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Estratto del documento

DEPOSITO

parla di (bilancio es.). EFFETTI:

A. DICHIARATIVO: i fatti per i quali la legge prescrive l’iscrizione, se non iscritti, non

possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che

questi provi che i terzi ne erano a conoscenza. L’ignoranza non può più essere opposta

dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta! La presunzione di conoscenza dopo

ASSOLUTA(non

l’iscrizione può essere ammette prova contraria), solo dopo che siano

trascorsi 14 GIORNI dalla iscrizione, secondo le disposizioni del diritto comunitario: dal

1° al 14° giorno è RELATIVA, ossia i terzi possono dimostrare di essere stati

nell’impossibilità di conoscenza dell’atto iscritto; la tipicità dell’iscrizione garantisce

questo particolare trattamento. In mancanza di iscrizione, la presunzione di ignoranza è

RELATIVA,

sempre ovvero si ha la facoltà di provare che il terzo era informato

dell’esistenza dell’atto non iscritto. particolare disciplina,

B. NORMATIVO: consente di applicare ad un fatto una che altrimenti

non sarebbe applicata; tipico esempio è la pubblicità dell’atto costitutivo delle società di

persone(snc o sas) a cui consegue l’applicazione della disciplina della società

regolare, mentre si avrebbe una società irregolare in caso di mancata iscrizione (ma

esiste ugualmente senza iscrizione!!).

C. COSTITUTIVO: pubblicità essenziale per dare vita alle società di capitale (srl o spa), che

in assenza di pubblicità dell’atto costitutivo NON esistono. atti

INDICAZIONE DELL’ISCRIZIONEart.2199: “l’imprenditore deve indicare negli e nella

corrispondenza, che si riferiscono all’impresa, il registro presso il quale è iscritto” = art.2250

per le società; gli atti delle società di capitali possono essere altresì pubblicati in apposita

sezione del registro in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata

di un esperto (legge comunitaria).

SEZIONI SPECIALI: semplici,

I. Realtà imprenditoriali che non si iscrivono in quella ordinaria (società

agricole, piccole); annotano imprese artigiane iscritte

imprese imprese si le , già

presso un apposito albo , tra le imprese artigiane o tra le piccole impreseeffetto

CIVILISTICO = pubblicità notizia, tranne che per imprese agricole dopo la riforma del

2001 = pubblicità dichiarativa(opponibilità)

II. Società tra professionisti (prima solo per STA)effetto civilistico

incertezza:

III. Società di gruppo se fosse normativo, le società come le imprese sociali

si dovrebbero iscrivere due volte, sia nella sezione ordinaria sia in quella speciale

assegnata;

IV. Imprese sociali

SCRITTURE CONTABILI art.2214: “l’imprenditore commerciale DEVE tenere il libro giornale e il

libro degli inventari.”:sono documenti formali riguardanti fatti d’impresa, necessari a fini

civilistici e altri; “deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e

dalle dimensioni dell’impresa e conservarle ordinatamente”; non vale per i piccoli

imprenditori!

LIBRO GIORNALE = indica giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa;

LIBRO DEGLI INVENTARI art.2217 = “deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e

l’indicazione valutazione attività

successivamente ogni anno, e deve contenere e la delle e

passività all’impresa, estranee

delle relative nonché quelle dell’imprenditore all’impresa.”

Questa distinzione ha senso solo nel caso in cui il titolare abbia due patrimoni di impresa

distinti: nel caso di società, invece, va tutto considerato patrimonio destinato all’impresa, senza

organizzativo:

alcuna evidenza di patrimonio individuale. È importante dal punto di vista il

creditore patrimonio destinato, personale tutto.

di impresa si rifà sul mentre quello su Il libro

degli inventari ha pure valenza descrittiva perché descrive anche le entità patrimoniali che

non sono valutabili, cioè a cui non è possibile assegnare un valore numerico - monetario.

“L’inventario si chiude con il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve

dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite.” (2° comma) è

composto dal conto economico, stato patrimoniale e dalla nota integrativa (documento

esplicativo degli atti numerici e dei criteri di valutazione applicati), con allegati quali relazione

sulla gestione e altri: costituisce una sintesi dei fatti e dei risultati dell’esercizio d’impresa. Le

norme relative alle Spa (artt.2423 e ss.) sono derivate dal diritto commerciale

armonizzato secondo le disposizioni contenute nella IV e nella VII direttiva riguardanti il

bilancio consolidato delle società di gruppo: “nelle valutazioni del bilancio l’imprenditore deve

attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto APPLICABILI”il

diritto impone che queste disposizioni siano riferite a tutte le società di capitali e alle

società cooperative, nonché alle società di persone, impresa individuale e pubblica,

associazioni e fondazioni solo se COMPATIBILI! Non è tuttavia necessaria l’applicazione a

queste ultime delle norme sulla struttura del bilancio, poiché non sono assoggettate a vincoli di

pubblicità particolari, ma il bilancio ha soltanto rilevanza interna. La disciplina delle Spa è

non necessariamente

applicabile a casi imprenditoriali diversi, ma è dettato dal dato

normativo.

