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DEPOSITO
parla di (bilancio es.). EFFETTI:
A. DICHIARATIVO: i fatti per i quali la legge prescrive l’iscrizione, se non iscritti, non
possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che
questi provi che i terzi ne erano a conoscenza. L’ignoranza non può più essere opposta
dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta! La presunzione di conoscenza dopo
ASSOLUTA(non
l’iscrizione può essere ammette prova contraria), solo dopo che siano
trascorsi 14 GIORNI dalla iscrizione, secondo le disposizioni del diritto comunitario: dal
1° al 14° giorno è RELATIVA, ossia i terzi possono dimostrare di essere stati
nell’impossibilità di conoscenza dell’atto iscritto; la tipicità dell’iscrizione garantisce
questo particolare trattamento. In mancanza di iscrizione, la presunzione di ignoranza è
RELATIVA,
sempre ovvero si ha la facoltà di provare che il terzo era informato
dell’esistenza dell’atto non iscritto. particolare disciplina,
B. NORMATIVO: consente di applicare ad un fatto una che altrimenti
non sarebbe applicata; tipico esempio è la pubblicità dell’atto costitutivo delle società di
persone(snc o sas) a cui consegue l’applicazione della disciplina della società
regolare, mentre si avrebbe una società irregolare in caso di mancata iscrizione (ma
esiste ugualmente senza iscrizione!!).
C. COSTITUTIVO: pubblicità essenziale per dare vita alle società di capitale (srl o spa), che
in assenza di pubblicità dell’atto costitutivo NON esistono. atti
INDICAZIONE DELL’ISCRIZIONEart.2199: “l’imprenditore deve indicare negli e nella
corrispondenza, che si riferiscono all’impresa, il registro presso il quale è iscritto” = art.2250
per le società; gli atti delle società di capitali possono essere altresì pubblicati in apposita
sezione del registro in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata
di un esperto (legge comunitaria).
SEZIONI SPECIALI: semplici,
I. Realtà imprenditoriali che non si iscrivono in quella ordinaria (società
agricole, piccole); annotano imprese artigiane iscritte
imprese imprese si le , già
presso un apposito albo , tra le imprese artigiane o tra le piccole impreseeffetto
CIVILISTICO = pubblicità notizia, tranne che per imprese agricole dopo la riforma del
2001 = pubblicità dichiarativa(opponibilità)
II. Società tra professionisti (prima solo per STA)effetto civilistico
incertezza:
III. Società di gruppo se fosse normativo, le società come le imprese sociali
si dovrebbero iscrivere due volte, sia nella sezione ordinaria sia in quella speciale
assegnata;
IV. Imprese sociali
SCRITTURE CONTABILI art.2214: “l’imprenditore commerciale DEVE tenere il libro giornale e il
libro degli inventari.”:sono documenti formali riguardanti fatti d’impresa, necessari a fini
civilistici e altri; “deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e
dalle dimensioni dell’impresa e conservarle ordinatamente”; non vale per i piccoli
imprenditori!
LIBRO GIORNALE = indica giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa;
LIBRO DEGLI INVENTARI art.2217 = “deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e
l’indicazione valutazione attività
successivamente ogni anno, e deve contenere e la delle e
passività all’impresa, estranee
delle relative nonché quelle dell’imprenditore all’impresa.”
Questa distinzione ha senso solo nel caso in cui il titolare abbia due patrimoni di impresa
distinti: nel caso di società, invece, va tutto considerato patrimonio destinato all’impresa, senza
organizzativo:
alcuna evidenza di patrimonio individuale. È importante dal punto di vista il
creditore patrimonio destinato, personale tutto.
di impresa si rifà sul mentre quello su Il libro
degli inventari ha pure valenza descrittiva perché descrive anche le entità patrimoniali che
non sono valutabili, cioè a cui non è possibile assegnare un valore numerico - monetario.
“L’inventario si chiude con il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve
dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite.” (2° comma) è
composto dal conto economico, stato patrimoniale e dalla nota integrativa (documento
esplicativo degli atti numerici e dei criteri di valutazione applicati), con allegati quali relazione
sulla gestione e altri: costituisce una sintesi dei fatti e dei risultati dell’esercizio d’impresa. Le
norme relative alle Spa (artt.2423 e ss.) sono derivate dal diritto commerciale
armonizzato secondo le disposizioni contenute nella IV e nella VII direttiva riguardanti il
bilancio consolidato delle società di gruppo: “nelle valutazioni del bilancio l’imprenditore deve
attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto APPLICABILI”il
diritto impone che queste disposizioni siano riferite a tutte le società di capitali e alle
società cooperative, nonché alle società di persone, impresa individuale e pubblica,
associazioni e fondazioni solo se COMPATIBILI! Non è tuttavia necessaria l’applicazione a
queste ultime delle norme sulla struttura del bilancio, poiché non sono assoggettate a vincoli di
pubblicità particolari, ma il bilancio ha soltanto rilevanza interna. La disciplina delle Spa è
non necessariamente
applicabile a casi imprenditoriali diversi, ma è dettato dal dato
normativo.
