APPUNTI DI DIRITTO COMMERCIALE
Libro V codice civile
Art.2082 definizione di imprenditore: chi esercita PROFESSIONALMENTE un’attività
ECONOMICA ORGANIZZATA finalizzata alla produzione e alla scambio di beni o di servizi
È dunque un soggetto QUALIFICATO caratterizzato da un preciso comportamentodisciplina
del comportamento
Essendo un comportamento produttivo vi sono interessi da proteggere: lavoratori e fornitori di
capitale (creditori), oltre che quelli dell’imprenditore equilibrio tra tutti gli interessi coinvolti
contestualmente
IMPRESA (individuale o collettiva)= art. 2082 è norma ESAUSTIVA, non richiesti ulteriori
requisiti oltre a quelli richiesti per qualificare un’attività come impresa
-attività: insieme di atti e condotte indirizzate ad un certo FINE
-produttiva: INCREMENTO della ricchezza complessiva precedente (da NON considerare le
attività di MERO GODIMENTO; situazioni ambigue:coltivazione terreno, investimento in
partecipazioni sociali
-professionalità:CONTINUATIVA e ripetuta, cioè non occasionale; si può interrompere (diversa
continua)= att. stagionale; si possono esercitare più imprese (diversa esclusiva); unico affare
se complesso e non improvvisabile
-organizzazione:utilizzo di fattori produttivi LAVORO e CAPITALE (proprio o altrui)
LAVORO AUTONOMO:non è assoggettato al diritto d’impresa perché il lavoro è prevalentemente
proprio in modo NECESSARIO e SUFFICIENTE ex art.2222: CONTRATTO D’OPERA “quando una
persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione verso un committente” fattori
produttivi non in senso tecnico = non lavoro altrui e mezzi inespressivi non qualificanti una
specifica attività; fornisce un servizio, quindi l’apporto del lavoratore aut è esecutivo, mentre
l’imprenditore deve predisporre i fattori produttivi organizzandoli
-economicità:due interpretazioni
1-LUCRATIVITA’: beni e servizi vengono posti sul mercato ad un prezzo funzione della domanda
e comprensivo di un profitto in base alla competitività (costo unitario di produzione + lucro =
PV>costi di produzionein previsione UTILE in CE); destinazione dell’utile irrilevante (egoistica
o altruistica)
2-PAREGGIO tra ricavi e costi: recupero costi di produzione (PV = costi di produzionesaldo
zero); Cassazione ha scelto la seconda perché amplia la fattispecie anche ai fenomeni non
lucrativi in cui vengono ugualmente sollecitati gli interessi di terzi all’imprenditore: chiunque
investa capitale nell’attività produttiva sostiene il RISCHIO D’IMPRESA = mancato assorbimento
sul mercatoricavi<costiINSOLVENZA (caratteristica di qualunque attività che si interfacci
con il mercato, quindi anche quelle meramente economiche)
L’economicità garantisce AUTONOMIA rispetto a terze economie poiché grazie alla vendita si
ricostituisce il capitale iniziale, così l’impresa può esistere potenzialmente ILLIMITATAMENTE
Il diritto commerciale tutela maggiormente i fornitori di capitale per ridurre il rischio del loro
investimento sono ammissibili attività EROGATIVE che trasferiscono l’investimento verso
NON
coloro che usufruiscono del bene (PV<costi produzionePERDITA); senza sostegno di terze
economie, esaurito l’investimento iniziale, l’attività CESSA.
ATTIVITA’ ILLECITAprincipio generale “nessuno può trarre vantaggio dall’illecito”
ILLEGALE = non autorizzata comporta sanzioni civili, amministrative e penali; l’ordinamento
predispone strumenti di tutela ESTERNA a favore dei soggetti coinvolti in alcune attività
disciplinate, ma che non hanno mezzi per auto tutelarsi (ETEROTUTELA); se fenomeno reale
coincide con fattispecie astratta ex art.2082attività definita illegale e protezione particolare
per i creditori d’impresa (caso Giuffrè, banca non autorizzata e insolvente->liquidazione coatta
amministrativa); l’alternativa sarebbe applicare le norme di diritto privatoiniziativa di OGNI
creditore danneggiato per mora e azione giudiziaria, però rischio di ritardo o mancanza di
mezzi con favoreggiamento dei creditori più forti.
