Diritto commerciale
Il diritto commerciale è il “diritto privato” delle imprese. Il diritto commerciale è l’insieme delle norme giuridiche di taglio privatistico che riguardano le imprese e le società, le quali sono al centro dell’analisi del diritto commerciale. L’impresa è un’organizzazione di mezzi di produzione che è in grado di produrre verso l’esterno (mercato) beni e servizi.
Il diritto commerciale ha come obiettivo la tutela della libertà, dell’affidabilità delle transazioni, della stabilità dell’impresa e della correttezza della concorrenza. Questi 4 obiettivi vengono raggiunti attraverso 6 diversi livelli:
Norme di comunicazione e trasparenza
- Norme che riguardano le regole obbligatorie di comunicazione in-informazioni sull’impresa: formativa con l’esterno (es. obbligo di redazione e tenuta dei bilanci).
- In questa categoria rientrano anche le norme che riguardano la pubblicità e la trasparenza del mercato e dell’impresa. In queste norme rientrano quelle che riguardano l’obbligo di pubblicizzare in appositi registri (es. registro delle imprese) i fatti rilevanti e importanti delle imprese.
Norme sull'organizzazione delle imprese
- Norme che riguardano l’organizzazione delle imprese (es. Spa, S.r.l., Sas, …).
Norme sulle azioni verso l'esterno
- Norme che impongono determinati comportamenti, vietandone altri, che deve avere l’impresa nei confronti dell’esterno (es. nei confronti dei consumatori e nei confronti del mercato e dei concorrenti).
- Queste norme riguardano due tipi di azioni: le azioni orizzontali (azioni volte nei confronti dei consumatori) oppure le azioni verticali (azioni volte nei confronti delle imprese simili-concorrenti).
Il diritto commerciale ha come fine intermedio/indiretto la massimizzazione della ricchezza; ma l’obiettivo finale e principale è quello di tutelare la libertà e la correttezza. In concreto l’obiettivo del diritto commerciale è quello di massimizzare la ricchezza in modo corretto e leale, senza ledere la libertà.
Norme sull'identificazione dell'impresa nel mercato
- Norme che riguardano lo svolgimento dell’attività di identificazione dell’impresa all’esterno e in particolare nel mercato (es. utilizzo e protezione di marchi & segni identificativi).
Norme sulle cooperative e associazioni di imprese
- Norme che riguardano la nascita e lo svolgimento dell’attività di forme di associazioni composte da due o più imprese che decidono di non farsi concorrenza, ma di collaborare nella stessa produzione, in modo da ridurre i costi e soprattutto ridurre la concorrenza.
- Queste associazioni sono possibili ma fortemente controllate e limitate con severi paletti in quanto se troppe associazioni nascono, si limita troppo, fino a quasi annullarla, la concorrenza (in questo caso si parla di Trust, che sono vietati).
Norme sulla crisi d'impresa
- Norme che regolano due differenti aspetti:
- Il modo tramite il quale tutelare gli interessi soppressi dalla crisi dell’impresa (es. interessi dei creditori, tutela dei creditori).
- Il modo tramite il quale tutelare l’interesse della stabilità dell’impresa anche in situazione di crisi (principio del “salva il salvabile”).
L'impresa
La definizione di impresa è contenuta nell’art. 2082 c.c. È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Gli elementi fondamentali perché venga intesa impresa sono:
Attività produttiva
L’attività è l’insieme di atti funzionali uniti dal raggiungimento di uno stesso fine (produttività); la produttività può essere vista sotto due aspetti: in senso stretto (creazione di beni e servizi) oppure in senso largo (creazione di nuova ricchezza). Dunque attività produttiva significa insieme di atti funzionali volti al raggiungimento della creazione di beni, servizi e nuova ricchezza. Questa attività produttiva però deve essere volta, come recita l’art. 2082 cc, allo scambio, dunque deve essere volta al mercato, e non a se stessa.
Caratteristiche dell'attività produttiva
- Professionale: significa svolgere l’attività in modo regolare e non saltuario e occasionale. Sono considerate professionali anche le attività stagionali (in quanto per un periodo stabilito vengono svolte con regolarità) e quelle mono-turno (anche se solo in un determinato periodo del giorno, però viene svolta in modo regolare tutti i giorni).
- Economica: il significato di attività economica si è modificato nel tempo. Inizialmente l’economicità era vista come solo lucro soggettivo [R>C]. Ora invece, l’economicità viene vista e considerata come lucro oggettivo [volto alla parità dunque basta che R=C]. Questa caratteristica/requisito esclude dalla definizione di impresa tutte quelle società erogative, che sono congegnate per essere in perdita, in quanto stanno sul “groppone” di qualcun altro che deve finanziare.
