Diritto commerciale
Introduzione al diritto commerciale
Il diritto commerciale fa parte della sfera di diritto privato e contiene le regole che regolano le attività produttive e le attività dei privati volte a produrre nuova ricchezza nel mercato (diritto della produttività). Si tratta di un diritto che presuppone che lo stato abbia fatto una scelta di libertà, che è un presupposto per l’esistenza del libero mercato. Si presuppone quindi un ordinamento democratico.
L’impresa è una modalità di organizzazione di fattori produttivi per la produzione di beni e servizi nel mercato, oggetto del diritto commerciale.
Art 41 cost. → l’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali.
Il diritto commerciale manca dell’aspetto pubblicistico che invece connota gli altri aspetti dell’ordinamento, si tratta però di un diritto privato che coinvolge interessi collettivi, un diritto privato a rilevanza pubblica che vive un’evoluzione a livello pubblicistico e a livello politico in quanto coinvolge gli interessi di soggetti che non hanno richiesto di essere coinvolti.
Negli ultimi anni si sta ottenendo una connotazione sempre più positiva dell’attività di impresa, conferendo una caratteristica sociale al diritto commerciale.
Il diritto commerciale nasce come diritto espressione della libertà economica. Nasce nel medioevo nei comuni italiani, in risposta al sistema feudale, come meccanismo emancipatore. Il diritto commerciale nasce dalla vendita e quindi nasce per tutelare chi nella città si dedicava stabilmente al commercio, in modo da agevolare gli affari. Inizialmente i contratti si concludevano solo per iscritto e con il principio consensualistico si arriva progressivamente allo sviluppo di nuove forme contrattuali. Il diritto commerciale con il passare del tempo si oggettivizza, riferendosi alle imprese e alle attività d’impresa più che al commerciante.
Prima codificazione del commercio 1965 integrato nel codice civile del 1942 (da Mussolini).
Principi guida del diritto commerciale
Bisogna capire quali sono gli interessi sottostanti, che permettono di comprendere la ratio legis; Il diritto commerciale vuole tutelare il mercato, la creazione e la circolazione di ricchezza. Gli interessi sottostanti sono:
- Stabilire delle regole che tutelano gli atti di impresa e il credito
- Sicurezza dei traffici
- Genuinità della competizione
L’impresa e l’imprenditore
La legge pone una fattispecie e di conseguenza impone una disciplina. L’impresa.
La fattispecie del diritto commerciale è Art. 2082 → È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi (definisce l’imprenditore anche se il diritto commerciale è un diritto oggettivo, ciò avviene perché le regole vengono imposte ai soggetti). L’impresa è composta da più elementi di fatto che devono coesistere.
L’art 2082 descrive in termini oggettivi il comportamento dell’imprenditore, che si sostanzia in un’attività, qualificata come produttiva, a sua volta triplicemente qualificata dai requisiti di organizzazione, professionalità ed economicità, che prende il nome di impresa.
Attività d'impresa
Nell’attività di impresa convivono due discipline, diritto privato (piccoli atti che rientrano nella disciplina) e diritto commerciale (in quanto attività). L’impresa è un’attività, non un singolo atto, ovvero un insieme di atti aventi lo stesso fine:
- Professionale: L’attività deve essere cioè elemento della professionalità (modalità di approccio → all’attività continuità, non occasionalità). Non è necessario che l’attività sia perpetua (es. stabilimento balneare). Professionalità non è sinonimo di esclusività, né di continuità, né di pluralità di risultati prodotti.
- Produttiva: L’attività deve essere vista come una sequenza coordinata strutturalmente e funzionalmente orientata rispetto al raggiungimento di un determinato scopo. L’attività deve essere orientata al perseguimento di un risultato socialmente riconoscibile come produttivo, ciò significa che la sequenza deve produrre un’utilità che prima non c’era.
- Economica: L’attività deve essere creare ricchezza e avere la creazione di ricchezza come fine. Bisogna distinguere tra:
- Lucro oggettivo, utile in guadagno che è imputato all’attività (oggettivamente realizzato)
- Lucro soggettivo, guadagno che va al soggetto che esercita l’attività.
Ai fini dell’economicità è necessaria la ricorrenza del lucro oggettivo, non è necessario il lucro soggettivo (guadagno), ciò esclude tutte le attività meramente erogative (es. associazioni). Ci sono due correnti di pensiero, una che prevede il conseguimento di un margine di profitto e una che prevede l’esclusivo pareggio tra ricavi e costi. Si noti che i finanziatori delle attività sono soggetti al rischio di impresa.
