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AMMINISTRAZIONE

“Se l’a o cos tu vo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nell’art. 2259 c.2 sono necessari il consenso dei soci accomandatari etttt tt ti ti fi ti tti ti ti ti tt ti tt ffi ti ti ff ttttti tt ti ti tt tittti tti tt tt fi ti ti ti tt ti titt fl tt ti ff tti tt tt ti ti ti tt tt ti fi tt tti ti ti ti ti ti ti tti ti tt tt ti tt ti tti tt til’approvazione di tan soci accomandan che rappresen no la maggioranza del capitale da essiso oscri o”: in questo po di società non rileva la fonte di nomina. Ma per la nomina dei soci accomandatari ad amministratori e per disporne l’eventuale revoca è necessaria l’unanimità di tugli accomandatari e la maggioranza (determinata secondo le quote di partecipazione sociale) deisoci accomandan . L’a o cos tu vo può tu avia prevedere diversamente sia per quanto ladeliberazione degli accomandatari che degli

accomandante. Comunque, anche il singolo socio accomandante può sempre richiedere in via giudiziale la revoca per giusta causa degli amministratori. È peraltro evidente che questa sarebbe la sola via praticabile in presenza di due soli soci, di cui uno accomandatario e l'altro accomandante.

SCIOGLIMENTO: "La società si scioglie, oltre che per le cause previste nell'art. 2308, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempre che nel termine di 6 mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno. Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario" (art. 2323). L'esistenza delle due categorie di soci è caratteristica imprescindibile e peculiare delle s.a.s, perciò la mancanza.

di responsabilità di ciascun socio accomandante.

“diliquidazione” (art. 2324)

SOCIETÀ DI CAPITALI

  • Personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta
  • Potere di amministrazione svincolato dalla qualità di socio
  • Organizzazione di genere corporativo

RAPPORTO TRA LE NOSTRE S.P.A E IL MERCATO EUROPEO

Le S.p.a sono società regolate sia dal C.c che da leggi speciali, come le direttive europee indirizzate agli stati membri dell’Unione, che devono essere attuate nei rispettivi ordinamenti, cioè i principi espressi in esse devono essere resi norma interna. L’unione europea ha emanato nel tempo numerosissime direttive in materia di S.p.a con l’obiettivo di consentire alle società di un paese di essere considerate sostanzialmente equivalenti a quelle di altri paesi dell’UE (es. si può acquistare un bene indifferentemente da un fornitore italiano e un fornitore francese). Questo grazie alla creazione di una forma armonizzata in cui i terzi sono in grado di riconoscere le

principalicara eris che di una società: tu e quelle che nei rispettivi paesi sono l'equivalente delle S.p.a, devono avere certe caratteristiche che appunto il C.c ha attribuito in molte sue parti sulla base delle direttive europee. Il Codice offre una disciplina generale delle S.p.a ma situazioni concrete fanno sì che esse siano assoggettate anche ad altre norme, per esempio le società che ricorrono al mercato di capitale di rischio (le società quotate), cioè quelle che hanno azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante. L'attuale disciplina delle S.p.a è trasversalmente segnata dalla distinzione tra S.p.a chiuse e S.p.a aperte, basata sul fatto che quella delle seconde debba essere rafforzata tramite un maggior tasso di imparzialità e integrata con disposizioni che

Tutelino l'interesse del risparmio di uso. Con la riforma delle società di capitali operata nel 2003, l'art. 2325 bis è stato appunto introdotto con lo scopo di incentivare la crescita e la competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali, individuando dei limiti che comportano l'applicazione di norme inderogabili alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. La norma in esame identifica le cosiddette società aperte, cioè quelle che fanno ricorso al capitale di rischio, distinguendole a loro volta in società con azioni quotate in mercati regolamentati e in società non quotate di uso fra il pubblico in misura rilevante. La dottrina distingue infatti tre modelli di S.p.a:

