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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

regolate da diverse leggi, ma è una decisione possibile solo ad opera delle parti e non

ad opera del giudice. Nella convenzione del 1980, anche il giudice se riteneva che una

parte del contratto era strettamente legata ad un altro ordinamento, poteva frazionarlo.

 Ulteriore elemento di minore flessibilità: le norme di applicazione necessaria. Sotto il

vigore della convenzione di Roma, si diceva che il giudice del foro dava applicazione alle

norme di applicazione necessaria del foro e poteva dare applicazione alle norme di

applicazione necessaria di un terzo stato che avesse un legame stretto con il contratto.

Oggi non è più possibile. Si possono applicare le norme di applicazione necessaria di

uno Stato diverso, ma in un'ipotesi ben determinata che non lascia flessibilità al giudice.

REGOLAMENTO ROMA I

ART 1 “Campo di applicazione materiale”: “Il presente regolamento si applica, in circostanze che

comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale”.

Il regolamento si applica alle obbligazioni contrattuali, ma non contiene una definizione di

obbligazione contrattuale. È la giurisprudenza della Corte di giustizia che ha cercato di delimitare

l'ambito di applicazione del regolamento. In particolare, per verificare cosa sia un'obbligazione

contrattuale e quali siano le caratteristiche, si può far riferimento alla giurisprudenza della Corte di

Giustizia sul regolamento 44/2001 (oggi il regolamento 1215/2012).

Come scritto nel considerandum n'7 (parte iniziale del regolamento nella quale si spiegano le

disposizioni del regolamento), il regolamento Roma I nei limiti del possibile va interpretato

conformemente al regolamento Bruxelles II bis. La Corte ha detto che s'intende “obbligazione

contrattuale” qualsiasi obbligo che una parte abbia liberamente assunto nei confronti di un'altra.

Quello che rileva per definire se si è in presenza di un'obbligazione contrattuale è l'origine

convenzionale e non legale dell'obbligo.

È stata molto ampia in questa definizione perché nella SENTENZA HENGLER la Corte ha ritenuto

che una promessa unilaterale, in particolare l'invio da parte di un professionista al domicilio di una

persona di una lettera che lo designava come vincitore di un premio, fosse l'assunzione di obbligo

contrattuale.

In realtà, quest'idea che il regolamento Roma I e Bruxelles II bis possano essere interpretati in

modo parallelo va guardata con cautela. La definizione di obbligazione contrattuale, può essere più

ampia nel regolamento Roma I di quanto non lo sia nell'altro perché ha come unico oggetto la

disciplina applicabile alle obbligazioni contrattuali, non c'è problema di delimitare le obbligazioni

contrattuali rispetto a qualche altra fattispecie.

invece, il regolamento Bruxelles II bis riguarda la competenza giurisdizionale in materia civile e

commerciale, quindi è importante definire l'obbligazione contrattuale rispetto alle altre ipotesi

disciplinate dal regolamento. Il foro contrattuale è uno dei fori speciali del regolamento.

Regolamento 593/2008: Roma I 7

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Regolamento sulla giurisdizione 44/2001, sostituito dal 1215/2012 → Bruxelles II bis

Quando si ha a che fare con delle norme UE (in questo caso con un regolamento), il criterio che la

Corte utilizza è quello dell'interpretazione autonoma.

Quando la Corte di Giustizia interpreta una norma dell'Unione europea, non fa riferimento alle

nozioni contenute negli ordinamenti nazionali, ma interpreta autonomamente, il che significa

conformemente alle finalità dell'ordinamento dell'Unione Europea. Può essere infatti che vi siano

degli istituti che hanno la stessa denominazione nel diritto interno e dell'UE, ma in realtà indicano

fattispecie diverse. È un discorso non proprio soltanto dell'UE, ma anche del diritto internazionale.

Tuttavia è più accentuato nell'UE, data la presenza della Corte di Giustizia a cui è affidato il compito

dell'interpretazione. Inoltre, l'ordinamento dell'Ue è molto complesso e strutturato e quindi è più

facile dare un'interpretazione teleologica proprio perché vi sono principi a cui far riferimento per

capire a cosa sono orientate le norme.

Tradizionalmente, la materia contrattuale ha sempre visto, sin dalle preleggi, come criterio

principale la volontà delle parti. Questo principio è confermato dal regolamento Roma I, non solo

dall'articolato, ma anche dai suoi “consideranda”. Al considerandum n'11, tra i principi su cui il

regolamento si fonda, vi è quello della libertà delle parti di scegliere la legge applicabile.

ART 3 “LIBERTÀ DI SCELTA”

L'importanza della volontà delle parti nella tradizione del DIP è perfettamente in accordo con

l'impostazione di tutto l'ordinamento dell'UE e anche con gli orientamenti della Corte di Giustizia.

Infatti, oggetto principale dell'UE è sempre stato quello di garantire nel massimo grado possibile la

libertà di circolazione. Da un lato la giurisprudenza sulle libertà di circolazione, ha teso ad

accentuare l'aspetto della volontà delle parti. Dall'altro, c'è accordo tra questi due piani, diritto

dell'Unione europea (libertà di circolazione) e DIP. In alcune ipotesi, la Corte ha ritenuto che la

volontà delle parti consentisse di evitare di considerare una norma nazionale incompatibile col

diritto dell'Unione Europea.

