Indice:
art. 2382 “Cause di ineleggibilità e di decadenza”
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- art. 2383 “Nomina e revoca degli amministratori”
art. 2387 “Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza”
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Nella scorsa lezione abbiamo esaminato le norme sulla nomina degli amministratori, ovvero chi
nomina gli amministratori e quanto tempo dura l’incarico, oggi rispondiamo ad un'altra domanda,
chi può essere l’amministratore della società? (s.p.a.), quali sono i requisiti che deve avere per
essere amministratore?
Un primo requisito è, definito come regola di neutralità, per essere amministratori NON è
necessario essere soci, (quindi possono essere soci o non soci). Le norme che riguardano i
requisiti sono il 2382 e 2387, facciamo un piccola premessa, nell’art.2382 ci dà degli aspetti
negativi, ovvero indica chi non può essere amministratori, infatti parla delle “cause di ineleggibilità
e decadenza”, invece il 2387 parla di requisiti, queste sono regole generali delle (s.p.a.), ma ci
sono anche legge speciali, che prevedono per determinate società requisiti particolari, ad esempio
per le assicurazioni e le banche vengono previsti da legge speciali, specifici requisiti per essere
amministratori di quelle società.
Nell’art. 2382 “Cause di ineleggibilità e di decadenza”, non può essere nominato
amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato
condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.” La prima categoria che viene menzionata sono gli
“interdetti” (coloro che sono incapaci di intendere e di volere, comporta la privazione della
capacità di agire, quindi non può disporre del proprio patrimonio). Che cosa fa l’amministratore?
Gestisce un’impresa, quindi gestire il patrimonio.
La seconda categoria di soggetti che NON possono assumere la nomina di amministratore sono gli
“inabilitati”, (che sono parzialmente capaci di intendere e di volere, quindi la conseguenza è che
sono parzialmente privati della capacità di agire, quindi per altri atti avranno bisogno di un
supporto, il cosi detto “curatore” mentre per l’interdetto vi è il “tutore”).
La terza categoria di soggetto che non può essere nominato amministratore, è il “fallito”, (esistono
due ragioni, la prima ha carattere sanzionatorio), perché si presume vista la precedente
esperienza di mal gestione dell’impresa che egli sia incapace nella gestione, il suo patrimonio
viene affidato al curatore (fallimentare),
La quarta causa, è quella di essere stato “<< condannato ad una pena che importa l'interdizione,
anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi>>”, i reati che sono
condotte punite penalmente, la sanzione principale sono l’arresto o la pena pecuniaria, in più
alcuni reati comportano delle pene accessorie che sono in alcuni casi l’interdizione temporanea o
perpetua dai i pubblici uffici,( es. dipendente pubblico punito per corruzione, tra le pene accessorie
c’è l’interdizione dall’assunzioni di pubblici uffici). Quindi se sono stato condannato e in più ho
avuto una pena accessoria di interdizione dai i pubblici uffici non posso essere nominato
amministratore di società.
Domanda: “ quale è il requisito per essere nominati amministratore”? chi? Colui che ha la
CAPACITÀ DI AGIRE, per essere amministratore di qualsiasi società, naturalmente a questo
requisito non bisogna avere i precedenti requisiti in negativo dettati precedentemente.
La norma precisa all’inizio. “non può essere nominato e se nominato decade”, quindi nel caso in
cui tali persone fossero nominati perdono la qualifica di amministratore immediatamente! Sulla
decadenza vi sono due problematiche: ( il primo è di facile soluzione, la decadenza avviene in via
automatica, << se io sono interdetto, nello stesso momento perdo la carica di amministratore>>,
non è richiesto all’assemblea che debba dichiarare questa decadenza,(la seconda problematica), è
che bisogna distinguere l’ipotesi (1) in cui i requisiti non ce li avevo prima di essere nominato, e
alla ipotesi (2) in cui queste condizioni ( negative ) si verificano dopo che sono stato nominato , nella
seconda ipotesi vi è semplicemente la decadenza della carica da quel momento in avanti, il
problema è che se quei requisiti non ce li avevo neanche quando sono stato nominato, come
faccio a far valere una decadenza? La decadenza opera “ex nunc” ( nel momento in c’è il fatto,
viene meno la carica), però siccome ci troviamo in una situazione in cui viene violata una norma
imperativa, la nomina dell’amministratore è NULLA per cui è come se non fosse mai avvenuta, di
conseguenza tutti gli atti compiuti sono NULLI, però ( es. assunzione dipendenti, transazioni
eseguite ecc.) sarebbe un grosso problema per la società, perciò l’ordinamento ha cercato di
mettere una “pezza”, nel senso che la decadenza ha effetto nel momento in cui si verifica l’atto (ex
nunc), quando qui si dice non può essere nominato amministratore se nominato decade, l’ipotesi
decadenza non vale per il caso in cui i requisiti non c’erano prima, per cui comunque bisogna
parlare di nullità, ma a ben vedere gli effetti della nullità, in questo caso, non sono differenti da
quelli della decadenza, perché si vi ricordate dall’art. 2383 (ultima comma) si evince una cosa
molto importante:
Art.2383 “Nomina e revoca degli amministratori”
<< La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati
nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in
qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni,
se la revoca avviene senza giusta causa.
