Diritto commerciale: l'imprenditore e l'impresa
“L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.” (art 41 costituzione)
Questo articolo racchiude in sé anche le quattro principali libertà di impresa garantite: intraprendere l'attività senza condizionamenti, cessarla senza interferenze e libertà di concorrenza.
Definizione di imprenditore
“È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.” (art 2082 CC)
La disciplina distingue tre diverse categorie di imprese e imprenditori: imprenditore commerciale e agricolo, piccolo e grande, individuale e impresa collettiva pubblica o privata. La figura dell'imprenditore è caratterizzata da libera iniziativa, organizzazione d'impresa e rischio economico. Egli assume la direzione dell'impresa, tutela le condizioni di lavoro dei propri dipendenti ed è sottoposto a regime pubblicistico.
L'attività cardine dell'impresa è la creazione di nuova ricchezza dalla produzione o scambio di beni o servizi. Non è però imprenditore chi svolge solo attività di mero godimento o amministrazione di un bene (locazione di uno stabile). L'impresa deve operare per economicità, ovvero consentendo quanto meno la copertura dei costi e l'autosufficienza. Non è essenziale invece lo scopo di lucro ma soltanto l'economicità dei criteri di conduzione. L'attività economica prevede l'organizzazione dei fattori lavoro e/o capitale ma non è necessario che per forza altre persone lavorino alle dipendenze dell'imprenditore.
L'azienda e il suo ruolo
“L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.” (art 2555 CC)
Nel caso di imprenditore artigiano, però, l'impresa può anche essere svolta senza alcuna organizzazione di beni strumentali. Altro requisito della figura imprenditoriale è la professionalità, ovvero la prestazione abituale e non occasionale dell'attività imprenditoriale. Questo non implica che l'attività non possa subire interruzioni (sono imprenditori anche quelli che svolgono attività stagionali) né che venga attuata in modo esclusivo o principale. La dottrina non riconosce imprenditore colui che produce beni o servizi ad esclusivo uso e consumo personale. Per l'esercizio delle professioni intellettuali il CC prevede che costituiscono attività d'impresa solo se esse costituiscono elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa. Il professionista quindi deve agire nell'ambito di un'attività qualificabile come impresa (il docente che dirige un istituto scolastico privato in cui insegna).
Imprenditore agricolo
“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.” (art 2135 CC)
All'imprenditore agricolo si applica, accanto al suo peculiare statuto, lo statuto generale dell'imprenditore. La figura di imprenditore agricolo però ha valore negativo in quanto punta a restringere l'ambito di applicazione della disciplina dell'imprenditore commerciale. Essi sono tenuti ad iscriversi nel registro delle imprese ma non sono soggetti alle procedure fallimentari. Ovviamente però l'impresa agricola può fallire se il titolare è imprenditore commerciale in base ad altra e diversa attività. Agli imprenditori agricoli è consentita la vendita a dettaglio di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende agricole.
Riguardo alle attività principali c'è da precisare che: per coltivazione del fondo è compresa anche quella in serra o vivai purché su fondi propri, per selvicoltura non è compresa la mera estrazione del legname e per allevamento che esso può essere anche disgiunto dalla terra e dal suo sfruttamento. All'imprenditore agricolo è equiparato l'imprenditore ittico. Un'attività commerciale può qualificarsi come agricola quando svolta in connessione con una delle tre attività principali. L'imprenditore agricolo è definito professionale nel caso dedichi almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.
L'impresa agricola può essere esercitata anche in forma societaria quando: nelle società di persone almeno un socio sia imprenditore agricolo e nelle società di capitali almeno un amministratore sia imprenditore agricolo. Tali società devono necessariamente indicare il termine di “società agricole” nella loro denominazione sociale.
Imprenditori commerciali
“Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
- Un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- Un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- Un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- Un'attività bancaria o assicurativa;
- Altre attività ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.” (art 2195 CC)
Sono imprenditori commerciali, oltre chi non esercita attività agricole, chi svolge una delle attività sopra indicate.
