Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
INFORMAZIONI SULLE MATERIE SCRITTE ALL’ORDINE DEL GIORNO VENGANO FORNITE A
TUTTI I CONSIGLIERI. Quindi è una sorte di “garante” affinché nel CDA vi sia una circolazione di
informazioni adeguata a permettere a tutti i consiglieri di essere sufficientemente informati sulle
materie all’ordine del giorno.
Il Presidente non è un soggetto gerarchicamente superiore a gli altri amministratori, è solo colui
che è incaricato di dare ORDINE ai lavori del Consiglio.
La restante parte della norma (art.2381, dopo il primo comma) si occupa delle DELEGHE, il
meccanismo delle Deleghe permette di attribuire ad uno o più amministratori un POTERE DI
GESTIONE nelle forme più semplificate, spedite. La Delega incide sempre su Potere di Gestione e
NON sul Potere Rappresentativo, quindi non vi sono Deleghe per la Rappresentanza.
Leggiamo il 2°comma dell’art.2381 “….”
La norma qui ci pone un paletto a quello che è l’ambito della DELEGA, un paletto di carattere
soggettivo che ci dice che la delega può avvenire solo all’interno del CDA, a favore di alcuni dei
suoi COMPONENTI, non è possibile cioè una delega a soggetti DIVERSI, questo perché nella
norma precedente (art.2380 bis 1°comma) è appunto espresso che “ La gestione dell’impresa
spetta esclusivamente agli amministratori”, e quindi la DELEGA non è un fatto che travalica il
potere gestionale, è un MODO DI ESERCITARE LA GESTIONE e deve rimanere all’interno del
perimetro del CDA, con la possibilità di DELEGARE alcuni amministratori CONGIUNTAMENTE,
avremo così IL COMITATO ESECUTIVO ( organo collegiale di più ridotte dimensioni che funziona
all’unanimità, a maggioranza o a seconda di come si decide), oppure ad uno o più amministratori,
la differenza tra la delega fatta ad “alcuni” componenti o “più” componenti sono due situazioni
diverse, PERCHE? Nel primo caso ( quando parliamo di “alcuni”) abbiamo che alcuni soggetti
operano sempre collegialmente, parliamo quindi del COMITATO ESECUTIVO, mentre nel
secondo caso quando la delega viene attribuita “ad uno o più” componenti, si dà la possibilità di
operare individualmente, inoltre ci possono essere più deleghe, e quindi anche più di un
AMMINISTRATORE DELEGATO, ( chi opera nel settore Marketing, chi nelle Vendite ecc.), un
ulteriore indicazione che ci viene data sulle DELEGHE è che la FONTE della delega ( cioè il potere
di delegare che viene attribuito al CDA) deve essere rinvenuta o dallo STATUTO o
dall’ASSEMBLEA ORDINARIA, DOMANDA: Perché secondo voi tale potere di delegare ad uno o
più amministratori deve essere previsto dall’assemblea o dallo Statuto? Perché il meccanismo di
decisione lo stabiliscono i soci, se vi è scelta la decisione “ collegiale” non è possibile che gli
amministratori diano incarichi ad uno solo di loro, perché i soci posso giustamente opporsi dicendo
che loro hanno deciso voi 5 o o 6 o 7 per prendere le DECISIONI e soprattutto in modo collegiale
con votazione a maggioranza per esempio. Però nonostante tale potere di delegare non sia
previsto nello Statuto o dall’Assemblea, il CDA può comunque procedere a delle deleghe,
che però hanno un nome differente ovvero, DELEGHE ATIPICHE, e sono differenti dal punto di
vista del profilo delle RESPONSABILITA’, poiché questo tipo di delega NON incide sul sistema di
responsabilità di tutti gli amministratori.
Quindi esiste una differenza tra DELEGHE TIPICHE O ATIPICHE, cioè da quelle permesse e
previste dallo Statuto o Assemblea, e quelle non previste ma che comunque sono attribuite dal
CDA senza che ci sia una revisione statutaria o assembleare.
Il 2381 al comma 4 “…” ci dice cosa NON può essere delegato! Facendo riferimento ad altri
articoli, nel quale vengono trattati argomenti come, “La predisposizione del Bilancio, Fusioni-
Scissioni-Aumento di Capitale, Emissioni di obbligazioni convertibili “ quindi si tratta di operazioni
che riguardano aspetti organizzativi fondamentali per la Società, al di fuori di questi limiti il CDA
può delegare qualunque altro argomento, ( il principio sotteso è che quindi tutto può essere
delegato tranne queste specifiche materie esposte dal comma 4).
