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Appunti di diritto commerciale

Definizione di imprenditore

Art.2082 definizione di imprenditore: chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata finalizzata alla produzione e allo scambio di beni o di servizi. È dunque un soggetto qualificato caratterizzato da un preciso comportamento → disciplina del comportamento. Essendo un comportamento produttivo vi sono interessi da proteggere: lavoratori e fornitori di capitale (creditori), oltre che quelli dell’imprenditore → equilibrio tra tutti gli interessi coinvolti contestualmente.

Impresa

Impresa (individuale o collettiva) = art. 2082 è norma esauritiva, non richiesti ulteriori requisiti oltre a quelli richiesti per qualificare un’attività come impresa.

  • Attività: insieme di atti e condotte indirizzate ad un certo fine.
  • Produttiva: incremento della ricchezza complessiva precedente (da non considerare le attività di mero godimento; situazioni ambigue: coltivazione terreno, investimento in partecipazioni sociali).
  • Professionalità: continuativa e ripetuta, cioè non occasionale; si può interrompere (diversa continua) = att. stagionale; si possono esercitare più imprese (diversa esclusiva); unico affare se complesso e non improvvisabile.
  • Organizzazione: utilizzo di fattori produttivi lavoro e capitale (proprio o altrui).

Lavoro autonomo

Non è assoggettato al diritto d’impresa perché il lavoro è prevalentemente proprio in modo necessario e sufficiente ex art.2222: contratto d’opera "quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione verso un committente" → fattori produttivi non in senso tecnico = non lavoro altrui e mezzi inespressivi non qualificanti una specifica attività; fornisce un servizio, quindi l’apporto del lavoratore aut è esecutivo, mentre l’imprenditore deve predisporre i fattori produttivi organizzandoli.

Economicità: due interpretazioni

  • Lucratività: beni e servizi vengono posti sul mercato ad un prezzo funzione della domanda comprensivo di un profitto in base alla competitività (costo unitario di produzione + lucro = PV > costi di produzione → in previsione utile in CE); destinazione dell’utile irrilevante (egoistica o altruistica).
  • Pareggio tra ricavi e costi: recupero costi di produzione (PV = costi di produzione → saldo zero); Cassazione ha scelto la seconda perché amplia la fattispecie anche ai fenomeni non lucrativi in cui vengono ugualmente sollecitati gli interessi di terzi all’imprenditore: chiunque investa capitale nell’attività produttiva sostiene il rischio d’impresa = mancato assorbimento sul mercato → ricavi < costi → insolvenza (caratteristica di qualunque attività che si interfacci con il mercato, quindi anche quelle meramente economiche).

L’economicità garantisce autonomia rispetto a terze economie poiché grazie alla vendita si ricostituisce il capitale iniziale, così l’impresa può esistere potenzialmente illimitatamente.

Attività illecita

Principio generale “nessuno può trarre vantaggio dall’illecito”. Illegale = non autorizzata comporta sanzioni civili, amministrative e penali; l’ordinamento predispone strumenti di tutela esterna a favore dei soggetti coinvolti in alcune attività disciplinate, ma che non hanno mezzi per auto tutelarsi (eterotutela); se fenomeno reale coincide con fattispecie astratta ex art.2082 → attività definita illegale e protezione particolare per i creditori d’impresa (caso Giuffrè, banca non autorizzata e insolvente → liquidazione coatta amministrativa); l’alternativa sarebbe applicare le norme di diritto privato → iniziativa di ogni creditore danneggiato per mora e azione giudiziaria, però rischio di ritardo o mancanza di mezzi con favoreggiamento dei creditori più forti.

Immorali = produzione di beni e servizi non accettati dall’ordinamento; mafiosa = produzione in sé lecita che sostiene finanziariamente una più ampia attività illecita → sorgono interessi innocenti; se coincide con art.2082 si applica parzialmente la disciplina dell’impresa, esclusi gli statement per tutela degli interessi imprenditore per principio generale.

Disciplina concorrenza

→ evitare concorrenza sleale verso gli altri operatori mercato + avvicinarsi al modello di concorrenza perfetta. Statuto generale composto da azienda, concorrenza e segni distintivi.

Categorie d’impresa a rilevanza negativa

Cioè che non sono assoggettate integralmente alla disciplina d’impresa: impresa agricola/commerciale, impresa piccola/grande.

