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Modalità di conferimento e valutazione dei beni nelle società

1. Conguaglio in denaro del socio

2. Riduzione del capitale sociale con annullamento azione scoperse

3. Recesso del socio con eventuale restituzione del bene apportato e conseguente diritto alla liquidazione.

Tra il 2006-2008 è stata consentita la possibilità in alcuni casi determinati di effettuare conferimenti in natura usando metodi alternativi di valutazione semplificate in modo da garantire un accesso alle spa a fonti di finanziamento meno rigidi e costosi più accesso delle società al mercato dei capitali.

Art 2323 TER stima semplificata per determinate categorie di beni ossia:

1. Valori mobiliari quotati conferiti ai prezzi di mercato: questa categoria di beni hanno un loro prezzo ufficiale (prezzo di mercato). Per questi beni non è richiesta la relazione a patto che il valore ad essi attribuiti ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è PARI O INFERIORE al prezzo medio ponderato al quale sono stati.

negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.

2. Beni conferiti al fair value risultante da un bilancio certificato: Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore:

a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento

Ai fini dell'applicazione del secondo comma, lettera a), per la definizione di "fair value" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

IFSR 13: "prezzo"che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

  1. Beni conferiti al valore di una precedente stima: il valore attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovraprezzo ai beni in natura o ai crediti sia pari o inferiore al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità.
Vi sono dei ruoli definiti: il socio sottoscrive le azioni edeffettua il conferimento presentando la documentazione comprovante il valore e le condizioni per l'esenzione della stima. Entro 30 giorni gli amministratori verificano il valore e le condizioni del conferimento della stima (in questo periodo le azioni restano depositate in società). Vi possono essere due casi: - Gli amministratori iscrivono le dichiarazioni e svincolano le azioni - Gli amministratori richiedono una nuova valutazione In questo secondo caso vi sono delle ipotesi che richiedono delle nuove valutazioni ossia: 1) Fatti che incidono sul valore degli strumenti finanziari quotati 2) Fatti sopravvenuti alla stima o all'approvazione del bilancio 3) Mancanza di professionalità o indipendenza dell'esperto La nuova valutazione viene effettuata dall'esperto designato dal tribunale. Vi sono alcuni problemi quando la liberazione viene effettuata non con versamento di denaro o di un bene ma con la compensazione del debito da conferimento (ossia il socio ripaga).

Un credito verso la società con un credito che la società ha verso di lui. La pratica è ammissibile e questo fenomeno di compensazione:

  • Non è assimilabile al conferimento di credito
  • Non comporta lesione dell'integrità e dell'effettività del capitale
  • Può essere utile per ristrutturare l'esposizione debitoria della società

Acquisti pericolosi: il credito del socio verso la società è successivo all'effettuazione del conferimento. Ciò potrebbe rappresentare un mascheramento del conferimento in natura per eludere il procedimento di stima. Se l'ingresso del bene avviene a fronte di un contratto di compravendita dove il prezzo è deciso dal socio non vi è certezza che sia pari o superiore al valore effettivo. Quindi per questi tipi di acquisti vi devono essere dei presupposti:

  • Acquisto entro 2 anni dall'iscrizione della società
  • Controvalore non inferiore al 10%
del capitale- Acquisti da soci, promotori, fondatori o amministratori E vi devono essere due deleghe: - Autorizzazione dell'assemblea - Perizia giurata dell'esperto nominato dal tribunale Se questa regola viene violata sia l'alienante che gli amministratori rispondono della differenza di valore accertata. Vi sono dei casi di esenzione se: - Acquisti fatti da promotori amministratori ecc... a condizioni normali nell'ambito di operazioni correnti - Acquisti su mercati regolamentati o effettuati sotto controllo di autorità giudiziaria e amministrativa - Contratto di opera o di servizi porre attenzione poiché il controvalore deve essere effettivo In aggiunta all'obbligo dei conferimenti l'atto costitutivo può (essendo vietato il conferimento di opera e servizio) imputare una prestazione accessoria NON consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per ilcaso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi ad oggetto le stesse prestazioni. ESSE NON SONO TRASFERIBILI senza il consenso dell'amministratore, le modifiche devono essere decise all'UNANIMITÀ di tutti i soci (poiché introduco un elemento personalistico) e infine può essere stabilita una sanzione applicabile al socio in caso di inadempimento. Sono mezzi utilizzati per vincolare il socio alla società. LE AZIONI Le partecipazioni nelle SPA sono rappresentate da azioni: esse sono indivisibili e sono disciplinate dall'articolo 2348. Sono quote di partecipazione omogenee e standardizzate ma anche liberamente trasferibili e rappresentate da titoli azionari che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito. Art. 2348, 1° comma, c.c.: << Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti ... >> Le azioni rappresentano