IMMORALI = produzione di beni e servizi non accettati dall’ordinamento; MAFIOSA = produzione
in sé lecita che sostiene finanziariamente una più ampia attività illecitasorgono interessi
innocenti; se coincide con art.2082 si applica PARZIALMENTE la disciplina dell’impresa, esclusi
gli statement per tutela degli interessi imprenditore per principio generale
Esempio:DISCIPLINA CONCORRENZAevitare concorrenza sleale verso gli altri operatori
mercato + avvicinarsi al modello di concorrenza perfetta
STATUTO GENERALE composto da azienda, concorrenza e segni distintivi
CATEGORIE D’IMPRESA a RILEVANZA NEGATIVA, cioè che NON sono assoggettate integralmente
alla disciplina d’impresa: impresa agricola/commerciale, impresa piccola/grande
IMPRESA AGRICOLA art.2135
1. “ è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo,
selvicoltura, allevamento di animali, attività connesse”;
2. (secondo disposizioni aggiunte nel 2001) “sono tutte le attività dirette alla CURA e allo
SVILUPPO del CICLO BIOLOGICO animale e vegetale o di parte di esso che POSSONO
usare il fondo”è solo fattore EVENTUALE, quindi cambiata l’efficacia delle GARANZIE
rilasciate sul FONDO per ottenere credito fondiario; in precedenza queste permettevano
al creditore di auto tutelarsi come cittadino privato (pegno/ipoteca sul fondo), pur
essendo esposti a duplice rischio: d’impresa (produzione non collocata sul mercato) e
naturale (calamità naturali, epidemie); ora il problema è offrire garanzie che non
abbiano il fondo come elemento patrimoniale in quanto non si può applicare la disciplina
d’impresadifficile tutela dei creditori che investono in attività SENZA RAGIONE DI UN
FONDO;
3. “COMUNQUE sono considerate CONNESSE attività esercitate dal medesimo imprenditore
agricolo:
Dirette a trasformare e commercializzare prodotti ottenuti prevalentemente con
le attività di cui al primo comma (viticoltore produce anche vino: per connessione
è attività agricola e non assoggettata alla disciplina)
Dirette a fornire beni o servizi mediante l’uso prevalente di attrezzature o risorse
normalmente impiegate nell’attività agricola principale (agriturismo)
Sono quindi attività SECONDARIE sul piano economico e si valutano con il principio della
PREVALENZA;
è poi cambiata la disciplina di pubblicità delle imprese agricole che ora ha valenza
LEGALE!
PICCOLA IMPRESA
Art.2083 :”sono definiti piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, artigiani e piccoli
commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata PREVALENTEMENTE
con il lavoro proprio e dei componenti (eventuali) della famiglia”fattore produttivo principale
è il LAVORO del TITOLARE, che DEVE essere ESECUTIVO e non soltanto a carattere
organizzativo; è poi NECESSARIO (non supplibile totalmente da un altro lavoratore), ma non è
sufficiente, altrimenti sarebbe lavoratore autonomo; il criterio della prevalenza è
QUALITATIVO:se non c’è il titolare non vi è servizio, dunque la valutazione è subordinata ad un
apprezzamento soggettivo: problema in casi di INSOLVENZA*!-> norma di rinvio all’art. 2083
nel caso di piccola impresa: art.2221 “ gli imprenditori commerciali, esclusi gli enti pubblici e i
piccoli imprenditori, sono soggetti alle procedure di fallimento e di concordato preventivo” . Le
procedure concorsuali sono efficaci per risolvere la crisi d’impresa solo se aperte
TEMPESTIVAMENTE, ma nel caso di dubbio occorre prima valutare se le dimensioni
dell’impresa: se piccola non vi può essere assoggettata! Criteri per stabilire in modo veloce e
inequivocabile oltre all’articolo 2083 qualitativo: art.1 fall. Comma 2 QUANTITATIVO indica 3
requisiti patrimoniali il cui possesso congiunto identificano una piccola impresa
a. ATTIVO PATRIMONIALE <300000 euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito
dell’istanza del fallimento o dall’inizio se di durata inferiore ai 3 anni:compresi i beni
terzi (leasing) che si leggono nei conti d’ordine per principi contabili nazionali, nell’attivo
per gli IAS/IFRS
b. RICAVI LORDI <200000 euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza
di fallimento o dall’inizio se di durata inferiore ai 3 anni: incluse imposte indirette = al
lordo della tassazione e gestioni finanziaria/straordinaria
c. DEBITI anche non scaduti <500000 euro (requisito puntuale)
Sono aggiornati ogni triennio in base agli indici dei prezzi al consumo dell’Istat. Se l’impresa
possiede CONGIUNTAMENTE questi requisiti vi è PRESUNZIONE ASSOLUTA di PICCOLEZZA,
cioè non è ammessa prova contraria! Se supera uno solo anche dei requisiti vi è
presunzione di GRANDEZZA: se relativa, sarebbe ammessa prova contraria;la dottrina
prevalente opta per assolutezza perché DIFFICILE PROVARE art. 2083 = prevalenza del
lavoro proprio come fattore produttivo (sentenza Tribunale Milano, non nazionale).