Impresa agricola

Art.2135:

  • “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, attività connesse”.
  • (secondo disposizioni aggiunte nel 2001) “sono tutte le attività dirette alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico animale e vegetale o di parte di esso che possono usare il fondo” → è solo fattore eventuale, quindi cambiata l’efficacia delle garanzie rilasciate sul fondo per ottenere credito fondiario; in precedenza queste permettevano al creditore di auto tutelarsi come cittadino privato (pegno/ipoteca sul fondo), pur essendo esposti a duplice rischio: d’impresa (produzione non collocata sul mercato) e naturale (calamità naturali, epidemie); ora il problema è offrire garanzie che non abbiano il fondo come elemento patrimoniale in quanto non si può applicare la disciplina d’impresa → difficile tutela dei creditori che investono in attività senza ragione di un fondo.
  • “Comunque sono considerate connesse attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo:
    • Dirette a trasformare e commercializzare prodotti ottenuti prevalentemente con le attività di cui al primo comma (es. viticoltore produce anche vino: per connessione è attività agricola e non assoggettata alla disciplina)
    • Dirette a fornire beni o servizi mediante l’uso prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola principale (es. agriturismo)

Sono quindi attività secondarie sul piano economico e si valutano con il principio della prevalenza; è poi cambiata la disciplina di pubblicità delle imprese agricole che ora ha valenza legale!

Piccola impresa

Art.2083: “sono definiti piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, artigiani e piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti (eventuali) della famiglia” → fattore produttivo principale è il lavoro del titolare, che deve essere esecutivo e non soltanto a carattere organizzativo; è poi necessario (non supplibile totalmente da un altro lavoratore), ma non è sufficiente, altrimenti sarebbe lavoratore autonomo; il criterio della prevalenza è qualitativo: se non c’è il titolare non vi è servizio, dunque la valutazione è subordinata ad un apprezzamento soggettivo: problema in casi di insolvenza!

Norma di rinvio all’art. 2083 nel caso di piccola impresa: art.2221 “gli imprenditori commerciali, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti alle procedure di fallimento e di concordato preventivo”. Le procedure concorsuali sono efficaci per risolvere la crisi d’impresa solo se aperte tempestivamente, ma nel caso di dubbio occorre prima valutare se le dimensioni dell’impresa: se piccola non vi può essere assoggettata! Criteri per stabilire in modo veloce e inequivocabile oltre all’articolo 2083 qualitativo: art.1 fall. Comma 2 quantitativo indica 3 requisiti patrimoniali il cui possesso congiunto identifica una piccola impresa:

  • Attivo patrimoniale <300000 euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza del fallimento o dall’inizio se di durata inferiore ai 3 anni: compresi i beni terzi (leasing) che si leggono nei conti d’ordine per principi contabili nazionali, nell’attivo per gli IAS/IFRS.
  • Ricavi lordi <200000 euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio se di durata inferiore ai 3 anni: incluse imposte indirette = all’ordo della tassazione e gestioni finanziaria/straordinaria.
  • Debiti anche non scaduti <500000 euro (requisito puntuale).

Sono aggiornati ogni triennio in base agli indici dei prezzi al consumo dell’Istat. Se l’impresa possiede congiuntamente questi requisiti vi è presunzione assoluta di piccolezza, cioè non è ammessa prova contraria! Se supera uno solo anche dei requisiti vi è presunzione di grandezza: se relativa, sarebbe ammessa prova contraria; la dottrina prevalente opta per assolutezza perché difficile provare art. 2083 = prevalenza del lavoro proprio come fattore produttivo (sentenza Tribunale Milano, non nazionale).

Art.5 fall. “l’insolvenza è uno stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” - coltivatori diretti hanno già rilevanza negativa (art.2135) - artigianato: quando la norma fu scritta era un esempio perfetto; ora legge 443/1985 sull’artigianato che attua l’art.45 Costituzione (garante di sostegno all’artigianato) e individua le imprese che possono beneficiare di agevolazioni creditizie = accesso al credito artigiano senza garanzie e meno costoso oppure previdenziali = sgravi in termini di costi del lavoro dipendente (es. fiscalizzazione degli oneri sociali posti a carico della collettività), ma per goderne occorre soddisfare i requisiti degli artt.2-3-4 e una formalità di iscrizione al registro delle imprese artigiane presso la CCIAA regionale; NB: non iscritta è comunque lecita!

Art.2 legge 443/1985 “è imprenditore artigiano chi esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo” → se la prevalenza è intesa come nell’art.2083 allora l’impresa artigiana è anche piccola impresa; se diversamente = occupazione principale, ossia attività a cui si dedica la maggior parte del tempo, il carattere artigianale non implica sempre la piccolezza in quanto tale: il lavoro del titolare può essere in questo caso sostituito dai collaboratori integralmente; infatti il lavoro è considerato fattore produttivo prevalente sul capitale indipendentemente dalla sua fonte (titolare o collaboratore).

Sentenza di Cassazione (1981): assoggettamento dell’impresa artigiana al diritto dell’impresa e procedure concorsuali? L’artigiano è assoggettato alla disciplina d’impresa in quanto imprenditore se la sua attività assume i caratteri dell’attività imprenditoriale, cioè al guadagno modesto all’abilità dell’artigiano si sostituisce il profitto e all’organizzazione intorno personale si passa contestualmente all’org.ne industriale!

