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A – I SERVIZI DI INVESTIMENTO

Le società di intermediazione mobiliare(SIM).

L’attuale normativa disciplina i servizi di investimento, aventi ad oggetto strumenti

finanziari quindi valori mobiliari come le azioni, obbligazioni.. e costituiscono servizi di

investimento le seguenti attività, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

1) Negoziazione per conto proprio – ossia l’attività di acquisto e vendita in proprio di

strumenti finanziari svolta nei confronti del pubblico.

2) Esecuzione di ordini per conto dei clienti – acquisto e vendita per conto dei clienti.

3) Collocamento sul mercato di strumenti finanziari di nuova emissione.

4) Gestione di portafoglio.

5) Raccolta e trasmissione di ordini e mediazione.

6) Consulenza personalizzata in materia di investimenti.

7) Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione: gestione di mercati di strumenti

finanziari alternativi rispetto ai mercati regolamentati dalla Consob.

Salvo alcune eccezioni, l’esercizio di servizi di investimento è riservato alle Sim (società

intermediazione immobiliare), alle banche e alle imprese di investimento estere: Le SIM:

devono essere costituite solo in forma di società per azioni devono avere un capitale

versato non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d’Italia e devono

essere preventivamente autorizzate dalla Consob all’esercizio di 10 o più servizi di

investimento. Sono sottoposte poi alla vigilanza di Consob o Banca d’Italia. Le Sim in crisi

sono soggette ad amm.ne straordinaria e liquidazione coatta amm.va. Sono fissate regole

generali di organizzazione e di comportamento che gli intermediari devono osservare

nella prestazione dei servizi di investimento – in particolare gli intermediari devono:

a) Comportarsi con diligenza ,correttezza e trasparenza nell’interesse del cliente.

b) Acquisire dai clienti le info necessarie e tenerli sempre informati.

c) Utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promulgazioni corrette.

d) Disporre di risorse e procedure idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi.

e) Evitare conflitti di interessi che potrebbero insorgere con il cliente.

f) Svolgere una gestione sana e prudente, e adottare misure idonee per salvaguardare i

diritti del clienti.

Per i clienti che si presumono esperti nel campo finanziario l’intermediario è tenuto a

verificare ,in via preventiva che il cliente sia in grado di comprendere i rischi che lo

specifico strumento finanziario comportano test di appropriatezza. In più quando

l’intermediario fornisce consulenza in materia di investimenti, o effettua il servizio di

gestione di portafoglio, deve anche verificar che le operazioni consigliate o da realizzare

siano adeguate rispetto agli obiettivi di investimento e alla capacità finanziaria del cliente

test di adeguatezza. Tutti i contratti relativi a servizi di investimento, devono essere redatti

in “forma scritta a pena di nullità” che può esser fatta valere solo dal cliente. Nei giudizi per

risarcimento danni prodotti nello svolgimento dei servizi spetta all intermediario provare di

aver agito con la diligenza richiesta. Inoltre gli strumenti finanziari e il denaro dei singoli

clienti costituiscono patrimonio distinto da quello dell’intermediario e degli altri clienti. E gli

strumenti finanziari sono acquistabili in nome e per conto del cliente quindi sullo stesso

non possono agire i creditori dell’intermediario. Nell offerta al pubblico di servizio fuori

sede, le sim e gli altri soggetti autorizzati devono avvalersi solo dell opera di promotori

finanziari iscritti in un alno nazional tenuto da un apposito organismo costituito dalle

associazioni professionali di categoria previo accertamento di requisiti.

La gestione di portafogli.

La gestione di portafogli di investimento con tale operazione il cliente affida

all’intermediario una determinata somma di danaro, perché la investa in strumenti

finanziari secondo criteri di volta in volta concordati dal cliente. Gli strumenti finanziari

sono acquistati in nome e per conto del cliente (mandato con rappresentanza) e detenuti

in deposito regolare dall’intermediario. Oppure ,previo consenso del cliente sono acquistati

in nome proprio e per conto del cliente (mandato senza rappresentanza). I criteri di

gestione di questi strumenti finanziari – sono fissati nel mandato inizialmente conferito

all’intermediario , e possono prevedere una discrezionalità più o meno ampia dello stesso

per quanto riguarda gli atti da compiere.

Il contratto deve essere redatto in forma scritta pena la nullità. Deve inoltre specificare

una serie di dati stabiliti dalla Consob con proprio regolamento. Nel caso di contratto

concluso fuori sede con tecniche di comunicazione a distanza il contratto acquista

efficacia dopo 7gg. dalla sottoscrizione, e in quel periodo il cliente può recedere

liberamente. Il cliente può poi sempre impartire istruzioni vincolanti sulle operazioni da

effettuare, e può recedere dal contratto in qualunque momento. Il patrimonio conferito in

gestione al singolo cliente costituisce patrimonio separato da quello dell’impresa di

investimento e degli altri clienti.

B – GLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO

Caratteri generali.