La partecipazione dei soci alla società per azioni

Il capitale sociale è suddiviso in frazioni:

  • di identico ammontare;
  • che attribuiscono identici diritti nella società e verso la società.

Ciascuna azione rappresenta quindi:

  1. L'unità minima di partecipazione al capitale sociale;
  2. L'unità di misura dei diritti sociali. Più azioni ho, più diritti ho.

Ogni azione rappresenta quindi:

  1. L'unità minima di partecipazione al capitale sociale;
  2. L'unità di misura dei diritti sociali.

Ciascun socio è quindi titolare di una pluralità di "partecipazioni sociali": una per ogni azione che possiede.

I valori delle azioni:

Valore nominale: parte del capitale sociale rappresentata da ciascuna azione ed è pari al capitale sociale / numero delle azioni. Lo statuto deve specificare:

  • L'ammontare del capitale sociale;
  • Il valore nominale delle azioni;
  • Il loro numero.
complessivo.Il valore nominale rimane tendenzialmente invariato così come il numero delle azioni in circolazione. Salvo si verificano le operazioni di: - Frazionamento, raggruppamento- (capitale invariato e aumenta o diminuisce il numero delle azioni il cui valore nominale cambia); - Aumento/riduzione- (aumenta/si riduce il capitale e, di conseguenza, aumentano/diminuiscono le azioni in circolazione senza che cambi il loro valore nominale). È tuttavia possibile emettere azioni senza valore nominale (art. 2346, 2° co., c.c.): In tal caso, la partecipazione del socio non sarà espressa in una cifra monetaria ("tizio possiede una partecipazione al capitale di valore nominale pari a 'x' Euro") ma in percentuale rispetto al numero complessivo delle azioni ("tizio è titolare dello 'x' % dei diritti di voto o del diritto agli utili"). Non possono essere emesse azioni con valore inferiore al valore nominale. Nel casodiconferimenti non proporzionali (60-40) non devono per forza corrispondere in maniera superiori per chi ha una quota maggiore ma basta che versi un importo pari a 60.000  rispetto del principio di effettività Valore di emissione: le azioni possono essere emesse con un valore superiore a quello di emissione e in questo caso si parla di emissione con sovrapprezzo. Questo tipo di emissione è obbligatoria nel caso di aumento del capitale con limitazione del diritto di opzione. (quando aumento capitale sociale a ciascun socio spetta il diritto di sottoscrivere le nuove azioni in proporzione a quelle possedute prima dell’aumento ma ci sono casi in cui questo diritto di proporzionalità viene limitato. In questo caso questa limitazione viene compensato mediante il sovrapprezzo.) Valore di bilancio: rapporto tra patrimonio netto/ numero delle azioni. È un valore che varia in relazione alle vicende della società perché dipende dal valore del

patrimonio netto, che è variabile

Valore di mercato: È il valore che risulta giornalmente dalle quotazioni ufficiali quando le azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato. Questo valore dipende anche dalla quantità di azioni detenute da un socio, infatti, in questo caso si aggiunge il valore delle cosiddette Partecipazioni "qualificate" al capitale (pacchetti azionari) che possono avere valori che si discostano dal valore di bilancio o da quello di mercato in maniera molto superiore.

I conferimenti delle azioni: le azioni conferiscono:

  • Diritti patrimoniali (utili, liquidazione della quota, ecc.);
  • Diritti amministrativi (diritto di voto, di opzione, di recesso, ecc.).

Ogni azione attribuisce al socio uguali diritti.

Si tratta però di una uguaglianza relativa (e non assoluta) e oggettiva (non soggettiva).

Relativa: <<… Si possono tuttavia creare, con lo sta

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
110 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucadalle75 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Nuzzo Gabriele.