Piccoli imprenditori
“Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.” (art 2083 CC)
Il piccolo imprenditore deve iscriversi in una sezione speciale del registro delle imprese e non è soggetto alla tenuta delle scritture contabili. Per quanto riguarda l'artigiano, la legge quadro indica che egli deve prestare in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo che deve essere non del tutto meccanizzato. Viene ammesso l'impiego di personale dipendente a condizione che questo operi sotto la direzione personale dell'imprenditore artigiano. L'impresa artigiana si distacca dalla qualifica di piccolo imprenditore e quindi sarà regolarmente fallibile se non risulta in possesso dei tre requisiti di non fallibilità.
Anche lo Stato può esercitare attività di natura economica in via diretta, attraverso enti di diritto pubblico oppure attraverso istituti privatistici a partecipazione statale. Questi enti economici sono sottoposti allo statuto ma sono esonerati dal fallimento. Come lo Stato, anche associazioni e fondazioni possono svolgere attività d'impresa: in questi casi l'acquisto della qualità di imprenditore commerciale si ha quando l'attività produttiva costituisca l'oggetto esclusivo o principale di tali enti.
Impresa familiare e sociale
L'impresa familiare è un'impresa commerciale o agricola in cui collaborano in modo continuativo il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Il titolare sarà l'unico soggetto responsabile delle obbligazioni assunte verso i terzi in quanto è imprenditore il solo famigliare titolare dell'impresa. Ai familiari viene riconosciuto il diritto di mantenimento, della partecipazione agli utili, al diritto di prelazione dell'azienda in caso di trasferimento e al diritto di voto circa l'amministrazione straordinaria dell'impresa, prese a maggioranza dei membri.
Diverse alle imprese familiari sono quelle coniugali che si distinguono in tre tipologie: quelle gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio, quelle costituite da uno solo dei due coniugi anteriormente al matrimonio e successivamente gestite da entrambi e quelle costituite da uno solo dei due coniugi anteriormente al matrimonio e continuate a gestire da esso anche dopo.
Ultima categoria di impresa è quella sociale, la quale consiste in un'organizzazione privata che esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. A queste imprese è preclusa la distribuzione di utili o di avanzi di gestione. Rispondono alle obbligazioni contratte solo con il proprio patrimonio le imprese sociali in cui questo è superiore a 20.000 €. In caso di insolvenza esse sono sottoposte a liquidazione coatta amministrativa.
Inizio e fine dell'impresa
L'inizio dell'impresa dipende dall'esercizio di atti che per la loro significatività o il loro numero fanno desumere quale sia il fine di un'attività imprenditoriale. Se vi sono inoltre stati atti preparatori è sufficiente anche un solo atto di gestione. Il minore, l'interdetto e l'inabilitato non possono in nessun caso iniziare lo svolgimento di un'attività di impresa commerciale ma possono essere autorizzati dal tribunale a continuarla tramite un rappresentante legale o un curatore. Il minore emancipato invece può non solo continuare un'attività d'impresa ma anche iniziarla ex novo. La fine dell'impresa avviene solo a liquidazione ultimata e l'imprenditore può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
Iscrizione e obblighi degli imprenditori commerciali
Gli imprenditori commerciali devono iscriversi nel registro delle imprese per assolvere al dovere di pubblicità legale, dando la possibilità a tutti coloro che entrano in contatto con l'impresa di acquisire informazioni su di essa. L'iscrizione avviene su richiesta dell'interessato ed ha per oggetto atti e fatti concernenti la vita dell'impresa. Ne sono obbligati gli imprenditori commerciali, le società, gli enti pubblici ed i consorzi. L'efficacia dell'iscrizione è immediata e dichiarativa, ovvero opponibile ai terzi. Nel caso delle società di capitali e cooperative, l'atto di iscrizione ha efficacia costitutiva. L'ufficio del registro delle imprese ha sede nella camera di commercio e dal 1993 anche imprenditori agricoli, società semplici, piccoli imprenditori ed artigiani debbano iscriversi ai relativi albi. Per loro l'atto ha solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, ad esclusione dell'imprenditore agricolo per cui ha efficacia dichiarativa.
