02-10-19
Il diritto serve per disciplinare i rapporti umani e le lingue servono per
comunicare, sono entrambi prodotti umani, perciò funzionano in modo più
simile di quanto si può pensare.
Impeachment proposto dal presidente degli USA
o Piano britannico per una rinegoziazione all’ultimo minuto della Brexit
o Funerali di Chirac, ex presidente francese
o Il parlamento europeo ha bocciato due commissari europei proposti da
o Bulgaria e Romania
Spunti per capire a cosa serve il diritto, per mettere insieme i punti
Diritto pubblico = disciplina non i rapporti tra privati, ma l’organizzazione della
società, molto collegato pertanto col potere. Come sono fatte le regole che gli
umani si danno, da dove vengono, …
Perché comparato? È come le lingue, conoscere diverse lingue è come
conoscere diverse organizzazioni giuridiche, hanno origini comuni. Ci sono
forme di competizione tra i diritti (es. alcuni sono più funzionali ad attrarre gli
investimenti, quindi si impongono su altri). A cosa servono, cosa sono e come
funzionano i capi di governo – non solo gli epifenomeni, ma cercare di capire
perché funzionano così. Macrotematiche:
Le famiglie giuridiche (tipi di diritto che esistono, cenni rispetto alla
comparazione tra loro)
Passaggio all’anatomia del diritto e delle costituzioni (come nascono gli
ordinamenti e per quali motivi nascono diversamente a seconda dei
contesti e delle impostazioni culturali che stanno dietro)
Ordinamento dell’UE; come si relaziona l’UE con gli ordinamenti degli
stati membri e come si relazionano tra loro, come funzionano le regole
Le forme di governo (com’è organizzato il potere nei diversi contesti
costituzionali, perché è organizzato così, qual è stata l’evoluzione storica
di queste manifestazioni dell’organizzazione giuridica)
La protezione delle costituzioni e la revisione costituzionali (come si
cambiano le costituzioni)
La divisione territoriale del potere (non ci sono solo gli stati, questi sono
composti da entità più piccole – come si struttura al suo interno uno
stato, una delle più importanti e articolate macchine create dal genere
umano)
LA COMPARAZIONE GIURIDICA non la trattiamo se non per i seguenti punti:
c’è una scienza complicata che sta dietro – parte teorica. Non è solamente lo
studio dei diritti stranieri. Non tutto è comparabile. Si compara per curiosità,
utilità e necessità e bisogna muoversi in diverse direzioni.
La comparazione serve a vedere le cose in modo critico (esempi della
comparazione di Jastrow). Parlare più lingue serve a vedere le cose in modo
diverso, così come conoscere più ordinamenti giuridici. Serve anche a sapere
che viviamo di convenzioni, regole che abbiamo accettato es. planisfero –
sappiamo che le cose non stanno così, ma siamo abituati a disegnarlo in questo
pag. 1 accordo
modo. Le regole creano un sociale, sappiamo che non è così, ma lo
funzionale.
rappresentiamo così, perché così abbiamo deciso, è Guardare i
fenomeni in modo critico ci serve a capire che le cose si possono leggere in
diversi modi, ma anche che le cose non sono come abbiamo deciso che siano,
ma che sia soltanto il modo convenzionale in cui abbiamo deciso di vederle. Il
giurista è critico e si chiede sempre il perché delle regole – funzione sovversiva
della comparazione: se guardiamo le cose in un’altra prospettiva, si capisce
che le cose possono essere diversamente.
SISTEMI E FAMIGLIE GIURIDICHE
Esistono famiglie linguistiche (o sistemi linguistici – analogia tra diritto e lingue,
anche perché strumenti del giurista sono proprio le lingue. Anche i prodotti
giuridici – le regole di convivenza – si assomigliano, anche se non sono uguali, e
possono essere collocati in una famiglia più grande. Le lingue nascono allo
stesso modo del l’ordinamento giuridico: si pongono regole inizialmente banali,
che poi diventano più complicate e richiedono conoscenze maggiori. Le
differenziazioni che prendono gli ordinamenti sono dovute a fattori contingenti,
lo stesso vale anche per le lingue: base storica comune, ma vicende storiche
successive che non ne hanno modificato il tronco, ma i rami). L’ordinamento
giuridico che noi vediamo oggi viene da epoche passate e l’evoluzione non
esclude la conoscenza dello status quo precedente, lo stato è il prodotto delle
regole, una macchina (secondo alcuni la più efficiente mai creata dall’uomo)
che la società occidentale ha prodotto per produrre la regola - il potere
costituito è esso stesso il prodotto della regola. Vedere le cose soltanto nella
prospettiva in cui noi ci siamo trovati calati significa cadere nell’errore
dell’eurocentrismo.
