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Comunità e diritto

L'uomo non è nato per vivere isolato dagli altri, ma in relazione con i suoi simili, con i quali formerà un gruppo sociale. Di questo gruppo sociale si può entrare volontariamente (ad esempio, in un circolo ricreativo, in un partito politico, ecc...) o involontariamente (come nel caso del più grande gruppo sociale, lo Stato).

L'uomo entra in un gruppo sociale per una ragione prevalente: quella di ricercare un interesse. Questo interesse può essere individuale (allora avrà fini egoistici) o collettivo (in questo caso, sarà un interesse comune a tutto il gruppo). Ci sono poi gli “interessi diffusi”, che non sono tipici di una specifica categoria di persone, ma appartengono ad una serie indeterminata di soggetti (“i malati”, “i senza tetto”, “i consumatori” ecc...).

Principio ordinatore

Per regolare un gruppo sociale non bastano degli interessi comuni, ma serve un principio ordinatore che valga a comporre l’interesse del gruppo. Questo principio ordinatore può tutelare l’interesse di uno solo (allora si parlerà di tirannia), di pochi al comando (oligarchia) o dei molti (democrazia). L’interesse generale è l’interesse di gruppi sociali a fini generali, tipico di quelle società chiamate politiche.

Le procedure, le strutture sociali assolvono a una funzione, quella organizzativa, che ha il compito di stabilire i ruoli fra gli associati, di scegliere chi deve detenere il comando ecc... È necessario che le regole vengano osservate spontaneamente o coattivamente e che, in mancanza di ciò, si applichi una sanzione. Le leggi devono quindi essere legittimate dal fattorazionale che le ha generate ma, soprattutto, devono essere accettate e condivise dalla comunità.

Fenomeno giuridico

Il fenomeno giuridico è connaturato nel fenomeno associativo: da qui l’espressione ubi societas, ibi ius (dove è la società, lì è il diritto). Oltre alle regole associative, servono regole che esprimano in forma linguistica gli obiettivi del gruppo sociale: queste regole sono, ad esempio, quelle atte a stabilire diritti e doveri, e si possono definire istituzionali, perché atte ad esprimere valori comuni del gruppo. Per essere valevoli, queste regole devono trovare piena corrispondenza di ideali con l’attuale realtà sociale e devono essere linguisticamente valide in modo tale da consentire all’interprete di individuare l’interesse in esse contenute.

L’ordinamento giuridico, in quanto basato su rapporti umani, è un ordinamento sociale e mira alla sicurezza collettiva. Da questo punto di vista, però, anche altri fattori potrebbero essere considerati come diritto, ad esempio la morale, lo scambio di beni o la produzione. Questi, però, non assicurano sicurezza e stabilità, né tantomeno mirano a formare un gruppo sociale, ma presuppongono, per la loro esistenza, la stessa presenza del gruppo sociale.

Costituzione

La costituzione, in senso materiale si identifica con le forze politiche che in un determinato momento storico riescono ad interpretare l’interesse della comunità, mentre in senso effettivo si identifica con la capacità delle forze politiche di imporre la sua osservanza. In altre parole, la costituzione materiale è la costituzione vera e propria, scritta; quella effettiva è quella applicata.

La costituzione materiale può essere modificata nel momento in cui entra in contrasto con quella effettiva o non ne rispetta certi modi di intendere. Questa visione porta al concetto di costituzione non più come atto, ma come “processo”, in cui la costituzione materiale è il primo anello, e la costituzione effettiva l’ultimo. Si deve sempre essere in grado di risalire dall’ultimo anello al primo, e viceversa.

Ad esempio, la Costituzione materiale del 1947 è diversa dalla costituzione effettiva di oggi, ma la Costituzione è totalmente diversa dallo Statuto albertino.

Diritto naturale

Ci sono poi diversi tipi di diritto. Il primo è il diritto naturale, che trova il suo fondamento appunto nella natura. Si sono elaborate diverse teorie di diritto naturale, ma le più accreditate sono due: la prima, secondo cui al diritto naturale andrebbero attribuite le caratteristiche di assolutezza, eternità e certezza dell’oggettività; la seconda, secondo cui anche il diritto naturale deve essere collegato all’uomo e alla storicità. Il diritto naturale, in ogni caso, sembra voler sottrarre il diritto positivo alla mutevolezza della quotidianità. Ecco che, ad esempio, si giustifica, in nome del diritto naturale, pratiche come la schiavitù, la poligamia o la guerra. Il diritto naturale ha però, in sé, quei caratteri che vengono tutelati nella prima parte della Costituzione, come l’uguaglianza o i diritti e doveri del cittadino.