L’attività deve essere pianificata e organizzata. L’organizzazione è fondamentale sul piano dei mezzi impiegati nel suo svolgimento, richiedendo che sia esercitata, non solo con la capacità lavorativa di chi la pone in essere, ma anche con l’ausilio di fattori produttivi. Si parla essenzialmente di due fattori produttivi, il lavoro (forza lavoro acquisita sul mercato del lavoro) e il capitale (qualunque entità materiale o immateriale). L’organizzazione non deve essere necessariamente tangibile.
Il modello comportamentale descritto dall’art 2082 è esaustivo e permette di escludere le fattispecie non rientranti nella definizione, come imprese produttive che non prevedono la collocazione del prodotto finale sul mercato (impresa per conto proprio), o il caso in cui l’attività sia svolta nella non osservanza della legge (impresa illegale) o che abbia finalità illecite (impresa mafiosa o immorale).
L’attività d'impresa può essere esercitata da una persona fisica o da una persona giuridica. L’impresa può mantenere l’attività pur essendo sociale, in quanto ha il carattere dell’economicità che non è contraria a uno scopo ideale. Le imprese esercitate dalle società commerciali devono avere un carattere lucrativo (S.r.l. e S.p.A.) in quanto hanno finalità di produzione di ricchezza e distribuzione degli utili (CN lucro oggettivo e soggettivo).
Organizzazione d'impresa
L’impresa è un’attività organizzata. L’organizzazione dell’impresa è l’azienda, ovvero l’insieme dei beni organizzati dall’imprenditore per lo svolgimento dell’attività d’impresa (non è necessaria la presenza di lavoro altrui).
Un’organizzazione si considera imprenditoriale quando l’attività del soggetto imprenditore è funzionale all’organizzazione. Non si considera imprenditoriale quando l’organizzazione è funzionale all’imprenditore. Più l’impresa è piccola più è difficile comprendere se si tratta di impresa o lavoratore autonomo. Il lavoro autonomo presenta gli elementi della professionalità e dell’economicità ma non ha organizzazione e pertanto non è considerabile impresa.
Professioni intellettuali
Grazie all’organizzazione possiamo anche distinguere le professioni intellettuali:
Art 2232 c.c. → il prestatore deve eseguire personalmente l’incarico assunto, può tuttavia valersi di ausiliari se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione.
Le professioni intellettuali sono distinguibili in professioni protette (regolate da una propria disciplina) e professioni non protette. Le professioni intellettuali sono fenomeni che si presentano nella forma dell’attività produttiva, sono quindi immaginabili come una successione di comportamenti coordinati strutturalmente e orientati rispetto al raggiungimento di un risultato economicamente apprezzabile.
Art 2082 c.c. → I professionisti intellettuali sono un fenomeno produttivo, e svolgono attività in modo non sporadico e occasionale ma in maniera sistematica e continuativa.
Le attività intellettuali possono essere attività produttive che si sviluppano attraverso il solo lavoro del professionista. Il professionista intellettuale svolge un’attività con carattere di economicità e professionalità ma non è supportato da un’organizzazione (ma può, art 2082). Questa categoria non rispecchia più la realtà attuale che al giorno d’oggi ha subito un processo di imprenditorializzazione.
Art 2238 c.c. → viene subordinata l’applicazione delle disposizioni contenute nel libro II alla condizione che l’esercizio della professione costituisca elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa. Questa condizione è allusiva all’ipotesi in cui la professione rappresenti la componente di una più ampia attività organizzata in forma di impresa, per questa ragione si considera l’esercizio della professione come elemento costitutivo dell’impresa di cui fa parte.
Il fine dello scambio di beni e servizi: l’attività d’impresa è un’attività destinata a rivolgersi all’esterno (mercato o terzi). Il mercato è il meccanismo di allocazione dei beni che si basa sulla domanda ed offerta tra privati. Alla realtà di fatto dell’impresa si applica una disciplina generale applicabile a tutti gli imprenditori, si tratta dello statuto generale degli imprenditori. A tutte le imprese si applica un articolato complesso di norme che regolano la fattispecie generale, divisibile in tre categorie:
- Norme su marchi brevetti, segni distintivi e opere d’ingegno;
- Norme sulla concorrenza, antitrust e concorrenza sleale;
- Norme sulla cessione d’azienda (complesso di beni organizzati).
Statuto d'impresa
Lo statuto generale dell’impresa è costituito in particolare dagli istituti dell’azienda, della concorrenza e dei consorzi, ma non è una regolamentazione esaustiva in quanto vengono previsti altri articoli sparsi (es. imprese famigliare). Ci sono anche una serie di norme che regolano le esigenze che emergono per l’imprenditore commerciale non piccolo. Queste norme vengono raggruppate nello statuto dell’imprenditore commerciale.
L’imprenditore viene distinto per dimensione o per oggetto, la disciplina per l’imprenditore commerciale si applica a coloro che sono imprenditori non piccoli e commerciali. In generale l’impresa viene distinta secondo natura della produzione (impresa agricola) e secondo dimensioni della produzione (piccola impresa).
