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IL PARLAMENTO EUROPEO – LA VOCE DEL POPOLO
(a maggio abbiamo votato per la rappresentanza nel parlamento europeo)
È espressione del principio democratico → rappresentanti dei cittadini degli SM,
eletti a suffragio universale diretto (dalle elezioni del 1979 si parla di
democrazia rappresentativa, prima era indiretta, di 2’ grado)
Viene eletto con un mandato che dura 5 anni (2019-2024), incompatibile con
mandato nazionale (Parlamento e Governo) e di altra istituzione UE
Membri: massimo 750 + Presidente (nominato tra suoi membri per 2 anni e
mezzo)
Elettorato attivo e passivo: cittadini SM in quanto cittadini Unione
L’orientamento è che debba trattarsi di un sistema elettorale proporzionale,
ogni stato può deciderlo da sé, ma sulla base di principi comuni.
CRITERIO DI RIPARTIZIONE DEI SEGGI
Siedono nell’UE paesi alquanto diversi riguardo a estensione e popolazione (es.
Cipro VS Germania). Il criterio è di proporzionalità degressiva = i seggi di
ogni stato vanno in proporzione alla popolazione, ma gli stati meno popolosi
hanno meno seggi rispetto a quelli più grandi. Che significa?
In concreto: la popolazione tedesca conta circa 86 milioni persone ed ha 96
eurodeputati, il che significa che ogni eurodeputato rappresenta circa 864'584
cittadini tedeschi; la popolazione austriaca è di 9 milioni circa ed ha 19
eurodeputati, il che significa che ogni eurodeputato rappresenta circa 473’684
cittadini austriaci. Questo per garantire una rappresentanza anche agli stati più
piccoli (minimo 6 seggi, massimo 96). La ripartizione è decisa all’unanimità del
consiglio europeo.
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IL PARLAMENTO EUROPEO
Articolazione interna:
All’esterno è istituzione unica, ma all’interno è strutturato in gruppi politici
o che si formano generalmente per affinità politica. I principali sono quello del
partito popolare europeo e quello dell’alleanza progressista
Le commissioni parlamentari sono strutture intermedie
o Sessione plenaria (potere deliberativo in via esclusiva)
o
Regola di voto:
La regola, a meno che il trattato non richieda diversamente, è la
o maggioranza relativa dei voti espressi (VS maggioranza dei membri =
maggioranza assoluta), tipica espressione di un parlamento nazionale
Competenze (mix tra metodi intergovernativo e comunitario, anche se magari
la decisione è presa a maggioranza):
Il parlamento è co-legislatore, la funzione legislativa è condivisa col
o consiglio, nella maggior parte dei casi partecipano come pari
Formazione e approvazione del bilancio
o Esercita un controllo politico delle altre istituzioni
o - Della Commissione (partecipa sua nomina, interrogazioni, mozione
sfiducia (max 2/3 voti
espressi + max membri PE)
- di consiglio e alto rappresentante PESC interrogazioni e
raccomandazioni (interrogazioni = chiedere chiarimenti)
Obblighi di informazione del PE da parte di altre istituzioni (relazioni
o attività, riferire su riunioni Cons. Eur, Presidente del Consiglio di turno
riferisce suo programma)
commissioni inchiesta (organismi ad hoc per denunce di infrazione o casi
o di cattiva amministrazione) + nomina mediatore europeo (organo
permanente, competente per casi cattiva amministrazione ex istituzioni
ed organismi UE)
IL CONSIGLIO DELL’UE (DEI MINISTRI) – LA VOCE DEGLI STATI
È snodo istituzionale, fermo il ruolo preminente del Consiglio europeo, con cui
si coordina. Si riunisce a Bruxelles (di regola). Impegna il governo dello stato
membro in quanto tale.
Ha una composizione variabile (ferma l’unicità dell‘Istituzione): un
rappresentante per stato membro a livello ministeriale (ministri, sottosegretari
o per la Germania rappresentanti dei singoli Länder). È variabile in base agli
argomenti all‘ordine del giorno (trasporti, agricoltura, comunicazioni, lavoro...).
Articolazione orizzontale: formazioni per materia (oggi 10), elenco deciso dal
Consiglio Europeo (maggioranza qualificata) + Affari Generali + Affari Esteri →
denominazioni conseguenti
La presidenza è a rotazione per gruppi di 3 stati membri su 18 mesi (per
evitare uno sbilanciamento verso un’area geografica, piuttosto che un’altra, ma
condividere
anche per maggiormente la presidenza), programma comune.
Eccezione: Presidenza Affari Esteri spetta all‘Alto rappresentante PESC
IL CONSIGLIO (DEI MINISTRI)
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Articolazione interna verticale (clessidra): all’apice il consiglio, organo
collegiale che delibera su un atto (decisione finale), ma all’interno varie
articolazioni:
I. il COREPER – Comitato rappresentanti permanenti stati membri –
Carattere generalista, scioglie le questioni più critiche per arrivare ad una
valutazione anche politica dei nodi rimasti aperti (parte A materie che
verranno approvate dal consiglio senza preventiva discussione, parte B in
cui serve la discussione)
II. dei gruppi lavoro specializzati per materia (esame tecnico)
!!! non hanno rilevanza esterna, l’istituzione che decide è il consiglio dei
ministri !!!
