29/1/18
Chi svolge un’attività economica deve munirsi di un particolare provvedimento o di
un’autorizzazione specifica. il diritto commerciale regola l’aspetto privatistico
dell’attività economica e l’attività economica è influenzata dalle innovazioni e quindi
muta nel tempo. In ogni epoca storica il diritto commerciale ha una particolare
tendenza ad evolversi e recepire tutte le novità e a svolgersi secondo delle modalità di
sviluppo, di interpretazione di applicazione di regime delle fonti che hanno fatto
guadagnare a questa materia una sua autonomia scientifica rispetto al resto della
materia del diritto privato. Prima del codice civile del 1942 avevamo un codice civile
del 1865 e un codice di commercio del 1892. Il primo codice di commercio è il codice
del 1807 francese ma prima ancora esisteva già un diritto commerciale che era nato
dalle innovazioni del commercio che era stato trasformato dalla rivoluzione industriale.
Il diritto commerciale è un diritto più moderno di quello civile, ha una tendenza a
formarsi nei rapporti commerciali che di per sé mal sopportano l’esistenza di confini.
Nell’epoca medievale in cui vi era una maggior frammentazione degli stati, c’era
un’attività commerciale che mal sopportava di essere regolata da regole diverse nei
diversi paese, perché l’attività commerciale suppone trasporti, specializzazione,
soggetti che svolgono l’attività commerciale professionalmente entrando in contatto
con altri soggetti. questi rapporti in cui si determina una specialità di materia per una
specialità di oggetto, finiscono per reclamare di una disciplina specializzata che tenga
conto della particolarità dell’oggetto. La materia commerciale finisce con l’avere una
sua specificità che diventa specificità di fonti, di metodi interpretativi e di giudici che
applicano il diritto commerciale. C’è stato un adattamento delle regole del diritto
commerciale che è dipeso da alcuni tratti caratteristici. Il diritto commerciale si forma
all’interno di una comunità circoscritta di mercanti che avevano una loro giurisdizione.
Il diritto commerciale nasce dalla giurisprudenza delle corporazioni dei mercanti
medioevali. I commercianti si incontrano nelle fiere e concludono contratto magari con
una stretta di mano e stabiliscono delle regole ad esempio quando è la consegna delle
merci. Abbiamo dei giuristi, magari dei notai magari formati nel diritto civile che
aiutano nello sviluppo del diritto commerciale ma vi sono poi delle prassi, delle
consuetudini ed esse finiscono con l’essere più importanti di tante altre regole perché
regolando rapporti di commercio che si svolgono su territori in cui vi è una sovranità
frammentata diventano usi di un commercio che nasce con un’apertura
internazionale. Sono regole che tendono a non avere una precisa delimitazione dei
confini. L’uso si sviluppa come regola più adeguata per regolare l’efficienza e la qualità
dei rapporti commerciali. Il vantaggio di sviluppare un diritto su base consuetudinaria
è quella di dargli maggiore flessibilità. Attorno ad alcune regole di carattere imperativo
e che impediscono determinate attività spesso si sviluppa un sistema di rapporti che
regolando e sfruttando tutti gli spazi di libertà he stanno al di fuori della regola
consentono di togliere a quella regola il significato assoluto che andrebbe in contrasto
con lo sviluppo delle attività. Quando si sviluppa l’attività mercantile sorge la necessità
di prendere a prestito delle risorse economiche per svolgere l’attività economica con
una soglia di rischio. Le operazioni a prestito non possono essere fatte ad interesse.
Nel fissare il prezzo della merce non vi sono delle regole di diritto pubblico. Le
operazioni che si riconducono alla compravendita sono libere. Bisogna trovare dei
modi per realizzare il prestito dei capitali senza effettuare un’operazione di interessi.
L’attività di prestito si può convertire in attività di cambio di valuta. Io compro a
Bergamo della valuta che mi deve essere consegnata ad Istanbul, faccio un cambio in
un altro luogo con un’altra valuta, è un’operazione di compravendita. Il commerciante
nel cambio ha diritto ad una certa commissione.
