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COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale è l'organo di controllo interno del sistema tradizionale: svolge un controllo di legalità sostanziale e di efficienza (in senso ampio); post riforma del 2003 non sono più annoverate tra le funzioni del collegio le attività di controllo contabile, oggi assegnate ad un soggetto terzo alla società che è il revisore o a una società di revisione esterni: svolge un controllo prettamente contabile approvando/disapprovando la documentazione contabile.

I componenti del collegio sindacale sono eletti dall'assemblea, la quale deve designare il suo presidente, i componenti sono ineleggibili:

  1. coloro che si trovano nelle condizioni di inabilitato, interdetto...
  2. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, quelli delle società da questa controllate...
  3. altre cause di ineleggibilità o decadenza...
nonché cause di incompatibilità, e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi possono essere introdotte statutariamente. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti sono causa di decadenza. Composizione del collegio È costituito da 3 o 5 membri effettivi e 2 supplenti. Almeno 1 membro effettivo e 1 supplente vanno scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro; i restanti componenti, se non iscritti registro dei revisori, devono essere nominati tra gli iscritti negli albi professionali individuati dal Ministro della giustizia o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Riunioni: Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni (anche via telecomunicazione). La regolarità della costituzione è data dalla presenza della maggioranza dei sindaci, mentre il quorum deliberativo è fissato nel raggiungimento.dovrebbe essere adottato con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; c. dimissioni volontarie; d. decadenza per sopravvenuta incompatibilità; e. morte o incapacità sopravvenuta.può avvenire solo per giusta causa, mediante deliberazione approvata da decreto del tribunale, una volta sentito l'interessato; c. rinuncia da parte del sindaco; d. decadenza – quando si verifichi in itinere una causa di ineleggibilità, o qualora il sindaco non partecipi senza giustificato motivo alle assemblee, o ancora se non partecipi, nell'arco di un esercizio, a due riunioni consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo o del collegio sindacale. In caso di rinuncia e decadenza subentrano i sindaci supplenti in ordine di età, che restano in carica fino all'assemblea successiva, che procederà a nominare i sindaci effettivi e supplenti necessari. Doveri del collegio sindacale Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto (controllo di stretta legalità) e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione - in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo econtabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Lo statuto può prevedere che anche la revisione legale sia esercitata dal collegio sindacale, ipotesi nella quale l'intero organo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Non può avvalersene: 1. società tenute a redigere il bilancio consolidato; 2. società qualificate come enti di interesse pubblico; 3. società che controllano un ente di diritto pubblico, o ne sono controllate, o sono soggette a comune controllo con un ente di diritto pubblico. Poteri del collegio sindacale Poteri ispettivi: I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Poteri informativi: Scambio di informazioni coicorrispondenti organi delle società controllate sui sistemi di amministrazione e controllo e l'andamento generale dell'attività sociale. I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo. Poteri integrativi e di supplenza: In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. Denuncia al collegio sindacale - sollecitazione da parte dei soci di un intervento ricognitivo da parte del collegio: Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, ilquale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino 1/20 del capitale sociale o 1/50 nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. Responsabilità dei sindaci - accentuata oggi dal codice della crisi e dell'insolvenza I sindaci adempiono i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. Sono inoltre responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Sono dichiarati responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi.

della loro carica.

Sistemi alternativi di amministrazione e controllo

I sistemi alternativi di amministrazione e controllo, che possono essere adottati solo tramite un'apposita previsione statutaria, sono intesi ad assecondare le esigenze di tipi diversi di società.

Sistema dualistico - corrisponde ai caratteri di s.p.a. di grandi dimensioni, con capitale diffuso tra un pubblico di soci ampio e tendenzialmente non omogeneo, nelle quali chi guida la società è gerarchicamente sovraordinato e distante rispetto alla base azionaria e vigilato da un organo ideato e introdotto ad hoc separazione tra proprietà e gestione 3 organi: assemblea, organo di controllo (consiglio di sorveglianza) e di amministrazione (consiglio di gestione); alla luce dell'eterogeneità di interessi dei soci, non si ha uno scambio di informazioni tra amministrazione ed assemblea.

Sistema monistico - corrisponde ai caratteri di s.p.a. medio-grandi nelle quali,

Anche in ragione della maggiore omogeneità di interessi dei proprietari, è possibile ed efficiente avvalersi di una struttura organizzativa più semplice ed elastica, basata sulla concentrazione dei propri organi, volta a sfruttare eminentemente la buona circolazione delle informazioni e la reciproca collaborazione tra organi e soggetti apicali.

2 organi: assemblea e organo amministrativo (nel quale viene nominato l'organo di controllo).

SISTEMA DUALISTICO

3 organi: assemblea, organo di controllo (consiglio di sorveglianza) e di amministrazione (consiglio di gestione).

Consiglio di gestione - organo di amministrazione

È l'organo a cui spetta la gestione dell'impresa: è costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a 2. Non si può avere un organo unipersonale, ma solo collegiale - differenza con quello tradizionale.

Altra differenza, è che fatta eccezione per i primi, indicati nell'atto costitutivo.

i consiglieri di gestione sono nominati dal consiglio di sorveglianza. I membri del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza (c.d. reciproca indipendenza dei consigli): un incarico esclude l'altro come nel tradizionale. Restano in carica per un periodo non superiore a 3 esercizi, con scadenza alla data della riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili (come nel tradizionale). L'unica differenza è che il bilancio in questo caso viene approvato dal consiglio di sorveglianza (organo di controllo) e non dall'assemblea separazione tra proprietà e gestione. I consiglieri di gestione sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa (come nel tradizionale). Azione diresponsabilità contro i consiglieri di gestione: è promossa dalla società o dai soci e può essere proposta con deliberazione del consiglio di sorveglianza entro 5 anni dalla cessazione dalla carica di consiglieri di gestione: o se assunta dalla maggioranza dei due terzi dei suoi componenti del consiglio di sorveglianza, comporta anche la decadenza della carica; o il consiglio può rinunziare all'esercizio dell'Azione di responsabilità e transigerla, purché la rinuncia e la transazione siano approvate dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti e non ci sia l'opposizione dei soci. Consiglio di sorveglianza - organo di controllo: è un organo costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a 3 (anche in questo caso obbligatoriamente collegiale). Fatta eccezione per i primi, indicati nell'atto costitutivo, la nomina dei membri del c.d.s. spetta all'assemblea. Restano in carica per 3 esercizi eti del consiglio possono essere revocati in qualsiasi momento per giusta causa;il consiglio può essere sciolto anticipatamente per decisione dell'assemblea dei soci.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
91 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bnc.01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Del Linz Manuel.