Esistono diversi modi di raggruppare le famiglie giuridiche (perché è una
classificazione accademica):
Classificazione classica ed eurocentrica di Réne David – famiglie
giuridiche o tradizioni giuridiche:
1) famiglia dell’Europa continentale, dove le regole si producono in un certo
modo (il legislatore è il produttore del diritto e il giudice chi lo applica)
2) famiglia degli ordinamenti angloamericani di common law (GB e colonie),
con caratteristiche abbastanza diverse (=ruolo maggiore della
giurisprudenza dei giudici rispetto a quello dei legislatori)
3) famiglie socialiste (all’epoca, mondo socialista dell’URSS), ove il diritto
era strumento di transizione necessario a condurre la società al socialismo
realizzato, in cui non ci fosse più bisogno del diritto <-< visione cristiana, in
cui le regole servono solo all’accesso al paradiso. Il diritto serve ad
indirizzare la società, ma questa non ne è vincolata
4) diritti orientali, che mirano ad ottenere una sorta di armonia nella società,
servono ad aggiustare l’armonia che si rompe – rivolgersi ad un giudice è
disdicevole, è una rottura
5) sistemi tradizionali, che si identificavano coi paesi meno progrediti
(secondo una prospettiva eurocentrica), come regole tribali
pag. 2
6) diritto religioso, tutto il diritto che per quanto possa sembrare politico, in
realtà si tratta di precetti religiosi da attuare
Classificazione per ‘egemonie’ (=fattori di produzione), più moderna e più
adatta al mondo di oggi – le famiglie sono prevalentemente classificate
per fattori di produzione del diritto, cioè chi fa il diritto:
1) produzione di tipo professionale, gente formata che scrive le norme e che
sa maneggiare questa macchina (legislatori, giudici) - - civil law e common
law si uniscono (sfumature diverse, ma essenzialmente il diritto è prodotto
tecnico rispettivamente più giudiziario o più universitario, in cui c’è il
primato del diritto sullo stato e sulla legge stessa)
2) famiglia di derivazione politica, non ci sono quasi più paesi socialisti, ma
sono tantissimi gli ordinamenti nei quali il diritto è la stessa cosa della
politica (no distinzione, diritto = volontà della politica)
3) famiglia dei diritti di produzione tradizionale e/o religiosa.
Parleremo principalmente di Western Legal Tradition (diritto occidentale;
punto 1) perché è la famiglia in cui ci troviamo e la famiglia che circola di più (è
la più funzionale all’economia, ai commerci e alla guerra, che più si imita e che
più si è espansa col colonialismo).
CIVIL LAW
!!! All’interno della produzione di tipo professionale, ma distinzioni tra paesi
continentali e paesi britannici !!!
L’Europa intorno all’anno 1000 non si distingue dalle isole britanniche – un
sistema feudale, che nell’Europa continentale diventa verticale: al vertice
stanno imperatore e papa e il potere che si impone sullo stesso territorio viene
da fonti diverse, al di sotto stanno i principi e i signorotti locali, tutti potevano
imporre regole (essenzialmente tasse) e il diritto era tremendamente
complicato: la distribuzione del diritto dipendeva dalla figura locale. Quando il
diritto comincia ad accentrarsi per essere più funzionale ad un’economia che
cresce, bisogna unificare le regole. Si pesca nei relitti giuridici, ergo il diritto
romano, che va comunque sistemato. Nascono le scuole di giurisprudenza (la
prima a Bologna), che mettono insieme i pezzi di diritto romano e li adattano
alla società dell’epoca: sono i glossatori. Si chiama diritto romano comune,
diverso dal diritto romano, ma basato su quest’ultimo. La società era diversa
da quella dell’antica Roma, perciò come si possono applicare quelle regole?