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle
imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza,
nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non
sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i
terzi ne erano a conoscenza.>>
Questa norma fa collegamento con il “2377” (7°comma), “ L'annullamento della deliberazione ha effetto
rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i
conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai
. “
terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione
Queste due norme messe insieme (2383-ultimo comma e 2377-7comma) esprimono lo stesso
principio, in sintesi, se il requisito viene meno dopo la nomina si realizza l’ipotesi di decadenza e la
carica cessa in quello stesso momento in cui si verifica il fatto ostativo, se invece la nomina è
avvenuta nonostante la mancanza di requisiti, la nomina è NULLA, ma si applicano quelle regole di
stabilità della nomina che permettono a quella nomina di amministratore di far salvi gli effetti
compiuti nei confronti dei terzi che non ne erano a conoscenza se pubblicata la nomina, e quindi di
far valere gli effetti della NULLITÄ dal momento in cui si accerta il Vizio!
Questi sono quindi i requisiti LEGALI, necessari per la nomina di amministratore, vi sono poi altri
requisiti aggiuntivi per determinate società.
La domanda prima della riforma societaria del 2003 era: “Ma se la legge non pone nessun
requisito aggiuntivo(oltre a quello della CAPACITA’ DI AGIRE), lo può porre lo Statuto?”, la risposta
è stata che per alcuni autori ci potesse essere una libertà statutaria di stabilire ulteriori requisiti che
in quel caso restavano vincolanti per l’assemblea e quindi determinavano al pari dei requisiti legali
l’ipotesi di nullità o di decadenza li dove gli amministratori nominati non avessero quei requisiti
previsti dallo statuto, la riforma del 2003 ha di fatto ha recepito questo emendamento, e con l’art.
2387 di fatto ha aperto e ha espressamente previsto la possibilità per lo statuto di indicare requisiti
aggiuntivi degli amministratori, la platea de soggetti può essere ristretta dallo statuto vincolando
poi l’ assemblea alla nomina dei soggetti che abbiano questi requisiti aggiuntivi.
Questi requisiti aggiuntivi (sono aggiuntivi rispetto ai requisiti legali, sono quindi volontari che
ciascuna società può prevedere nel proprio statuto e sono requisiti che intanto possono essere
imposti all’assemblea in quanto sono previsti nello statuto, l’assemblea può scegliere chi vuole in
assenza di limiti ma se lo statuto pone dei requisiti l’assemblea si deve attenere anche questi
requisiti) vengono raggruppati in tre categorie generali: ONORABILITA’, PROFESSIONALITA’,
INDIPENDENZA.
Se l’amministratore perde questi requisiti nel corso della carica, DECADE, in secondo luogo
queste categorie sono riassuntive dei requisiti nel senso che nell’ ambito di queste categorie è
possibile individuare requisiti specifici, non è possibile prevedere nello statuto l’amministratore che
deve avere requisiti di onorabilità, perché il requisito di onorabilità va specificato, bisogna spiegare
quale è la condizione in cui si deve trovare l’amministratore che fa riferimento a un concetto di
onorabilità non è l onorabilità in se che è un requisito, il requisito è delle situazioni di fatto che
vanno a integrare l’onorabilità o la professionalità o l indipendenza, quindi non solo lo statuto può
prevedere solo alcuni e non tutti di queste situazioni, può prevedere solo requisiti di onorabilità, o
professionalità, o indipendenza, o tutti e tre o due di questi, ma di per sé queste non sono requisiti
concreti, lo statuto deve precisare quale è il requisito che richiede, di queste situazioni si fa
riferimento, questo tipo di classificazione era già stata adottata da alcune leggi speciali, ( società
bancarie e assicurative) che avevano specificamente indicato una serie di situazioni e di requisiti
specifici per gli amministratori di queste società che venivano poi classificati come in gruppo
requisiti di onorabilità professionalità e indipendenza, ma soprattutto quello che è importante da
ricordare è che questo tipo di requisiti, era stato recepito dal “CODICEAUTODISCIPLINA” adottato
dalla società BORSA ITALIANA SPA, ( il codice di autodisciplina va letto e imparato) si tratta di un
codice , di una raccolta, cosi dette “BEST PRACTISE” di regole che la borsa italiana ha elaborato,
ha scritto, per garantire alle società quotate in borsa una GOVERNANCE ottimale! ( Borsa italiana
è una società che gestisce la borsa, per essere quotata devo andare da borsa italiane che mi
inserisce nel listino della borsa italiana, poi Borsa italiana fa una verifica dei requisiti per
ammettere o mene le società alla quotazione in borsa, essa regolamenta gli scambi di titoli che
avvengono nelle borsa tra i titoli scambiati dalla società), la quotazione di borsa comporta che i
titoli vengano destinati ai risparmiatori e la quotazione dei titoli dipende da come viene gestita
questa società, perciò è premura di BORSA ITALIANA SPA che tali società siano gestite in modo
corretto così da offrire maggior tutela ai risparmiatori.
