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APPUNTI DI DIRITTO COMMERCIALE

Libro V codice civile

Art.2082 definizione di imprenditore: chi esercita PROFESSIONALMENTE un’attività

ECONOMICA ORGANIZZATA finalizzata alla produzione e alla scambio di beni o di servizi

È dunque un soggetto QUALIFICATO caratterizzato da un preciso comportamentodisciplina

del comportamento

Essendo un comportamento produttivo vi sono interessi da proteggere: lavoratori e fornitori di

capitale (creditori), oltre che quelli dell’imprenditore equilibrio tra tutti gli interessi coinvolti

contestualmente

IMPRESA (individuale o collettiva)= art. 2082 è norma ESAUSTIVA, non richiesti ulteriori

requisiti oltre a quelli richiesti per qualificare un’attività come impresa

-attività: insieme di atti e condotte indirizzate ad un certo FINE

-produttiva: INCREMENTO della ricchezza complessiva precedente (da NON considerare le

attività di MERO GODIMENTO; situazioni ambigue:coltivazione terreno, investimento in

partecipazioni sociali

-professionalità:CONTINUATIVA e ripetuta, cioè non occasionale; si può interrompere (diversa

continua)= att. stagionale; si possono esercitare più imprese (diversa esclusiva); unico affare

se complesso e non improvvisabile

-organizzazione:utilizzo di fattori produttivi LAVORO e CAPITALE (proprio o altrui)

LAVORO AUTONOMO:non è assoggettato al diritto d’impresa perché il lavoro è prevalentemente

proprio in modo NECESSARIO e SUFFICIENTE ex art.2222: CONTRATTO D’OPERA “quando una

persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro

prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione verso un committente” fattori

produttivi non in senso tecnico = non lavoro altrui e mezzi inespressivi non qualificanti una

specifica attività; fornisce un servizio, quindi l’apporto del lavoratore aut è esecutivo, mentre

l’imprenditore deve predisporre i fattori produttivi organizzandoli

-economicità:due interpretazioni

1-LUCRATIVITA’: beni e servizi vengono posti sul mercato ad un prezzo funzione della domanda

e comprensivo di un profitto in base alla competitività (costo unitario di produzione + lucro =

PV>costi di produzionein previsione UTILE in CE); destinazione dell’utile irrilevante (egoistica

o altruistica)

2-PAREGGIO tra ricavi e costi: recupero costi di produzione (PV = costi di produzionesaldo

zero); Cassazione ha scelto la seconda perché amplia la fattispecie anche ai fenomeni non

lucrativi in cui vengono ugualmente sollecitati gli interessi di terzi all’imprenditore: chiunque

investa capitale nell’attività produttiva sostiene il RISCHIO D’IMPRESA = mancato assorbimento

sul mercatoricavi<costiINSOLVENZA (caratteristica di qualunque attività che si interfacci

con il mercato, quindi anche quelle meramente economiche)

L’economicità garantisce AUTONOMIA rispetto a terze economie poiché grazie alla vendita si

ricostituisce il capitale iniziale, così l’impresa può esistere potenzialmente ILLIMITATAMENTE

Il diritto commerciale tutela maggiormente i fornitori di capitale per ridurre il rischio del loro

investimento sono ammissibili attività EROGATIVE che trasferiscono l’investimento verso

NON

coloro che usufruiscono del bene (PV<costi produzionePERDITA); senza sostegno di terze

economie, esaurito l’investimento iniziale, l’attività CESSA.

ATTIVITA’ ILLECITAprincipio generale “nessuno può trarre vantaggio dall’illecito”

ILLEGALE = non autorizzata comporta sanzioni civili, amministrative e penali; l’ordinamento

predispone strumenti di tutela ESTERNA a favore dei soggetti coinvolti in alcune attività

disciplinate, ma che non hanno mezzi per auto tutelarsi (ETEROTUTELA); se fenomeno reale

coincide con fattispecie astratta ex art.2082attività definita illegale e protezione particolare

per i creditori d’impresa (caso Giuffrè, banca non autorizzata e insolvente->liquidazione coatta

amministrativa); l’alternativa sarebbe applicare le norme di diritto privatoiniziativa di OGNI

creditore danneggiato per mora e azione giudiziaria, però rischio di ritardo o mancanza di

mezzi con favoreggiamento dei creditori più forti.