Consiglio dei ministri – deliberazione finale
COREPER – comitato rappresentanti
Permanenti SM, carattere generalista,
valutazione anche politica dei nodi rimasti
aperti
GRUPPI LAVORO SPECIALIZZATI per materia
(esame tecnico)
Funzioni: concentra in sé il potere decisionale, svolgendo, da solo o insieme
altre istituzioni:
• Funzioni legislative (adotta atti legislativi, insieme al PE); oggi la ripartisce
col parlamento e con la commissione, all’inizio era concentrata in toto nelle sue
mani – esigenza di legittimazione democratica che ha fatto sì che il Parlamento
acquistasse tale funzione. Adotta atti legislativi insieme al Parlamento europeo
e alla Commissione (che ha potere di iniziativa, che normalmente appartiene
anche al Parlamento, nell’UE no, è monopolio della Commissione)
• Funzione di bilancio (insieme PE); l’UE non ha il potere di imporre tasse,
quindi il suo bilanci non è costituito da contributi propri, ma appartenenti agli
stati membri e dipende interamente da questi
• Funzioni esecutive/di governo
→ prende le decisioni politiche fondamentali non riservate al Consiglio europeo,
ovvero definisce le politiche, gli indirizzi e gli orientamenti politici
→ garantisce coordinamento politiche economiche stati membri
→ potere estero (conclusione accordi internazionali UE + gestione politica
estera comune)
→ in casi specifici debitamente motivati, atti vincolanti UE possono conferirgli
competenze di esecuzione (di regola spettano alla Commissione)
REGOLA DI VOTO DEL CONSIGLIO E DEL CONSIGLIO EUROPEO (se deve
adottare un atto e il trattato lo prevede)
Come si calcola la maggioranza qualificata all’interno dell’UE? L’idea è che ci si
una doppia maggioranza, una degli stati e una della popolazione. Questo
perché si vuol cercare di trovare un equilibrio tra logica maggioritaria e
antimaggioritaria – l’UE non sempre funziona in modo intergovernativo. Se
bastasse la maggioranza degli stati, raggiungerla sarebbe più semplice, ma si
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correrebbe il rischio che all’interno del consiglio dei ministri si creino
maggioranze stabili (e quindi minoranze stabili). Ma siccome il progetto di
integrazione EU richiede un ruolo attivo degli stati membri, questo sarebbe
controproducente. Se però funziona bene per evitare la maggioranza stabile di
blocco, non vale lo stesso per evitare la minoranza stabile di blocco, poiché
bastano 4SM
Doppia maggioranza Minoranza di blocco
→ 55% membri Consiglio, ovvero = minimo 4 stati membri che votano
minimo 15 stati membri contro. In caso contrario, la
→ coloro che hanno votato contro maggioranza si intende raggiunta
devono corrispondere al 65% della La prassi è la ricerca del più ampio
popolazione UE consenso possibile ad. es. proseguire
Obiettivo: superamento logica discussioni se “quasi” minoranza di
o blocco → amplifica dimensione
maggioritaria intergovernativa
Se l’iniziativa proposta NON viene
dalla Commissione → 72% degli stati
membri (la regola per Consiglio
Europeo) e 65% della popolazione
Si ha maggioranza qualificata con doppia maggioranza e assenza di una
minoranza di blocco (retaggio del metodo intergovernativo)
La regola generale è la maggioranza qualificata, salvo i trattati prevedano:
→ maggioranza semplice: per decisioni procedurali
→ unanimità: per decisioni più sensibili/fondamentali (PESC)
L’ astensione: non osta a unanimità, ma la decisione si applica anche allo stato
membro (escluso PESC) 17-10-19
LA COMMISSIONE EUROPEA – IL (PRO)MOTORE DELL’INTERESSE COMUNE
DELL’UE
Un’istituzione politica inedita nel panorama internazionale (= non ha eguali,
ricorda un esecutivo, ma è in realtà ben diversa)
I 28 commissari sono espressione degli stati membri, rappresentatività diversa
da quella del consiglio europeo e dei ministri. Lo stato membro che esprime il
rappresentante PESC non ha altro rappresentante. Anche la commissione
decide in modo collegiale, quindi a maggioranza dei suoi membri.
Una caratteristica peculiare è il momento in cui si perviene alla costituzione di
quest’organo. Prima si designa il presidente. Dopo Lisbona era stata adottata
Spitzenkandidaten
una convenzione che introduceva la prassi degli = i partiti
che partecipavano alle elezioni indicavano già il loro potenziale candidato
presidente, così da legare la figura del presidente ai risultati delle elezioni. I
governi hanno però deciso di eleggere un altro candidato presidente. È
proposto dal consiglio europeo ed eletto dal parlamento a maggioranza
assoluta.
Ciascuno stato membro propone un commissario che deve avere dei requisiti di
competenza e indipendenza dai governi europei (no mandato nazionale.
Prassi delle ‘audizioni pubbliche’: i singoli candidati commissari si presentano
davanti al parlamento (presidente – seduta plenaria; candidati – davanti a chi di
competenza della loro materia).
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La commissione deve essere approvata dal parlamento (si vota a maggioranza
dei 2/3, serve un sostegno maggiore).
Dura 5 anni come il parlamento europeo, ma il singolo commissario può
dimettersi (volontariamente o meno), come anche l’intera commissione può
sciogliersi per mozione di cesura votata per i 2/3 dal parlamento.
Competenze: detiene in via esclusiva il potere di iniziativa legislativa (è
promotore degli interessi dell’UE). Ove opera la regola del monopolio, serve
iniziativa della commissione per approvare e avvia