FINANZIAMENTO DELL’IMPRESA
Le imprese, per potere svolgere la propria a vità, hanno bisogno di mezzi nanziari come
carburante per me ersi in moto. L’a vità d’impresa consente il funzionamento del sistema
economico. A nché vi sia un’a vità che progredisce occorre che essa sia nanziata. Ci sono casi
rarissimi di imprese che funzionano senza nanziamento, come ad esempio le assicurazioni: prima
ricevono i premi delle polizze e poi pagano i cos dei sinistri. Non solo vi sono spese di impianto
nel momento iniziale di un’impresa (cos da sostenere prima che si realizzino i ricavi) ma anche
spese di funzionamento/esercizio che rimangono costan durante tu a l’a vità (cos costan ). Le
forme tecniche di nanziamento alle quali ricorrono le imprese sono varie e dipendono dalla loro
veste giuridica. Esistono pi di nanziamento ai quali possono ricorrere solo alcune imprese:
l’emissione di un pres to obbligazionario ad esempio è una forma di nanziamento alla quale
possono ricorrere esclusivamente le s.p.a. Un altro elemento che incide sul po di nanziamento al
quale possono ricorrere le imprese è la loro dimensione: le piccole imprese si nanziano
esclusivamente con capitale apportato dal proprietario e con il pres to bancario. Qual è il
fabbisogno nanziario per l’avvio di un’impresa e come può essere trovato? Una s.r.l. Si può
cos tuire con 1€ di capitale ma magari occorre 1 milione per dare avvio all’a vità. Viene quindi
chiesto un nanziamento alla banca di 1 un milione. La risposta della banca dipenderà dalle
garanzie che può fornire la società, cioè è necessario il supporto di un patrimonio a garanzia. In
proporzione a un conferimento molto minore consegue un u le minore, ma il rendimento è
superiore. Non è verosimile che la banca acce un’ipotesi del genere per concedere un
nanziamento, perché in proporzione i soci guadagnano ma eventualmente perdono molto di più i
creditori. L’a vità d’impresa necessita di un fabbisogno nanziario e a noi interessa il tolo
giuridico con cui quel fabbisogno viene coperto. Per fabbisogno nanziario si intende l’insieme
delle risorse nanziarie necessarie per l’organizzazione e la ges one dell’impresa. Questa necessita
in ogni fase della sua a vità di risorse per andare avan , a par re dalla sua cos tuzione. Il
fabbisogno nanziario iniziale individua l’insieme di fa ori produ vi a breve, medio e lungo
termine, indispensabili per potere avviare qualsiasi a vità d’impresa. I modi per nanziare ques
bisogni iniziali possono essere sostanzialmente due, apporto di capitale proprio e nanziamen
esterni. In genere, una società fa a damento, per una parte preponderante del suo fabbisogno, al
capitale proprio, mentre nanzia una parte minoritaria ciò che i soci non sono in grado o non
hanno voglia di me ere a disposizione del patrimonio aziendale. Il misto tra capitale proprio e
nanziamen esterni è essenziale per capire la stru ura patrimoniale di un’a vità, perché essa
può determinare il successo o la crisi dell’azienda. Sia il capitale che le passività incidono sulla
ges one, in quanto richiedono una remunerazione: il primo so o forma di compartecipazione agli
u li; il secondo con gli interessi. Un’azienda che sceglie di nanziarsi eccessivamente con il ricorso
al debito è in balia delle condizioni di mercato, dovendo rinnovare probabilmente le passività a
determinate scadenze e dovendo a ngere dai risulta aziendali per onorare i creditori. Una
società ha di regola una stru ura nanziaria composta da:
• Capitale di rischio
De ni vamente des nato all’impresa e non genera obbligo di rimborso. Tipologie di capitale di
