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A – I SERVIZI DI INVESTIMENTO
Le società di intermediazione mobiliare(SIM).
L’attuale normativa disciplina i servizi di investimento, aventi ad oggetto strumenti
finanziari quindi valori mobiliari come le azioni, obbligazioni.. e costituiscono servizi di
investimento le seguenti attività, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
1) Negoziazione per conto proprio – ossia l’attività di acquisto e vendita in proprio di
strumenti finanziari svolta nei confronti del pubblico.
2) Esecuzione di ordini per conto dei clienti – acquisto e vendita per conto dei clienti.
3) Collocamento sul mercato di strumenti finanziari di nuova emissione.
4) Gestione di portafoglio.
5) Raccolta e trasmissione di ordini e mediazione.
6) Consulenza personalizzata in materia di investimenti.
7) Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione: gestione di mercati di strumenti
finanziari alternativi rispetto ai mercati regolamentati dalla Consob.
Salvo alcune eccezioni, l’esercizio di servizi di investimento è riservato alle Sim (società
intermediazione immobiliare), alle banche e alle imprese di investimento estere: Le SIM:
devono essere costituite solo in forma di società per azioni devono avere un capitale
versato non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d’Italia e devono
essere preventivamente autorizzate dalla Consob all’esercizio di 10 o più servizi di
investimento. Sono sottoposte poi alla vigilanza di Consob o Banca d’Italia. Le Sim in crisi
sono soggette ad amm.ne straordinaria e liquidazione coatta amm.va. Sono fissate regole
generali di organizzazione e di comportamento che gli intermediari devono osservare
nella prestazione dei servizi di investimento – in particolare gli intermediari devono:
a) Comportarsi con diligenza ,correttezza e trasparenza nell’interesse del cliente.
b) Acquisire dai clienti le info necessarie e tenerli sempre informati.
c) Utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promulgazioni corrette.
d) Disporre di risorse e procedure idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi.
e) Evitare conflitti di interessi che potrebbero insorgere con il cliente.
f) Svolgere una gestione sana e prudente, e adottare misure idonee per salvaguardare i
diritti del clienti.
Per i clienti che si presumono esperti nel campo finanziario l’intermediario è tenuto a
verificare ,in via preventiva che il cliente sia in grado di comprendere i rischi che lo
specifico strumento finanziario comportano test di appropriatezza. In più quando
l’intermediario fornisce consulenza in materia di investimenti, o effettua il servizio di
gestione di portafoglio, deve anche verificar che le operazioni consigliate o da realizzare
siano adeguate rispetto agli obiettivi di investimento e alla capacità finanziaria del cliente
test di adeguatezza. Tutti i contratti relativi a servizi di investimento, devono essere redatti
in “forma scritta a pena di nullità” che può esser fatta valere solo dal cliente. Nei giudizi per
risarcimento danni prodotti nello svolgimento dei servizi spetta all intermediario provare di
aver agito con la diligenza richiesta. Inoltre gli strumenti finanziari e il denaro dei singoli
clienti costituiscono patrimonio distinto da quello dell’intermediario e degli altri clienti. E gli
strumenti finanziari sono acquistabili in nome e per conto del cliente quindi sullo stesso
non possono agire i creditori dell’intermediario. Nell offerta al pubblico di servizio fuori
sede, le sim e gli altri soggetti autorizzati devono avvalersi solo dell opera di promotori
finanziari iscritti in un alno nazional tenuto da un apposito organismo costituito dalle
associazioni professionali di categoria previo accertamento di requisiti.
La gestione di portafogli.
La gestione di portafogli di investimento con tale operazione il cliente affida
all’intermediario una determinata somma di danaro, perché la investa in strumenti
finanziari secondo criteri di volta in volta concordati dal cliente. Gli strumenti finanziari
sono acquistati in nome e per conto del cliente (mandato con rappresentanza) e detenuti
in deposito regolare dall’intermediario. Oppure ,previo consenso del cliente sono acquistati
in nome proprio e per conto del cliente (mandato senza rappresentanza). I criteri di
gestione di questi strumenti finanziari – sono fissati nel mandato inizialmente conferito
all’intermediario , e possono prevedere una discrezionalità più o meno ampia dello stesso
per quanto riguarda gli atti da compiere.
Il contratto deve essere redatto in forma scritta pena la nullità. Deve inoltre specificare
una serie di dati stabiliti dalla Consob con proprio regolamento. Nel caso di contratto
concluso fuori sede con tecniche di comunicazione a distanza il contratto acquista
efficacia dopo 7gg. dalla sottoscrizione, e in quel periodo il cliente può recedere
liberamente. Il cliente può poi sempre impartire istruzioni vincolanti sulle operazioni da
effettuare, e può recedere dal contratto in qualunque momento. Il patrimonio conferito in
gestione al singolo cliente costituisce patrimonio separato da quello dell’impresa di
investimento e degli altri clienti.
B – GLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO
Caratteri generali.
