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A SOCIETÀ PER AZIONI P

Così come la società semplice è il prototipo delle società di persone, la società per azioni è il prototipo delle

società di capitali e le regole ad essa applicabili si estendono, quindi, a tutta questa categoria. Secondo l’art.

2325, la società per azioni si contraddistingue per la limitazione della responsabilità dei soci alla somma o al

bene conferito. Inoltre, la partecipazione sociale dei soci è rappresentata da azioni.

La responsabilità limitata dei soci e i creditori

La responsabilità limitata dei soci consiste nel fatto che essi non corrono altro rischio se non quello di

perdere la somma o il bene conferito in società e i creditori sociali possono contare solo sul capitale sociale,

senza avanzare nessuna pretesa nei confronti dei singoli soci. A difesa dei creditori, di conseguenza,

vengono poste una serie di norme che tutelano la loro unica garanzia, cioè il capitale sociale. Innanzitutto

per la precisione di 50000 € (mentre per le s.r.l. è di 10000), e,

esso ha un limite minimo, se nel corso

dell’attività della società, esso va al di sotto di quel minimo, la società si scioglie.

Inoltre, la norma cerca di favorire la tendenza del capitale a coincidere con il patrimonio sociale, fin dal

momento della costituzione. Perché la società si costituisca, infatti, è necessario che il capitale sociale

venga sottoscritto per intero, anche se basta il versamento del suo 25%. La restante parte dei versamenti

vengono effettuati dai soci dietro richiamo dei decimi mancanti da parte degli amministratori. Il socio non può

considerarsi liberato fin quando non ha eseguito tutti i conferimenti dovuti. Se, alla richiesta dei centesimi

mancanti, il socio non adempie, cioè è un socio moroso, e non adempie nemmeno dopo che siano trascorsi

quindici giorni dalla pubblicazione della sua diffida sulla Gazzetta Ufficiale, allora gli amministratori dovranno

compiere la vendita in danno. Se per mancanza di compratori la vendita non ha luogo, essi dichiarano

decaduto il socio e le sue azioni devono essere estinte con la corrispondente riduzione di capitale sociale.

Ma la corrispondenza tra patrimonio sociale e capitale deve permanere anche durante la vita della società.

Per questo, il patrimonio sociale non può scendere al di sotto di un terzo del capitale sociale (cioè non si

altrimenti l’assemblea deve

possono accumulare perdite che siano superiori a un terzo del capitale sociale),

deliberare la riduzione di capitale sociale, se non decide di coprire la perdita con reintegro da parte dei soci.

Esistono poi altre norme, che in parte sono citate più avanti, a tutela del patrimonio sociale.

30

Diritto Commerciale La società per azioni (S.p.A.)

Il funzionamento della S.p.A.: soci imprenditori e soci risparmiatori

Caratteristica della società per azioni è la divisione tra proprietà e gestione dell’impresa. Il potere di

amministrazione è dissociato dalla qualità di socio. I soci possono solo concorrere, con il proprio voto, alla

nomina degli amministratori. La prerogativa di capo dell’impresa non spetta a ciascun socio, come nelle

società di persone, né alla collettività dei soci, bensì è ripartita tra assemblea e amministratori, che la

esercitano ognuno nei limiti della propria competenza.

Regola base dell’intero funzionamento dell’assemblea è il principio maggioritario: i soci deliberano a

maggioranza di voti, in base alla partecipazione di ognuno nel capitale, e le deliberazioni vincolano tutti i

soci, anche quelli non intervenuti o dissenzienti. Solo in alcuni casi il quorum deliberativo viene innalzato

oltre il 50% del capitale sociale. Il potere economico, cioè il controllo della ricchezza tramite la gestione della

società, quindi, è proporzionale alla proprietà della ricchezza dei soci: chi detiene una quota di capitale

maggiore ha nelle proprie mani il potere economico. Si può distinguere, quindi, tra soci imprenditori, a cui

corrisponde il capitale di comando, cioè la maggioranza relativa del capitale sociale, con cui riescono a

dominare l’assemblea, e soci risparmiatori, a cui corrisponde il capitale di risparmio. Ma questa non è solo

una distinzione quantitativa, ma anche qualitativa, per le funzioni che vengono destinate ai detentori di azioni

di maggioranza e a quelli di azioni di minoranza. I soci di maggioranza, infatti, sottoscrivono o acquistano

azioni di una società con l’obiettivo di esercitare l’impresa o, per lo meno, di concorrere al comando della

stessa. Quelli di minoranza, invece, intendono acquistare o sottoscrivere azioni come forma di investimento

del risparmio. Come conseguenza, si avrà che le due tipologie di soci hanno obiettivi e tutele diversi.

In realtà la distinzione fra capitale dirigente e capitale monetario non ha fondamento nella legge; tuttavia, è il

presupposto sul quale è stata legislativamente costruita la società per azioni, in particolare la società per

azioni che ricorre al mercato di rischio. In questa, infatti, il numero di soci risparmiatori è molto elevato e, per

tutelare sia i risparmiatori che la volontà della società a ricorrere al capitale di rischio, è prevista una precisa

disciplina difforme da quella generale delle S.p.A.. Negli altri casi, invece, la separazione tra capitale di

comando e capitale di risparmio non è così netta.

