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Rito Sommario

ma di quel rito sommario canonico applicato nell'ambito delle controversie ecclesiastiche, disciplinato da queste due decretali. Questo rito sommario sarà applicato anche al di fuori del foro canonico e in particolare applicato dai tribunali dei mercanti.

DIRITTO COMUNE LEZIONE N.6

Le successive decretali dette EXTRAVAGANTES di Giovanni XXII non ricevono il crisma dell'ufficialità e circolano in una esigua raccolta privata, una ventina di decretali poco più. Non vi è stato all'interno della raccolta di decretali la BOLLA RATIO IURIS delemanata da questo stesso pontefice, con cui venne istituita la Rota Romana nel 1331. Con questa norma pontificia viene istituito il tribunale della sacra rota romana, un tribunale meramente ecclesiastico. Nel 1331 la sacra rota romana nasce come grande tribunale che si svilupperà sopratutto a partire dal 1500, competente per i territori governati dalla chiesa in tutte le sue forme.

Le materie, sia civile che penale. Questa bolla è importante non solo perché ha istituito il tribunale ma anche perché stabilisce alcuni capisaldi della procedura romano-canonica. Il processo basso medievale è una fusione tra norme romane e di diritto canonico e all'interno di questa bolla si stabilisce come debba essere presa la (sentenza) da parte del DECISIO tribunale: il giudice relatore deve raccogliere i pareri redatti dai vari giudici investiti della causa e dall'unione di questi pareri redigere la sentenza definitiva.

Nel 1500, età della stampa, un editore decide di raccogliere le JEAN CHAPPUIS norme della chiesa in un corpus iuris canonici ad imitazione del corpus iuris civilis che ottiene il sigillo di ufficialità e autenticità da parte della santa sede. In esso si raccoglie il decretum, come primo volume, il come secondo volume, il liber come terzo volume, e nel quarto si hanno le le eclementine.

extavagantes di Giovanni XXIIqualche altra decretale denominata Corpus destinatoEXTRAVAGANTES COMMUNES.a rimanere in vigore in tutta l'Europa cristiana e poi no al 1917. Solo nel 1917 anche lo statoponti cio sente la necessità di darsi un moderno codice di diritto canonico e no a quella datala vita nello stato è disciplinata dal corpus iuris canonici di epoca medievale.Il diritto comune è vigente all'intento di ogni istituzione territoriale conosciuta. InEuropa non i era terra che non avesse legame sia con l'imperatore sia con il papa. I due poteriuniversali hanno legami con tutte le terre e i loro diritti sono vigenti in queste. Sono i duediritti superiori con il loro corredo di interpretazione. Promanano dai due massimi poteriuniversali. Il diritto civile nel medioevo viene costantemente rivitalizzato e aggiornato dagliinterpreti, prima mediante l'interpretazione letteraria, e poi mediante interpretazione piùcreativa con i commentatori.

Medesima cosa con le decretali, entrambi ordinamenti universali—Il destinatario è l'intero popolo cristiano.

DIRITTO COMUNE LEZIONE N.6

Il diritto romano garantiva il bene comune e la vita terrena degli ordinamenti e degli individui, le norme canoniche erano nalizzate alla salvezza delle anime. L'uomo deve vivere rispettando i due ordinamenti universale, che formano l'utrumque ius. Alla base di questa idea di utrumque ius, vi è un vecchio principio GELASIANO, di papa Gelasio I nel 494, il quale attesa che chiesa e impero sono due dignità distinte, DISTINCATE DIGNITATES, la chiesa è costituita per la vita eterna, l'impero per gestire le cose terrene. Non una superiore all'altra. Lo spirito della coscienza degli uomini e degli affari terreni. Questo principio viene ribadito da Graziano che verrà superato nel 2198 quando affermerà il primato del papa sull'imperatore.

Con sempre più

Frequenza il ponte ce si occupa di cose terrene e la chiesa ha interesse a occuparsene. Per la chiesa qualsiasi interesse, anche minimo, era peccato molto usura, grave per il diritto canonico, per questo il ponte ce interviene. Con il passare dei secoli e a partire dalla fine del 1200 si intrometterà sempre più spesso nelle faccende dell'imperatore. Gli illeciti penali erano già presenti nel libero extra, anche l'adulterio, la bigamia, il furto - istituti di diritto privati come il matrimonio, che inizialmente era solo un sacramento. Poi vi sono contratti che potevano essere facilmente causa di peccato, mutuo, deposito, compravendita, che sono sempre più numerose le aree di cui il ponte ce si occupa e questo crea una sovrapposizione di discipline. Risolve anche problemi pratici perché il diritto romano offre le figure giuridiche di base, ma è un diritto vecchio e allora il diritto canonico le rende coerente con la società medievale.

La normativa di diritto canonico appare più puntuale. Scienza giuridica medievale: IRNERIO riordina e ripartisce in 5 libri il testo delle leggi di Giustiniano, GRAZIANO è il primo a realizzare un corpo di norme di diritto canonico, ma entrambi hanno altro merito: Irnerio sancisce l'autonomia del diritto dalla morale, Graziano sancisce l'autonomia del diritto canonico dalla teologia. Prima di Irnerio il diritto era studiato nelle scuole di arti liberali, legato alla logica e all'etica. La norma giudica autonoma può essere ancora considerata nei suoi contenuti etici ed intere generazioni di giuristi dopo Irnerio si pongono questo interrogativo. Entra in gioco una parte della giustizia, ma è qualcosa di EQUITÀ, diverso, diviene giustizia solo quando interviene la volontà dell'imperatore a darle una forma, una veste verbale, un valore cogente. L'equità diviene giustizia solo quando l'imperatore la trasforma.

