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Procedure di concordato preventivo in continuità aziendale, accordi di ristrutturazione dei debiti (omologazione) e piani attestati di risanamento
PRESUPPOSTI
FALLIMENTO CONCORDATO PREVENTIVO
SOGGETTIVI
- Imprenditore commerciale
- Imprenditore medio/grande sotto il profilo concorsuale art.1 co.2 l.f.
- Imprenditore privato (gli enti pubblici sono esclusi da tali procedure)
OGGETTIVI
- Stato di insolvenza
- Stato di Crisi+art.15 l.f. debiti scaduti > 30.000 euro
EFFETTI
- Spossessamento (il debitore perde il potere di gestire l’impresa e il potere di compiere atti dispositivi sul patrimonio dell’impresa)
- Spossessamento attenuato (ha la possibilità di continuare l’attività ma non di gestire il patrimonio)
- Monetizzazione dell’intero patrimonio e estinzione dell’impresa
- Non avviene necessariamente, spesso l’impresa continua ad esistere
- Esdebitazione eventuale per l’imp. individuale
(effetto naturale)(inesigibilità, non estinzione, del credito residuo) - Blocco azioni esecutive individuali sino- Blocco azioni esecutive individuali (creditori) all'omologazione del concordato- Inefficacia nei confronti dei creditori concorsuali - Inefficacia degli atti di straordinariadegli atti e dei pagamenti compiuti dopo amm.ne compiuti senza autoriz. Trib.il fallimento- Verifica dei crediti - No verifica dei crediti
Effetti delle procedure
FALLIMENTO
A) Per il DEBITORE il fallimento determina:
- Spossessamento: no esercizio dell'attività, è possibile che il tribunale affidi la gestione aziendale ad un curatore, in particolar modo nei casi in cui il blocco dell'attività possa causare un forte danno economico e sociale ai creditori. Ad esempio impedire ad una squadra di giocare un campionato in seguito al fallimento della società porterebbe un danno maggiore ai creditori della stessa.
- no atti dispositivi sul patrimonio (artt. 42 e 44)
fallimento dell'impresa)- Sospensione del decorso degli interessi- Verifica dei crediti tutti- Soddisfazione secondo l'ordine legale:
- Creditori di massa (in prededuzione), ai quali viene risarcito totalmente il credito. Si tratta di quei creditori le cui ragioni creditorie sorgono dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, quindi non sono creditori concorsuali. Per esempio in seguito all'esercizio provvisorio dell'impresa (se autorizzato dal tribunale) bisognerà anzitutto pagare il compenso del curatore dell'azienda così come i suoi fornitori ed i legali.
- Creditori privilegiati (con preferenza, nei limiti di quanto assicurato loro dalla garanzia), cioè quelli muniti di cause legittime di prelazione (pegno, ipoteca). Ad esempio se un creditore gode di un'ipoteca su di un immobile dell'imprenditore fallito, egli ha la possibilità di essere risarcito in relazione a quanto si recupererà dalla vendita del bene sul
dicompiere atti di amministrazione straordinaria, cioè atti idonei ad incidere sulla consistenza e il valore del patrimonio dell'impresa alla preventiva autorizzazione del tribunale territorialmente competente, pena l'inefficacia dell'atto medesimo.
Si parla di spossessamento attenuato dunque perché l'imprenditore conserva il potere di esercitare l'attività d'impresa così come conserva la possibilità di compiere atti dispositivi sul patrimonio dell'impresa ma operando sotto la vigilanza degli organi della procedura concordataria e deve preventivamente chiedere il consenso del tribunale per il compimento di atti che potrebbero pregiudicare le ragioni dei creditori.
B) Per i CREDITORI il concordato comporta:
- Blocco azioni esecutive e cautelari individuali (art 168 l.f.)
I creditori saranno soddisfatti nella misura e nei tempi stabiliti nella proposta di accordo, che dovrà essere votata favorevolmente dalla
La maggioranza dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti. Questa proposta è però rivolta ai soli creditori chirografari perché il debitore deve garantire il pagamento integrale dei creditori privilegiati, nell'intera misura del valore nominale del credito o in relazione alla porzione di credito recuperato della liquidazione dei propri beni.
Per quanto riguarda gli atti pregiudizievoli ai creditori non sono previste azioni revocatorie (ma principio della consecuzione delle procedure in caso di successivo fallimento) per cui tutti i pagamenti che il debitore dovrà fare in esecuzione della proposta concordataria sono legittimi se eseguiti dopo la fase di omologazione del concordato.
Normalmente tra la fase di ammissione alla procedura del concordato e quella di omologazione intercorre un certo arco temporale durante il quale i creditori saranno chiamati ad esprimere un voto circa l'accettazione o meno della proposta formulata.
lorodall’imprenditore.Tutti i pagamenti eseguiti dall’imprenditore dopo l’omologazione sono pagamenti che ricevono una protezione rispetto all’ipotesi in cui il concordato dovesse essere risolto in conseguenza del sopravvenuto inadempimento dell’imprenditore o della scoperta di atti fraudolenti compiuti da questo ai danni dei creditori.Ogni volta che si verifica la risoluzione del concordato preventivo, che come tutti i contratti può risolversi in caso di inadempimento di una delle parti o del compimento di atti illegittimi/fraudolenti di una parte rispetto all’altra, il rischio è che l’imprenditore possa essere poi dichiarato fallito.Se dovesse aprirsi la procedura fallimentare a seguito della risoluzione del concordato preventivo, dovremmo dire che i pagamenti effettuati dall’imprenditore prima della dichiarazione di fallimento rischiano di risultare inefficaci; ad evitare tutto questo, che potrebbe rappresentare una ragione dipreoccupazione dei creditori (e un motivo per votare contro la proposta concordataria) il legislatore sancisce il principio dell'irrevocabilità di tutti quanti i pagamenti effettuati in esecuzione di un concordato preventivo eventualmente risolto a seguito dell'inadempimento dell'imprenditore o della scoperta di fatti fraudolenti da questo compiuti. La tutela in caso di successivo fallimento è l'irrevocabilità dei pagamenti. Soggetti legittimati ad attivare la procedura di fallimento: normalmente ad avere l'iniziativa per chiedere al tribunale territorialmente competente di recuperare coattivamente i propri crediti sono, naturalmente, i creditori. Non sono però soltanto i creditori i soggetti legittimati a promuovere la dichiarazione di fallimento attraverso il ricorso di fallimento che il tribunale dovrà poi vagliare. Tra gli altri troviamo il pubblico ministero, un magistrato che si occupa del perseguimento dei reati; allorquando nel corso di ungiudizio civile o penale il P.M. sia venuto a conoscenza del compimento di reati di natura fallimentare da parte di un imprenditore insolvente (es. bancarotta, ricorso abusivo al credito, aggravamento del dissesto) egli deve preventivamente ottenere la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore per poi poterlo perseguire penalmente. L'altro soggetto legittimato ad attivare la procedura di fallimento è lo stesso debitore, oppure la maggioranza soci nel caso si tratti di una società di persone o gli amministratori nel caso si tratti di una società di capitali, come stabilito dagli art. 152 e 161 l.f. Questi soggetti, nel caso l'impresa fosse in una situazione di insolvenza, avrebbero un vantaggio a chiedere la dichiarazione di fallimento poiché la sua continuazione potrebbe determinare il peggioramento della situazione di insolvenza, che potrebbe portare al reato di aggravamento del dissesto e per il quale potrebbero anche essere perseguiti. Concorda