inferiore entra in contrasto con una
norma nata prima ma di grado superiore? Quale dei due criteri devono essere applicati? In
questo caso bisogna verificare se l'antinomia è omogenea (tra due norme di principio o tra
due norme di dettaglio) o eterogenea (tra una norma di principio e una di dettaglio). Qualora
l'antinomia sia omogenea allora si applicherà sempre il criterio cronologico (ciò vuol dire
che il principio o la norma di dettaglio più vecchio verranno abrogati).
Quando invece l'antinomia è eterogenea la situazione si fa ancora più complicata: se
all'interno dell'antinomia la norma nata dopo e superiore gerarchicamente è di dettaglio sarà
applicato il criterio cronologico e la conseguente abrogazione; se la norma nata dopo e
superiore gerarchicamente è di principio si applicherà il criterio gerarchico ed il conseguente
annullamento (per vedere esempio guardare la sentenza 1/1956, dove entrarono in antinomia
due norme appartenenti a due diversi ordinamenti: quello fascista e quello costituzionale
moderno).
CRITERIO DI SPECIALITA'
• Col criterio di specialità viene fatta prevalere la norma speciale rispetto a quella generale,
anche se quest'ultima è successiva. Non sempre però è facile effettuare una giusta
distinzione tra “genere” e “specie”.
Con l'applicazione del criterio di specialità nessuna delle due norme in contrasto viene
annullata o abrogata (come invece accade rispettivamente per il criterio gerarchico ed il
criterio cronologico); semplicemente una viene applicata e l'altra no.
deroga
Lo strumento tramite la quale opera il criterio di specialità e la . La norma applicata,
ovvero quella speciale, verrà chiamata “derogante”, quella disapplicata “derogata.
Esiste uno stretto rapporto trai tre tipi di criteri visti fino ad ora, in un quanto il conflitto tra
norma speciale può portare anche a risultati diversi dalla deroga:
- Se la norma generale è successiva ed è pari dal punto di vista gerarchico alla norma
speciale: verrà applicata quella speciale e quella generale sarà derogata.
- Se la norma generale è successiva ma inferiore alla norma speciale precedente: verrà
applicata quella speciale e quella generale sarà annullata (dichiarata quindi illegittima).
- Se la norma generale è successiva e superiore rispetto alla norma speciale: verrà applicata
la norma generale e la norma speciale sarà annullata (dichiarata quindi illegittima).
- Se la norma speciale è successiva ed è pari dal punto di vista gerarchico a quella generale:
verrà applicata la norma speciale e quella generale sarà derogata
- Se la norma speciale è successiva e di grado inferiore rispetto a quella generale: verrà
applicata quella generale e la norma speciale sarà annullata (dichiarata quindi illegittima).
- Se la norma speciale è successiva e superiore rispetto alla norma generale: verrà applicata
quella speciale e la norma generale sarà o derogata o abrograta.
Chiaramente l'applicazione di questo criterio spetta all'interprete, quindi al giudice.
L'effetto del criterio di specialità è valido, quindi, inter partes ed opera “ex nunc”.
Ci sono però dei casi in cui l'attività legislativa può sembrare simile all'applicazione del
criterio di specialità. Il legislatore può infatti emanare delle disposizioni in cui la regola è
clausola esclusiva di alcune ipotesi
accompagnata da una . Queste sono disposizioni
contenenti un'eccezione alla regola descritta nella stessa disposizione.
Essendo frutto di un'attività legislativa, questa disposizione con clausola esclusiva è valida
erga omnes, e di conseguenza non è da ritenere come l'applicazione del criterio di specialità.
L'eccezione creata dall'applicazione del criterio di specialità deve riguardare materie
specifiche e non è per forza permanente; difatti se la norma derogante (quella speciale)
venisse abrogata, a disciplinare i rapporti giuridici di quella determinata materia, tornerà la
n