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A SOCIETÀ PER AZIONI P
Così come la società semplice è il prototipo delle società di persone, la società per azioni è il prototipo delle
società di capitali e le regole ad essa applicabili si estendono, quindi, a tutta questa categoria. Secondo l’art.
2325, la società per azioni si contraddistingue per la limitazione della responsabilità dei soci alla somma o al
bene conferito. Inoltre, la partecipazione sociale dei soci è rappresentata da azioni.
La responsabilità limitata dei soci e i creditori
La responsabilità limitata dei soci consiste nel fatto che essi non corrono altro rischio se non quello di
perdere la somma o il bene conferito in società e i creditori sociali possono contare solo sul capitale sociale,
senza avanzare nessuna pretesa nei confronti dei singoli soci. A difesa dei creditori, di conseguenza,
vengono poste una serie di norme che tutelano la loro unica garanzia, cioè il capitale sociale. Innanzitutto
per la precisione di 50000 € (mentre per le s.r.l. è di 10000), e,
esso ha un limite minimo, se nel corso
dell’attività della società, esso va al di sotto di quel minimo, la società si scioglie.
Inoltre, la norma cerca di favorire la tendenza del capitale a coincidere con il patrimonio sociale, fin dal
momento della costituzione. Perché la società si costituisca, infatti, è necessario che il capitale sociale
venga sottoscritto per intero, anche se basta il versamento del suo 25%. La restante parte dei versamenti
vengono effettuati dai soci dietro richiamo dei decimi mancanti da parte degli amministratori. Il socio non può
considerarsi liberato fin quando non ha eseguito tutti i conferimenti dovuti. Se, alla richiesta dei centesimi
mancanti, il socio non adempie, cioè è un socio moroso, e non adempie nemmeno dopo che siano trascorsi
quindici giorni dalla pubblicazione della sua diffida sulla Gazzetta Ufficiale, allora gli amministratori dovranno
compiere la vendita in danno. Se per mancanza di compratori la vendita non ha luogo, essi dichiarano
decaduto il socio e le sue azioni devono essere estinte con la corrispondente riduzione di capitale sociale.
Ma la corrispondenza tra patrimonio sociale e capitale deve permanere anche durante la vita della società.
Per questo, il patrimonio sociale non può scendere al di sotto di un terzo del capitale sociale (cioè non si
altrimenti l’assemblea deve
possono accumulare perdite che siano superiori a un terzo del capitale sociale),
deliberare la riduzione di capitale sociale, se non decide di coprire la perdita con reintegro da parte dei soci.
Esistono poi altre norme, che in parte sono citate più avanti, a tutela del patrimonio sociale.
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Diritto Commerciale La società per azioni (S.p.A.)
Il funzionamento della S.p.A.: soci imprenditori e soci risparmiatori
Caratteristica della società per azioni è la divisione tra proprietà e gestione dell’impresa. Il potere di
amministrazione è dissociato dalla qualità di socio. I soci possono solo concorrere, con il proprio voto, alla
nomina degli amministratori. La prerogativa di capo dell’impresa non spetta a ciascun socio, come nelle
società di persone, né alla collettività dei soci, bensì è ripartita tra assemblea e amministratori, che la
esercitano ognuno nei limiti della propria competenza.
Regola base dell’intero funzionamento dell’assemblea è il principio maggioritario: i soci deliberano a
maggioranza di voti, in base alla partecipazione di ognuno nel capitale, e le deliberazioni vincolano tutti i
soci, anche quelli non intervenuti o dissenzienti. Solo in alcuni casi il quorum deliberativo viene innalzato
oltre il 50% del capitale sociale. Il potere economico, cioè il controllo della ricchezza tramite la gestione della
società, quindi, è proporzionale alla proprietà della ricchezza dei soci: chi detiene una quota di capitale
maggiore ha nelle proprie mani il potere economico. Si può distinguere, quindi, tra soci imprenditori, a cui
corrisponde il capitale di comando, cioè la maggioranza relativa del capitale sociale, con cui riescono a
dominare l’assemblea, e soci risparmiatori, a cui corrisponde il capitale di risparmio. Ma questa non è solo
una distinzione quantitativa, ma anche qualitativa, per le funzioni che vengono destinate ai detentori di azioni
di maggioranza e a quelli di azioni di minoranza. I soci di maggioranza, infatti, sottoscrivono o acquistano
azioni di una società con l’obiettivo di esercitare l’impresa o, per lo meno, di concorrere al comando della
stessa. Quelli di minoranza, invece, intendono acquistare o sottoscrivere azioni come forma di investimento
del risparmio. Come conseguenza, si avrà che le due tipologie di soci hanno obiettivi e tutele diversi.
In realtà la distinzione fra capitale dirigente e capitale monetario non ha fondamento nella legge; tuttavia, è il
presupposto sul quale è stata legislativamente costruita la società per azioni, in particolare la società per
azioni che ricorre al mercato di rischio. In questa, infatti, il numero di soci risparmiatori è molto elevato e, per
tutelare sia i risparmiatori che la volontà della società a ricorrere al capitale di rischio, è prevista una precisa
disciplina difforme da quella generale delle S.p.A.. Negli altri casi, invece, la separazione tra capitale di
comando e capitale di risparmio non è così netta.