IMMORALI = produzione di beni e servizi non accettati dall’ordinamento; MAFIOSA = produzione

in sé lecita che sostiene finanziariamente una più ampia attività illecitasorgono interessi

innocenti; se coincide con art.2082 si applica PARZIALMENTE la disciplina dell’impresa, esclusi

gli statement per tutela degli interessi imprenditore per principio generale

Esempio:DISCIPLINA CONCORRENZAevitare concorrenza sleale verso gli altri operatori

mercato + avvicinarsi al modello di concorrenza perfetta

STATUTO GENERALE composto da azienda, concorrenza e segni distintivi

CATEGORIE D’IMPRESA a RILEVANZA NEGATIVA, cioè che NON sono assoggettate integralmente

alla disciplina d’impresa: impresa agricola/commerciale, impresa piccola/grande

IMPRESA AGRICOLA art.2135

1. “ è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo,

selvicoltura, allevamento di animali, attività connesse”;

2. (secondo disposizioni aggiunte nel 2001) “sono tutte le attività dirette alla CURA e allo

SVILUPPO del CICLO BIOLOGICO animale e vegetale o di parte di esso che POSSONO

usare il fondo”è solo fattore EVENTUALE, quindi cambiata l’efficacia delle GARANZIE

rilasciate sul FONDO per ottenere credito fondiario; in precedenza queste permettevano

al creditore di auto tutelarsi come cittadino privato (pegno/ipoteca sul fondo), pur

essendo esposti a duplice rischio: d’impresa (produzione non collocata sul mercato) e

naturale (calamità naturali, epidemie); ora il problema è offrire garanzie che non

abbiano il fondo come elemento patrimoniale in quanto non si può applicare la disciplina

d’impresadifficile tutela dei creditori che investono in attività SENZA RAGIONE DI UN

FONDO;

3. “COMUNQUE sono considerate CONNESSE attività esercitate dal medesimo imprenditore

agricolo:

Dirette a trasformare e commercializzare prodotti ottenuti prevalentemente con

 le attività di cui al primo comma (viticoltore produce anche vino: per connessione

è attività agricola e non assoggettata alla disciplina)

Dirette a fornire beni o servizi mediante l’uso prevalente di attrezzature o risorse

 normalmente impiegate nell’attività agricola principale (agriturismo)

Sono quindi attività SECONDARIE sul piano economico e si valutano con il principio della

PREVALENZA;

è poi cambiata la disciplina di pubblicità delle imprese agricole che ora ha valenza

LEGALE!

PICCOLA IMPRESA

Art.2083 :”sono definiti piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, artigiani e piccoli

commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata PREVALENTEMENTE

con il lavoro proprio e dei componenti (eventuali) della famiglia”fattore produttivo principale

è il LAVORO del TITOLARE, che DEVE essere ESECUTIVO e non soltanto a carattere

organizzativo; è poi NECESSARIO (non supplibile totalmente da un altro lavoratore), ma non è

sufficiente, altrimenti sarebbe lavoratore autonomo; il criterio della prevalenza è

QUALITATIVO:se non c’è il titolare non vi è servizio, dunque la valutazione è subordinata ad un

apprezzamento soggettivo: problema in casi di INSOLVENZA*!-> norma di rinvio all’art. 2083

nel caso di piccola impresa: art.2221 “ gli imprenditori commerciali, esclusi gli enti pubblici e i

piccoli imprenditori, sono soggetti alle procedure di fallimento e di concordato preventivo” . Le

procedure concorsuali sono efficaci per risolvere la crisi d’impresa solo se aperte

TEMPESTIVAMENTE, ma nel caso di dubbio occorre prima valutare se le dimensioni

dell’impresa: se piccola non vi può essere assoggettata! Criteri per stabilire in modo veloce e

inequivocabile oltre all’articolo 2083 qualitativo: art.1 fall. Comma 2 QUANTITATIVO indica 3

requisiti patrimoniali il cui possesso congiunto identificano una piccola impresa

a. ATTIVO PATRIMONIALE <300000 euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito

dell’istanza del fallimento o dall’inizio se di durata inferiore ai 3 anni:compresi i beni

terzi (leasing) che si leggono nei conti d’ordine per principi contabili nazionali, nell’attivo

per gli IAS/IFRS

b. RICAVI LORDI <200000 euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza

di fallimento o dall’inizio se di durata inferiore ai 3 anni: incluse imposte indirette = al

lordo della tassazione e gestioni finanziaria/straordinaria

c. DEBITI anche non scaduti <500000 euro (requisito puntuale)