Scritture contabili
“L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.” (art 2214 CC)
Le scritture rappresentano il principale mezzo di garanzia dell'economia creditizia. Le scritture contabili obbligatorie sono composte dal libro giornale e dal libro degli inventari, che ogni anno descrive e valuta attività e passività dell'impresa.
Collaboratori e ausiliari dell'imprenditore
“L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.” (art 2086 CC)
Quelli appena citati dall'art 2086 si definiscono ausiliari subordinati mentre quelli legati all'imprenditore da un rapporto di prestazione d'opera ed esterni all'organizzazione si dicono ausiliari autonomi. Tra gli ausiliari subordinati possiamo riconoscere tre figure: l'institore è colui che l'imprenditore ha preposto all'esercizio dell'impresa, di una sede secondaria o di un ramo della stessa; il procuratore è chi, in base ad un rapporto continuativo, compie gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa pur non essendovi preposto ed infine i commessi a cui sono affidate mansioni di carattere esecutivo e che possono agire per nome e per conto dell'imprenditore anche senza un formale atto di preposizione ma limitatamente agli atti che sono ordinari per la qualifica che essi rivestono.
Abbiamo già citato la definizione che il CC da alla nozione di azienda e per questo possiamo affermare che essa si riferisce al complesso di beni mentre il termine di impresa, spesso usati come sinonimi, si riferisce all'attività svolta. L'azienda è costituita da un insieme di beni eterogenei, accumunati da unitarietà di indirizzo: la destinazione all'esercizio dell'impresa. Non occorre essere necessariamente proprietari dei beni purché essi siano effettivamente destinati all'impresa. Si definisce avviamento l'attitudine del complesso aziendale a produrre risultati economici positivi. Esso è oggettivo se caratterizzato dalla natura intrinseca dei beni che lo compongono oppure soggettivo se caratterizzato dalle doti manageriali dell'imprenditore.
L'azienda può formare oggetto di disposizioni di atti di diversa natura, in quanto può essere venduta, conferita in società, donata e sulla stessa possono essere conferiti diritti reali o personali di godimento a favore di terzi. Il trasferimento può riguardare l'intero complesso aziendale o solo determinati beni. Per il trasferimento è necessario rispettare la forma prescritta per il trasferimento dei singoli beni che la compongono o per la particolare natura del contratto. L'atto deve poi essere trascritto nel registro delle imprese per essere opponibile ai terzi.
Divieti e obblighi post-cessione
“Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.” (art 2557 CC)
Nel caso di usufrutto o affitto il divieto di concorrenza grava sul proprietario o sul locatore per tutta la durata dell'affitto o dell'usufrutto. I contraenti possono ampliare la portata dell'obbligo ma mai prolungare la durata del divieto.
Contratti e cessione di crediti
“Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.” (art 2558 CC)
Se sussiste però giusta causa l'acquirente può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia di trasferimento: il recesso opera con efficacia ex nunc.
“La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.” (art 2559 CC)
Debiti e responsabilità post-cessione
“L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.” (art 2560 CC)
Nel caso invece di usufrutto e affitto di impresa i soggetti che subentrano nella gestione sono tenuti a conservare l'identità e la destinazione economica dell'azienda e a non iniziare una nuova impresa che possa sviare la clientela.
Segni distintivi dell'imprenditore
La ditta, l'insegna ed il marchio sono i tre principali segni distintivi dell'imprenditore. Essi consentono di orientare la scelta dei consumatori e di distinguere i propri prodotti o servizi dalla concorrenza. Il diritto consente la libera cessione dei segni distintivi e tutela chi li adotta. L'imprenditore nella formazione dei propri segni distintivi deve rispettare i principi di verità, novità e capacità distintiva. Inoltre egli ha diritto all'uso esclusivo dei propri segni.
“L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta. La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto è disposto dall'articolo 2565.” (art 2563 CC)
La ditta si distingue in originaria, quando formata dall'imprenditore che la utilizza, e derivata quando è formata da un dato imprenditore e successivamente trasferita ad un altro imprenditore insieme all'azienda. Nel secondo caso non vi è imposizione di un nuovo nome.
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