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SISTEMA DUALISTICO
Al posto dell'organo di amministrazione e il collegio sindacale c'è un consiglio di gestione ed un consiglio di sorveglianza. Il sistema dualistico si ispira ad un modello simile esistente in Germania e poi già adottato in Francia dalla fine degli anni Sessanta ed è ritrovato nel regolamento della società europea. In Germania ha una caratteristica che qui in Italia non ritroviamo e la presenza, oltre che di componenti elette dai soci, anche di componenti che sono espressione dei lavoratori cioè nel sistema dualistico tedesco si dà vita alla cosiddetta congestione cioè partecipano alla gestione anche i rappresentanti dei lavoratori e quindi i lavoratori stessi. In Italia non è stato importato così il modello perché è una modalità che è completamente estranea alla nostra tradizione, con la legge Fornero del 2012 si era posto l'accento sulla possibilità
chesoprattutto per la spa molto grandi con più di 300 dipendenti potesse essere prevista qualora adottassero il sistema dualistico anche e prevista dallo statuto anche la partecipazione dei lavoratori. La struttura centrale del sistema dualistico è che la nomina dei componenti del consiglio di gestione viene fatta dal consiglio di sorveglianza cioè è una nomina di secondo grado, l'assemblea nomina il consiglio di sorveglianza. È un sistema che si adatta meglio a separare i soci dagli organi sociali e quindi si adatta meglio a società che hanno dimensioni piuttosto ampia anche perché rispetto al sistema tradizionale il ruolo dell'assemblea è ridimensionato e si adatta meglio a società di grandi dimensioni in cui già di per sé il ruolo dell'assemblea ha subito un ridimensionamento, quindi vi è una modifica delle competenze. Sia per il sistema dualistico che per il sistema monistico la leggeprevede spesso norme di rinvio cioè si rinvia là dove compatibile alle norme in tema di consiglio di amministrazione e collegio sindacale. Una caratteristica importante è la modifica delle competenze dell'assemblea ordinaria, la norma di riferimento è l'articolo 2364-bis del codice civile il quale stabilisce che l'assemblea nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza, determina il compenso a cui essi spetta, decide delle azioni di responsabilità nei confronti dei consiglieri di sorveglianza, delibera sulla distribuzione degli utili, nomina i revisori, delibera anche sulla responsabilità dei gestori che sono nominati, però, dal consiglio di sorveglianza e se lo statuto lo prevede stabilisce il compenso dei gestori e approva il bilancio se è previsto dallo statuto ma soltanto in due casi, perché il bilancio lo approva il consiglio di sorveglianza, cioè in cui sia mancata l'approvazione da parte del
consiglio di sorveglianza oppure quando lo richiede almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza. La competenza tipica dell'assemblea che è l'approvazione del bilancio nel sistema dualistico viene rimessa al consiglio di sorveglianza e l'assemblea può approvarlo soltanto se prevedendo lo statuto sussistono le condizioni precedentemente elencate. Anche se non è competente per l'approvazione del bilancio, l'assemblea del sistema dualistico deve essere comunque convocata almeno una volta l'anno nei termini previsti dei 120 e dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in questa occasione il consiglio di sorveglianza dovrà riferire per iscritto ai soci sull'attività di vigilanza che ha svolto. Per il resto all'assemblea si applicano le stesse regole nel sistema tradizionale. Per quanto riguarda il consiglio di gestione quindi l'organo deputato a gestire ci sono delle disposizioni.di gestione, che è l'equivalente degli amministratori nel sistema tradizionale.di gestione il quale compie tutte le operazioni necessarie per attuare l'oggetto sociale. C'è una differenza rispetto al sistema tradizionale, perché lo statuto nel sistema dualistico può prevedere che il consiglio di sorveglianza deliberi in ordine ad alcune operazioni strategiche oppure riguarda i piani industriali o i piani finanziari che sono predisposti dal consiglio di gestione. Quindi c'è un'interferenza del consiglio sorveglianza su alcuni aspetti come le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari rispetto a quanto non accada per il sistema tradizionale, anche qui però resta ferma la responsabilità dei componenti del consiglio di gestione. Mentre nel sistema tradizionale l'organo amministrativo può essere anche monocratico quindi ci può essere l'amministratore unico, nel sistema dualistico e nel monistico invece non è prevista la possibilità che ci sia un solo componente.