interpretate
Vanno dai glossatori nelle università. Si insegna non il diritto
consuetudinario
volgare dei villaggi, ma la regola generale di interpretazione –
la teoria, non la pratica (diritto fortemente accademico). Siccome il potere
pubblico diventa sempre più accentrato, il sovrano non accetta di soggiacere
alle stesse regole del comune cittadino: per il potere si sviluppa un diritto
diverso da quello comune, che con l’andare del tempo e la complessità sempre
maggiore della società e degli ordinamenti si chiamerà diritto amministrativo. Il
metodo di lettura del diritto, essendo questo astratto, è quello deduttivo:
dalla regola generale scritta nei codici di diritto comune o nelle costituzioni si
ricava la regola per risolvere le controversie, usando appunto formule che
possono apparire generiche e che lo sono se non interpretate. Si scrive il diritto
codificandolo e inserendolo in testi generali e lo si impara ad interpretare,
questo fa il giurista continentale. Ruolo del giudice: uno dei tecnici che
pag. 3
interpreta (hanno una formazione unitaria), ma formalmente compie
un’operazione automatica, il giudice risolve il caso. Più avanti si creano sistemi
che spiegano al giudice come risolverlo. Questo ha come conseguenza che
negli ordinamenti continentali come il nostro la fonte del diritto è sempre e solo
la legge, cioè quella regola generale e astratta, che l’interprete è in grado di
applicare. Ciò che dice il giudice risolve il caso concreto, ma non è una fonte
del diritto per l’ordinamento, vale soltanto come deduzione logica dalla regola
generale l’elemento che distingue gli ordinamenti continentali da quelli di
produzione tecnica di common law. 03-10-19 lezione con Martina Trettel
Planisfero che raggruppa le varie famiglie giuridiche; la griglia indica le famiglie
giuridiche e mescola i colori, perché le famiglie possono mescolarsi tra loro. I
paesi di colore azzurro (ordinamenti giuridici continentali) sono quelli di civil
law; i paesi di colore rosso sono quelli di common law. Tenteremo di trattare le
famiglie giuridiche secondo una classificazione un po’ diversa. I confini tra
sistemi giuridici sono molto labili, quindi tratteremo anche sistemi giuridici
meno canonici.
Nasciamo in un sistema in cui diritti e doveri sono dati per scontato, come
anche il fatto che il diritto sia separato da altre forme di regolamento della
società es. morale o religione – visione occidentale del diritto (Western Legal
Tradition). Ma in altre parti del mondo la morale coincide col diritto o la
religione coincide col diritto. Il sistema giuridico in cui siamo immersi fa sì che
osserviamo il resto del mondo dalla nostra prospettiva.
DEFINIZIONI
Ordinamento giuridico = gruppo sociale organizzato secondo un
sistema di norme es. ordinamento giuridico regionale, la regione ha un
sistema di norme che organizza un gruppo sociale
Sistema giuridico = insieme delle norme giuridiche applicabili ad un
certo ordinamento, generalmente coincide con l’ordinamento statale (ma
non necessariamente es. ordinamento internazionale come l’UE)
Famiglie giuridiche = raggruppano i sistemi giuridici sulla base delle
strutture giuridiche comuni e dei caratteri stabili di essi (la natura e il
ruolo del diritto nella società, l’organizzazione e il funzionamento del
sistema giuridico, il modo in cui il diritto è creato, modificato e applicato)
Tradizioni giuridiche = collegano il sistema giuridico con la cultura e lo
studia in una prospettiva culturale. Tanto che esiste una disciplina,
pag. 4 l’antropologia giuridica, che collega l’antropologia con lo sviluppo dei
sistemi giuridici, perché si dice che il diritto sia un qualcosa che precede
l’umanità: una qualsiasi società primitiva aveva un sistema di regole, le
regole fanno parte dell’essere umano (c’è chi sostiene che anche gli
animali abbiano regole).
Questi elementi ci permettono di categorizzare e classificare le famiglie
giuridiche
CLASSIFICARE LE FAMIGLIE GIURIDICHE
Si sono proposti molteplici metodi per procedere con la classificazione delle
famiglie giuridiche, tutti imperniati su differenti criteri di classificazione per
raggruppare differenti sistemi giuridici in un numero relativamente piccolo di
gruppi (famiglie giuridiche). La creazione di raggruppamenti e famiglie
risponde al bisogno teorico di classificare, che non è altro che una delle finalità
cui tende la medesima ricerca comparatistica.
