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Modalità di conferimento e valutazione dei beni nelle società
1. Conguaglio in denaro del socio
2. Riduzione del capitale sociale con annullamento azione scoperse
3. Recesso del socio con eventuale restituzione del bene apportato e conseguente diritto alla liquidazione.
Tra il 2006-2008 è stata consentita la possibilità in alcuni casi determinati di effettuare conferimenti in natura usando metodi alternativi di valutazione semplificate in modo da garantire un accesso alle spa a fonti di finanziamento meno rigidi e costosi più accesso delle società al mercato dei capitali.
Art 2323 TER stima semplificata per determinate categorie di beni ossia:
1. Valori mobiliari quotati conferiti ai prezzi di mercato: questa categoria di beni hanno un loro prezzo ufficiale (prezzo di mercato). Per questi beni non è richiesta la relazione a patto che il valore ad essi attribuiti ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è PARI O INFERIORE al prezzo medio ponderato al quale sono stati.
negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.2. Beni conferiti al fair value risultante da un bilancio certificato: Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore:
a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento
Ai fini dell'applicazione del secondo comma, lettera a), per la definizione di "fair value" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.
IFSR 13: "prezzo"che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.
- Beni conferiti al valore di una precedente stima: il valore attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovraprezzo ai beni in natura o ai crediti sia pari o inferiore al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità.
Un credito verso la società con un credito che la società ha verso di lui. La pratica è ammissibile e questo fenomeno di compensazione:
- Non è assimilabile al conferimento di credito
- Non comporta lesione dell'integrità e dell'effettività del capitale
- Può essere utile per ristrutturare l'esposizione debitoria della società
Acquisti pericolosi: il credito del socio verso la società è successivo all'effettuazione del conferimento. Ciò potrebbe rappresentare un mascheramento del conferimento in natura per eludere il procedimento di stima. Se l'ingresso del bene avviene a fronte di un contratto di compravendita dove il prezzo è deciso dal socio non vi è certezza che sia pari o superiore al valore effettivo. Quindi per questi tipi di acquisti vi devono essere dei presupposti:
- Acquisto entro 2 anni dall'iscrizione della società
- Controvalore non inferiore al 10%
La partecipazione dei soci alla società per azioni
Il capitale sociale è suddiviso in frazioni:
- di identico ammontare;
- che attribuiscono identici diritti nella società e verso la società.
Ciascuna azione rappresenta quindi:
- L'unità minima di partecipazione al capitale sociale;
- L'unità di misura dei diritti sociali. Più azioni ho, più diritti ho.
Ogni azione rappresenta quindi:
- L'unità minima di partecipazione al capitale sociale;
- L'unità di misura dei diritti sociali.
Ciascun socio è quindi titolare di una pluralità di "partecipazioni sociali": una per ogni azione che possiede.
I valori delle azioni:
Valore nominale: parte del capitale sociale rappresentata da ciascuna azione ed è pari al capitale sociale / numero delle azioni. Lo statuto deve specificare:
- L'ammontare del capitale sociale;
- Il valore nominale delle azioni;
- Il loro numero.
patrimonio netto, che è variabile
Valore di mercato: È il valore che risulta giornalmente dalle quotazioni ufficiali quando le azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato. Questo valore dipende anche dalla quantità di azioni detenute da un socio, infatti, in questo caso si aggiunge il valore delle cosiddette Partecipazioni "qualificate" al capitale (pacchetti azionari) che possono avere valori che si discostano dal valore di bilancio o da quello di mercato in maniera molto superiore.
I conferimenti delle azioni: le azioni conferiscono:
- Diritti patrimoniali (utili, liquidazione della quota, ecc.);
- Diritti amministrativi (diritto di voto, di opzione, di recesso, ecc.).
Ogni azione attribuisce al socio uguali diritti.
Si tratta però di una uguaglianza relativa (e non assoluta) e oggettiva (non soggettiva).
Relativa: <<… Si possono tuttavia creare, con lo sta