Estratto del documento

Evoluzione storica del diritto commerciale

Il diritto commerciale è un settore del diritto che si occupa di attività economiche, l’impresa è un’attività economica e il soggetto che la svolge è l’imprenditore. Attività: serie di atti collegati perché funzionali ad un obiettivo. Nel diritto privato c’è un complesso di regole che definisce le attività, chiamato diritto commerciale, spiccatamente autonomo poiché ha maniere diverse dal privato in alcuni argomenti.

L’iniziativa economica è libera e privata. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danni alla sicurezza, libertà e dignità umana. La legge determina programmi e controlli per indirizzare e controllare l’attività ai fini sociali. Proprietà privata è conosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto, di godimento e di espropriazione, norme e limiti per successione legittima e testamentaria.

Codice civile e disciplina dell'attività d'impresa

Nel codice civile abbiamo:

  • Una disciplina di singoli atti di autonomia privata a contenuto patrimoniale (libro 4 delle obbligazioni)
  • Sistema di norme che regola organizzazione e l’esercizio dell’attività di impresa unitariamente considerata (libro 5 del lavoro)

L’autonomia del diritto commerciale si basa sul basso medioevo (età comunale); si forma un ceto sociale formato da mercanti che si organizzano tra di loro in corporazioni, trovandosi di fronte alla necessità di regole che valevano in tutti i comuni nacque il diritto commerciale. Esso è autonomo e diverge dal diritto civile per molti aspetti accomunati da una maggiore tutela dell’imprenditore/creditore (solidarietà passiva, + debitori posso andare da ciascuno di essi a chiedere, fino al 1942 solo per i commercianti).

Nascono una serie di nuovi istituti volti a potenziare e razionalizzare l’esercizio dell’attività mercantile:

  • Scritture contabili
  • Disciplina degli ausiliari
  • Disciplina della concorrenza
  • Forme di esercizio collettivo dell’impresa
  • Fallimento

Caratteristiche del diritto commerciale

Il diritto commerciale si caratterizza perché:

  • È un diritto speciale: contiene in molti aspetti delle deroghe speciali rispetto al diritto privato generale che si applicano quando il soggetto è qualificabile come imprenditore
  • È un diritto di classe: si applica a una classe ovvero imprenditori
  • È un diritto di vocazione universale: trova in tutti gli ordinamenti giuridici che conoscono il fenomeno imprenditoriale regole simili o che si basa su sistemi di regole transnazionali elaborate dalla classe degli imprenditori

Nel passaggio da età comunale a quella delle monarchie il diritto commerciale passa da diritto di classe a diritto statale e nazionale rendendolo una parte del diritto statale, però mantiene la sua autonomia anche nelle grandi codificazioni dell’800 (nell’Italia unita c’era il codice civile e il codice di commercio).

Il diritto privato risulta formalmente e sostanzialmente in due distinti sistemi normativi:

  • Il sistema del codice civile (tutela proprietà e debitore)
  • Il sistema del codice di commercio (tutela il credito e circolazione dei beni e la rapida conclusione dei contratti)

Unificazione dei codici e evoluzioni successive

Con il codice di commercio del 1882 il diritto commerciale non si riferisce più ad una determinata categoria di soggetti (mercanti) ma categoria di atti (contratti, comportamenti). L’unificazione dei codici non ha però mutato la sostanza delle cose, il complesso di norme che regola il diritto commerciale anche se è ridimensionato rimane a carattere eccezionale. Si distingue dal diritto di commercio dell’abrogato codice di commercio solo perché è a base soggettiva.

Passaggio dalla disciplina degli atti di commercio alla disciplina dell’imprenditore commerciale (concezione oggettiva → concezione soggettiva). Sostituzione della figura del commerciante con quella dell’imprenditore commerciale (art. 2195) e al tempo stesso predisposizione di una disciplina comune e uniforme per ogni attività di impresa (statuto generale dell’imprenditore).