Organismi di investimento collettivo investono in strumenti finanziari (es. azioni e
obbligazioni) o in altre attività il denaro raccolto tra il pubblico dei risparmiatori; operando
secondo criteri di gestione fondati sul principio della ripartizione dei rischi. Consentendo
una gestione di massa del danaro raccolto in più consentono di attenuare i rischi di
investimento azionario attraverso un’opportuna composizione e diversificazione del
portafoglio titoli. Incoraggiamento dell’investimento azionario da parte dei piccoli
risparmiatori, non propensi a correre eccessivi rischi. Gli organismi dell’investimento
collettivo del risparmio(OICR) possono assumere nel nostro ordinamento due diverse
forme giuridiche: a) fondi comuni di investimento; b)società di investimento a capitale
variabile. In entrambe è presente una spa che ha per oggetto l’investimento collettivo del
risparmio raccolto ,secondo il principio della ripartizione dei rischi.
Fondi comuni: nei fondi comuni, gli investitori (partecipanti al fondo) non diventano soci
della società che provvede all’investimento collettivo. Le somme versate dagli investitori
sono patrimonio autonomo da quello della società di gestione che lo amministra. Gli
investitori ricevono come corrispettivo delle somme versate, quote di partecipazione al
fondo e non azioni della società di gestione. I fondi comuni di investimento possono
essere: a)di tipo aperto i partecipanti possono ottenere in qualunque momento il rimborso
delle quote di partecipazione; b) di tipo chiuso diritto di rimborso solo alla scadenza del
termine.
SICAV: Società d’investimento a capitale variabile sono organismi di investimento
collettivo in forma di società per azioni, dove l’investimento da parte dei risparmiatori
avviene attraverso la sottoscrizione di azioni emesse da tali società. Non si ha qui un
patrimonio separato ed è quindi lo stesso patrimonio della società, di cui gli investitori sono
soci. La società è assoggettata ad una disciplina speciale per consentirle di realizzar la
funzione propria di un organismo di investimento collettivo di tipo aperto. La variabilità del
capitale sociale consente agli azionisti di recedere in ogni momento senza che occorra
deliberare la riduzione del capitale.
L attuale disciplina riserva alle società di gestione del risparmio e alle sicav la prestazione
del servizio di gestione collettiva del risparmio. Tale è il servizio che si realizza attraverso
lo svolgimento anche di una sola di tali attività: - la promozione istituzione e
organizzazione di fondi comuni di investimento e l amministrazione dei rapporti coi
partecipanti; - la gestione del patrimonio di fondi comuni di investimento o di sicav di
propria o altrui istituzione mediante l investimento avente a oggetto strumenti finanziari,
crediti o altri beni mobili o immobili.
Fondi comuni di investimento.
La legge delinea per i fondi comuni di investimento una complessa struttura organizzativa
– ispirata alla finalità di tutelare i risparmiatori. Caratteri essenziali:
1) Il fondo comune di investimento è un fondo istituito e gestito nell’interesse dei
partecipanti da società specializzate in tale attività e dotate di requisiti specifici, società di
gestione del risparmio.
2) Il fondo comune è un patrimonio autonomo appartenente ad una pluralità di
partecipanti.
3) Le somme versate da partecipanti sono intestate alla società di gestione in strumenti
finanziari; crediti o altri beni mobili o immobili.
4) Strumenti finanziari e disponibilità liquide sono custoditi presso una banca.
5) Le quote di partecipazione al fondo sono tutte di valore uguale.
6) La gestione del fondo è sottoposta ad una serie di controlli: Banca d’Italia Consob.
Nei fondi aperti: gli investitori possono sottoscrivere in ogni momento quote del fondo, il
cui ammontare non è predeterminato al momento della sua istituzione. Nel contempo i
partecipanti hanno diritto di chiedere il rimborso delle quote secondo le modalità previste
dalle regole di funzionamento del fondo.
Nei fondi chiusi: i partecipanti non hanno la libertà di entrare ed uscire, al contrario dei
fondi aperti. L’ammontare del fondo è predeterminato al momento della sua istituzione e
deve essere raccolto mediante una o più emissioni di quote di partecipazione che devono
essere sottoscritte entro il termine massimo di 18mesi. Il diritto di rimborso delle quote
viene riconosciuto a partecipanti solo a scadenze predeterminate. I fondi chiusi non
devono durare più di 30anni.
La disciplina comune di tutti i fondi.
L’iniziativa per l’istituzione dei fondi comuni di investimento è riservata alle società di
gestione del risparmio SGR. SGR: costituite nella forma della s.p.a. e sono assoggettate
ad una disciplina di intermediazione mobiliare. Esse devono essere autorizzate allo
svolgimento dell’attività della Banca d’Italia, sentita la Consob e sono sottoposte alla
relativa vigilanza. Queste oltre a gestire fondi propri possono anche:
1) Prestare il servizio di gestione di portafogli di investimenti.
2) Prestare attività di consulenza in materia di investimenti.
3) Istituire e gestire fondi pensione.
4) Gestire, per delega, fondi comuni istituiti da altre società.
Per ogni fondo istituito la società promotrice deve contestualmente predisporre un
apposito regolamento soggetto all’approvazione della Banca d’Italia. Tale regolamento