Dobbiamo però rilevare un cambiamento dei valori, e soprattutto una pluralità di interpretazione degli stessi: ciò porta a ritenere che esistano tanti ordinamenti giuridici quanti sono gli ordinamenti.

Il pluralismo giuridico non è prodotto solo dallo Stato, quindi, ma da ogni altro gruppo sociale: pensiamo, ad esempio, alle regioni o ai comuni. La Costituzione riconosce, quindi, alcuni ordinamenti diversi da quello dello Stato, che rimane comunque in una posizione di preminenza perché è maggiore e include in sé interessi generali.

Ordinamenti rispetto all'ordinamento statale

  • Originari o derivati, se trovano la loro validità nell’ordinamento statale;
  • Leciti o illeciti, a seconda che siano ammessi dall’ordinamento statale.

Altri due tipi di diritto sono il diritto privato e il diritto pubblico. Le norme di diritto privato perseguono indirettamente la tutela di interessi individuali, mentre direttamente mediante la tutela di interessi pubblici.

Le fonti del diritto

La giuridicità di una norma si misura dalla sua capacità di assicurare stabilità e continuità nel tempo di un gruppo sociale. La norma si applica quando un gruppo sociale ritiene opportuno stabilire una regola per mantenere la pacifica convivenza tra i consociati e, essendo inserita in un sistema, questa norma deve essere rispettata, altrimenti si incorrerà in una sanzione.

  • Positività: la norma deve essere positiva, ovvero deve enunciare un interesse vigente nella comunità;
  • Coattività: ovvero una norma deve essere seguita con o senza la volontà del destinatario. Nel caso in cui questa norma fosse violata, si incorrerà in una sanzione, ovvero una misura punitiva nei confronti di chi non rispetta la norma. Va anche detto, però, che non tutte le norme esprimono un comando: alcune, infatti, hanno anche differenti compiti, come enunciare diritti e doveri di un cittadino o regolare gli organi di stato;
  • Esteriorità: ovvero una norma regola la vita di relazione e ne organizza i modi di svolgimento;
  • Astrattezza e generalità: la generalità consiste nell’attuazione della norma a regolare categorie di fatti o persone non determinati, mentre l’astrattezza consiste nell’enunciare una disposizione ipotetica. Questi ultimi due caratteri sono ormai messi fortemente in discussione, perché ormai il diritto è formato da gruppi che richiedono attenzioni sempre più specifiche.

Esistono anche delle leggi dette personali o “ad personam”, vale a dire norme che hanno come destinatari persone o fatti specifici. La fonte è lo strumento adoperato per la produzione del sistema normativo. Per questo le fonti in esame verranno dette fonti di produzione. Ci sono poi le fonti sulla produzione, che determinano organi e procedure di formazione del diritto, e le fonti di cognizione, che sono documenti ufficiali nei quali vengono racchiuse le disposizioni normative.

Fonti normative

Le fonti normative si distinguono in fonti-atti e fonti-fatti.

Le fonti-atti sono espresse da un organo di governo e sono fonti scritte, mentre le fonti-fatti consistono in una consuetudine o un uso e sono fonti non scritte. Altra distinzione è quella tra fonti dirette e indirette. Le fonti dirette sono regolamentate dallo stesso ordinamento, mentre le fonti indirette da un ordinamento al di fuori di quello statale.

Al vertice dell’ordinamento c’è la Costituzione. Viene poi la legge (seconda come ordine perché viene approvata dal Parlamento) insieme agli atti con forza di legge, che sono decreto legge (emanato in caso di necessità e con durata di 60 giorni) e decreto legislativo (che è una regolamentazione generale poi studiata dal governo). Vengono poi i regolamenti (deliberati dal governo dopo che si è riunito, ed è un’aggiunta per l’attuazione) e alla fine le consuetudini.

Criteri per rispettare una norma

I criteri per adottati per rispettare una norma sono quello gerarchico e quello cronologico. Con il termine efficacia si può intendere efficacia formale o sostanziale. Parleremo di efficacia sostanziale quando si vuole indicare la capacità della fonte a creare nuove regole dotati dei caratteri propri della norma giuridica; parleremo di efficacia formale quando si tratta di fonti intese come atti emanati da determinati organi secondo procedure prefissate.