Statuto generale dell'imprenditore

Statuto generale dell’imprenditore (norme comuni a tutti i tipi di impresa) comprende:

  • Disciplina dell’azienda (artt. 2555-2562)
  • Disciplina dei segni distintivi (artt. 2563-2574)
  • Disciplina della concorrenza (artt. 2595-2620)

Cosa comprende Statuto dell’imprenditore commerciale:

  • Disciplina del Registro delle Imprese (artt. 2188-2202)
  • Disciplina delle scritture contabili (artt. 2214-2220)
  • Disciplina della rappresentanza commerciale (artt. 2203-2213)
  • Disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali (R.D. n. 267/1942)

Con il codice civile del 1942 si ha l’unificazione della disciplina delle obbligazioni e dei contratti ma:

  • Alcune norme che distinguono a seconda che il contratto sia stipulato nell’esercizio dell’impresa (1330 se l’imprenditore stipula poi muore rimane efficace il contratto se un privato poi muore perde efficacia)
  • Sono previsti alcuni contratti tipici di impresa (un soggetto sia imprenditore) quali i contratti bancari e il contratto di assicurazione

Si è complessivamente attuata una “commercializzazione del diritto civile”. Questo si nota soprattutto in:

  • Attuazione di una serie di normative comunitarie, che ha determinato l’introduzione nel nostro ordinamento nuovi tipi contrattuali come leasing, factoring
  • Unificazione del diritto delle obbligazioni nel segno del diritto commerciale
  • Peculiare disciplina di derivazione comunitaria della nullità dei contratti del consumatore, disciplina speciale rispetto a quella della nullità
  • Disciplina della responsabilità da prodotti difettosi
  • Riproposizione di una giurisdizione speciale d’impresa
  • Riconoscimento giurisprudenziale di contratti che sarebbero considerati estranei ma usati da imprenditori quindi facendoli entrare parte del nostro diritto
  • Emanazione di discipline speciali chiamate codici (codice del consumo, delle assicurazioni private, della proprietà industriale, ecc.)

Il nostro legislatore ha riconosciuto in pieno l’esistenza di un fenomeno economico legato all’esistenza di un’attività che porta ricchezza allo Stato ma chi la esercita ha un rischio (di impresa) e lo svolgimento di questa attività comporta il riconoscimento in capo all’imprenditore di una responsabilità all’interno dell’ordinamento giuridico, regole speciali perché l’imprenditore attraverso l’esercizio rischioso può mettere a repentaglio i diritti di una serie di soggetti quindi va tutelato e tutelato.

Nozione generale di imprenditore

Attività d’impresa oggetto del diritto di commerciale. L’impresa è un’attività, l’imprenditore è il soggetto. L’azienda è un complesso di beni che l’imprenditore utilizza come strumento per lo svolgimento della sua attività. Azienda= apparato strumentale. La ditta è il nome commerciale dell’impresa. La società è una forma di imprenditore collettivo.

Il codice (articolo 2082) distingue gli imprenditori in base a tre criteri:

  • Oggetto, imprese agricole (2135) e commerciali (2195)
  • Dimensione, piccolo imprenditore e imprenditore medio-grande
  • Natura, imprenditore individuale, collettivo, impresa pubblica

Alla base di queste suddivisioni sta la definizione di imprenditore in generale dettata dall’art. 2082: “è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. Le cose sottolineate sono le caratteristiche dell’imprenditore. Attività produttiva organizzata economica svolta professionalmente che può anche comportare lo scambio di beni o servizi.

Tutti gli imprenditori sono assoggettati ad una disciplina base comune ossia lo statuto generale dell’imprenditore che comprende parte della disciplina dell’azienda e dei segni distintivi e della concorrenza e dei consorzi. Chi poi è imprenditore commerciale non piccolo è assoggettato ad un ulteriore statuto integrativo detto statuto dell’imprenditore commerciale. Rientrano in questo statuto:

  • L’iscrizione nel registro delle imprese con effetto di pubblicità legale
  • Disciplina della rappresentanza commerciale
  • Scritture contabili
  • Fallimento

Poche invece sono le disposizioni applicabili esclusivamente all’imprenditore agricolo e al piccolo imprenditore, il quale è sottratto alla disciplina dell’imprenditore commerciale, infatti non fallisce pur esercitando attività commerciale.