Sono aggiornati ogni triennio in base agli indici dei prezzi al consumo dell’Istat. Se l’impresa

possiede CONGIUNTAMENTE questi requisiti vi è PRESUNZIONE ASSOLUTA di PICCOLEZZA,

cioè non è ammessa prova contraria! Se supera uno solo anche dei requisiti vi è

presunzione di GRANDEZZA: se relativa, sarebbe ammessa prova contraria;la dottrina

prevalente opta per assolutezza perché DIFFICILE PROVARE art. 2083 = prevalenza del

lavoro proprio come fattore produttivo (sentenza Tribunale Milano, non nazionale).

*art.5 fall. “l’insolvenza è uno stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori

che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie

obbligazioni”

-coltivatori diretti hanno già rilevanza negativa (art.2135)

-artigianato:quando la norma fu scritta era un esempio perfetto; ora legge 443/1985

sull’artigianato che attua l’art.45 Costituzione (garante di sostegno all’artigianato) e individua

le imprese che possono beneficiare di AGEVOLAZIONI CREDITIZIE = accesso al credito artigiano

senza garanzie e meno costoso oppure PREVIDENZIALI = sgravi in termini di costi del lavoro

dipendente (es. fiscalizzazione degli oneri sociali posti a carico della collettività), ma per

goderne occorre soddisfare i requisiti degli artt.2-3-4 e una formalità di iscrizione all’registro

delle imprese artigiane presso la CCIAA regionale; NB:NON ISCRITTA è comunque LECITA!

Art.2 legge 443/1985 “è imprenditore artigiano chi esercita PERSONALMENTE,

PROFESSIONALMENTE e in qualità di TITOLARE, l’impresa artigiana, assumendone la piena

responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in

misura PREVALENTE il PROPRIO lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”se la

prevalenza è intesa come nell’art.2083 allora l’impresa artigiana è anche piccola impresa; se

diversamente = occupazione PRINCIPALE, ossia attività a cui si dedica la maggior parte del

tempo, il carattere artigianale non implica sempre la piccolezza in quanto tale*: il lavoro del

titolare può essere in questo caso sostituito dai collaboratori integralmente; infatti il lavoro è

considerato fattore produttivo prevalente sul capitale indipendentemente dalla sua fonte

(titolare o collaboratore).

*sentenza di Cassazione (1981): assoggettamento dell’impresa artigiana al diritto dell’impresa

e procedure concorsuali? L’artigiano è assoggettato alla disciplina d’impresa in quanto

imprenditore se la sua attività assume i caratteri dell’attività imprenditoriale, cioè al

guadagno modesto all’abilità

dell’artigiano si sostituisce il profitto e all’organizzazione intorno

personale si passa contestualmente all’org.ne industriale!

Art.3 legge 443/1985 “è artigiana l’impresa che è costituita ed esercitata in forma di società,

anche cooperativa (escluse società semplice e spa) a condizione che la MAGGIORANZA dei soci,

ovvero uno nel caso di due soci, svolga in PREVALENZA lavoro PERSONALE, anche manuale, nel

processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione PREMINENTE sul

capitale”lavoro di soci e amministratori nell’impresa artigiana collettiva, datore e terzi!

“è artigiana l’impresa che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di

produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole,

di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di

queste, di alimenti e bevande, salvo che sia solo strumentali e accessorie”

Art.4 legge 443/1985 “l’impresa artigiana può anche esser svolta con la prestazione d’opera

di PERSONALE DIPENDENTE diretto PERSONALMENTE dall’imprenditore artigiano o dai soci,

sempre che non superi certi limiti (specifica il numero di dipendenti per ogni tipologia di

impresa artigiana): non in serie, in serie ma non integralmente automatizzata, nei settori di

lavorazioni artistiche tradizionali e dell’abbigliamento su misura, trasporto, costruzioni edili

IMPRESA COMMERCIALE (non piccola) definizione desunta ex art. 2195 relativo all’obbligo di

iscrizione nel Registro delle Imprese: “sono soggetti a tale obbligo gli imprenditori che

esercitano:attività industriale per produzione di beni e servizi, attività intermediaria nella

trasporto bancaria e assicurativa,

circolazione dei beni, attività di per terra acqua e aria, att.

attività ausiliarie alle precedenti”.

