Imprenditore
È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica Art. 2082 c.c. organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.
Professionalità
Attiene alla frequenza dello svolgimento dell’attività, che deve essere abituale, stabile e reiterata.
Organizzazione
Mezzi impiegati nello svolgimento dell’attività: lavoro e capitale → ordine funzionale e strutturale dei fattori produttivi.
Economicità
Metodo di svolgimento volto a conseguire un margine di profitto o per lo meno assicurare il pareggio tra costi e ricavi. Escluse le attività erogative e non profit.
Categorie di impresa
Commerciale
Statuto speciale: piccola impresa esclusa dalle procedure concorsuali di fallimento. Art. 2195 c.c.
- Un’attività industriale diretta alla produzione di beni e di servizi.
- Un’attività intermediaria nella circolazione dei beni.
- Un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria.
- Un’attività bancaria o assicurativa.
- Altre attività ausiliarie delle precedenti.
Natura agricola
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse; ovvero dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dall’attività agricola essenziale. Art. 2135 c.c.
Civile
Civile: imprese artigiane, imprese primarie e di pubblici spettacoli, imprese finanziarie e agenzie.
Dimensione ordinaria e piccola impresa
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano una attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Art. 2083 c.c.
Forma giuridica
Forma giuridica → pubblica: soggetto di diritto pubblico ente pubblico economico (impresa-ente), società in mano pubblica (impresa-società), ente pubblico non economico (impresa-organo). Solo per imprese commerciali.
Privata: forma individuale, forma societaria o ente privato non societario.
Statuto generale dell’imprenditore
Lo statuto generale dell’imprenditore regola tutte le tipologie di imprenditori: agricolo, commerciale, le piccole e medie imprese e le imprese pubbliche e private. Comprende la disciplina dell’azienda e dei caratteri distintivi, la disciplina e la tutela della concorrenza e dei consorzi e infine anche la disciplina delle opere dell’ingegno.
Statuto speciale dell’imprenditore commerciale
Con statuto speciale dell’imprenditore commerciale si indica una speciale disciplina del diritto commerciale che si ricollega ad ogni soggetto che possieda la qualifica di imprenditore commerciale non piccolo.
Sono assoggettati a questo: l’impresa non piccola individuale o collettiva (società); la s.n.c., s.a.s., s.p.a., s.r.l. e le s.a.p.a., indipendentemente che svolgano un’attività non commerciale o che siano di piccole dimensioni.
Non sono assoggettati a questo: la s.s. (società semplice); l’impresa individuale, quando svolgono attività non commerciali e quando sono di piccola dimensione.
Lo statuto dell’imprenditore commerciale si articola in cinque punti:
- Obbligo di tenuta delle scritture contabili.
- Soggezione alle procedure concorsuali.
- Soggezione alla disciplina speciale della rappresentanza commerciale, con particolare riguardo alle figure dell’institore, del procuratore e del commesso.
- Obbligo di registrazione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio.
- Capacità d’agire per l’esercizio dell’impresa: i contratti conclusi con un incapace d’agire si possono annullare ed egli non assumerebbe il ruolo di imprenditore né verrebbe sottoposto al relativo statuto.
Esistono tuttavia dei casi in cui un incapace d’agire può svolgere un’attività commerciale, infatti:
Il minore, l’interdetto e l’inabilitato non possono iniziare, ma solo continuare l’esercizio di un’impresa previa autorizzazione del tribunale, su parere del giudice tutelare.
Nel caso del minore e dell’interdetto l’esercizio dell’impresa verrà effettuata dal legale rappresentante, mentre l’inabilitato avrà l’assistenza del curatore.
Il minore emancipato può avere l’autorizzazione dal tribunale sia a iniziare, sia a continuare l’esercizio dell’impresa.
La pubblicità di impresa
Registro delle imprese. È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge. Il registro è tenuto dall’ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Il registro è pubblico. Art. 2188 c.c.
Sezione ordinaria
Sezione ordinaria: accoglie le imprese commerciali non piccole, le società commerciali e le cooperative, gli enti pubblici e i consorzi, per le quali il codice prevede un obbligo di iscrizione.
L’iscrizione avviene attraverso la presentazione di una domanda, che nelle società coincide con l’atto costitutivo, contenente: le generalità dell’imprenditore, l’eventuale ditta, l’oggetto dell’impresa, la sede dell’impresa, gli eventuali institori e procuratori e la pec. Art. 2196 c.c. L’iscrizione deve essere chiesta entro 30 giorni dall’inizio di impresa.
Il controllo dell’iscrizione è affidato all’ufficio del registro o a un pubblico ufficiale (es. notaio).
L’iscrizione ha efficacia dichiarativa, determina una presunzione di conoscenza del fatto o atto per il quale la legge prescrive l’obbligo di pubblicità. La presunzione diventa assoluta dal 16° giorno, senza alcuna possibilità per i terzi di eccepire la propria ignoranza (dimostrare l’impossibilità ad acquisire le informazioni oggetto di iscrizione).
Talvolta si aggiunge un’efficacia normativa, per cui l’obbligo pubblicitario costituisce condizione per rendere applicabile una certa disciplina o un certo regime giuridico.
Alle società di capitali viene generalmente riconosciuta anche un’efficacia costitutiva (esistenza della società come centro autonomo di imputazione).
Sezioni speciali
Sezioni speciali: una sezione unica accoglie i titolari di imprese agricole, i titolari di piccole imprese, le società semplici, i titolari di imprese artigiane e i loro consorzi.
