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La competenza decisionale nelle società per azioni

SPA: Ci sono due soggetti: soci e amministratori. Chi comanda in società? La legge dice che le decisioni sono prese dagli amministratori, a meno che la legge stessa non preveda che una certa decisione debba essere presa dai soci. Quindi la competenza decisionale spetta in via generale agli amministratori e si dice che nelle SPA gli amministratori hanno una competenza generale. Ci sono delle materie su cui però decidono i soci, ossia quelle previste dalla legge stessa là competenza decisionale dei soci è residuale, perché si esercita solo su alcune materie (es. decisioni relative alle modifiche dell'atto costitutivo).

Si hanno: organo amministrativo, assemblea e collegio sindacale. Quando i soci sono chiamati a prendere una decisione si riuniscono in assemblea. È quindi l'organo dei soci. Non è permanente ma si riunisce una volta all'anno per approvare il bilancio o quando ci sono situazioni particolari. Alcune decisioni

Le decisioni dell'assemblea riguardano: la modifica dello statuto, l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili, la nomina/revoca degli amministratori, dei sindaci, ecc. Si tratta di decisioni fondamentali per la vita della società, ma circoscritte.

Il collegio sindacale ha funzioni di controllo (controllare che la società venga gestita in modo corretto, sia verso i soci che verso terzi).

C'è poi il revisore contabile, un organo esterno che ha la funzione di controllare che la contabilità della società sia tenuta correttamente (= che non ci siano irregolarità contabili).

Questo è il primo modo in cui può essere organizzata una SPA, ossia il sistema tradizionale di amministrazione e controllo. Una SPA italiana può essere strutturata anche in modo diverso e cioè secondo altre due alternative.

Il secondo modo è il sistema monistico. Si hanno: organo amministrativo (+ comitato per il controllo della gestione), assemblea,

revisore contabile. In questo sistema c'è l'assemblea dei soci che avrà le stesse identiche competenze e funzioni del sistema tradizionale dal punto di vista del potere dei soci non c'è differenza. A cambiare saranno amministrazione e controllo. Nel sistema monistico non c'è il collegio sindacale, ma solo l'organo amministrativo. Il controllo è esercitato dall'organo amministrativo stesso, tra i cui membri verranno scelti alcuni amministratori che, oltre a svolgere le funzioni di amministratori, hanno anche la funzione di controllare che la gestione avvenga nel modo corretto. Questi amministratori formano un comitato interno all'organo amministrativo. Quindi, se si adotta il sistema monistico, va istituito anche questo ulteriore comitato. Nella veste di membri del comitato, gli amministratori hanno gli stessi doveri e poteri dei sindaci (membri del collegio sindacale). C'è poi il revisore contabile.

Il sistema monistico è tipicamente anglosassone, dove non c'è la disciplina del controllo. Il terzo modo è il sistema dualistico. Si hanno: organo amministrativo (con il nome di consiglio di gestione), assemblea, consiglio di sorveglianza (al posto del collegio sindacale), revisore contabile. Nell'organo amministrativo non c'è sostanziale differenza. Cambiano i poteri dei soci e quindi le competenze decisionali dell'assemblea; di conseguenza, cambiano anche le funzioni del consiglio di sorveglianza. In particolare, nel sistema dualistico la legge toglie ai soci alcune competenze che spettano loro nel sistema tradizionale e monistico e le attribuisce al consiglio di sorveglianza. Le peculiarità di questo sistema sono date dalla riduzione dei poteri dei soci e dalla presenza di un'organo di controllo con funzioni più ampie e articolate di quelle del collegio sindacale. Si tratta di capire quali competenze perde.

L'assemblea è un organo decisionale all'interno di una società per azioni (SPA), mentre il consiglio di sorveglianza ha funzioni di controllo. Dal punto di vista dei soci, esiste una grande differenza tra essere socio di una SPA con sistema tradizionale o monistico e essere socio di una SPA con sistema dualistico, che comporta una riduzione dei poteri. Nel sistema dualistico, i soci non possono scegliere gli amministratori della società, a differenza del sistema tradizionale, dove hanno anche il potere di revocarli. Gli amministratori sono nominati ed eventualmente revocati dal consiglio di sorveglianza. I soci nominano i membri del consiglio di sorveglianza, che poi nominerà gli amministratori. Nel sistema dualistico non c'è un rapporto fiduciario tra soci e amministratori, ma una separazione tra di loro, nell'aspettativa che questo possa rendere gli amministratori autonomi rispetto ai desideri dei soci. Il sistema dualistico nasce in Germania e la struttura ricalca quella delle SPA tedesche, nell'ordinamento tedesco.