Art.3 legge 443/1985 “è artigiana l’impresa che è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa (escluse società semplice e SPA) a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale” → lavoro di soci e amministratori nell’impresa artigiana collettiva, datore e terzi!

“È artigiana l’impresa che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole, di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste, di alimenti e bevande, salvo che sia solo strumentali e accessorie”.

Art.4 legge 443/1985 “l’impresa artigiana può anche esser svolta con la prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi certi limiti (specifica il numero di dipendenti per ogni tipologia di impresa artigiana): non in serie, in serie ma non integralmente automatizzata, nei settori di lavorazioni artistiche tradizionali e dell’abbigliamento su misura, trasporto, costruzioni edili.

Impresa commerciale (non piccola)

Definizione desunta ex art. 2195 relativo all’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese: “sono soggetti a tale obbligo gli imprenditori che esercitano: attività industriale per produzione di beni e servizi, attività intermediaria nella trasporto bancaria e assicurativa, circolazione dei beni, attività di per terra acqua e aria, attività ausiliarie alle precedenti”.

Per attività ausiliarie si intende: pubblicità, mediazione, concessione (concludere contratti di vendita in nome e per conto di terzi concedenti), commissione (concludere contratti per conto di terzi commissionanti dopo l’acquisto del prodotto da questi, a nome proprio); le indicazioni in corsivo sono ridondanti in quanto possono far parte delle prime due tipologie di impresa (ferme i requisiti ex art.2082!); i caratteri richiesti alla produzione commerciale sono alternativamente industrialità e intermediariato → due letture:

  • Interpretazione restrittiva (storica): industriale = in serie e automatizzato o attraverso trasformazione fisico-tecnica della materia per output totalmente diverso da input; intermediario = acquisto del prodotto finalizzato alla vendita del medesimo nuovamente al mercato, quindi = compravendita → esisterebbero attività di impresa, ma diverse da agricole (perché non curano ciclo biologico) e da commerciali (perché non meccanizzate né di compravendita), dette imprese civili, ad es:
    • Imprese artigiane con processo produttivo non industriale nel senso storico
    • Imprese primarie estrattive perché non trasformano ma usano solo le risorse allo stato naturale a fini energetici
    • Imprese di pubblici spettacoli
    • Società finanziarie che concedono credito senza previa raccolta di capitale tra il pubblico
    • Collocazione manodopera non ausiliaria sempre ad attività d’impresa, ma anche a quella familiare
  • Interpretazione estensiva: industriale = non agricolo; intermediario = scambio → ne consegue che le imprese civili divengano tutte commerciali perché non agricole. Dal momento che le imprese civili non hanno disciplina propria e che tale avrebbe soltanto rilevanza negativa, ma sarebbe illogico escludere dalla disciplina d’impresa attività che generano importanti interessi, l’interpretazione prevalente è quella che crea meno problemi orientata alle conseguenze -> impresa commerciale non piccola è l’unica disciplinata.

Professioni intellettuali

= caso particolare di lavoro autonomo, attività produttive in cui l’intervento del titolare è speculativo, di concetto; “professionista intellettuale” si qualifica chi produce e vende servizi professionali sul mercato utilizzando il contratto d’opera intellettuale che ha due requisiti:

  • Art.2230: “il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e dall’art.2229, salvo disposizioni di leggi speciali” = minimo di intellettualità (non ce l’ha il contratto con il farmacista che non prepara da sé le medicine)
  • Art.2232: “il prestatore d’opera (anche intellettuale) deve eseguire personalmente l’incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi ed è compatibile con l’oggetto della prestazione” = minimo di personalità (il livello necessario deve dar luogo alla paternità del servizio espressa con la firma del contratto stipulato da parte del professionista)

Le professioni intellettuali sono fenomeni riconducibili all’impresa (art.2082): può essere professionale anche se saltuaria, economica quando finalizzata al lucro, organizzata necessariamente intorno alla capacità intellettuale e lavorativa, anche se può non essere sufficiente (collaboratori); possono anche essere impresa non piccola in cui l’intervento del titolare è integralmente sostituibile → libere professioni possono coincidere con imprese commerciali non piccole e in quanto tali assoggettate al diritto d’impresa; tuttavia questa conclusione è ostacolata dall’art.2238 comma 1 (Rinvio): “se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa (2082) si applicano anche le disposizioni del titolo II” (collaboratori, scritture contabili, pubblicità, insolvenza), ad esempio un medico in una clinica, un ingegnere in un’impresa edile, un commercialista in un’agenzia di revisione; invece se il servizio professionale è immesso direttamente sul mercato, allora non è assoggettata la professione al diritto commerciale! Art.2238 comma 2 “in ogni caso...

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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