*art.5 fall. “l’insolvenza è uno stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori
che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie
obbligazioni”
-coltivatori diretti hanno già rilevanza negativa (art.2135)
-artigianato:quando la norma fu scritta era un esempio perfetto; ora legge 443/1985
sull’artigianato che attua l’art.45 Costituzione (garante di sostegno all’artigianato) e individua
le imprese che possono beneficiare di AGEVOLAZIONI CREDITIZIE = accesso al credito artigiano
senza garanzie e meno costoso oppure PREVIDENZIALI = sgravi in termini di costi del lavoro
dipendente (es. fiscalizzazione degli oneri sociali posti a carico della collettività), ma per
goderne occorre soddisfare i requisiti degli artt.2-3-4 e una formalità di iscrizione all’registro
delle imprese artigiane presso la CCIAA regionale; NB:NON ISCRITTA è comunque LECITA!
Art.2 legge 443/1985 “è imprenditore artigiano chi esercita PERSONALMENTE,
PROFESSIONALMENTE e in qualità di TITOLARE, l’impresa artigiana, assumendone la piena
responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in
misura PREVALENTE il PROPRIO lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”se la
prevalenza è intesa come nell’art.2083 allora l’impresa artigiana è anche piccola impresa; se
diversamente = occupazione PRINCIPALE, ossia attività a cui si dedica la maggior parte del
tempo, il carattere artigianale non implica sempre la piccolezza in quanto tale*: il lavoro del
titolare può essere in questo caso sostituito dai collaboratori integralmente; infatti il lavoro è
considerato fattore produttivo prevalente sul capitale indipendentemente dalla sua fonte
(titolare o collaboratore).
*sentenza di Cassazione (1981): assoggettamento dell’impresa artigiana al diritto dell’impresa
e procedure concorsuali? L’artigiano è assoggettato alla disciplina d’impresa in quanto
imprenditore se la sua attività assume i caratteri dell’attività imprenditoriale, cioè al
guadagno modesto all’abilità
dell’artigiano si sostituisce il profitto e all’organizzazione intorno
personale si passa contestualmente all’org.ne industriale!
Art.3 legge 443/1985 “è artigiana l’impresa che è costituita ed esercitata in forma di società,
anche cooperativa (escluse società semplice e spa) a condizione che la MAGGIORANZA dei soci,
ovvero uno nel caso di due soci, svolga in PREVALENZA lavoro PERSONALE, anche manuale, nel
processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione PREMINENTE sul
capitale”lavoro di soci e amministratori nell’impresa artigiana collettiva, datore e terzi!
“è artigiana l’impresa che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di
produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole,
di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di
queste, di alimenti e bevande, salvo che sia solo strumentali e accessorie”
Art.4 legge 443/1985 “l’impresa artigiana può anche esser svolta con la prestazione d’opera
di PERSONALE DIPENDENTE diretto PERSONALMENTE dall’imprenditore artigiano o dai soci,
sempre che non superi certi limiti (specifica il numero di dipendenti per ogni tipologia di
impresa artigiana): non in serie, in serie ma non integralmente automatizzata, nei settori di
lavorazioni artistiche tradizionali e dell’abbigliamento su misura, trasporto, costruzioni edili
IMPRESA COMMERCIALE (non piccola) definizione desunta ex art. 2195 relativo all’obbligo di
iscrizione nel Registro delle Imprese: “sono soggetti a tale obbligo gli imprenditori che
esercitano:attività industriale per produzione di beni e servizi, attività intermediaria nella
trasporto bancaria e assicurativa,
circolazione dei beni, attività di per terra acqua e aria, att.
attività ausiliarie alle precedenti”.