Il consiglio di gestione è un organo necessariamente collegiale, i suoi componenti possono anche non essere soci e ci devono essere almeno due componenti. All'interno del consiglio sembrano non possa essere costituito un comitato esecutivo, nel consiglio amministrazione del sistema tradizionale poteva essere costituito un comitato esecutivo al quale venivano attribuite alcune deleghe quindi la gestione oppure degli amministratori delegati. Non c'è una norma chiara, in mancanza di un richiamo sembra che non si possa costituire un comitato esecutivo mentre c'è un espresso richiamo per consentire la delega ad alcuni componenti come se fossero dei consiglieri di gestione delegati, per questo è ipotizzabile una distinzione tra gestori esecutivi e gestori non esecutivi. Per la nomina ci sono regole analoghe al sistema tradizionale, il consiglio di gestione è eletto dal consiglio di sorveglianza, anche nel sistema dualistico può essere riservato.
uno spazio anche a un gestore indipendente nominato dai portatori degli strumenti finanziari nonché gestore nominati dallo Stato e dagli enti pubblici quindi al pari di quello che succede nel sistema tradizionale. Nelle società quotate che adottano il sistema dualistico, il consiglio di gestione deve essere composto da più di quattro membri e uno di questi deve avere il requisito di indipendenza nonché altri requisiti previsti dai codici di autodisciplina, non è prevista come necessaria la presenza di un amministratore di minoranza, potrà essere previsto dallo statuto però non per legge. Le cause di ineleggibilità sono le stesse previste nel sistema tradizionale per gli amministratori alle quali si aggiunge una specifica, cioè è ineleggibile a componente del consiglio di gestione un soggetto che è già incaricato nel consiglio di sorveglianza, la durata della carica è di tre esercizi con scadenza.alla lista dei soggetti legittimati anche il consiglio di sorveglianza. Inoltre, il consiglio di sorveglianza ha il potere di revocare i componenti del consiglio di gestione, anche se nominati nell'atto costitutivo, qualora manchi una giusta causa. In caso di revoca ingiustificata, il gestore revocato ha il diritto di richiedere il risarcimento del danno. La sostituzione dei gestori che cessano prima della scadenza del termine spetta anch'essa al consiglio di sorveglianza, secondo le regole stabilite nell'articolo 2409-novies. Per quanto riguarda il funzionamento del consiglio di gestione e l'adozione delle delibere, si fa riferimento alle norme sul consiglio di amministrazione. L'impugnazione delle decisioni può essere proposta anche dal consiglio di sorveglianza, che ha una responsabilità simile a quella degli amministratori. Pertanto, per quanto riguarda l'azione sociale, sono legittimati ad agire l'assemblea e la minoranza qualificata, a cui si aggiunge il consiglio di sorveglianza.anche la legittimazione del consiglio di sorveglianza. La relativa deliberazione è assunta a maggioranza dei componenti del consiglio di sorveglianza e se è stata approvata con la maggioranza dei due terzi può portare alla revoca di ufficio dei gestori, senza il bisogno di una delibera ulteriore. Anche in questo caso è possibile transigere l'azione di responsabilità o rinunciarvi purché anche venga approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Mentre la transazione può essere svolta da chiunque sia stato l'attore quindi sia soci, sia l'assemblea, sia il consiglio di sorveglianza invece la rinuncia all'azione può essere deliberata soltanto dal consiglio sorveglianza o dall'assemblea ma non può invece essere deliberata dalla minoranza che invece può promuovere l'impugnazione. Per quanto riguarda il consiglio di sorveglianza ha un compito di controllo ed è un po'L'omologo del collegio sindacale. La disciplina si trova dall'articolo 2409-terdecies in poi, al consiglio sorveglianza vengono attribuite delle competenze che sono tipiche del collegio sindacale ed altre invece che sono tipiche dell'assemblea nel sistema tradizionale come appunto l'approvazione del bilancio. Il consiglio sorveglianza nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione, oltre alle funzioni del consiglio di sorveglianza si trova l'approvazione del bilancio, una differenza rispetto al sistema tradizionale dove il bilancio è approvato dall'assemblea; come il collegio sindacale svolge un'attività di vigilanza sull'osservanza della legge, dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza del sistema organizzativo e amministrativo e contabile, promuove se necessario l'azione di responsabilità verso i componenti del consiglio di amministrazione e può
Presentare denuncia al tribunale, ex articolo 2409. Riferisce per iscritto all'assemblea dell'attività di vigilanza. Inoltre, una peculiarità del consiglio di sorveglianza se è previsto dallo statuto può deliberare su alcune operazioni in particolare operazioni strategiche, piani industriali e piani finanziari che sono pred