  1. società chiuse - quelle che non fanno ricorso al capitale di rischio e cui si applica la disciplina ordinaria del C.c;
  2. società quotate - quelle con azioni quotate in mercati regolamentati;
  3. società non quotate - quelle con azioni non quotate di uso fra il pubblico in misura rilevante.
regolamenta, cui si applica la disciplina del T.U.F (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e in via sussidiaria la norma va del C.c; 3) società con azionariato di uso - si applicano le norme del C.c in tema di società e, in via sussidiaria, quelle del C.c per le società che fanno ricorso al capitale di rischio; se queste norme non si possono applicare, allora si rinvia al T.U.F e alla CONSOB. L'art. 111 bis delle disposizioni per l'attuazione del C.c e disposizioni transitorie, per chiarire il significato di "di uso tra il pubblico in maniera rilevante" di cui all'art. 2325 bis rinvia all'art. 116 del testo unico del T.U.F, che a sua volta rinvia al regolamento attuativo CONSOB, e in sostanza si intendono emittenti italiani che in sostanza abbiano azioni diversi dai soci di controllo in numero superiore a 500. FORMA ARMONIZZATA DELL'UNIONE EUROPEA Si intende di creare una forma di ordinamento coerente nei

Vari paesi europei in tema di S.p.a. Emblema co in materia è il caso Centros del 1999, relativo al diritto alla libertà di stabilimento di una società. La società Centro aveva sede legale nel Regno Unito ma le quote sociali erano detenute da cittadini danesi residenti in Danimarca. Tale società aveva interesse a registrare la succursale situata in Danimarca nel registro delle imprese danesi, ma il registro delle imprese danese rifiutò la registrazione perché la società non sosteneva alcuna attività commerciale nel Regno Unito (non era mai stata fatturata neanche una sterlina) e credeva che così facendo volesse eludere le norme nazionali: la normativa nel Regno Unito non impone alle società a responsabilità limitata alcun requisito relativo alla costituzione e alla liberazione di capitale sociale minimo, mentre in Danimarca le norme relative in particolare alla liberazione di capitale minimo è fissato a 200.000 corone.

Quindi secondo il registro delle imprese danesi, Centros, che non esercitava alcuna attività commerciale nel Regno Unito, intendeva in realtà costituire in Danimarca non una succursale, bensì una sede principale con il solo scopo di scavalcare le onerose regole danesi. In sostanza, l'iscrizione al registro delle imprese venne riutilizzata per tre motivi: soci e amministratori danesi, e nessun fatturato nel Regno Unito. La controparte ovviamente non fu d'accordo ed erano convinti di poter applicare la sentenza risalente al 1919 in America per uno stato federato, momento da cui tu e le società degli USA potevano operare in ciascuno degli stati. In Europa allora si cominciò a chiedere se si potesse attuare una manovra simile. Dagli atti relativi alla società Centros, risultava inoltre che il capitale sociale di 100 sterline in realtà non era stato liberato né messo a disposizione della società ed essa risultava avere domicilio presso.un amico dei signori Bryde. Centro allora ha presentato ricorso contro il registro delle imprese danese sostenendo di soddisfare i requisiti ai quali la legge sulla società a responsabilità limitata assogge a la registrazione di una succursale di una società straniera: dal momento che è stata legalmente costituita nel Regno Unito avrebbe avuto il diritto di costituire una succursale in Danimarca. Inoltre secondo Centros, il fatto di non avere esercitato alcuna attività commerciale dalla sua costituzione nel Regno Unito non incideva sul suo diritto di libero stabilimento. Dall'altra parte, il registro delle imprese danesi sostenevano che il loro rifiuto di registrazione non era contrario agli art. 52 e 58 del TUF dal momento che la costituzione della succursale in Danimarca.appariva come un mezzo per eludere la norma va nazionale e l'istituzione danese voleva tutelare i creditori, i contraenti e lo Stato contro la bancarotta fraudolenta. La Corte suprema danese ha in ultimo grado sospeso il procedimento e si è opposta all'interpretazione della Corte di Giustizia europea. Essa risponde in primo luogo che il registro delle imprese danesi, se ha lo scopo di tutelare i creditori danesi, si sta contraddicendo: per i creditori danesi, il fatto che la società operi nel Regno Unito o meno non rileva. In sostanza la Corte ritiene che la costituzione della società nel Regno Unito produca l'applicazione del diritto societario di quel paese. Da questa sentenza, tutti gli Stati membri sono in competizione fra loro al fine di produrre il migliore e più conveniente diritto societario nei confronti degli investitori. Di conseguenza tutti gli Stati membri hanno abbassato il livello di capitale minimo per la costituzione di una società fino ad arrivare a 1 euro. Infatti sarebbe

Stato inu le chiedere 25.000 euro quando lo stato con nante ne avess

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Publisher
A.A. 2021-2022
152 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Erica1708 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Stanghellini Lorenzo.