Art 2082 c.c.

È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Per stabilire se lo statuto generale dell’imprenditore deve essere applicabile ad un soggetto devo verificare che siano presenti tutti gli elementi della definizione del 2082 ossia:

  • Attività produttiva
  • Attività organizzata
  • Attività svolta professionalmente
  • Attività di tipo economica
  • Attività che comporta intermediazione nello scambio di beni e servizi

Caratteristica di attività produttiva

È irrilevante la natura dei beni o dei servizi prodotti o scambiati e il relativo bisogno. È impresa anche quella che produce servizi di natura assistenziale. L’attività non deve essere di mero godimento (non dà luogo alle produzioni di nuovi beni o servizi) (locazione di immobili) ma può essere contemporaneamente attività di godimento e produttiva (proprietario di immobile che lo adibisce ad albergo presta servizio di pulizia ristorazione). Anche quella che comporta l’impiego di disponibilità finanziarie nella compravendita di strumenti finanziati con intenti di investimento e speculazione.

Sono imprese commerciali anche le holding pure (acquisto e gestioni di partecipazioni di controllo in altre società con finalità di direzione, coordinamento e finanziamento della loro attività). La qualità dell’imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività produttiva svolta è illecita poiché questa qualità non può essere mai negata; ovviamente chi svolge attività illecite non gode di norme a tutela dell’imprenditore.

Organizzazione

Chi si accinge a iniziare la propria attività dà vita ad un apparato produttivo complesso e stabile formato da persone, beni, macchinari. Cos’è essenziale perché sia integrato il requisito dell’organizzazione? Non è necessario che la funzione organizzativa abbia ad oggetto l’altrui prestazione lavorativa (nessun dipendente). È invece necessario che il soggetto imprenditore operi utilizzando il proprio lavoro e il solo fattore capitale senza ausiliari subordinati (dipendenti). Ad esempio, la lavanderia automatica è un’attività d’impresa poiché è organizzata. Inoltre, è sufficiente che vi sia l’organizzazione di altri fattori produttivi come anche solo il capitale.

Ma allora in che cosa si distingue l’impresa del lavoro autonomo? Il piccolo imprenditore è organizzato prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari e per il piccolo imprenditore è richiesta l’organizzazione. La semplice organizzazione del proprio lavoro a fini produttivi (elettricista) non può essere considerata organizzazione imprenditoriale: occorre un coefficiente minimo di etero-organizzazione. Esclusi dagli imprenditori i professionisti intellettuali, per libera scelta del legislatore tanto che hanno anche uno specifico statuto. Nemmeno quando un professionista si avvale si una schiera di collaboratori (studio di avvocati o commercialista).

Attività economica

È imprenditore chi la esercita. La qualità di imprenditore si acquista se l’attività è gestita con metodo economico, copertura nel medio-lungo periodo dei costi con i ricavi si diventa imprenditore se l’attività è gestita con metodo economico ossia coprire i costi con i ricavi per assicurare l’autosufficienza economica. Non si può definire imprenditore colui che produce beni o servizi erogati gratuitamente o a prezzo politico (minore del costo per produrlo). Non è quindi necessario lo scopo di lucro sia soggettivo che oggettivo, nonostante ciò sia consentito obiettivo: massimizzazione del profitto.

(Lucro soggettivo: movente psicologico che accompagna l’imprenditore nello svolgimento della sua attività. Lucro oggettivo: effettiva remunerazione dei fattori produttivi) non rilevanti per la valutazione dell’economicità. L’attività è svolta nel tendere nel medio-lungo periodo a coprire i costi con i ricavi. Sono imprese anche quelle che hanno istituzionalmente scopi diversi da quello lucrativo: cooperative (scopo mutualistico), imprese sociali (scopo altruistico), società benefit.

