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COLLEGIO SINDACALE
Il collegio sindacale è l'organo di controllo interno del sistema tradizionale: svolge un controllo di legalità sostanziale e di efficienza (in senso ampio); post riforma del 2003 non sono più annoverate tra le funzioni del collegio le attività di controllo contabile, oggi assegnate ad un soggetto terzo alla società che è il revisore o a una società di revisione esterni: svolge un controllo prettamente contabile approvando/disapprovando la documentazione contabile.
I componenti del collegio sindacale sono eletti dall'assemblea, la quale deve designare il suo presidente, i componenti sono ineleggibili:
- coloro che si trovano nelle condizioni di inabilitato, interdetto...
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, quelli delle società da questa controllate...
- altre cause di ineleggibilità o decadenza...
della loro carica.
Sistemi alternativi di amministrazione e controllo
I sistemi alternativi di amministrazione e controllo, che possono essere adottati solo tramite un'apposita previsione statutaria, sono intesi ad assecondare le esigenze di tipi diversi di società.
Sistema dualistico - corrisponde ai caratteri di s.p.a. di grandi dimensioni, con capitale diffuso tra un pubblico di soci ampio e tendenzialmente non omogeneo, nelle quali chi guida la società è gerarchicamente sovraordinato e distante rispetto alla base azionaria e vigilato da un organo ideato e introdotto ad hoc separazione tra proprietà e gestione 3 organi: assemblea, organo di controllo (consiglio di sorveglianza) e di amministrazione (consiglio di gestione); alla luce dell'eterogeneità di interessi dei soci, non si ha uno scambio di informazioni tra amministrazione ed assemblea.
Sistema monistico - corrisponde ai caratteri di s.p.a. medio-grandi nelle quali,
Anche in ragione della maggiore omogeneità di interessi dei proprietari, è possibile ed efficiente avvalersi di una struttura organizzativa più semplice ed elastica, basata sulla concentrazione dei propri organi, volta a sfruttare eminentemente la buona circolazione delle informazioni e la reciproca collaborazione tra organi e soggetti apicali.
2 organi: assemblea e organo amministrativo (nel quale viene nominato l'organo di controllo).
SISTEMA DUALISTICO
3 organi: assemblea, organo di controllo (consiglio di sorveglianza) e di amministrazione (consiglio di gestione).
Consiglio di gestione - organo di amministrazione
È l'organo a cui spetta la gestione dell'impresa: è costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a 2. Non si può avere un organo unipersonale, ma solo collegiale - differenza con quello tradizionale.
Altra differenza, è che fatta eccezione per i primi, indicati nell'atto costitutivo.
i consiglieri di gestione sono nominati dal consiglio di sorveglianza. I membri del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza (c.d. reciproca indipendenza dei consigli): un incarico esclude l'altro come nel tradizionale. Restano in carica per un periodo non superiore a 3 esercizi, con scadenza alla data della riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili (come nel tradizionale). L'unica differenza è che il bilancio in questo caso viene approvato dal consiglio di sorveglianza (organo di controllo) e non dall'assemblea separazione tra proprietà e gestione. I consiglieri di gestione sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa (come nel tradizionale). Azione diresponsabilità contro i consiglieri di gestione: è promossa dalla società o dai soci e può essere proposta con deliberazione del consiglio di sorveglianza entro 5 anni dalla cessazione dalla carica di consiglieri di gestione: o se assunta dalla maggioranza dei due terzi dei suoi componenti del consiglio di sorveglianza, comporta anche la decadenza della carica; o il consiglio può rinunziare all'esercizio dell'Azione di responsabilità e transigerla, purché la rinuncia e la transazione siano approvate dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti e non ci sia l'opposizione dei soci. Consiglio di sorveglianza - organo di controllo: è un organo costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a 3 (anche in questo caso obbligatoriamente collegiale). Fatta eccezione per i primi, indicati nell'atto costitutivo, la nomina dei membri del c.d.s. spetta all'assemblea. Restano in carica per 3 esercizi eti del consiglio possono essere revocati in qualsiasi momento per giusta causa;il consiglio può essere sciolto anticipatamente per decisione dell'assemblea dei soci.