A. Le classificazioni dei privatisti – sistema delle fonti
B. Le classificazioni dei pubblicisti – forme di stato e governo; sistema dei
diritti fondamentali
C. Oltre il sistema – tradizione ed esperienza giuridiche
Ogni settore del diritto guarda ad un diverso elemento per procedere alla
classificazione e, a seconda del parametro utilizzato, si creano diverse
composizioni:
I primi hanno elaborato un criterio per cui, per distinguerle, si usava un
parametro assoluto ed esclusivo es. valore delle fonti, razza umana, gli
ordinamenti che hanno una costituzione. Grosso limite: è un qualcosa che
può cambiare, tutto è relativo e procedere a classificazioni che usano un
solo parametro crea categorie che nel tempo non descrivono la realtà nel
suo evolversi + non è detto che quel criterio sia l’unico a descrivere
quell’ordinamento
Un secondo gruppo inserisce il parametro della relatività, ma conservano
allo stesso tempo come attributo del parametro stesso l’esclusività
(origini storiche ed evoluzione dell’ordinamento, predominante modo di
pensare dei giuristi, istituti giuridici caratterizzanti, sistema delle fonti,
ideologia)
Quella che noi useremo è invece una classificazione che contempla i
criteri della prevalenza (e non dell’esclusività) per costruire famiglie
giuridiche: il sistema fuzzy di Ugo Mattei (metà anni ’90). Egli muove
dall’assunto per cui ogni organizzazione sociale, ancorché primitiva, è
una organizzazione giuridica. Il carattere della giuridicitàà̀, infatti,
prescinde dall’esistenza della scrittura, dall’esistenza del legislatore, del
giudice o del giurista. Inoltre, sottolinea la necessità di abbandonare una
visione eurocentrica degli ordinamenti. L’ipotesi che Mattei propone,
dunque, prevede che i sistemi giuridici possano essere raggruppati, in
base al criterio di prevalenza (fuzzy), in tre principali famiglie giuridiche:
1) la famiglia a egemonia professionale (rule of professional law); 2) la
famiglia a egemonia politica (rule of political law); 3) la famiglia a
egemonia tradizionale (rule of traditional law).
pag. 5
I caratteri propri di ciascun ordinamento potrebbero essere ricondotti a piùà̀
d’una famiglia, ma si sceglie il carattere o i caratteri in esso predominanti per
determinare la collocazione classificatoria:
1. Rule of professional law – famiglia ad egemonia tradizionale
Fa parte della tradizione occidentale (vi rientrano quindi civil law e
common law + i sistemi misti, poiché le differenze tra loro si stanno
attenuando e troviamo infatti un alto tasso di omogeneità tra loro)
Politica e diritto sono separati = struttura giuridica definita
costituzionalmente, che non è influenzabile dalle scelte politiche (la
politica può determinare l’indirizzo politico di uno stato)
Secolarizzazione del diritto e separazione tra diritto e tradizioni religiosa
e filosofica: le controversie sono risolte tramite regole preesistenti
generali ed astratte, governati e governanti sono soggetti alla legge
Tradizione giuridica radicata in Europa, che deriva tendenzialmente dal
diritto romano e che tramite il colonialismo si è diffusa in diverse parti del
mondo es. Sudamerica
2. Rule of politics law – famiglia ad egemonia politica
Ordinamenti ove il diritto è subordinato alla politica (nessuna separazione tra
diritto e politica), le scelte politiche influenzano anche le scelte di
organizzazione
Si tratta di sistemi in “transizione”, perché sono ordinamenti che restano
in questa famiglia solo temporaneamente, per poi spostarsi verso
un’altra famiglia
Sono i Paesi ex-socialisti e in via di sviluppo
3. Rule of tradition – famiglia ad egemonia tradizionale
Ordinamenti ove il diritto è subordinato alla religione o alla tradizione
(nessun divorzio tra diritto e tradizione e religione)
Sono i paesi musulmani, indù e dell’estremo oriente (tradizione confuciana,
buddista)
Si scelgono i caratteri predominanti per determinare la classificazione, poiché
alcuni sistemi potrebbero essere collocate in tutte e tre le famiglie.
Tuttavia, la dicotomia civil law (famiglia romano-germanica) e common law
viene presentata dai comparatisti come fondamento della sistemologia, sia a
fini meramente descrittivi che per la didattica. Questa distinzione si presenta
come un’articolazione di secondo livello all‘interno della
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