Per attività ausiliarie si intende: pubblicità, mediazione, concessione (concludere contratti di
vendita in nome e per conto di terzi concedenti), commissione (concludere contratti per conto
di terzi commissionanti dopo l’acquisto del prodotto da questi, a nome proprio); le indicazioni in
corsivo sono ridondanti in quanto possono far parte delle prime due tipologie di impresa (ferme
i requisiti ex art.2082!); i caratteri richiesti alla produzione COMMERCIALE sono
alternativamente INDUSTRIALITA’ e INTERMEDIARIETA’due letture:
1.interpretazione restrittiva (storica): industriale = in serie e automatizzato o attraverso
trasformazione fisico-tecnica della materia per output totalmente diverso da input;
intermediario = acquisto del prodotto finalizzato alla vendita del medesimo nuovamente al
mercato, quindi = compravenditaesisterebbero attività di impresa, ma diverse da agricole
(perché non curano ciclo biologico) e da commerciali (perché non meccanizzate né di
compravendita), dette IMPRESE CIVILI, ad es:
Imprese artigiane con processo produttivo non industriale nel senso storico
Imprese primarie estrattive perché non trasformano ma usano solo le risorse allo stato
naturale a fini energetici
Imprese di pubblici spettacoli
Società finanziarie che concedono credito senza previa raccolta di capitale tra il
pubblico
Collocazione manodopera non ausiliaria sempre ad attività d’impresa, ma anche a
quella familiare
2.interpretazione estensiva: industriale = non agricolo; intermediario = scambio ne
consegue che le imprese civili divengano tutte commerciali perché non agricole. Dal momento
che le imprese civili non hanno disciplina propria e che tale avrebbe soltanto rilevanza
negativa, ma sarebbe illogico escludere dalla disciplina d’impresa attività che generano
seconda (scelta
importanti interessi, l’interpretazione prevalente è la che crea meno problemi
orientata alle conseguenze)-> impresa commerciale non piccola è l’unica disciplinata.
PROFESSIONI INTELLETTUALI = caso particolare di lavoro autonomo, attività produttive in cui
l’intervento del titolare è SPECULATIVO, di concetto; “professionista intellettuale” si qualifica
chi produce e vende servizi professionali sul mercato utilizzando il contratto d’opera
intellettuale che ha due requisiti:
-art.2230: “il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale è regolato
dalle norme seguenti e dall’art.2229, salvo disposizioni di leggi speciali” = minimo di
intellettualità (non ce l’ha il contratto con il farmacista che non prepara da sé le medicine)
-art.2232: “il prestatore d’opera (anche intellettuale) deve eseguire PERSONALMENTE
l’incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di SOSTITUTI
e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi ed è compatibile
personalità
con l’oggetto della prestazione” = minimo di (il livello necessario deve dar luogo
alla paternità del servizio espressa con la FIRMA del contratto stipulato da parte del
professionista)
Le professioni intellettuali sono fenomeni riconducibili all’impresa (art.2082): può essere
professionale anche se saltuaria, economica quando finalizzata al lucro, organizzata
necessariamente intorno alla capacità intellettuale e lavorativa, anche se può non essere
sufficiente (collaboratori); possono anche essere impresa non piccola in cui l’intervento del
titolare è integralmente sostituibilelibere professioni possono coincidere con imprese
commerciali non piccole e in quanto tali assoggettate al diritto d’impresa; tuttavia questa
conclusione è ostacolata dall’art.2238 comma 1 (Rinvio): “se l’esercizio della professione
costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa (2082) si applicano anche le
disposizioni del titolo II” (collaboratori, scritture contabili, pubblicità, insolvenza), ad esempio
un medico in una clinica, un ingegnere in un’impresa edile, un commercialista in un’agenzia di
revisione; invece se il servizio professionale è immesso direttamente sul mercato, allora non è
assoggettata la professione al diritto commerciale! Art.2238 comma 2 “in ogni caso
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