1° gruppo di norme: artt.2423 ter-2424-2425-2425 bis-2427-2428 illustrano rigide

strutture di bilancio per stato patrimoniale (sezioni contrapposte: attivo a liquidità crescente e

passivo a esigibilità crescente), conto economico (forma scalare), nota integrativa, relazione

sulla gestione.

2° gruppo di norme: arrt.2423-2423 bis-2426 espongono i criteri di valutazione per voci di

bilancio omogenee, ispirati al postulato della prudenza: per i beni si iscrive il costo storico =

qualsiasi attività

costo di acquisto o di produzione, per i debiti il valore nominale; è valido per

reddito d’esercizio PRUDENZIALE, l’utile

imprenditoriale e societaria: il è in ogni caso ossia deve

effettivamente conseguito, perdita ragionevolmente attesa,

essere mentre la a tutela dei

creditori e di chi fornisce capitale di rischio: se l’utile è solo atteso il socio che riceve dividendi

sottrae all’impresa l’investimento iniziale, e non ricchezza prodotta nell’esercizio della stessa.

Per decreto legislativo 58/2005 in alcune Spa si applicano i principi contabili internazionali:

in particolare per quelle quotate in Borsa e attive nel mercato finanziario e bancarioprincipio

base = FAIR VALUE, ossia il valore TENDENZIALMENTE effettivo delle poste di bilancio

(plusvalenza da valutazione sempre iscrivibile), in quanto l’attenzione è rivolta al POTENZIALE

investitore nel mercato globale, il quale necessita una comprensione agevole di bilanci

relativi a società di paesi molto differenti tra loro, dunque di un linguaggio uniforme che

garantisca la comparabilità tra bilanci!

MODALITA’ DI TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI: art.2215 (bollatura e vidimazione a fini

ordinata contabilità)

fiscali) e art.2219 (formattazione documenti e obbligo di sono relativi a

formalità scritte superate oggi da scritture su supporti informatici e

automatizzatiart.2215 bis = DOCUMENTAZIONE INFORMATICA: “le scritture la cui tenuta è

obbligatoria per legge o per natura/dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con

strumenti informatici. Le registrazioni devono essere rese consultabili in ogni momento con i

mezzi messi a disposizione dal tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da

cui è possibile effettuare riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Tutti gli obblighi

(numerazione progressiva, bollatura e vidimazione) sono assolti apponendo trimestralmente la

MARCATURA TEMPORALE e la FIRMA digitale dell’imprenditore sul documento contenente

le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.

I libri e le altre scritture contabili hanno valenza probatoria e ciò giustifica l’obbligo di

conservazione degli atti d’impresa per 10 anni, pari al termine di prescrizione dell’azione a

prova contro

tutela del diritto. Possono fare l’imprenditore, anche se non regolari, ma soltanto

integrale; imprenditori favore

in forma in controversie tra possono costituire prova anche a

regolarmente

dell’imprenditore, ma solo se sono tenute. insolvente,

CRISI D’IMPRESA si presenta quando l’imprenditore o la società risulti secondo la

definizione dell’art.5 l.fall.; l’insolvenza si distingue in PATRIMONIALE (attivo patrimoniale non

sufficiente e FINANZIARIA (mezzi patrimoniali eccedono le obbligazioni, ma

inadempimenti)

non sono in forma liquida di pagamentoaltri fatti esteriori che mostrano l’incapacità di far

fronte regolarmente alle obbligazioni).

comune SINGOLO inadempimento,

Nel diritto rileva solo il a cui si reagisce con la messa in

mora e l’esecuzione coatta autorizzata dal giudice: consiste nel pignorare il patrimonio

dell’inadempiente, vendere i beni all’incanto e soddisfarsi sul ricavato. Nell’impresa vi sono

prior in

più creditori e solo alcuni riuscirebbero a soddisfarsi in quanto vige il principio del

temporis : di solito sono ripagati solo coloro che muovono azione esecutiva per primi! Inoltre

potrebbe sorgere un problema di inconsistenza del patrimonio pignorato e venduto

all’incanto, per cui il risultato consterebbe sempre in una diseguale soddisfazione dei

creditoriSOLUZIONE: procedure concorsuali, cioè all’apertura delle quali si bloccano tutte le

procedure individuali (da iniziare, in corso, eventualmente già concluse) e viene coinvolto

tutto il patrimonio del debitore RICOSTITUITO con i beni alienati fino a 5 anni prima con dolo,

presenti e futuri:

Per le imprese gestite da amministratori e institori si può intentare un’azione di

 responsabilità per mancata diligenza ed eventualmente chiedere il risarcimento dei

danni;

Azione revocatoria fallimentare è specificamente finalizzata alla ricostruzione del

 deroga creditore

patrimonio, in ad alcuni tratti dell’azione comune revocatoria: il leso

dimostrare terzo

deve il consilium e la partecipatio fraudis con il fallito del

contraente (ordinaria = valida sal

Dettagli
A.A. 2011-2012
27 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher crimildetranchero di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Cetra Antonio.