Anteprima
Vedrai una selezione di 19 pagine su 88
Appunti di Lezione Integrati di Diritto Commerciale Avanzato Pag. 1 Appunti di Lezione Integrati di Diritto Commerciale Avanzato Pag. 2
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Lezione Integrati di Diritto Commerciale Avanzato Pag. 6
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Lezione Integrati di Diritto Commerciale Avanzato Pag. 11
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Lezione Integrati di Diritto Commerciale Avanzato Pag. 16
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Lezione Integrati di Diritto Commerciale Avanzato Pag. 21
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Lezione Integrati di Diritto Commerciale Avanzato Pag. 26
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Lezione Integrati di Diritto Commerciale Avanzato Pag. 31
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Lezione Integrati di Diritto Commerciale Avanzato Pag. 36
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Lezione Integrati di Diritto Commerciale Avanzato Pag. 41
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Lezione Integrati di Diritto Commerciale Avanzato Pag. 46
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Lezione Integrati di Diritto Commerciale Avanzato Pag. 51
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Lezione Integrati di Diritto Commerciale Avanzato Pag. 56
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Lezione Integrati di Diritto Commerciale Avanzato Pag. 61
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Lezione Integrati di Diritto Commerciale Avanzato Pag. 66
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Lezione Integrati di Diritto Commerciale Avanzato Pag. 71
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Lezione Integrati di Diritto Commerciale Avanzato Pag. 76
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Lezione Integrati di Diritto Commerciale Avanzato Pag. 81
Anteprima di 19 pagg. su 88.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Lezione Integrati di Diritto Commerciale Avanzato Pag. 86
1 su 88
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

INFORMAZIONI SULLE MATERIE SCRITTE ALL’ORDINE DEL GIORNO VENGANO FORNITE A

TUTTI I CONSIGLIERI. Quindi è una sorte di “garante” affinché nel CDA vi sia una circolazione di

informazioni adeguata a permettere a tutti i consiglieri di essere sufficientemente informati sulle

materie all’ordine del giorno.

Il Presidente non è un soggetto gerarchicamente superiore a gli altri amministratori, è solo colui

che è incaricato di dare ORDINE ai lavori del Consiglio.

La restante parte della norma (art.2381, dopo il primo comma) si occupa delle DELEGHE, il

meccanismo delle Deleghe permette di attribuire ad uno o più amministratori un POTERE DI

GESTIONE nelle forme più semplificate, spedite. La Delega incide sempre su Potere di Gestione e

NON sul Potere Rappresentativo, quindi non vi sono Deleghe per la Rappresentanza.

Leggiamo il 2°comma dell’art.2381 “….”

La norma qui ci pone un paletto a quello che è l’ambito della DELEGA, un paletto di carattere

soggettivo che ci dice che la delega può avvenire solo all’interno del CDA, a favore di alcuni dei

suoi COMPONENTI, non è possibile cioè una delega a soggetti DIVERSI, questo perché nella

norma precedente (art.2380 bis 1°comma) è appunto espresso che “ La gestione dell’impresa

spetta esclusivamente agli amministratori”, e quindi la DELEGA non è un fatto che travalica il

potere gestionale, è un MODO DI ESERCITARE LA GESTIONE e deve rimanere all’interno del

perimetro del CDA, con la possibilità di DELEGARE alcuni amministratori CONGIUNTAMENTE,

avremo così IL COMITATO ESECUTIVO ( organo collegiale di più ridotte dimensioni che funziona

all’unanimità, a maggioranza o a seconda di come si decide), oppure ad uno o più amministratori,

la differenza tra la delega fatta ad “alcuni” componenti o “più” componenti sono due situazioni

diverse, PERCHE? Nel primo caso ( quando parliamo di “alcuni”) abbiamo che alcuni soggetti

operano sempre collegialmente, parliamo quindi del COMITATO ESECUTIVO, mentre nel

secondo caso quando la delega viene attribuita “ad uno o più” componenti, si dà la possibilità di

operare individualmente, inoltre ci possono essere più deleghe, e quindi anche più di un

AMMINISTRATORE DELEGATO, ( chi opera nel settore Marketing, chi nelle Vendite ecc.), un

ulteriore indicazione che ci viene data sulle DELEGHE è che la FONTE della delega ( cioè il potere

di delegare che viene attribuito al CDA) deve essere rinvenuta o dallo STATUTO o

dall’ASSEMBLEA ORDINARIA, DOMANDA: Perché secondo voi tale potere di delegare ad uno o

più amministratori deve essere previsto dall’assemblea o dallo Statuto? Perché il meccanismo di

decisione lo stabiliscono i soci, se vi è scelta la decisione “ collegiale” non è possibile che gli

amministratori diano incarichi ad uno solo di loro, perché i soci posso giustamente opporsi dicendo

che loro hanno deciso voi 5 o o 6 o 7 per prendere le DECISIONI e soprattutto in modo collegiale

con votazione a maggioranza per esempio. Però nonostante tale potere di delegare non sia

previsto nello Statuto o dall’Assemblea, il CDA può comunque procedere a delle deleghe,

che però hanno un nome differente ovvero, DELEGHE ATIPICHE, e sono differenti dal punto di

vista del profilo delle RESPONSABILITA’, poiché questo tipo di delega NON incide sul sistema di

responsabilità di tutti gli amministratori.

Quindi esiste una differenza tra DELEGHE TIPICHE O ATIPICHE, cioè da quelle permesse e

previste dallo Statuto o Assemblea, e quelle non previste ma che comunque sono attribuite dal

CDA senza che ci sia una revisione statutaria o assembleare.