rischio: quello che viene a ribuito a fronte di so oscrizione di azioni o quote e, se è previsto un
soprapprezzo, dev’essere versato anche questo a tolo di capitale di rischio; versamen soci in
conto capitale; gli u li rappresentano capitale di rischio quando non vengono distribui (si parla di
capitale di risparmio: gli u li consegui dall’impresa che non sono sta preleva
dall’imprenditore, nel caso di impresa individuale, o non sono sta distribui ai soci, nel caso di
società. Si tra a di mezzi nanziari che sono sta prodo dall’impresa e vengono tra enu al suo
interno). Il capitale conferito prende anche il nome di capitale proprio e più precisamente di
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capitale di apporto. Si parla di capitale di apporto anche per appor successivi rispe o al momento
della cos tuzione dell’impresa. Il capitale proprio è conferito all’interno dell’impresa a tempo
indeterminato, in genere per l’intera durata della vita dell’azienda, salvo quei rari casi nei quali si
decide di ridurre la sua consistenza ritenendo che sia eccessivo rispe o alle esigenze nanziarie
dell’impresa (riduzione volontaria del capitale ex art. 2445 - “la riduzione del capitale sociale può
aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall’obbligo dei versamen ancora dovu , sia
mediante rimborso del capitale ai soci, nei limi ammessi dagli art. 2327 e 2413”). Ha una
remunerazione variabile legata all’andamento della ges one: se l’impresa chiude un esercizio con
un u le, esso può andare a remunerare il capitale di proprietà, ma se chiude l’esercizio con una
perdita, questa intacca la consistenza del capitale proprio. I soci che versano conferimen
all’impresa non hanno alcun diri o patrimoniale coercibile: non hanno diri o di vedersi res tuito
il conferimento, nè di ricevere gli u li. Mentre i creditori hanno una pretesa ssa e coercibile
perché hanno diri o di ricevere quanto pa uito per l’intera somma, e la società deve adempiere
indipendentemente dall’andamento dell’impresa, pena le azioni esecu ve da parte del creditore ex
art. 2910 (“il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del
debitore”), i soci che apportano capitale di rischio hanno piu osto un’aspe a va a ricevere u li
eventualmente consegui dall’impresa, e altri diri in merito all’acquisto di azioni proprie o alla
liquidazione. I soci hanno una limitata possibilità di o enere la res tuzione dei conferimen a
certe condizioni, ma comunque non si tra a di una vera e propria res tuzione. L’art. 2433
disciplina la distribuzione degli u li ai soci e si capisce che possono ricevere u lità dalla società
anche durante la vita di questa, non solo al termine. Com’è possibile? La risposta sta nel bilancio,
un documento fondamentale che a esta se ai soci può o no essere distribuita ricchezza: la
distribuzione è possibile solo se il bilancio evidenzia la possibilità che i creditori vengano
regolarmente soddisfa . Poichè i soci vorranno sempre che ci sia un surplus, è giusto che, ai ni
della veridicità del bilancio, siano previste sanzioni penali in capo agli amministratori: un bilancio
falso che contribuisce all’aggravamento del dissesto integra, ai sensi della legge fallimentare, il
reato di bancaro a fraudolenta, il più severo della criminalità dei colle bianchi (reclusione). A
di erenza della bancaro a semplice che è cagionata da imprudenza, quella fraudolenta è dire a
ad aggravare l’insolvenza e a violare le legi me aspe a ve dei creditori, cara erizzata cioè da
dolo o colpa. Che diri ha chi apporta capitale di rischio?