Vi sono poi altre sei sezioni apposite per:
- Società tra professionisti.
- Società e enti di gruppo, che esercitano o sono assoggettati all’altrui direzione e coordinamento.
- Enti titolari di imprese sociali.
- Sezione nella quale le società di capitali possono replicare i fatti e gli atti iscritti nella sezione ordinaria tradotti da un esperto in un’altra lingua ufficiale dell’UE.
- Imprese start-up innovative.
- Piccole medie imprese innovative.
L’iscrizione ha effetto di pubblicità notizia, ossia mera conoscibilità di fatto delle informazioni rese disponibili. Solo alle imprese agricole si associa l’efficacia dichiarativa.
La pubblicità di impresa si realizza anche attraverso il deposito, prescritto per alcuni atti come il bilancio d’esercizio delle società di capitale e cooperative. Si completa inoltre con il dovere di indicare negli atti e nella corrispondenza il registro delle imprese in cui si è presa iscrizione e il numero di iscrizione; per le società di capitali tale indicazione va riportata anche sul sito internet della società stessa.
Documentazione d’impresa
La disciplina stabilisce, a carico dell’imprenditore commerciale non piccolo, un obbligo di documentazione di impresa: obbligo di dare rappresentazione scritta dei diversi accadimenti relativi allo svolgimento dell’attività, che avviene assolto attraverso l’obbligo di tenuta delle scritture contabili.
L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Art. 2214 c.c. Deve altresì tenere le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
Libro giornale
Libro giornale: scrittura contabile nella quale vanno indicate giorno per giorno tutte le operazioni relative all’esercizio d’impresa. Tenuta secondo un criterio cronologico.
Rileva i fatti di gestione nel loro profilo patrimoniale e reddituale.
Libro degli inventari
Libro degli inventari: scrittura contabile nella quale vanno periodicamente indicate le attività e le passività relative all’impresa nonché le attività e le passività estranee alla medesima. Riporta tutti gli elementi patrimoniale attivi e passivi e va tenuta secondo un criterio sistematico.
- Inventario iniziale: all’inizio dell’impresa.
- Inventario annuale: si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite.
Bilancio di esercizio
Bilancio di esercizio: è l’insieme di 4 documenti: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa.
I collaboratori interni d’impresa
Institore
Institore. Art. 2203 c.c.
È institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale. La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa. Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.
Poteri dell'institore. Art. 2204 c.c.
L'institore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato.
L'institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto.
Obblighi dell'institore. Art. 2205 c.c.
Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto, l'institore è tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.
Pubblicità della procura. Art. 2206 c.c.
La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese.
In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.
Modificazione e revoca della procura. Art. 2207 c.c.
Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata.
In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.
Responsabilità personale dell'institore. Art. 2208 c.c.
L'institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto.
Procuratore
Procuratore. Art. 2209 c.c.
Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.
Il procuratore non ha rappresentanza processuale; su di lui non incombono quindi doveri che attengono all’impresa.
Commessi
Commessi. Art. 2210 c.c.
I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.
Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati.
Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto. Art. 2211 c.c.
I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta.
Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi. Art. 2212 c.c.
Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.
Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore.
Poteri dei commessi preposti alla vendita. Art. 2213 c.c.
I commessi preposti alla vendita nei locali dell'impresa possono esigere il prezzo delle merci da essi vendute, salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale.
Fuori dei locali dell'impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall'imprenditore.
Collaboratori esterni d’impresa
Subfornitura
Un imprenditore s’impegna a effettuare per conto di un’impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire prodotti o servizi destinati ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso.
Concessione
A differenza degli altri contratti, quello di concessione è atipico; con esso un imprenditore compra dal concedente i beni che poi rivende ai terzi.
Agenzia
Contratto con il quale l’imprenditore affida ad un agente l’incarico di promuovere, stabilmente e verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
Commissione
Una specie di contratto di mandato, con il quale un imprenditore affida a un mandatario il compito di concludere in nome proprio e per conto del primo uno o più contratti di compravendita.
Spedizione e/o trasporto
Spedizione: l’imprenditore affida ad uno spedizioniere il compito di concludere, in nome proprio e per conto dell’imprenditore stesso, un contratto di trasporto e o a compiere le operazioni accessorie.
Trasporto: è un contratto con il quale l’imprenditore affida ad un vettore, verso corrispettivo, il compito di trasferire persone o cose da un luogo ad un altro.
Il trasferimento dell’azienda
L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
Azienda. Art. 2555 c.c. Ciascun bene conserva giuridicamente la propria autonomia.
Non è necessario che l’imprenditore sia proprietario di ciascun bene, è sufficiente che abbia un titolo giuridico per poterne godere.
Imprese soggette a registrazione
Trasferimento = cessione delle posizioni giuridiche facenti capo all’alienante su ciascuno degli elementi aziendali.
Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto. Art. 2556 c.c.
I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.
Trasferimento = cessione delle posizioni giuridiche facenti capo all’alienante su ciascuno degli elementi aziendali (compravendita, donazione..).
Divieto di concorrenza
Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.
Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento. Art. 2257 c.c.
Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.
Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto.
Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.
Successione nei contratti
Successione nei contratti. Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. Art. 2258 c.c.
La successione rappresenta un effetto naturale e automatico del trasferimento d’azienda e si determina ex lege. Riguarda solo i contratti.
Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante.
Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'
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