Nel 3°comma dell’art.2381 “…”, è riferito al contenuto, e limiti delle deleghe ecc…
Il problema che si era posto a proposito delle DELEGHE, riguarda il rapporto tra DELEGANTI E
DELEGATI, nel senso che, spesso accadeva o poteva essere, che la Delega era uno strumento
molto appetibili e semplice pe sottrarsi ad obblighi e responsabilità, ( es: nuovo amministrato che
appena entra delega tutto ad un altro, spogliandosi cosi delle responsabilità e caricando tutto sul
suo Delegato), la riforma del 2003 è intervenuta in maniera molto importante, perché ha chiarito il
RAPPORTO TRA DELEGANTI E DELEGATI, esprimendolo in tre direzioni, che vanno ad
impattare sui profili di Responsabilità (disciplinati all’art.2392), infatti il 2381 e 2392 vanno letti
insieme, facciamo un quadro generali di quello che dicono questi due articoli, poi li esamineremo
nello specifico ( …), La Conciliazione della Delega con la Responsabilità fino alla Riforma del 2003
era fatta in modo estremo dalla Giurisprudenza, e cioè il soggetto amministratore che DELEGA
rimane responsabile anche se ha DELEGATO, per l’operato svolto da appunto l’amministratore
Delegato, poiché non ha vigilato sulla Attività gestoria, di fatto, prima della Riforma, si arrivava ad
una vera propria responsabilità oggettiva di tutti gli amministratori anche quando c’erano delle
deleghe, per cui, la Giurisprudenza fondamentalmente sosteneva che la delega era un elemento
sostanzialmente irrilevante a i fini delle Responsabilità. LA RIFORMA DEL 2003 è intervenuta su
questo aspetto, avendo precisato che innanzitutto (1) il CDA non si spoglia dei poteri gestionali,
ma resta titolare del potere gestorio anche in caso di delega, quindi non si dismette il potere
ma lo si affida ad un amministratore per farlo gestire meglio, inoltre (2)c’è un dovere in caso di
delega da parte degli amministratori deleganti diverso, non è un dovere di gestione ma di
CONTROLLO SULLA GESTIONE ALTRUI, oltre a ciò (3)la Responsabilità del DELEGANTE
viene distinta imputando al DELEGATO la responsabilità per l’atto dannoso e al
DELEGANTE la responsabilità per la violazione delle norme precipue in tema DI
CONTROLLO E AGIRE INFORMATO ma correlandolo alle informazioni che sono circolate
nel CDA o che avrebbe dovuto acquisire in basa ad un criterio di DILIGENZA. Vediamo nello
specifico:
(1) “il CDA non si spoglia dei poteri gestionali, ma resta titolare del potere gestorio anche in
caso di delega”: come appunto ci viene anche detto dal 3°comma del 2381 nel punto in cui
dice << può ( il CDA) sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé
operazioni rientranti nella delega.>> Con la frase “può sempre impartire” la norma ci fa
capire che il CDA mantiene sempre e comunque il potere gestorio e oltre a ciò
l’amministratore delegato deve sottostare alle direttive dategli dal CDA, queste direttive
sono VINCOLANTI, per cui si viene a creare un problema di Responsabilità per il
DELEGATO, in quanto se queste cagionano danno anche lui ne è RESPONSABILE, l’unico
modo per “esonerarsi” da responsabilità gli viene dato dal 3°comma del 2392, nel quale
viene detto che se l’amministratore DELEGATO abbia fatto annotare senza ritardo il suo
DISSENSO nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata
notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale, allora è esonerato da
responsabilità.
- [3] “Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega;
può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle
informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando
elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli
organi delegati, il generale andamento della gestione.”
- [5] Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle
dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata
dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile
evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e
dalle sue controllate.(2)
Se il Consiglio di amministrazione ommette di fare valutazioni in merito a questi aspetti significativi
della società riguardanti anche l’operato dell’A.D. diventa responsabile.
- [6] Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi
delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.
Da questo comma, si evince che il DELEGANTE (quindi il CDA) si deve preoccupare di
INFORMARSI ( quindi ha un dovere informativo) sull’attività e quindi chiedere ai DELEGATI
informazioni relative alla gestione della società.
C’è una parola che viene ripetuta frequentemente in questi commi, ovvero “l’informazione”, il tema
dell’informazione è molto importante.
Tutto questo meccanismo di vigilanza sull’operato dell’amministratore delegato, da parte del CDA,
va a collegarsi con il concetto primario di GOVERNANCE perché appunto parliamo di un sistema
di amministrazione e di controllo.
L’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, è molto importante perché sarebbe il “cuore”
della governance, e non è altro che l’architettura dei processi decisionali e di controllo che
vengono messi in piedi nella società, come la società deve essere gestita (quindi l’aspetto
organizzativo), come deve funzionare l’aspetto amministrativo, come vanno rilevati nella contabilità
i fatti di gestione, (aspetto contabile). In sostanza quello che si chiede a i DELEGATI non è solo di
gestire, ma di costruire un piano, un assetto, chiaro e predefinito che regga tutta l’organizzazione
di contorno della società (ad esempio come le assunzioni,