‣ Diri patrimoniali - u li, se ve ne saranno e se saranno distribui ; altre forme di distribuzione
(es. acquisto di azioni proprie); avanzo di liquidazione, quando la società si scioglie. Hanno la
possibilità, limitata e condizionata, di o enere la res tuzione dei conferimen ? Sì, in caso di
sovrapprezzo (art. 2431 - “le somme percepite dalla società per l’emissione di azioni ad un
prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle nominate dalla conversione di
obbligazioni, non possono essere distribuite no a che la riserva legale non abbia raggiunto il
limite stabilito dall’art. 2430”); sì, in caso di riduzione di capitale ex art. 2445
‣ Diri amministra vi - sono strumentali a quelli patrimoniali (voto, informazione, impugna va)
In sintesi, il capitale proprio: è sogge o al rischio d’impresa, in quanto non esiste alcun vincolo di
rimborso per gli inves tori; non è sogge o a remunerazione obbligatoria, perchè è collegata ai
risulta aziendali e alle decisioni assunte dalla proprietà (nel caso di società sono i soci che
deliberano in merito alla des nazione dell’u le d’esercizio); non è vincolato a scadenza in quanto
l’inves mento dei mezzi propri all’interno dell’impresa è a tempo indeterminato
• Capitale di debito
è conferito all’interno dell’impresa a tempo determinato e prevede una remunerazione ssa
perché l’interesse è concordato con il creditore ed è dovuto indipendentemente da quelle che
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sono le condizioni economiche dell’impresa, salvo i casi nei quali l’azienda si trova in condizioni di
dissesto e non è più in grado di pagare gli interessi sulle somme prese a pres to. Se la misura
dell’interesse non è stabilita, si applicano gli interessi legali ed è considerata nulla la clausola che
prevede interessi usurari. Questo po di capitale è sogge o a obbligo di rimborso: i creditori
hanno diri o alla res tuzione di quanto versato più all’interesse pa uito, e corrono il rischio che se
l’impresa fallisce non gli venga res tuito il capitale versato. Corrono il rischio dell’insolvenza, non il
rischio d’impresa: subire la perdita di quello che in astra o gli spe a. Il creditore ha una pretesa
ssa e coercibile per cui, se non riceve la res tuzione del denaro prestato, può agire per il suo
recupero con azioni esecu ve su beni singoli o chiedendo il fallimento dell’imprenditore. I creditori
hanno diri o di essere paga per l’importo pa uito e alle scadenze ssate. Si tra a di un diri o
coercibile perchè il debitore (la società) deve adempierlo indipendentemente dall’andamento
dell’impresa. I creditori corrono il rischio che l’impresa fallisca e non sia più in grado di pagare il
debito nei loro confron , perciò c’è il rischio di insolvenza del debitore (è legato all’incapacità di
onorare gli impegni a medio-lungo termine; da non confondere con il rischio di illiquidità, che è
legato al momentaneo de cit di cassa durante lo svolgimento dell’a vità d’impresa), per cui il
creditore subirebbe la perdita di quello che in astra o gli spe a ma in concreto non può ricevere.
L’insolvenza è la condizione in cui versa il sogge o giuridico in quanto inadempiente alle proprie
obbligazioni, dovuta alla mancanza dei mezzi necessari per e e uare regolarmente i pagamen
dovu e all’impossibilità di procurarsi altri mezzi. L’insolvenza rappresenta l’incapacità di far fronte
alle proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento, cioè si riferisce a una globale situazione
patrimoniale del sogge o debitore. Ciò che rileva ai ni della dichiarazione di fallimento infa ,
non è solamente la presenza di un inadempimento/mancata soddisfazione di una o più pretese
creditorie, ma quello stato di costante impotenza della società a soddisfare regolarmente le
proprie obbligazioni; il conce o di inadempimento è più ristre o e si esaurisce nell’ambito di una o
singole obbligazioni.