Guardiamo, nello specifico, alcune fonti del diritto. Il regolamento potrà immettere nuove norme in un ordinamento solo se queste norme non siano in contrasto con quelle contenute in leggi formali o in atti di eguale forza.

La consuetudine non può mai essere contraria a una legge o a un regolamento, ed è una fonte non scritta e al tempo stesso una fonte-fatto. Consiste in un comportamento uniforme e costantemente diffuso nel tempo e nello spazio da gruppi sociali: si tratta, in pratica, di un diritto creato spontaneamente. È necessario, per avere una consuetudine, la presenza della “opinio iuris ac necessitatis”, cioè la credenza da parte del gruppo che quel comportamento sia giuridicamente accettato.

Un tipo particolare di consuetudine è la consuetudine costituzionale, che disciplina i rapporti fra organi costituzionali, e ha diverse diffusioni nel tempo e nello spazio. Sarà, infatti, diffusa in un limitato numero di soggetti e può limitarsi a pochi casi temporali soltanto.

Interpretazione giudiziale

Un’altra fonte del diritto, sebbene molto discussa, è l’interpretazione giudiziale, poiché, considerando che l’ordinamento giuridico è quello che risulta dalle sentenze, essa diventa allora fonte del diritto.

Contratti collettivi di lavoro

Un’altra fonte del diritto sono i contratti collettivi di lavoro, perché acquistano efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie a cui si riferisce qualora siano stipulati da sindacati. Non essendo i sindacati ancora registrati, essi dovrebbero fornire delle condizioni particolari ai lavoratori ma, di fatto, si limitano a riprodurre le clausole dei contratti collettivi diritte ad assicurare ai lavoratori minimi trattamenti economici e normativi.

Fonti esterne con efficacia diretta sullo Stato

Dopo le fonti interne, vengono quelle esterne ma che hanno efficacia diretta sullo Stato. Sono:

  • La Comunità internazionale;
  • Gli ordinamenti particolari;
  • Le norme comunitarie.

Nella Comunità internazionale l’autorità non spetta a un solo organo, a meno che non si consideri l’Organizzazione delle Nazioni Unite, ma ogni paese è uno strumento per l’affermazione dell’osservazione di certe norme. Per collegare il diritto internazionale a quello statale esistono l’adattamento automatico e l’ordine di esecuzione. Il primo ha il compito di adeguare il diritto interno italiano alle norme internazionali; il secondo riguarda invece le norme di diritto prodotte dall’accordo politico, economico ecc... tra due o più Stati.

Si avrà, quindi, la presupposizione quando per applicare una norma dell’ordinamento statale si deve fare riferimento a uno norma di un ordinamento estero. Si avrà il rinvio quando una norma propria di un altro ordinamento viene ad essere applicata nello Stato. Il rinvio può essere non ricettizio, quando una norma del nostro paese rinvia a una norma di un ordinamento straniero, o ricettizio, quando la norma dell’ordinamento statale rinvia a una norma dell’ordinamento straniero per “farla propria”.

Le norme di diritto interno che rinviano a un ordinamento straniero per la disciplina dei rapporti tra privati si chiamerà diritto privato internazionale.

I principali tipi di fonte comunitaria sono i regolamenti e le direttive. Il regolamento è generale ed obbligatorio in tutti i suoi elementi, mentre il regolamento si rivolge a un solo paese e dà norma di scopo, quindi il mezzo e il tempo per la realizzazione di quel fine è a discrezione dello stato interessato.

Giurisprudenza interna

Tornando alla giurisprudenza interna, il nostro ordinamento costituzionale prevede varietà e pluralità di fonti: questa diversità ha portato alla creazione di fonti atipiche e rinforzate, ad esempio fonti che non vengono abrogate col referendum o che hanno alle spalle un differente processo di formazione.