Queste regole aggiuntive elaborate da BORSA SPA hanno un valore VOLONTARIO perché non è
che c’è obbligo di legge che impone alle società recepire queste regole, sono regole che borsa
italiane chiede alle società che vogliono quotarsi di recepire nello Statuto o comunque di rispettare,
se NON si rispettano, non ci sono sanzioni, semplicemente ci può essere una sanzione che è
quella di Borsa italiane s.p.a. di dire non ti voglio più nel mio MERCATO, e ci può essere una
sanzione di carattere reputazionale perché il mercato, i risparmiatori, non comprano più titoli di
società che non rispettano queste regole che mi garantiscono una buona GOVERNACE, il
principio che sottende all’ applicazione di queste regole, del CODICE AUTODISCIPLINA, è quello
del “COMPLAIN OR EXPLAIN”(adeguati o spiega perché non ti adegui), significa che BORSA
ITALIANA S.P.A., suggerisce alle società quotate di adottare queste regole ma per chi non le vuole
adottare non ha strumenti per imporle, ma impone alle società che non le applicano in tutto o in
parte di renderlo “NOTO”, in questo modo il mercato e quindi i risparmiatori sapranno che tale
società non rispetta tali regole, sapranno quindi che ci potrebbe un problema di governance ;
all’interno del codice di autodisciplina ci sono delle specifiche norme che suggeriscono di
introdurre delle regole, requisiti, degli amministratori, aggiuntivi rispetto a quelle previste dalla
legge, regole che delineano alcuni requisiti di onorabilità, professionalità e soprattutto
INDIPENDENZA:
l’art. 2387. “Requisiti di onorabilità, professionalità e
Leggiamo ora
indipendenza”
<<Lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di
onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di
comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal
caso l'articolo 2382. [2] Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari
attività.>>
La prima cosa che la norma ci dice e che va sottolineata è “STATUTO può”, quindi questi requisiti
devono essere scritto nello statuto, e non sono obbligatori, salvo che (ultimo comma) ci sono delle
in relazione all’esercizio di particolari attività, (cioè ci sono delle legge speciali che l’ impongono,
altrimenti sono requisiti facoltativi, che però diventano obbligatori nel momento in cui vengono
indicati nello STATUTO; domanda: “ da cosa noi desumiamo che nel momento in cui vengono
indicati nello statuto diventano obbligatori? ” si applica in tal caso l’art.2382, (significa che
depurato delle ipotesi specifiche, cioè eliminato le ipotesi specifiche come interdetto, inabilitato
ecc., l’amministratore che non può essere nominato e se nominato decade!)
La relazione fra le due norme ( art. 2387 e art. 2382) è quella di equiparare in termini di
vincolabilità e conseguenze ( decadenza/nullità
) l’ipotesi di mancato rispetto del requisito
volontario , ma una volta inserito nello statuto diventa obbligatorio.
DOMANDA: Lo statuto può prevedere altri requisiti obbligatori e quindi porre dei limiti
all’assemblea? Tendenzialmente si, si possono stabilire altri requisiti diversi da quelli di
ONORABILITA’, PROFESSIONALITA‘ e INDIPENDENZA, ma ovviamente non devono essere
illegittimi o illegale (es.“ assumere solo donne senza figli e non sposate, perché si potrebbero
assentare di più rispetto a chi non ha figli, oppure assumere solo amministratori che sono iscritti al
partito nazista”) .
Un altro passaggio che deve essere esaminato dell’art. 2387, << “con riferimento ai requisiti al
riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di
gestione di mercati regolamentati.”>>, si fa RINVIO al codice di autodisciplina di BORSA ITALIANA
proprio per stare sempre aggiornati senza dover star a riscrivere le regole ecc.
Requisito della PROFESSIONALITA’ (fa riferimento al curriculum, quindi a tutti quei requisiti che
vanno ad esplicitare delle capacità professionali del soggetto), nel nostro testo, all’art
2392(parlando della responsabilità degli amministratori, modula la responsabilità di ciascuno in
base alle specifiche competenze, ovvero “ad esempio se siamo amministrati da società che
gestisce una centrale nucleare, e se io sono avvocato o commercialista, e nel consiglio di
amministrazione siede un ingegnere specializzato in impianti nucleari e si scopre che c’è un
problema perché esplode un manometro, perché non è quello di una certa categoria ecc.”, la
responsabilità ricade agli amministratori ma rispetto a gli altri amministratori ci sarà una
responsabilità prevalente dell’ ingegnere che ha la competenza per identificare se quel manometro
aveva le caratteristiche adeguate.
Requisito competenza e requisito professionalità (il primo più specifico l’altro più generico)
Indice:
Introduzione al Codice di Autodisciplina
- L’amministratore Indipendente
- Il TUF
- Cenni art. 2386 “Sos
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