30/1/2018
Il passaggio da un diritto commerciale inteso come diritto del commerciante da diritto
commerciale inteso come diritto dell’impresa suppone una notevole evoluzione di
carattere normativo e sociale. precedentemente in Italia vi era la distinzione tra i
tribunali commerciali e quelli civili. Nella maggior parte dei paesi abbiamo questa
tradizione tra una codificazione civile e una codificazione commerciale. Uno degli
strumenti più utilizzati è l’utilizzo del diritto comparato. Ogni giurista di diritto
commerciale ha una naturale possibilità di confrontarsi con il diritto commerciale degli
altri paesi. Il brasile ha unificato in unico codice come in Italia, il codice civile con
quello commerciale. Giurisdizioni specializzate del diritto commerciale: il diritto
commerciale è un diritto speciale che suppone la conoscenza del fenomeno
economico. larga parte del dritto commerciale risulta dall’applicazione dei collegi
arbitrari. Lo strumento dell’arbitrato è tradizionalmente utilizzato per lo studio del
diritto commerciale. Bisogna stabilire quando ci si trova di fronte ad un’impresa.
all’attività di impresa si applica la disciplina dell’impresa, quando non ricorrono gli
elementi della disciplina allora essa non si può applicare. Il soggetto che è
imprenditore si porta dietro una disciplina che viene detta statuto normativo
dell’imprenditore, cioè un insieme di norme che regolano l’attività imprenditoriale. Le
norme che regolano l’attività d’impresa sono il registro delle imprese, la disciplina
delle scritture contabili. Commerciante e imprenditore sono la stessa cosa? allo stato
attuale del codice vigente, non sono la stessa cosa. il concetto di commerciante è una
fattispecie più ristretta rispetto a quello di imprenditore. L’impresa che non sia
impresa commerciale è comunque destinataria della disciplina generale dell’impresa
ma meno caratterizzata e meno specifica della disciplina dell’imprenditore
commerciale (es. l’imprenditore commerciale può essere dichiarato fallito mentre
l’imprenditore agricolo no). Ci troviamo in un’evoluzione del significato d’impresa. Il
punto di partenza è la disciplina del commercio della mercatura nei sistemi dell’antico
regime cioè precedenti alla rivoluzione francese. Una disciplina per la quale l’attività
imprenditoriale commerciale non era libera. Oggi chiunque può decidere di iniziare
un’impresa di carattere commerciale o qualsiasi altra attività. Ci sono delle attività,
quelle professionali, che sono riservate; in questo caso il soggetto deve superare un
esame di stato ed essere ammesso in un albo, chi non ha quel titolo abilitativo non
può svolgere l’attività professionale. Lo svolgimento dell’attività nel medioevo si
svolgeva entro alcuni limiti e la concorrenza non era libera. Gli appartenenti ai ceti
nobiliari, possedevano le grandi imprese agricole, non erano commercianti e non
potevano svolgere l’attività commerciale. L’attività d’impresa del commerciante è
un’attività che non include l’attività legata all’agricoltura. Nel sistema del codice civile
del 1942 l’imprenditore agricolo è distinto da quello commerciale. Il diritto
commerciale nasce come diritto di un determinato ceto sociale, borghese dedito ai
commerci regolati dentro alle corporazioni, che ha una ricchezza di carattere
mobiliare, ha una mobilità di accesso al credito, organizza la propria attività unendo
capitali e lavoro, ha elle economie fortemente interconnesse con economie di altri
imprenditori. Nel momento in cui l’imprenditore commerciale insolvente questo si
ripercuote sull’economie degli altri imprenditori con cui questo è in contatto. Il
propagarsi dell’insolvenza determina un effetto a catena. Quindi deve essere
caratterizzato da una disciplina quanto più specifica quanto sono complessi i suoi
rapporti. Questa disciplina non poteva essere applicata ad un imprenditore agricolo
per la diversa organizzazione del lavoro. L’attività agricola per secoli si è svolta senza
una particolare interconnessione con gli altri mercati. Mentre il commerciante sin dal
medioevo era abituato a tenere dei registri contabili, il proprietario terriero non aveva
queste esigenza. L’attività agricola era regolata dal codice civile, perché qui erano
importanti i diritti reali, le servitù… partiamo da un’epoca in cui l’attività viene svolta
all’interno delle corporazioni, la concorrenza è regolata, non vi è un’economia libera.