Organismi di investimento collettivo investono in strumenti finanziari (es. azioni e

obbligazioni) o in altre attività il denaro raccolto tra il pubblico dei risparmiatori; operando

secondo criteri di gestione fondati sul principio della ripartizione dei rischi. Consentendo

una gestione di massa del danaro raccolto in più consentono di attenuare i rischi di

investimento azionario attraverso un’opportuna composizione e diversificazione del

portafoglio titoli. Incoraggiamento dell’investimento azionario da parte dei piccoli

risparmiatori, non propensi a correre eccessivi rischi. Gli organismi dell’investimento

collettivo del risparmio(OICR) possono assumere nel nostro ordinamento due diverse

forme giuridiche: a) fondi comuni di investimento; b)società di investimento a capitale

variabile. In entrambe è presente una spa che ha per oggetto l’investimento collettivo del

risparmio raccolto ,secondo il principio della ripartizione dei rischi.

Fondi comuni: nei fondi comuni, gli investitori (partecipanti al fondo) non diventano soci

della società che provvede all’investimento collettivo. Le somme versate dagli investitori

sono patrimonio autonomo da quello della società di gestione che lo amministra. Gli

investitori ricevono come corrispettivo delle somme versate, quote di partecipazione al

fondo e non azioni della società di gestione. I fondi comuni di investimento possono

essere: a)di tipo aperto i partecipanti possono ottenere in qualunque momento il rimborso

delle quote di partecipazione; b) di tipo chiuso diritto di rimborso solo alla scadenza del

termine.

SICAV: Società d’investimento a capitale variabile sono organismi di investimento

collettivo in forma di società per azioni, dove l’investimento da parte dei risparmiatori

avviene attraverso la sottoscrizione di azioni emesse da tali società. Non si ha qui un

patrimonio separato ed è quindi lo stesso patrimonio della società, di cui gli investitori sono

soci. La società è assoggettata ad una disciplina speciale per consentirle di realizzar la

funzione propria di un organismo di investimento collettivo di tipo aperto. La variabilità del

capitale sociale consente agli azionisti di recedere in ogni momento senza che occorra

deliberare la riduzione del capitale.

L attuale disciplina riserva alle società di gestione del risparmio e alle sicav la prestazione

del servizio di gestione collettiva del risparmio. Tale è il servizio che si realizza attraverso

lo svolgimento anche di una sola di tali attività: - la promozione istituzione e

organizzazione di fondi comuni di investimento e l amministrazione dei rapporti coi

partecipanti; - la gestione del patrimonio di fondi comuni di investimento o di sicav di

propria o altrui istituzione mediante l investimento avente a oggetto strumenti finanziari,

crediti o altri beni mobili o immobili.

Fondi comuni di investimento.

La legge delinea per i fondi comuni di investimento una complessa struttura organizzativa

– ispirata alla finalità di tutelare i risparmiatori. Caratteri essenziali:

1) Il fondo comune di investimento è un fondo istituito e gestito nell’interesse dei

partecipanti da società specializzate in tale attività e dotate di requisiti specifici, società di

gestione del risparmio.

2) Il fondo comune è un patrimonio autonomo appartenente ad una pluralità di

partecipanti.

3) Le somme versate da partecipanti sono intestate alla società di gestione in strumenti

finanziari; crediti o altri beni mobili o immobili.

4) Strumenti finanziari e disponibilità liquide sono custoditi presso una banca.

5) Le quote di partecipazione al fondo sono tutte di valore uguale.

6) La gestione del fondo è sottoposta ad una serie di controlli: Banca d’Italia Consob.

Nei fondi aperti: gli investitori possono sottoscrivere in ogni momento quote del fondo, il

cui ammontare non è predeterminato al momento della sua istituzione. Nel contempo i

partecipanti hanno diritto di chiedere il rimborso delle quote secondo le modalità previste

dalle regole di funzionamento del fondo.

Nei fondi chiusi: i partecipanti non hanno la libertà di entrare ed uscire, al contrario dei

fondi aperti. L’ammontare del fondo è predeterminato al momento della sua istituzione e

deve essere raccolto mediante una o più emissioni di quote di partecipazione che devono

essere sottoscritte entro il termine massimo di 18mesi. Il diritto di rimborso delle quote

viene riconosciuto a partecipanti solo a scadenze predeterminate. I fondi chiusi non

devono durare più di 30anni.

La disciplina comune di tutti i fondi.

L’iniziativa per l’istituzione dei fondi comuni di investimento è riservata alle società di

gestione del risparmio SGR. SGR: costituite nella forma della s.p.a. e sono assoggettate

ad una disciplina di intermediazione mobiliare. Esse devono essere autorizzate allo

svolgimento dell’attività della Banca d’Italia, sentita la Consob e sono sottoposte alla

relativa vigilanza. Queste oltre a gestire fondi propri possono anche:

1) Prestare il servizio di gestione di portafogli di investimenti.

2) Prestare attività di consulenza in materia di investimenti.

3) Istituire e gestire fondi pensione.

4) Gestire, per delega, fondi comuni istituiti da altre società.

Per ogni fondo istituito la società promotrice deve contestualmente predisporre un

apposito regolamento soggetto all’approvazione della Banca d’Italia. Tale regolamento

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
211 pagine
5 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dafne.91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Campobasso Mario.