Le società che fanno ricorso al capitale di rischio
Vengono considerate società che fanno ricorso al capitale di rischio non solo le società quotate in mercati
regolamentati, ma anche le società le cui azioni sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante.
Come già accennato, la disciplina speciale delle società per azioni che ricorrono al capitale di rischio ha la
duplice funzione di proteggere il risparmio investito in azioni (interesse dei risparmiatori) e di favorire, tramite
questa protezione, un più vasto afflusso del risparmio al capitale di rischio di grandi imprese (interesse della
società).
Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio si caratterizzano, al confronto con le altre, per:
Un maggior grado di imperatività delle norme regolatrici della società per azioni (es: non si può
negare il diritto di recesso);
diritto dell’azionista all’informazione
Una più estesa protezione del (es: pubblicità dei patti
parasociali);
Una maggiore garanzia di veridicità dei bilanci con la conseguenza di avere più rigorosi controlli
sulla regolarità della gestione (es: controllo contabile affidato a una società di revisione);
Degli specifici strumenti di tutela delle minoranze;
L’adozione di una serie di norme atte a garantire, data la presenza di un numero elevato di soci,
l’efficienza dell’attività sociale (es: diritto di impugnare le deliberazioni assembleari si trasforma
nel diritto al risarcimento dei danni).
In particolare, poi, per la più specifica categoria delle società con azioni quotate in mercati regolamentati,
vengono previste: 31
Diritto Commerciale La società per azioni (S.p.A.)
Una più estesa informazione degli azionisti e, più in generale, del pubblico, grazie alla
soggezione delle società alla Consob;
Una ancor più intensa garanzia di veridicità del bilancio, con il controllo della contabilità e del
bilancio da parte di società specializzate e sottoposte alla vigilanza della Consob;
La possibilità di emettere azioni di risparmio al portatore, cioè azioni prive di voto ma con
maggiore redditività, più adatte agli obiettivi degli azionisti di risparmio.
Le società per azioni unipersonali
La società per azioni (e così anche la s.r.l., per cui vale la stessa disciplina di seguito) esiste anche se tutte
le azioni sono concentrate nelle mani di una sola persona, sia nel caso in cui essa sia una società
unipersonale fin dalla sua costituzione (avvenuta necessariamente tramite atto unilaterale), sia nel caso in
cui essa sia diventata tale per il venir meno, nel corso del tempo, della pluralità dei soci.
Tuttavia, perché l’unico azionista possa fruire del beneficio della responsabilità limitata, occorre:
Che siano stati eseguiti per intero tutti i conferimenti in denaro, o che vengano eseguiti entro 90
giorni se non sono ancora stati versati;
l’iscrizione nel
Che gli amministratori della società, o lo stesso unico socio, abbiano depositato per
generalità dell’unico socio.
registro delle imprese una dichiarazione contenente le
Se queste condizioni non vengono adempiute, l’unico socio non gode del beneficio della responsabilità
limitata. Se poi, però, si costituisce, o ricostituisce, la pluralità dei soci, il beneficio della responsabilità
limitata torna ad operare.
Altro dovere della società con unico socio è quello di trascrivere nel libro delle adunanze del consiglio di
amministrazione o, nel caso di amministratore unico, in un atto scritto avente data certa, tutti i contratti della
società con l’unico socio stesso e tutte le operazione a suo favore. Nel caso in cui non venga rispettato
questo dovere, gli atti effettuati non sono opponibili ai creditori della società. Si vuole qui tutelare i creditori
che vogliono sottoporre ad azione esecutiva la società: la norma cerca di evitare che il socio unico, a seguito
dell’azione (es - di pignoramento) del creditore, cerchi di sottrarre beni e ricchezza dal patrimonio sociale,
andando a ledere la garanzia del terzo creditore. Per la società unipersonale è, infatti, forte il sospetto di
abuso della personalità giuridica.
Ultimo dovere del socio unico, o degli amministratori, è quello di indicare negli atti e nella corrispondenza
della società l’esistenza di un unico socio (es: società per azioni unipersonale). Tuttavia, la sua
inosservanza non provoca la decadenza del beneficio della responsabilità limitata.
La costituzione della S.p.A.
Modi di formazione della società
La società di persone può formarsi sia per atto unilaterale sia per contratto. In questo secondo caso,
esistono due modi di formazione dello stesso: tramite un meccanismo che si definisce simultaneo, oppure
per formazione progressiva. La formazione del contratto si dice simultanea nel momento in cui non ci sia un
intervallo cronologico tra le dichiarazioni di volontà dei singoli contraenti. È invece progressiva se viene
attuata mediante pubblica sottoscrizione. In questo caso si articola in più fasi:
1. assumono l’iniziativa della costitu