Uno dei problemi costanti dell’organizzazione dell’impresa è di raccogliere i capitali da
investire nell’attività, reperire delle risorse. Un modo per reperire le risorse è di creare
un’organizzazione collettiva. Nei sistemi di società di persone il limite all’incrementarsi
dei soci, è dato da una regola tradizionale delle società do persone, per cui tutti i soci
sono responsabili con il loro patrimonio per le obbligazioni assunte dalla società. Il
socio che è in grado di apportare maggiori risorse è anche quello che corre maggiori
rischi nella società di persone. la creazione del modello della società per azioni, nella
sua storia dipende dall’intervento del sovrano, per l’imprenditore essere vicino al
sovrano è un vantaggio. Nasce come concessione del potere sovrano, cioè il sovrano
dà un particolare privilegio a queste società che il diritto romano non riusciva a dare,
concede alla compagnia azionaria di divenire persona giuridica. Cioè distinzione tra
patrimonio della società e dei soci, e la possibilità di alienare i beni della società senza
la responsabilità personale dei soci. Se un socio vuole andarsene dalla società gli altri
soci devono procedere alla sua liquidazione. Con la riv. Francese accade che quel
privilegio dei mercanti di poter esercitare l’attività mercatoria solo se ammessi ad una
corporazione, so generalizza, si stabilisce il principio che l’attività è libera e quindi non
occorre più l’appartenenza alle corporazioni. Per fare l’imprenditore è necessario
soltanto essere iscritti al registro di commercio, non si devono superare degli esami
per la registrazione. Il sistema del diritto commerciale dal punto di vista normativo si
deve porre il problema che essendo divenuta libera l’attività commerciale. Nel
momento in cui il legislatore decide di definire l’impresa la definisce come attività,
prima si usavano gli atti (all’art. 2082 del c.c. si definisce l’imprenditore).
L’organizzazione è il tratto più rilevante per distinguere l’imprenditore. Larga parte del
diritto dell’impresa nei decenni successivi al ’42 si è svolta nel definire l’imprenditore
commerciale non piccolo.
1/2/18
Tra le varie organizzazioni, soggetti che svolgono un’attività quali soggetti si può dire
che svolgano l’attività economica prevista dal 2082. Art.2247 contiene la nozione di
contratto di società, questa nozione ha degli elementi di contatto e di differenziazione
da quella dell’art. 2082. La società è il caso più importante in cui l’es dell’attività di
impresa avviene in forma collettiva. L’imprenditore è un soggetto individuale, il capo
che organizza. L’attività d’impresa soprattutto quella di grande impresa è organizzata
in forma collettiva. Si differenzia per il fatto che anziché presupporre un unico soggetto
che sta a capo dell’azienda, si ha una pluralità di soggetti. nell’art. 2082 manca lo
scopo di dividere gli utili dell’esercizio comune dell’impresa. Posso avere uno scopo
lucrativo soggettivo oppure oggettivo. Lo scopo di dividere gli utili può essere
suddiviso in due momenti: ossia il momento in cui si ricavano degli utili, e l’intenzione
di non lasciare gli utili nella società ma di dividerli tra i soci. Tutte le attività hanno un
risvolto economico. lo svolgimento dell’attività economica richiede una misurazione
dei costi e dei ricavi che consente di verificare se l’attività è volta alla realizzazione dei
ricavi. Professionalmente significa che il soggetto è specializzato nello svolgimento di
quell’attività, nell’art.2247 è implicito. Non è vero che non si può essere imprenditori
se manca lo scopo lucrativo. Per poter essere imprenditori devono applicare il metodo
economico. la legge 28 dicembre 2015 n.208 nell’art. 1 al comma 376 a 384 (vedi
internet).