SENTENZA ALSHTOM ATLANTIQUE → si trattava di un problema relativo ad un orientamento della

giurisprudenza francese in materia di responsabilità de produttore, ci si è chiesti se fosse

compatibile o meno col diritto UE. (La Corte non può dichiarare una norma interna o orientamento

giurisprudenziale contrario al diritto UE. Può invece dire come si interpreta una norma UE e

indirettamente da ciò il giudice nazionale capirà se può applicare una norma interna o no).

L’art 1643 del codice civile francese dice che il venditore è responsabile per vizi occulti,

anche ove non ne fosse a conoscenza. La Corte di cassazione francese l'ha interpretata nel senso

che il fabbricante sia sottoposto ad una presunzione assoluta di conoscenza dei vizi della cosa

venduta e in particolare che si possa sottrarre a questa solo in rapporti contrattuali con un

professionista di uno stesso settore. Quest'orientamento ha posto dei problemi di compatibilità

con le norme UE in materia di concorrenza, in quanto quest'interpretazione svantaggia i produttori

francesi, sottoposti a questa presunzione assoluta, mentre i venditori di altri Stati membri possono

sottrarsi più facilmente a questa responsabilità. 8

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→ La Corte di Giustizia ha detto che in realtà le parti di un contratto di compravendita

internazionale sono libere di scegliere la legge applicabile al loro rapporto, quindi basta che non

scelgano la legge francese e non c'è problema di violazione delle norme in materia di concorrenza.

SENTENZA CENTROS → riguardava la materia di stabilimento delle società. È un caso molto famoso

di due cittadini danesi che avevano costituito nel Regno Unito una società perché là non esistevano

norme che imponevano un capitale minimo. Una volta costituita, hanno chiesto alle autorità

danesi di registrare in Danimarca una filiale, con lo scopo in realtà di non svolgere nessuna attività

nel Regno Unito, ma in Danimarca. La questione è stata sottoposta alla Corte di Giustizia per

verificare se vi è un caso di frode alla legge. Secondo la Corte, per garantire che la libertà di

circolazione e stabilimento, è perfettamente compatibile con l'ordinamento UE che due persone,

che vogliono costituire una società, lo facciano nello stato in cui è più conveniente costituirla,

indipendentemente dal fatto che vogliano poi esercitare tutta l'attività nel loro Stato. Delaware

clause.

Questo caso costituisce un esempio di come il diritto UE espande la volontà delle parti, in questo

caso in senso generale, non di DIP.

La legge che viene scelta può anche non avere nessun contatto con il contratto. Non vi è

necessità di un legame con il contratto. Si risponde così all'esigenza che le parti scelgano la legge

che meglio risponde ai loro interessi, indipendentemente da qualsiasi altra considerazione.

Quest'autonomia della volontà è rafforzata anche dal fatto che le parti possono frazionare il

contratto. Nella convenzione di Roma, il frazionamento del contratto poteva essere operato sia

dalle parti sia dal giudice. Oggi può essere operato solo dalle parti.

Ciò alla condizione che le parti del contratto siano economicamente e giuridicamente separabili e

che il frazionamento non nuoccia alla coerenza della disciplina contrattuale. In realtà, di questi

limiti non c'è traccia all'art 3. Rispetto al primo aspetto, non vi è menzione nel regolamento. È

probabile comunque che sia così altrimenti risulterebbe difficile il frazionamento.

Un limite alla volontà delle parti è costituito dal fatto che le parti possono scegliere per

l'applicazione del contratto solo una legge statale. Se sottoposto ad un arbitro, questo potrà

anche applicare norme non statali.

La possibilità di richiamare leggi non statali è discussa da molto tempo. Già prima della

convenzione di Roma del 1980 si era posto il problema. La dottrina in quel caso aveva dato risposta

negativa. Il fatto che le parti possano frazionare il contratto già sgancia il contratto dalla rigidità

tipica di una legge statale.

Il problema è stato sottoposto agli esperti all'occasione del libro verde al momento del progetto

del regolamento. I libri verdi servono ad ottenere i pareri degli interessati (dottrina, imprese,

dipende dal settore) sugli orientamenti rispetto ad una certa proposta. Sono quindi una breve

esposizione del progetto e pongono una serie di domande, per capire se l'orientamento della

Commissione sarebbe condivisibile. Il riscontro era stato positivo, gli interessati avevano risposto

che era il caso di consentire il richiamo a norme non statali. Infatti, nella proposta iniziale della

Commissione si prevedeva la possibilità delle parti di scegliere principi generali riconosciuti a livello

internazionale o comunitario come legge applicabile. Dato che questi principi difficilmente

9

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

riescono a fornire una disciplina integrale dal contratto, le lacune sar

Dettagli
A.A. 2016-2017
132 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher 3e53eb1022f15295acd724dff013406dfcfb4128 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale Internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Rossolillo Giulia.