È importante il rapporto a vo-debito, perchè è su di esso che i creditori hanno la possibilità di
soddisfarsi. Sia i creditori sia i soci, sono categorie entrambe interessate all’andamento
dell’impresa ma in senso diverso: i soci sono tolari di un’aspe a va sul residuo (avanzo di
ges one), cioè il surplus; i creditori indipendentemente dall’andamento dell’impresa devono
essere soddisfa e corrono il rischio d’insolvenza della società. I creditori hanno diri o di
opposizione rispe o a operazioni che potrebbero pregiudicarli (es. art. 2445, 2447 quater -
patrimoni des na -, 2482, 2487 ter - revoca dello stato di liquidazione -, 2503 - fusione -)
• Strumen nanziari partecipa vi
Sono sta introdo con la riforma del diri o societario come is tuto giuridico con cui il legislatore
ha dato maggior spazio all’autonomia statutaria. La so oscrizione di ques strumen cos tuisce
un inves mento di rischio per i rela vi tolari, dal momento che la loro emissione da parte della
società avviene senza obbligo di rimborso. Si tra a di uno strumento du le, grazie al quale le
start up possono accedere a risorse nanziarie e bene ciare di appor che possono provenire da
soci o da sogge terzi, i quali sono dispos a credere e scomme ere nel proge o d’impresa, non
diventando però tolari dell’inizia va economica. Essi non privano i soci delle quote di
partecipazione, ma lasciano loro ogni potere decisionale. La situazione è molto simile a quella
dell’associazione in partecipazione: “con il contra o di associazione in partecipazione l’associante
a ribuisce all’associato una partecipazione agli u li della sua impresa di uno o più a ari verso il
corrispe vo di un determinato apporto”. L’associazione in partecipazione si cara erizza per il
cara ere sinallagma co tra l’a ribuzione da parte dell’associante di una quota di u li derivante
dalla ges one della sua impresa o di altro a are, e l’apporto conferito dall’associato per l’esercizio
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dell’impresa o dell’a are. Si vede che non si tra a di un pres to perchè il rapporto di associazione
in partecipazione ha come elemento essenziale la partecipazione al rischio d’impresa: diri o alla
distribuzione degli u li e delle perdite. Non conferiscono la qualità di socio al loro so oscri ore ma
solo diri patrimoniali o amministra vi, escluso il diri o di intervento e di voto nell’assemblea
dei soci. Gli strumen nanziari possono essere dota di diri o di voto su argomen
speci camente indica , in par colare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo
statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio
di sorveglianza o di un sindaco. In nessun modo però i so oscri ori degli strumen nanziari sono
equipara ai soci. Gli strumen nanziari in sostanza sono tu i mezzi a raverso cui la società si
procura nanziamen o altre u lità riconoscendo a coloro che eseguono l’apporto diri
patrimoniali e amministra vi. La società vi ricorre principalmente per l’esigenza di ricevere
nanziamen senza giungere all’emissione di azioni o obbligazioni: le prime possono essere
emesse solo in seguito a un aumento di capitale sociale; le seconde richiedono una complessa
procedura per l’emissione, condizionata da penetran limi impos dalla legge. Comunque vi sono
pun di conta o sia con le azioni, che con le obbligazioni: hanno natura ibrida, essendo una
categoria intermedia di mezzi di nanziamento. L’ul mo comma dell’art. 2346 recita “resta salva la
possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi, eme a strumen
nanziari forni di diri patrimoniali o anche di diri amministra vi, escluso il voto
nell'assemblea generale degli azionis . In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni
di emissione, i diri che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se
ammessa, la legge di circolazione”. Sta allo statuto stabilire se chi so oscrive ques strumen ha
diri patrimoniali che lo avvicinano ai soci o ai creditori/ nanziatori
GERARCHIA TRA SOCI E CREDITORI
I soci hanno interesse a scegliere buoni amministratori perchè da ques dipenderà l’eventuale
surplus e i soci stessi hanno interesse a riscuoterli, oppure ci saranno perdite. In base al principio
della gerarchia, prima vengono soddisfa i creditori per intero, e poi i soci rela vamente
all’eventuale surplus. Qualora i diri dei creditori siano messi in pericolo, per esempio nella
liquidazione per perdita del capitale, non ha più fondamento che siano i soci a scegliere gli
amministratori, perchè signi ca che i soci hanno già perso tu o. Nella liquidazione in bonis (cioè
quando l’azienda è solvibile, quindi è in grado di res tuire un pres to secondo le modalità
prestabilite col creditore), poichè è una circostanza in cui non c’è un pericolo per i creditori, ma i
soci semplicemente non hanno intenzione di portare avan la società o si è veri cata una causa di
scioglimento che non coinvolge il patrimonio e la solvibilità dell’impresa, sono i soci ad essere
legi ma a nominare i liquidatori perchè i creditori sono cer di veder salvaguardato il loro
interesse; se la società invece viene dichiarata fallita perchè insolvente, allora intervengono i
creditori. I soci dovrebbero a endere la liquidazione della società per poter godere dell
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