Gli imprenditori
Piccolo imprenditore
Art 2083 piccoli imprenditori → sono i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Ciò si differenzia dal lavoratore autonomo in quanto il lavoro del lavoratore autonomo è necessario e sufficiente. Le esigenze di investimento del piccolo imprenditore si basano sui fattori produttivi secondari.
Il fatto che le attività produttive vengano svolte in prevalenza dall’imprenditore e dai suoi familiari viene accertato sia tramite un metodo qualitativo (che sia effettivamente svolto dagli stessi) e non in senso quantitativo (che il lavoro dei familiari e del titolare valga di più del resto in termini economici). Il lavoro del titolare e dei familiari diventa quindi fattore essenziale, imprescindibile e centrale.
Distinzione fondamentale va fatta tra:
- Piccola impresa, nel momento in cui il titolare ha un ruolo esecutivo che caratterizza e connota il sottostante processo produttivo;
- Impresa, nel momento in cui il titolare può non avere alcun ruolo esecutivo nell’iniziativa, in quanto pienamente surrogabile all’organizzazione.
Il piccolo imprenditore non è soggetto a procedure concorsuali, per questo è importante comprendere bene la differenza tra imprenditore piccolo e imprenditore. Lo stato ha introdotto perciò ulteriori normative (riforma del 2001) che regolano il piccolo imprenditore ai fini fallimentari. È considerato piccolo imprenditore colui che:
- Non deve aver superato nei tre esercizi precedenti un attivo patrimoniale superiore a 300.000 €;
- Non deve aver realizzato nei tre esercizi precedenti un fatturato (ricavi lordi) superiore ai 200.000€;
- Non deve avere debiti superiori ai 500.000€ al momento del fallimento.
Il piccolo imprenditore può essere identificato ai fini civilistici o a fini fallimentari. Queste soglie sono state riconfermate nel codice della crisi (entrerà in vigore l’anno prossimo) che però parla di impresa minima.
L’imprenditore in base all’oggetto viene distinto in imprenditore commerciale (non piccolo) o imprenditore agricolo.
Imprenditore agricolo
Art 2135 imprenditore agricolo → è chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. L’attività agricola principale è coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento. Inizialmente si pensava all’attività agricola come attività legata esclusivamente al fondo, ma al giorno d’oggi ha preso risvolti scollegati dalla terra. Inizialmente il processo produttivo doveva essere concentrato sul fondo, il quale doveva essere il fattore produttivo principale. In seguito alla riforma del 2001 si ha avuto l’integrazione dell’art.2135 per due ulteriori commi:
Art 2135 → per allevamento, agricoltura e selvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, sia di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Le attività essenziali utilizzano o possono utilizzare il fondo, questa nuova normativa permette di considerare il fondo come fattore produttivo eventuale e non più come fattore produttivo essenziale.
Art 2135 → Sono attività agricole connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, diretta alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dal bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, forestale.
Le attività connesse devono essere connesse in modo soggettivo alla principale, quindi devono essere svolte dallo stesso soggetto che svolge l’attività principale, e in modo oggettivo, ovvero che l’attività connessa deve essere fatta utilizzando prevalentemente i prodotti derivanti dall’attività agricola principale svolta dallo stesso (es. agriturismo).
Imprenditore commerciale
Art 2195 commerciale → sul piano oggettivo l’imprenditore è tutto ciò che non è imprenditore agricolo (attività industriale, attività intermediaria, attività di trasporto, attività bancaria, attività ausiliarie). Si tratta quindi di una categoria residuale. L’impresa commerciale è un’attività di produzione di beni e di servizi che si qualifica come industriale e/o un’attività di circolazione di beni che si qualifica come intermediaria. All’imprenditore non piccolo si applica lo statuto dell’imprenditore commerciale, il quale è composto da una serie di ordini e di discipline che si snocciola lungo quattro piani disciplinari:
- Disciplina della pubblicità commerciale (trasparenza dell’attività);
- Disciplina della documentazione di impresa;
- Disciplina dei collaboratori dell’imprenditore (rappresentanza commerciale);
- Disciplina della crisi dell’impresa e delle attività concorsuali.
Impresa pubblica e privata
Impresa pubblica
Impresa pubblica fa riferimento a un fenomeno produttivo imprenditoriale di natura commerciale, esercitato da o riconducibile a un soggetto di diritto pubblico. Solitamente si usa dividere gli enti in:
- Ente pubblico economico, al quale la legge si prefigge di perseguire il suo fine istituzionale tramite un’attività commerciale;
- Ente pubblico non economico, realizza molteplici fini istituzionali attraverso un’azione variegata;
- Società in mano pubblica, si tratta di società di cui il controllo è detenuto in partecipazione con un ente pubblico.
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