Le società che fanno ricorso al capitale di rischio

Vengono considerate società che fanno ricorso al capitale di rischio non solo le società quotate in mercati

regolamentati, ma anche le società le cui azioni sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

Come già accennato, la disciplina speciale delle società per azioni che ricorrono al capitale di rischio ha la

duplice funzione di proteggere il risparmio investito in azioni (interesse dei risparmiatori) e di favorire, tramite

questa protezione, un più vasto afflusso del risparmio al capitale di rischio di grandi imprese (interesse della

società).

Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio si caratterizzano, al confronto con le altre, per:

 Un maggior grado di imperatività delle norme regolatrici della società per azioni (es: non si può

negare il diritto di recesso);

 diritto dell’azionista all’informazione

Una più estesa protezione del (es: pubblicità dei patti

parasociali);

 Una maggiore garanzia di veridicità dei bilanci con la conseguenza di avere più rigorosi controlli

sulla regolarità della gestione (es: controllo contabile affidato a una società di revisione);

 Degli specifici strumenti di tutela delle minoranze;

 L’adozione di una serie di norme atte a garantire, data la presenza di un numero elevato di soci,

l’efficienza dell’attività sociale (es: diritto di impugnare le deliberazioni assembleari si trasforma

nel diritto al risarcimento dei danni).

In particolare, poi, per la più specifica categoria delle società con azioni quotate in mercati regolamentati,

vengono previste: 31

Diritto Commerciale La società per azioni (S.p.A.)

 Una più estesa informazione degli azionisti e, più in generale, del pubblico, grazie alla

soggezione delle società alla Consob;

 Una ancor più intensa garanzia di veridicità del bilancio, con il controllo della contabilità e del

bilancio da parte di società specializzate e sottoposte alla vigilanza della Consob;

 La possibilità di emettere azioni di risparmio al portatore, cioè azioni prive di voto ma con

maggiore redditività, più adatte agli obiettivi degli azionisti di risparmio.

Le società per azioni unipersonali

La società per azioni (e così anche la s.r.l., per cui vale la stessa disciplina di seguito) esiste anche se tutte

le azioni sono concentrate nelle mani di una sola persona, sia nel caso in cui essa sia una società

unipersonale fin dalla sua costituzione (avvenuta necessariamente tramite atto unilaterale), sia nel caso in

cui essa sia diventata tale per il venir meno, nel corso del tempo, della pluralità dei soci.

Tuttavia, perché l’unico azionista possa fruire del beneficio della responsabilità limitata, occorre:

 Che siano stati eseguiti per intero tutti i conferimenti in denaro, o che vengano eseguiti entro 90

giorni se non sono ancora stati versati;

 l’iscrizione nel

Che gli amministratori della società, o lo stesso unico socio, abbiano depositato per

generalità dell’unico socio.

registro delle imprese una dichiarazione contenente le

Se queste condizioni non vengono adempiute, l’unico socio non gode del beneficio della responsabilità

limitata. Se poi, però, si costituisce, o ricostituisce, la pluralità dei soci, il beneficio della responsabilità

limitata torna ad operare.

Altro dovere della società con unico socio è quello di trascrivere nel libro delle adunanze del consiglio di

amministrazione o, nel caso di amministratore unico, in un atto scritto avente data certa, tutti i contratti della

società con l’unico socio stesso e tutte le operazione a suo favore. Nel caso in cui non venga rispettato

questo dovere, gli atti effettuati non sono opponibili ai creditori della società. Si vuole qui tutelare i creditori

che vogliono sottoporre ad azione esecutiva la società: la norma cerca di evitare che il socio unico, a seguito

dell’azione (es - di pignoramento) del creditore, cerchi di sottrarre beni e ricchezza dal patrimonio sociale,

andando a ledere la garanzia del terzo creditore. Per la società unipersonale è, infatti, forte il sospetto di

abuso della personalità giuridica.

Ultimo dovere del socio unico, o degli amministratori, è quello di indicare negli atti e nella corrispondenza

della società l’esistenza di un unico socio (es: società per azioni unipersonale). Tuttavia, la sua

inosservanza non provoca la decadenza del beneficio della responsabilità limitata.

La costituzione della S.p.A.

Modi di formazione della società

La società di persone può formarsi sia per atto unilaterale sia per contratto. In questo secondo caso,

esistono due modi di formazione dello stesso: tramite un meccanismo che si definisce simultaneo, oppure

per formazione progressiva. La formazione del contratto si dice simultanea nel momento in cui non ci sia un

intervallo cronologico tra le dichiarazioni di volontà dei singoli contraenti. È invece progressiva se viene

attuata mediante pubblica sottoscrizione. In questo caso si articola in più fasi:

1. assumono l’iniziativa della costitu

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Fati2504 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Morini Alessandro.