Per attività ausiliarie si intende: pubblicità, mediazione, concessione (concludere contratti di

vendita in nome e per conto di terzi concedenti), commissione (concludere contratti per conto

di terzi commissionanti dopo l’acquisto del prodotto da questi, a nome proprio); le indicazioni in

corsivo sono ridondanti in quanto possono far parte delle prime due tipologie di impresa (ferme

i requisiti ex art.2082!); i caratteri richiesti alla produzione COMMERCIALE sono

alternativamente INDUSTRIALITA’ e INTERMEDIARIETA’due letture:

1.interpretazione restrittiva (storica): industriale = in serie e automatizzato o attraverso

trasformazione fisico-tecnica della materia per output totalmente diverso da input;

intermediario = acquisto del prodotto finalizzato alla vendita del medesimo nuovamente al

mercato, quindi = compravenditaesisterebbero attività di impresa, ma diverse da agricole

(perché non curano ciclo biologico) e da commerciali (perché non meccanizzate né di

compravendita), dette IMPRESE CIVILI, ad es:

Imprese artigiane con processo produttivo non industriale nel senso storico

 Imprese primarie estrattive perché non trasformano ma usano solo le risorse allo stato

 naturale a fini energetici

Imprese di pubblici spettacoli

 Società finanziarie che concedono credito senza previa raccolta di capitale tra il

 pubblico

Collocazione manodopera non ausiliaria sempre ad attività d’impresa, ma anche a

 quella familiare

2.interpretazione estensiva: industriale = non agricolo; intermediario = scambio ne

consegue che le imprese civili divengano tutte commerciali perché non agricole. Dal momento

che le imprese civili non hanno disciplina propria e che tale avrebbe soltanto rilevanza

negativa, ma sarebbe illogico escludere dalla disciplina d’impresa attività che generano

seconda (scelta

importanti interessi, l’interpretazione prevalente è la che crea meno problemi

orientata alle conseguenze)-> impresa commerciale non piccola è l’unica disciplinata.

PROFESSIONI INTELLETTUALI = caso particolare di lavoro autonomo, attività produttive in cui

l’intervento del titolare è SPECULATIVO, di concetto; “professionista intellettuale” si qualifica

chi produce e vende servizi professionali sul mercato utilizzando il contratto d’opera

intellettuale che ha due requisiti:

-art.2230: “il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale è regolato

dalle norme seguenti e dall’art.2229, salvo disposizioni di leggi speciali” = minimo di

intellettualità (non ce l’ha il contratto con il farmacista che non prepara da sé le medicine)

-art.2232: “il prestatore d’opera (anche intellettuale) deve eseguire PERSONALMENTE

l’incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di SOSTITUTI

e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi ed è compatibile

personalità

con l’oggetto della prestazione” = minimo di (il livello necessario deve dar luogo

alla paternità del servizio espressa con la FIRMA del contratto stipulato da parte del

professionista)

Le professioni intellettuali sono fenomeni riconducibili all’impresa (art.2082): può essere

professionale anche se saltuaria, economica quando finalizzata al lucro, organizzata

necessariamente intorno alla capacità intellettuale e lavorativa, anche se può non essere

sufficiente (collaboratori); possono anche essere impresa non piccola in cui l’intervento del

titolare è integralmente sostituibilelibere professioni possono coincidere con imprese

commerciali non piccole e in quanto tali assoggettate al diritto d’impresa; tuttavia questa

conclusione è ostacolata dall’art.2238 comma 1 (Rinvio): “se l’esercizio della professione

costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa (2082) si applicano anche le

disposizioni del titolo II” (collaboratori, scritture contabili, pubblicità, insolvenza), ad esempio

un medico in una clinica, un ingegnere in un’impresa edile, un commercialista in un’agenzia di

revisione; invece se il servizio professionale è immesso direttamente sul mercato, allora non è

assoggettata la professione al diritto commerciale! Art.2238 comma 2 “in ogni caso

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher crimildetranchero di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Cetra Antonio.
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