5/2/18
Vi sono tre soci romani di una s.r.l., vengono raccolte somme di denaro da queste tre
persone fisiche che vengono acquisite dalle società e questi soldi vengono utilizzati
per soddisfare gli interessi del gruppo. Questi tre fratelli avevano iniziato una società
di fatto. Ciascun fratello era socio 100% di un gruppo di società. Per recuperare i soldi
da investire alla società si rivolgono alle banche. Questo sistema ha determinato poi
delle problematiche perché i fratelli furono poi chiamati a rispondere delle obbligazioni
della società. Una s.r.l società di capitali, i gruppi sociali sono previsti dalla legge. Se le
cose vanno male bisogna capire se e come un socio che sta sopra una catena di
comando possa essere chiamato a rispondere delle obbligazioni di un altro soggetto.
Nelle sentenze vengono individuate una serie di attività svolte dai fratelli, ad es. i
fratelli si presentavano in vari istituti di credito presentandosi come imprenditori.
L’elemento di fatto è che il socio persona fisica che sta sopra entra al posto di
un’attività imprenditoriale che gli sta sotto. Art.1705 mandato senza rappresentanza. Il
mandatario agisce in proprio nome , se la banca sa che o non agisco per me ma per
un interesse altrui e spendo il mio nome, allora sono responsabile io delle obbligazioni
derivanti (mandatario). Io su ordine di elena vado a comprare dei codici, e dico al
venditore che passo il giorno dopo, il venditore se io non passo il giorno dopo non può
chiedere i soldi a elena anche se agisco in un interesse altrui ma non dichiaro di agire
in nome e per conto di elena e dunque sono io responsabile. Il mandato non richiede la
medesima forma del contratto. Cosa succede se l’atto è compiuto direttamente da un
soggetto dotato di autonomia? Dal punto di vista di fatto ‘attività svolta dai fratelli è
particolare perché gli elementi individuati dalle varie sentenze sono specifici. I fratelli
non hanno mai stipulato dei contratti di mutuo e nemmeno proceduto alla vendita
degli appartamenti delle società di cui erano soci al 100%. Correlazione fra rischio e
potere si cercano secondo alcuni indici normativi quando è attribuito ad un soggetto
un potere allo stesso modo egli sarà obbligato a rispondere alle obbligazioni sorte in
seguito all’attività d’impresa. Ciascuno dei fratelli aveva un’organizzazione. La
giurisprudenza legge in modo diverso le sentenze (es. nelle prime due l’attività viene
qualificata come imprenditoriale mentre nelle altre non si sa). Se io devo rispondere
per obblighi altrui vengo danneggiato io che devo usare il mio patrimonio per
adempiere a tutti gli obblighi anche dell’altra persona, ma vengono danneggiati anche
i miei creditori perché il mio patrimonio non è destinato più solo a soddisfare i loro
interessi ma anche gli interessi dei creditori dell’altrui soggetto. Ciascuno dei fratelli
aveva degli uffici, delle linee telefoniche, un’organizzazione di un certo tipo. Per
attività ed economicità: la difesa dei fratelli sostiene che l’attività svolta da questi è
una semplice attività di amministrazione del loro patrimonio. L’attività posta in essere
dai fratelli è varia non è qualificabile. Nelle prime due sentenze si va veloci sul tema
dell’attività perché l’elemento che viene posto in essere è che non si tratta di
un’amministrazione del patrimonio il socio non avrebbe potuto mandare lettere alle
banche con scritto impresa edile, e nemmeno avere rapporti con le banche come
un’impresa. I terzi hanno fatto affidamento sulla sussistenza di patrimoni ulteriori cioè
quelli personali dei fratelli. Loro non stipulano alcunchè con terzi, ma direttamente
pongono in essere di atti che si accompagnano a quelli posti in essere dagli
amministratori delle singole società. i fratelli secondo il tribunale di roma svolgevano
un’attività di intermediazione finanziaria (attività economica professionale autonoma),
quindi i terzi possono avvalersi per soddisfarsi sia del patrimonio della società anche
del patrimonio personale dei soci.
IL DIRITTO COMMERCIALE NOZIONE, STORIA, FONTI
Per il diritto commerciale si intende l’insieme delle norme di diritto privato che
disciplinano specificatamente l’attività produttiva e il suo esercizio. L’attività
produttiva è una manifestazione dell’agire umano. L’attività produttiva è un fenomeno
che si colloca in primo luogo e fondamentalmente sul piano dei rapporti
interprivatistici tra le persone. anche il diritto pubblico in molte delle sue
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