1° gruppo di norme: artt.2423 ter-2424-2425-2425 bis-2427-2428 illustrano rigide
strutture di bilancio per stato patrimoniale (sezioni contrapposte: attivo a liquidità crescente e
passivo a esigibilità crescente), conto economico (forma scalare), nota integrativa, relazione
sulla gestione.
2° gruppo di norme: arrt.2423-2423 bis-2426 espongono i criteri di valutazione per voci di
bilancio omogenee, ispirati al postulato della prudenza: per i beni si iscrive il costo storico =
qualsiasi attività
costo di acquisto o di produzione, per i debiti il valore nominale; è valido per
reddito d’esercizio PRUDENZIALE, l’utile
imprenditoriale e societaria: il è in ogni caso ossia deve
effettivamente conseguito, perdita ragionevolmente attesa,
essere mentre la a tutela dei
creditori e di chi fornisce capitale di rischio: se l’utile è solo atteso il socio che riceve dividendi
sottrae all’impresa l’investimento iniziale, e non ricchezza prodotta nell’esercizio della stessa.
Per decreto legislativo 58/2005 in alcune Spa si applicano i principi contabili internazionali:
in particolare per quelle quotate in Borsa e attive nel mercato finanziario e bancarioprincipio
base = FAIR VALUE, ossia il valore TENDENZIALMENTE effettivo delle poste di bilancio
(plusvalenza da valutazione sempre iscrivibile), in quanto l’attenzione è rivolta al POTENZIALE
investitore nel mercato globale, il quale necessita una comprensione agevole di bilanci
relativi a società di paesi molto differenti tra loro, dunque di un linguaggio uniforme che
garantisca la comparabilità tra bilanci!
MODALITA’ DI TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI: art.2215 (bollatura e vidimazione a fini
ordinata contabilità)
fiscali) e art.2219 (formattazione documenti e obbligo di sono relativi a
formalità scritte superate oggi da scritture su supporti informatici e
automatizzatiart.2215 bis = DOCUMENTAZIONE INFORMATICA: “le scritture la cui tenuta è
obbligatoria per legge o per natura/dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con
strumenti informatici. Le registrazioni devono essere rese consultabili in ogni momento con i
mezzi messi a disposizione dal tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da
cui è possibile effettuare riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Tutti gli obblighi
(numerazione progressiva, bollatura e vidimazione) sono assolti apponendo trimestralmente la
MARCATURA TEMPORALE e la FIRMA digitale dell’imprenditore sul documento contenente
le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.
I libri e le altre scritture contabili hanno valenza probatoria e ciò giustifica l’obbligo di
conservazione degli atti d’impresa per 10 anni, pari al termine di prescrizione dell’azione a
prova contro
tutela del diritto. Possono fare l’imprenditore, anche se non regolari, ma soltanto
integrale; imprenditori favore
in forma in controversie tra possono costituire prova anche a
regolarmente
dell’imprenditore, ma solo se sono tenute. insolvente,
CRISI D’IMPRESA si presenta quando l’imprenditore o la società risulti secondo la
definizione dell’art.5 l.fall.; l’insolvenza si distingue in PATRIMONIALE (attivo patrimoniale non
sufficiente e FINANZIARIA (mezzi patrimoniali eccedono le obbligazioni, ma
inadempimenti)
non sono in forma liquida di pagamentoaltri fatti esteriori che mostrano l’incapacità di far
fronte regolarmente alle obbligazioni).
comune SINGOLO inadempimento,
Nel diritto rileva solo il a cui si reagisce con la messa in
mora e l’esecuzione coatta autorizzata dal giudice: consiste nel pignorare il patrimonio
dell’inadempiente, vendere i beni all’incanto e soddisfarsi sul ricavato. Nell’impresa vi sono
prior in
più creditori e solo alcuni riuscirebbero a soddisfarsi in quanto vige il principio del
temporis : di solito sono ripagati solo coloro che muovono azione esecutiva per primi! Inoltre
potrebbe sorgere un problema di inconsistenza del patrimonio pignorato e venduto
all’incanto, per cui il risultato consterebbe sempre in una diseguale soddisfazione dei
creditoriSOLUZIONE: procedure concorsuali, cioè all’apertura delle quali si bloccano tutte le
procedure individuali (da iniziare, in corso, eventualmente già concluse) e viene coinvolto
tutto il patrimonio del debitore RICOSTITUITO con i beni alienati fino a 5 anni prima con dolo,
presenti e futuri:
Per le imprese gestite da amministratori e institori si può intentare un’azione di
responsabilità per mancata diligenza ed eventualmente chiedere il risarcimento dei
danni;
Azione revocatoria fallimentare è specificamente finalizzata alla ricostruzione del
deroga creditore
patrimonio, in ad alcuni tratti dell’azione comune revocatoria: il leso
dimostrare terzo
deve il consilium e la partecipatio fraudis con il fallito del
contraente (ordinaria = valida sal