- Organizzata: il significato di attività organizzata va ricercato nell’oggetto dell’impresa: l’azienda. Essa è definita come un insieme organizzato di mezzi e di persone, con fine la produttività e lo scambio. L’elemento che determina se è un’attività organizzata oppure no è il fatto che l’imprenditore deve essere strumentale all’organizzazione.
Chi è assoggettato al diritto commerciale
Il diritto commerciale, essendo una materia molto onerosa oltre che rigida, riguarda e coinvolge solo le medie-grandi imprese – medio-grandi imprenditori. Da questa classificazione restano dunque escluse 3 categorie:
- Imprese agricole: rientrano in questa categoria e quindi anch’esse escluse le imprese agricole per connessione (imprese che lavorano e trasformano prodotti derivanti da attività prevalentemente agricole).
- Professionisti intellettuali: (lavoro di testa, quindi non rientra nella definizione di imprenditore che è colui che organizza i mezzi).
- Piccole imprese: queste categorie da sempre escluse, nel tempo hanno avuto enormi evoluzioni subendo un’industrializzazione esponenziale che va sì che non vi sia più grande differenza in termini economici e organizzativi tra esse e un’impresa di medie-grandi dimensioni (imprese assoggettate al diritto commerciale).
Per questo motivo questa esclusione, col passare del tempo, si è sempre più assottigliata ed erosa, fino a far entrare alcune di queste imprese nel diritto commerciale, principalmente sotto forma di S.r.l. Questo è possibile in quanto il diritto commerciale è una materia in continuo cambiamento e adattamento.
Imprese agricole
La definizione di impresa agricola è definita dall’art. 2135 del cc. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Piccolo imprenditore
La definizione di piccolo imprenditore è data dall’art. 2083 cc. Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Queste definizioni di imprenditore agricolo (art. 2135) e piccolo imprenditore (art. 2083) sono fondamentali non solo per quanto riguarda l’assoggettamento alla disciplina commerciale, ma anche per quanto riguarda l’assoggettamento alla “Legge Fallimentare”.
In quanto l’art. 1 comma 1 legge fallimentare cita: sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Da questo comma si evince che gli imprenditori commercianti (ad esclusione dell’ente pubblico) sono assoggettati alla legge fallimentare. Dunque i piccoli imprenditori & imprenditori agricoli non sono coinvolti.
L’art. 2195 cc si riferisce alla categoria residuale di tutte le imprese che non rientrano nell’imprenditore agricolo e nel piccolo imprenditore. Dunque l’art. 2195 riguarda coloro che sono ritenuti imprenditori commerciali. Nella fattispecie specifica questo articolo riguarda l’elencazione delle imprese con obbligo di iscrizione nel registro delle imprese. Essendo tutte le imprese commerciali obbligate a registrarsi, da questo articolo si deduce indirettamente l’elenco di tutte le imprese ritenute commerciali e quindi assoggettate al diritto commerciale.
Obbligo di iscrizione nel registro delle imprese
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
- Un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi [2135].
- Un'attività intermediaria nella circolazione dei beni [2203].
- Un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria.
- Un'attività bancaria [1834] o assicurativa [1882, 1883].
- Altre attività ausiliarie delle precedenti [1754].
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano. Come si nota da questo articolo, e dall’elenco di categorie, sono ritenuti imprenditori commerciali sia l’industriale (colui che produce) sia l’intermediario (banche-assicurazione) e il commerciante.
Oltre a definire quali imprese sono definite commerciali e quindi soggette alla disciplina commerciale (tipologia), è importante anche definire da quando a quando (inizio e fine) dell’impresa, ovvero da quando a quando sono assoggettate al diritto commerciale e alla sua disciplina. L’inizio e la fine dell’impresa deve essere valutata con criterio di effettività, ovvero nel momento in cui si verifica (cessa di verificarsi) un fenomeno produttivo qualificabile come impresa.
Per quanto riguarda l’inizio dell’impresa, teoricamente alcuni fanno una distinzione tra attività organizzativa (apporto di beni e organizzazione degli stessi per iniziare l’attività) e attività dell’organizzazione (produzione e scambio di beni/servizi). Questa distinzione è prettamente teorica e non ritrova riscontri nella pratica in quanto i due momenti sono coincidenti. Questo perché molteplici azioni del primo momento (attività organizzative) fanno nascere operazioni che invece rientrano già nel secondo momento (attività dell’organizzazione). Es. la richiesta di finanziamenti, la stipula di contratti di fornitura, …
Per quanto invece riguarda la fine dell’impresa, si evidenzia sempre con criterio dell’effettività il momento con cui cessa l’attività produttiva, che non sempre coincide col momento effettivo della liquidazione. Per quanto riguarda il diritto commerciale il momento rilevante per la fine dell’impresa (cessione dell’imputabilità al diritto commerciale) è la cessione dell’attività produttiva (e quindi la fine di qualsiasi attività concerne alla pratica produttiva-commerciale). La liquidazione effettiva è un momento formale a posteriori che non ha rilevanza.
