Economia UNIVR
Appunti di Diritto
Commerciale
Prof. Giuseppe Trabucchi
Davide Righele
A.A. 2014/2015 Appunti di Diritto Commerciale
Sommario
INTRODUZIONE .................................................................................................................................................. 3
L'ATTIVITÀ DI IMPRESA ...................................................................................................................................... 4
CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ
........................................................................................................................... 4
IL POTERE DI RAPPRESENTANZA ....................................................................................................................... 7
IMPRENDITORE E SOCIETÀ .......................................................................................................................... 10
PATOLOGIE DELLA RAPPRESENTANZA: LE SOCIETÀ OCCULTE .................................................................... 11
LE SOCIETÀ IN GENERALE ............................................................................................................................ 12
RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ............................................................................................................. 14
L'INSTITORE ............................................................................................................................................. 14
IL PROCURATORE ..................................................................................................................................... 16
IL COMMESSO .......................................................................................................................................... 16
RAPPRESENTANZA NELLA SOCIETÀ ............................................................................................................. 17
SOCIETÀ SEMPLICI ................................................................................................................................... 17
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO ............................................................................................................... 18
SOCIETÀ PER AZIONI ................................................................................................................................ 18
SRL ........................................................................................................................................................... 19
SCRITTURE CONTABILI ..................................................................................................................................... 19
EFFETTI GIURIDICI DELLE SCRITTURE ........................................................................................................... 21
L'IMPRENDITORE NON COMMERCIALE - IMPRENDITORE AGRICOLO ............................................................ 21
LE SOCIETÀ: INTRODUZIONE ........................................................................................................................... 22
CONFERIMENTI E L’AZIENDA ....................................................................................................................... 22
SOCIETÀ DI PERSONE ....................................................................................................................................... 22
LA SOCIETÀ SEMPLICE (S.S.) ........................................................................................................................ 23
AUTONOMIA PATRIMONIALE .................................................................................................................. 24
PARTECIPAZIONE DEL SOCIO ................................................................................................................... 26
DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI .................................................................................................................... 28
SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO ............................................ 28
LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO USCENTE ............................................................................... 30
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ .............................................................................................................. 31
LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (S.N.C.) ................................................................................................. 34
ATTO COSTITUTIVO ................................................................................................................................. 34
MANCATA REGISTRAZIONE: SNC IRREGOLARE ....................................................................................... 35
RIDUZIONE DEL CAPITALE ........................................................................................................................ 36
CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ ............................................................................................................. 36
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (S.A.S.) ........................................................................................... 37
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Appunti di Diritto Commerciale
SOCIETÀ DI CAPITALI........................................................................................................................................ 39
CLAUSOLE DI GRADIMENTO: PERSONALITÀ DEI SOCI ............................................................................. 39
SOCIETÀ PER AZIONI (S.P.A.) ....................................................................................................................... 39
LA PERSONALITÀ GIURIDICA .................................................................................................................... 40
ATTO COSTITUTIVO ................................................................................................................................. 41
CAPITALE SOCIALE ................................................................................................................................... 42
DENOMINAZIONE SOCIALE E TIPI DI SPA ................................................................................................ 42
NULLITÀ ................................................................................................................................................... 43
I CONFERIMENTI ...................................................................................................................................... 44
LE AZIONI ................................................................................................................................................. 46
RECESSO DEL SOCIO ................................................................................................................................ 54
SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE .................................................................................................... 58
ASSEMBLEA DEI SOCI ............................................................................................................................... 58
IL COLLEGIO SINDACALE .......................................................................................................................... 60
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ...................................................................................................... 69
MODIFICA DELL'ATTO COSTITUTIVO ....................................................................................................... 78
DIRITTO DI OPZIONE ................................................................................................................................ 78
APPROFONDIMENTI ........................................................................................................................................ 81
IL PICCOLO IMPRENDITORE: L’ARTIGIANO .................................................................................................. 81
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI ............................................................................................... 82
ULTERIORI SOCIETÀ DI CAPITALI .................................................................................................................. 85
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (S.R.L.) ....................................................................................... 85
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI (S.A.P.A.) ................................................................................. 89
LA SOCIETÀ EUROPEA (S.E.) ......................................................................................................................... 89
LE SOCIETÀ COOPERATIVE ........................................................................................................................... 90
LA TRASFORMAZIONE ................................................................................................................................. 91
LA FUSIONE .................................................................................................................................................. 92
LA SCISSIONE ............................................................................................................................................... 93
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Appunti di Diritto Commerciale
INTRODUZIONE
Il diritto commerciale s’interessa dei rapporti commerciali tra imprenditori stessi o tra imprenditori e
cittadini ordinari. Gli scambi tra imprenditori commerciali e cittadini ordinari (chiamati anche "imprenditori
non commerciali") al giorno d'oggi sono molto frequenti, quindi la disciplina "speciale" del diritto
rapporti.
commerciale regola questi
Nel 1942 c'è stata la "privatizzazione" del diritto commerciale, dato che il Codice di Commercio è diventato
parte integrante del Codice Civile; questo perché c'era l'esigenza di garantire:
La sicurezza
• La certezza delle regole
• La validità dei contratti
• La sicurezza dei pagamenti
• La velocità dei rapporti commerciali
• La possibilità di favorire la circolazione dei beni
• pluralità delle attività
Tutto questo perché il commercio si fonda sulla (scambi, adempimenti, ecc); sia
perché il bene abbia ripetute rivalutazioni sia perché esso possa circolare in modo più fluido. Un negozio,
ad esempio, non si basa su un singolo acquisto nella giornata, perché sarebbe obbligata a chiudere; quindi il
non imprenditore ha un rapporto singolo con l'imprenditore, ma l'imprenditore deve avere più rapporti con
più persone.