si dice che gli amministratori devono perseguire l'interesse dell'impresa, in una prospettiva autonoma rispetto al perseguimento dell'interesse dei soci. Fino al 2003 il sistema tradizionale era l'unico consentito in Italia. A partire dal 2003, è stata introdotta una riforma della disciplina delle società di capitali in Italia (riforma del diritto societario del 2003) che ha portato nel nostro ordinamento il sistema monistico e dualistico, importando alcuni modelli di amministrazione esteri (es. dualistico dalla Germania). In Italia la maggioranza delle SPA è costituita con il sistema tradizionale, anche perché consente di risparmiare sui costi di funzionamento degli organi sociali. SRL Si hanno soci e amministratori. I soci, se vogliono, nominano anche un collegio sindacale e/o un revisore contabile. Solo in alcuni casi la legge considera obbligatoria la nomina del collegio sindacale (indicate nell'art.2477), altrimenti la sua nomina è facoltativa.nomina è facoltativa e non c'è quasi mai. Chi decide? Vale la regola delle SPA (amministratori e in alcuni casi stabiliti dalla legge soci), però essa può essere modificata e perfino ribaltata derogabile e modificabile senza limiti. Si possono avere addirittura SRL in cui tutte le decisioni sono prese dai soci e gli amministratori hanno solo compiti esecutivi. Si deroga prevedendo nello Statuto delle norme differenti. 414/10/2019 Regole giuridiche che disciplinano il funzionamento di una società di capitali La differenza fondamentale tra SPA e SRL per quanto riguarda la gestione (governance), è costituita dal ruolo e dalla posizione dei soci. Nel dettare la disciplina della SPA, la legge si pone come obiettivo quello di predisporre una normativa che sia la più idonea possibile a soddisfare gli interessi di un investitore. Il socio viene visto come soggetto che investe in quella attività una parte della propria

ricchezza (=conferimento); investe una somma di denaro, non è di per sé interessato a partecipare attivamente alla vita della società, ma ha interesse puramente finanziario a percepire da quell'investimento un ritorno in termini di utili. Questo interesse viene soddisfatto alla chiusura di ciascun esercizio, quando gli amministratori presentano ai soci il progetto del bilancio di esercizio, dal quale risulta se la società ha prodotto o meno utili distribuibili tra i soci modello del socio investitore, che in quanto tale non ha interesse a prendere parte alla vita della società; questo non significa che si disinteressi, ma esistono soci di SPA che sono anche amministratori della società ed esercitano determinati poteri di controllo. Se si guardano i diritti del socio, non sono tali da consentirgli un'attiva partecipazione alla gestione e al controllo della società. La disciplina della SRL è costruita dal legislatore.

prendendo come modello ideale il socio imprenditore, che fa l'investimento (=conferimento) e che durante la vita della società ha interesse; vuole prendere parte attiva alla gestione e al controllo della società. Se non lo fa, nessuno lo farà al posto suo e quindi sarà nel suo interesse curare il controllo. Altra differenza riguarda il controllo della gestione. La legge si preoccupa sempre di garantire un controllo sull'operato degli amministratori, che consenta di verificare costantemente se e come essi stanno gestendo il patrimonio della società. Questa necessità di controllo è presente sia nelle SPA che nelle SRL (e in tutti i tipi di società). È però radicalmente diverso il sistema di controllo nelle due. Nella SRL il controllo è esercitato dai soci stessi. L'art. 2476, comma 2, attribuisce ai soci il potere di controllo sull'operato degli amministratori. Normalmente nella SRL

Non c'è un organo di controllo come nelle SPA, ma la maggioranza delle SRL è composta da soci e amministratori. Quindi il controllo spetta ai soci, ma ciò non significa che essi devono controllare gli amministratori; possono farlo se lo vogliono e se ne hanno la possibilità. Nella SRL o i soci si rendono parte attiva del controllo, o nessuno controllerà gli amministratori. Essi riceveranno anche informazioni di dettaglio sulla società, ne possono vedere le carte. È più frequente trovare persone che vogliono diventare soci di una SRL.

Nella SPA il socio non ha poteri di controllo. Il controllo viene esercitato dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza o dagli amministratori che fanno parte del comitato sulla gestione (a seconda dei vari sistemi visti sopra). La legge individua quindi organi specifici deputati a controllare l'operato degli amministratori. Questo atteggiamento si addice al socio che non vuole

preoccuparsi di come la società viene gestita, perché altri lo faranno al suo posto. I soci ricevono informazioni sulla società (comunque non di dettaglio su singole operazioni, ma di carattere generale) quando si riunisce l'assemblea per l'approvazione del bilancio, una volta all'anno. Invece l'organo di controllo ha accesso alla documentazione sociale in qualunque momento.

Una terza differenza riguarda la partecipazione dei soci alla gestione, cioè ai processi decisionali che riguardano la vita della società (es. decisione di investimento, scelta dei fornitori, assunzione dei dipendenti...). In una società di capitali tali decisioni vengono prese dagli amministratori. I soci possono avere voce in capitolo?

L'art. 2475 attribuisce in via generale la responsabilità gestionale e decisionale agli amministratori; questa norma vale sia nelle SRL che nelle SPA. Per entrambe la legge individua però alcune

Le decisioni che spettano ai soci includono:

  • Modifiche dell'atto costitutivo
  • Trasferimento della sede sociale
  • Cambio di denominazione della società
  • Modifica dell'oggetto sociale

Tuttavia, le decisioni possono variare a seconda che si tratti di una Società a Responsabilità Limitata (SRL) o di una Società per Azioni (SPA).

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
21 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alil11 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Centonze Michele.