Il 2381 al comma 4 “…” ci dice cosa NON può essere delegato! Facendo riferimento ad altri

articoli, nel quale vengono trattati argomenti come, “La predisposizione del Bilancio, Fusioni-

Scissioni-Aumento di Capitale, Emissioni di obbligazioni convertibili “ quindi si tratta di operazioni

che riguardano aspetti organizzativi fondamentali per la Società, al di fuori di questi limiti il CDA

può delegare qualunque altro argomento, ( il principio sotteso è che quindi tutto può essere

delegato tranne queste specifiche materie esposte dal comma 4).

Nel 3°comma dell’art.2381 “…”, è riferito al contenuto, e limiti delle deleghe ecc…

Il problema che si era posto a proposito delle DELEGHE, riguarda il rapporto tra DELEGANTI E

DELEGATI, nel senso che, spesso accadeva o poteva essere, che la Delega era uno strumento

molto appetibili e semplice pe sottrarsi ad obblighi e responsabilità, ( es: nuovo amministrato che

appena entra delega tutto ad un altro, spogliandosi cosi delle responsabilità e caricando tutto sul

suo Delegato), la riforma del 2003 è intervenuta in maniera molto importante, perché ha chiarito il

RAPPORTO TRA DELEGANTI E DELEGATI, esprimendolo in tre direzioni, che vanno ad

impattare sui profili di Responsabilità (disciplinati all’art.2392), infatti il 2381 e 2392 vanno letti

insieme, facciamo un quadro generali di quello che dicono questi due articoli, poi li esamineremo

nello specifico ( …), La Conciliazione della Delega con la Responsabilità fino alla Riforma del 2003

era fatta in modo estremo dalla Giurisprudenza, e cioè il soggetto amministratore che DELEGA

rimane responsabile anche se ha DELEGATO, per l’operato svolto da appunto l’amministratore

Delegato, poiché non ha vigilato sulla Attività gestoria, di fatto, prima della Riforma, si arrivava ad

una vera propria responsabilità oggettiva di tutti gli amministratori anche quando c’erano delle

deleghe, per cui, la Giurisprudenza fondamentalmente sosteneva che la delega era un elemento

sostanzialmente irrilevante a i fini delle Responsabilità. LA RIFORMA DEL 2003 è intervenuta su

questo aspetto, avendo precisato che innanzitutto (1) il CDA non si spoglia dei poteri gestionali,

ma resta titolare del potere gestorio anche in caso di delega, quindi non si dismette il potere

ma lo si affida ad un amministratore per farlo gestire meglio, inoltre (2)c’è un dovere in caso di

delega da parte degli amministratori deleganti diverso, non è un dovere di gestione ma di

CONTROLLO SULLA GESTIONE ALTRUI, oltre a ciò (3)la Responsabilità del DELEGANTE

viene distinta imputando al DELEGATO la responsabilità per l’atto dannoso e al

DELEGANTE la responsabilità per la violazione delle norme precipue in tema DI

CONTROLLO E AGIRE INFORMATO ma correlandolo alle informazioni che sono circolate

nel CDA o che avrebbe dovuto acquisire in basa ad un criterio di DILIGENZA. Vediamo nello

specifico:

(1) “il CDA non si spoglia dei poteri gestionali, ma resta titolare del potere gestorio anche in

caso di delega”: come appunto ci viene anche detto dal 3°comma del 2381 nel punto in cui

dice << può ( il CDA) sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé

operazioni rientranti nella delega.>> Con la frase “può sempre impartire” la norma ci fa

capire che il CDA mantiene sempre e comunque il potere gestorio e oltre a ciò

l’amministratore delegato deve sottostare alle direttive dategli dal CDA, queste direttive

sono VINCOLANTI, per cui si viene a creare un problema di Responsabilità per il

DELEGATO, in quanto se queste cagionano danno anche lui ne è RESPONSABILE, l’unico

modo per “esonerarsi” da responsabilità gli viene dato dal 3°comma del 2392, nel quale

viene detto che se l’amministratore DELEGATO abbia fatto annotare senza ritardo il suo

DISSENSO nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata

notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale, allora è esonerato da

responsabilità.

- [3] “Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega;

può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle

informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando

elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli

organi delegati, il generale andamento della gestione.”

- [5] Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle

dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata

dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile

evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e

dalle sue controllate.(2)

Se il Consiglio di amministrazione ommette di fare valutazioni in merito a questi aspetti significativi

della società riguardanti anche l’operato dell’A.D. diventa responsabile.

- [6] Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi

delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Da questo comma, si evince che il DELEGANTE (quindi il CDA) si deve preoccupare di

INFORMARSI ( quindi ha un dovere informativo) sull’attività e quindi chiedere ai DELEGATI

informazioni relative alla gestione della società.

C’è una parola che viene ripetuta frequentemente in questi commi, ovvero “l’informazione”, il tema

dell’informazione è molto importante.

Tutto questo meccanismo di vigilanza sull’operato dell’amministratore delegato, da parte del CDA,

va a collegarsi con il concetto primario di GOVERNANCE perché appunto parliamo di un sistema

di amministrazione e di controllo.

L’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, è molto importante perché sarebbe il “cuore”

della governance, e non è altro che l’architettura dei processi decisionali e di controllo che

vengono messi in piedi nella società, come la società deve essere gestita (quindi l’aspetto

organizzativo), come deve funzionare l’aspetto amministrativo, come vanno rilevati nella contabilità

i fatti di gestione, (aspetto contabile). In sostanza quello che si chiede a i DELEGATI non è solo di

gestire, ma di costruire un piano, un assetto, chiaro e predefinito che regga tutta l’organizzazione

di contorno della società (ad esempio come le assunzioni,

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
88 pagine
4 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher E.P. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale avanzato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Spagnuolo Domenico.