Esempio: se vado a comprare un libro, io sono interessato ad acquistare il mio libro, ma la libreria è
interessata acquistare vendere più libri. La capacità che la libreria ha di vendere tutti questi libri sta nel
fatto che ha un'organizzazione, che nel caso di un imprenditore consiste nell'avviamento (cioè la capacità
di produrre fatturato di un'impresa rispetto ad un'altra). e l'impresa.
Tutto ciò porta a parlare dell'argomento principale di questa disciplina, cioè l'imprenditore Il
fattore fondamentale, infatti, sta nel fatto che i rapporti che il diritto commerciale regola hanno sempre
come soggetto attivo un imprenditore. 3
Appunti di Diritto Commerciale
L'ATTIVITÀ DI IMPRESA
L'articolo 2082, che definisce in termini giuridici l'imprenditore, si Art. 2082 C.C.
trova nel libro V "del lavoro"; in particolare, il Titolo II tratta in modo Imprenditore
specifico "del lavoro nell'impresa", dato che nell'impresa l'elemento È imprenditore chi esercita
lavoro.
essenziale "era" il Si usa il termine era perché l'utilizzo dei professionalmente un'attività
macchinario elettronici ha sempre più accentuato l'importanza del economica organizzata al fine
della produzione o dello scambio
lavoro manuale, coda che alla stesura del Codice Civile (1942) non si di beni o di servizi.
poteva immaginare.
L'articolo 2082 definisce appunto il concetto di imprenditore, anche se in modo indiretto, mettendone in
luce le caratteristiche:
Svolgimento professionale di un'attività economica: l'attività economica è nello specifico
• l'impresa, che è l'elemento principale per definire un soggetto imprenditore. Gli elementi che
caratterizzano l'impresa sono:
L'impresa È un'attività: ci si rifà al precedente concetto di "pluralità degli atti", che appunto
formano l'attività dell'impresa in quanto tale.
L'attività deve essere economica: deve avere come oggetto lo scambio di beni e di servizi
È basata sul criterio di economicità: il legislatore non vuole che l'attività commerciale sia
un'attività che spreca risorse. Nello specifico, non deve essere un'attività che consuma
produrre ricchezza.
ricchezza, bensì deve
Se l'impresa deve svolgere un'attività mirata al pareggio di bilancio, per un'impresa appena
• nata, che fa fatica a pareggiare subito i costi e i ricavi, il concetto di economicità viene a
mancare. Perciò dobbiamo trovare una definizione diversa; l'impresa, si dice, nasce con gli
elementi fondamentali, ma sotto il profilo dell'economicità essa verrà valutata nel tempo.
Se un'attività non riesce a coprire i costi con i ricavi, l'imprenditore deve organizzare la
• cessazione dell'attività (per un imprenditore basta la liquidazione, per una società si passa
per lo scioglimento, la liquidazione e la cessazione della società stessa)
Il legislatore, visto l'attuale scenario di mercato, ha deciso di tutelare in maniera più forte le imprese che,
secondo l'articolo 2082, avrebbero dovuto chiudere. Per questo motivo, l'interpretazione dell'articolo deve
essere fatto in modo più leggero, dato che ci sono molti provvedimenti salva-imprese che sono definite
l'arma dell'economia.
CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ Art. 5.
Se l'impresa non riesce a creare ricchezza, Stato di insolvenza
per essa parte la procedura fallimentare, L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito.
con la presente quale i beni facenti parte
dell'azienda vengono venduti per cercare Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti
il più possibile di soddisfare i creditori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
dell'impresa. Con la vendita di tutti i beni,
si dice che l'impresa cessa l'attività. 4
Appunti di Diritto Commerciale
Si dice in pratica che se un imprenditore si trova nella situazione di debitore insolvente (cioè che non può o
fallito.
non riesce a pagare i propri debiti), è dichiarato È dichiarato, e non "viene dichiarato", perché anche
l'imprenditore stesso può auto-dichiararsi fallito nel momento in cui si rende conto di non riuscire più a
sanare i propri debiti.
La dichiarazione di fallimento in caso di insolvenza è obbligatoria. I creditori vengono tutelati in base al
titolo di credito che vantano nei confronti del fallito, e i primi ad essere soddisfatti sono chiamati
"chirografari". Art. 216.
Bancarotta fraudolenta.
È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:
1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare
pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di
recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la
ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno
dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di
favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti
nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e
l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
bancarotta fraudolenta
L'articolo 216 tratta le punizioni di chi viene dichiarato fallito in caso di e non si
comporta come tale (es. Vende i beni, falsifica le scritture contabili). Le punizioni principali riguardano
appunto l'inabilitazione all'esercizio commerciale o, in casi gravi, la reclusione.
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Art. 217.
Bancarotta semplice.
È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti
nell'articolo precedente:
1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave
colpa;
5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.
La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio
dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre
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