Lo statuto dell'imprenditore commerciale
Le imprese commerciali sono soggette allo Statuto dell’imprenditore commerciale, il quale è costituito da 4 ordini di disciplina:
- Pubblicità commerciale
- Documentazione dell’impresa – scritture contabili
- Rappresentanza commerciale
- Crisi d’impresa
Pubblicità commerciale
La pubblicità commerciale si riferisce all’obbligo di pubblicizzare tutti i fatti relativi all’impresa nel mercato, per evitare e ridurre le asimmetrie informative (costi transativi) che creano incertezza, inefficienza e non trasparenza. Questo è un obbligo pubblicitario minimo tipico, in quanto il Legislatore impone il minimo da pubblicizzare, ma anche il massimo (tipico). Viene previsto questo per fare in modo che venga rispettata e assicurata la trasparenza informativa (vengono fornite tutte le informazioni fondamentali e rilevanti), ma essa non venga annacquata con molteplici informazioni irrilevanti che creano solo confusione, minando questa trasparenza informativa.
La pubblicità commerciale viene redatta in un apposito registro detto registro delle imprese. Il registro delle imprese è un registro informatico tenuto nelle Camere di Commercio di ogni capoluogo. Ogni impresa deve pubblicizzare nel registro delle imprese riferito al capoluogo nel quale vi è la sede legale dell’impresa, e non dove vi sono le sedi operative/amministrative.
Questo registro è diviso in due sezioni:
- Sezione ordinaria (imprenditore commerciale non piccolo)
- Sezione speciale (imprenditore non commerciale – imprese agricole e piccoli imprenditori)
Il registro delle imprese è un registro pubblico, dunque chiunque vi può accedere tramite visura, a costi molto ridotti e bassi. In questo registro vi sono contenute gli elementi fondamentali strutturali e delle imprese. Gli elementi/aspetti che devono essere contenuti e registrati sono definiti nell’articolo 2196 cc che cita che entro 30 giorni dall’inizio dell’impresa, l’imprenditore commerciale deve chiedere l’iscrizione nel registro delle imprese relativo alla propria sede, fornendo e iscrivendo:
- I dati anagrafici dell’imprenditore
- La denominazione sociale
- L’oggetto dell’impresa
- I dati anagrafici degli institori e dei procuratori
Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:
- Il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza
- La ditta
- L'oggetto dell'impresa
- La sede dell'impresa
- Il cognome e il nome degli institori e procuratori
All'atto della richiesta l'imprenditore deve depositare la sua firma autografa e quella dei suoi institori e procuratori. L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.
Con riferimento alla pubblicità, il Legislatore collega effetti giuridici fondamentali. Alla pubblicità nel registro di impresa viene data un’efficacia detta efficacia dichiarative (anche detta opponibilità ai terzi). Questo significa che si presume in modo assoluto (presunzione assoluta) che i terzi conoscono l’informazione (non si riconosce ignoranza del terzo). Se l’atto invece non viene iscritto, non è opponibile a terzi e quindi non vi è la presunzione assoluta, anzi vi è la presunzione di non conoscenza (presunzione di ignoranza).
Questa presunzione d’ignoranza in origine era assoluta, ma successivamente è intervenuta la legislazione comunitaria, introducendo e imponendo “l’eccezione di dolo”. Questo modifica e intervento comunitario ha fatto sì che, in determinati casi, si possa superare il formalismo, che è di danno all’ordinamento e ai principi sociali e di buona fede. Questa eccezionale (eccezione di dolo) vale nel caso in cui l’imprenditore dimostri che il terzo abbia agito con dolo, in mala fede, al fine di danneggiare l’imprenditore.
Un esempio è la situazione nella quale un terzo soggetto che è a conoscenza del cambio di sede dell’impresa, anche se non registrato e pubblicizzato, notifica un atto giuridico alla vecchia sede, al fine di danneggiare l’imprenditore. In questo caso vale l’eccezione di dolo se l’imprenditore riesce a dimostrare il dolo e la mala fede, ovvero che il terzo ne era a conoscenza del cambio di sede. Questo principio nasce dall’equità del diritto.
Oltre alla pubblicità dichiarativa (iscrizione nel registro delle imprese), esistono altri 3 tipi di pubblicità:
- Pubblicità con efficacia costitutiva (dalla pubblicità derivano effetti giuridici).
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