In norma. Per Irnerio solo l'imperatore ha questo potere. Nel medioevo vi è l'idea che tutte le leggi di Giustiniano costituiscano la giustizia, distinta dall'equità ma che è scaturita da questa. L'equità diviene giustizia quando l'imperatore con la sua autorità emana una norma cogente. Per Rogerio l'equità non è giustizia né è trasformata in un precetto. Per Jaques De Revigny, l'equità è una materia grezza da cui si ricava un manufatto (cioè la norma) PER CUI L'EQUITAS E' UN GENUS E LA GIUSTIZIA E' UNA SPECIES. In quanto specie di un genere ha carattere suo proprio ma conserva anche i caratteri originari dell'equità. L'EQUITA' E' UN MATERIALE RUDE DA CUI SI ESTRAPOLA IL MATERIALE DELLA NORMA. Per Irnerio il diritto è autonomo e distinto dalla

Morale ma ne attua i precetti. Graziano invece separa il diritto canonico dalla teologia, esalta il valore della legalità e la legge ha un rapporto primario nella società, di primo piano, perché assicura ordine alla società. La legge di diritto canonico non è isolata dai precetti di Dio. Deriva una serie di elementi dalla teologia. Attraverso la separazione Graziano lascia alla chiesa solo il controllo delle azioni in rapporto ai dettami della dottrina cristiana, mentre i giudici terreni anche ecclesiastici devono occuparsi delle azioni terrene degli uomini. Graziano viene collocato da Dante nel paradiso, perché separa il foro interno della coscienza oggetto della teologia, dal foro esterno delle azioni oggetto di diritto canonico. La scienza del diritto diviene autonoma e questa è collocabile nella cultura del tempo. Vi è l'aspirazione per l'ordine, per la certezza e il diritto deve corrispondere a modelli eterni, sia quando

È il legislatore a stabilire una norma, sia quando il giudice deve risolvere una lite. Il diritto deve essere certo. Ciò che più si avvicina al disegno divino è ciò che l'imperatore ha deciso. Il giurista ha il compito di studiare il diritto romano giustinianeo o il diritto canonico e deve considerare il diritto romano e canonico come espressioni della volontà di Dio e come DIRITTO COMUNE DI TUTTE LE GENTI CRISTIANE. E solo questi diritti possono essere insegnati nelle scuole ed essere utili ai pratici e alla professione, si devono ravvisare nelle leggi ponti cie quell'unità e ordine che si auspicavano. Il diritto comune, canonico e romano, iniziano ad esser considerati come un CORPUS. Il merito è quello dei commentatori che si muovono utilizzando entrambi questi diritti. Sottolineano l'unitarietà dei due corpora, non a sottolineare le differenze, è uno stesso serbatoio di norme e dottrina a cui attingere.

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DIRITTO COMUNE LEZIONE N.6

La generazione successiva a Graziano e Irnerio è quella dei 4 dottori. Bulgaro e Martino fondano due scuole del diritto importanti: uno interpreta rigorosamente la scienza iuris, il diritto sulle arti liberali ed è difensore di una stretta interpretazione della legge scritta. Diverso è il pensiero di Martino, che rappresenta il vecchio modo di essere giurista, in cui faricorso al vecchio patrimonio culturale, richiamando la teologia, le fonti canoniche, e faricorso all'equitas, cioè quell'equità che non è stata ancora trasformata in norma. Questa attitudine di martino porta ad un'iterpretazione equitativa e mite.

LE SCUOLE MINORI

BULGARO E MARTINO. ROGERIO, PIACENTINO E PILLIO DA MEDICINA.

Parlando di glossatori, le scuole minori nascono legate alle sedi vescovili delle città edunque sono scuole nate per la formazione del clero. In queste scuole minori vi è Rogerio, che è un docente

di diritto e che insegnava diritto secondo le vecchie modalità alto medievali. Ci ha lasciato una summa incompleta e un'operetta, le spiegazioni su alcuni problemi dei codici che è una raccolta di questiones legitime. Anche piacentino è tra gli interpreti, è il primo legume Doctor ad insegnare a Montpellier, crede di utilizzare per l'insegnamento la summa al codice realizzata da Rogerio ma constatandone l'incompletezza di questo testo decide di scrivere una sua summa al codice a cui affianca una summa alle istituzioni. Egli insegna diritto in una scuola di arti liberali ma anche in lui emerge il vecchio modo di insegnare diritto secondo quello di martino, si ricordi il sermone sulle leggi, che scrive a Bologna. Il modo di fare diritto di piacentino è legato a quello delle arti liberali. Pillo da medicina è allievo di piacentino e insegna diritto a Bologna ma a causa dei rapporti difficili che la scuola di Bologna aveva con il Comune,

decide di trasferirsi nella vicina Modena, in cui fo
Dettagli
A.A. 2021-2022
170 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher laura.sinopoli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto comune e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Legnani Annichini Alessia.