Siccome la nozione di imprenditore è nozione unitaria, ciò implica che requisito essenziale può essere considerato solo ciò che è comune a tutte le imprese e a tutti gli imprenditori (Es. l’impresa pubblica è tenuta ad operare secondo criteri di economicità ma non è preordinata alla realizzazione di un profitto (lucro). Da qui si capisce il perché del metodo economico e non quello lucrativo). Quindi requisito minimo dell’attività di impresa è l’economicità della gestione e non per forza lo scopo di lucro.

Professionalità

L’attività deve essere svolta a carattere professionale ovvero abitualmente e non occasionalmente. È imprenditore anche chi esercita attività a carattere stagionale (alberghi, rifugi alpini); poiché è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa secondo le cadenze proprie di quel dato tipo di attività. Attività di impresa deve essere principale quindi può esserci anche un’altra attività ma secondaria. È attività di impresa anche chi opera per il compimento di un unico affare, se questo comporta il compimento di operazioni molteplici e l’utilizzo di un apparato produttivo complesso.

La destinazione al mercato della produzione non è infatti richiesta da alcun dato legislativo quindi anche se uno costruisce un singolo edificio per uso personale può essere considerato imprenditore.

Impresa e professioni intellettuali

I liberi professionisti non sono mai in quanto tali imprenditori, l’articolo 2238 stabilisce infatti che le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se l’esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa. È il caso del medico che gestisce una clinica privata, in questi casi si è in presenza di due distinte attività intellettuale e di impresa (trovando applicazione le due discipline). Il professionista intellettuale che si limita a svolgere la propria attività, solo o con collaboratori, non diventerà mai imprenditore. Per conclusione i professionisti non sono imprenditori per libera scelta del legislatore poiché fin dal 1942 ha dettato uno specifico statuto per essi disciplinandoli.

Scambio di beni o servizi

È necessario che questi beni e servizi prodotti siano destinati al mercato? O anche può essere impresa per conto proprio? Secondo l’art. 2082 l’attività è finalizzata alla produzione o allo scambio; quindi esclude l’intermediazione elemento fondamentale. L’impresa per conto proprio non è impresa perché è necessaria la (anche parziale) destinazione al mercato dei beni o servizi prodotti.

Il fenomeno della necessità della destinazione al mercato di beni o servizi prodotti va delimitato:

  • Non è impresa per conto proprio la cooperativa edilizia (c’è lo scambio mutualistico)
  • Non è impresa per conto proprio l’azienda statale che produce servizi per l’ente di pertinenza (ansa per spazzatura di Milano)
  • È impresa per conto proprio la coltivazione del fondo per i bisogni propri e della famiglia (impresa agricola)
  • È impresa per conto proprio la costruzione di un immobile in economia (campagna okay, ma in centro con somme ingenti no poiché ci sono terzi in contatto con l’attività)

Le categorie di imprenditori

Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale sono distinti dal codice in base all’oggetto. Ricordando che l’imprenditore agricolo non è tenuto all’iscrizione nel registro delle imprese né alla tenuta delle scritture contabili e alle procedure fallimentari.

Differenza rispetto all’oggetto: L’imprenditore agricolo è soggetto allo statuto generale dell’imprenditore ma è esonerato dallo statuto dell’imprenditore commerciale.

Art 2135

“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse [2082, 2083]. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.”

Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 110
Appunti diritto commerciale Pag. 1 Appunti diritto commerciale Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 110.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto commerciale Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 110.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto commerciale Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 110.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto commerciale Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 110.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto commerciale Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 110.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto commerciale Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 110.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto commerciale Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 110.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto commerciale Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 110.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto commerciale Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 110.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto commerciale Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 110.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto commerciale Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 110.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto commerciale Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 110.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto commerciale Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 110.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto commerciale Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 110.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto commerciale Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 110.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto commerciale Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 110.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto commerciale Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 110.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto commerciale Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 110.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto commerciale Pag. 91
1 su 110
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucadalle75 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Nuzzo Gabriele.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community