Un aspetto giurisprudenziale importante è quello dell’interpretazione. È necessario trarre dalla fonte la norma e il suo significato. I tipi di interpretazione sono diversi:

  • Interpretazione letterale: consiste nel significato grammaticale delle parole;
  • Interpretazione sistematica: consiste nel “calare” la legge nell’ordinamento considerato e cercare di armonizzarla con esso. Se il significato, rispetto all’interpretazione letterale, si arricchisce, si avrà un’interpretazione estensiva; se si restringe l’interpretazione sarà restrittiva;
  • Interpretazione adeguatrice: consiste nell’adeguare il significato della norma ai nuovi principi;
  • Interpretazione evolutiva: in cui il testo, per il passare degli anni e per i nuovi valori che emergono, sia interpretato in maniera diversa rispetto alla versione originale;
  • Interpretazione autentica: che viene fatta, vista la vastità delle interpretazioni possibili, dal legislatore stesso, e ha la stessa efficacia della norma;
  • Interpretazione analoga: in cui l’interprete, non trovando una regola che disciplini il caso, possa ricorre all’analogia legis (cioè a disposizioni che disciplinano casi simili o materie analoghe) o all’analogia iuris (ricorso a principi generali dell’ordinamento giuridico).

L’interpretazione analogica non sempre dà risultati: in questo caso, l’interprete prende atto che nell’ordinamento esiste una lacuna, vale a dire un vuoto normativo. L’ordinamento giuridico potrebbe essere completo dal punto di vista normativo, ma non da quello istituzionale, come nel caso della Corte Costituzionale istituita dopo l’entrata in vigore della Costituzione. Si parlerà allora di lacuna istituzionale.

Particolare importanza avrà l’interpretazione delle disposizioni costituzionali, a carico della Corte Costituzionale.

Dimensione nel tempo e nello spazio

Una norma ha una sua dimensione anche nel tempo e nello spazio. Non può, innanzitutto, essere applicata a situazioni avvenute anteriormente alla sua entrata in vigore. Ha una sua dimensione nel tempo sino a quando una legge successiva di pari grado (come decreto legge o decreto legislativo) non la abroghi. L’abrogazione può essere tacita o espressa: è espressa quando una legge successiva abroghi espressamente la legge; è tacita quando le disposizioni della nuova legge sono incompatibili con la vecchia legge. L’abrogazione può anche avvenire con un referendum.

Nel nostro ordinamento si ha, poi, la disapplicazione della legge quando la Corte Costituzionale ne riconosce l’incostituzionalità. L’applicabilità delle norme giuridiche secondo una dimensione spaziale viene collegata comunemente al principio della “territorialità della legge”, cioè il vigore delle norme vige entro un determinato territorio.

Il soggetto di diritto e le situazioni giuridiche soggettive

Le norme giuridiche considerano ogni uomo centro di imputazione di interessi giuridicamente rilevanti. L’uomo, quindi, è sia destinatario della norma giuridica sia centro di interessi giuridici. L’interesse del diritto ad attribuire interessi ad ogni individuo comporta l’attribuzione di diverse situazioni giuridiche che possono essere attive (dirette a tutelare interessi) e passive (dirette a subire che altri tutelino e realizzino questi interessi). Queste situazioni formano la soggettività giuridica, e il protagonista diventa un soggetto di diritto.

La capacità dei soggetti di diritto (che sono sempre persone fisiche) di essere destinatari delle norme è detta capacità giuridica e si acquisisce dal momento della nascita. Dalla capacità giuridica va distinta la capacità di agire, che consiste nell’attitudine del soggetto a porre in essere atti produttivi giuridici, e si acquisisce al compimento del diciottesimo anno d’età (maggiore età).

Oltre alle persone fisiche/soggetti di diritto l’ordinamento attribuisce soggettività giuridica anche alle persone giuridiche, che non sono persone in carne ed ossa, ma sono molto spesso strutture organizzate in modo da soddisfare degli interessi e, quindi, non esistono nel mondo reale, ma sono una creazione del diritto. Per mettere in pratica un atto produttivo avranno bisogno di organi.

Esistono poi i diritti senza soggetto, che la Costituzione riconosce, ad esempio le minoranze linguistiche, le famiglie etc... Sono figure che non possono riconoscersi come veri e propri soggetti di diritto, ma a cui l’ordinamento attribuisce situazioni giuridiche.

Situazioni giuridiche

Come detto prima, la situazione giuridica può essere attiva o passiva. Le situazioni giuridiche attive sono tre:

  • Il potere: una situazione riconosciuta a tutti i soggetti per il soddisfacimento...
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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bradnill di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia o del prof Falzea Paolo.
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