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La Società
Le società sono strutture organizzative destinate all'esercizio di un'attività produttiva. Sono organismi di diritto privato con una propria dotazione patrimoniale e un più o meno articolato apparato operativo.
Si tratta di fenomeni associativi, collettività di persone che si aggregano per trarre guadagno da un'iniziativa comune. Le società non sono riconducibili a imprese collettive, in quanto esse svolgono attività produttiva non imprenditoriale.
Il diritto delle società è il complesso delle norme che regolano la vita e le modalità operative della struttura organizzativa.
La società non si esaurisce mai, l'atto costitutivo dà vita ad un centro di interessi dotato di un patrimonio giuridicamente distinto da quelli personali dei soci e di autonomia soggettiva.
La società viene declinata in sei tipologie (si tratta di società lucrative) previste
dell'evoluzione del diritto societario, in quanto permette a un singolo individuo di costituire una società senza la necessità di avere altri soci. Questo tipo di società offre diversi vantaggi, come la separazione del patrimonio personale da quello della società e la possibilità di limitare la responsabilità dell'imprenditore. Le società di capitali, invece, sono caratterizzate dalla presenza di un capitale sociale suddiviso in azioni o quote, che rappresentano la partecipazione degli associati alla società. In questo caso, la responsabilità degli associati è limitata al capitale investito. Le società di persone, invece, si basano sulla fiducia e sulla collaborazione tra gli associati, che sono responsabili in modo illimitato e solidale delle obbligazioni sociali. Questo tipo di società è più comune nelle attività professionali, come gli studi legali o i medici. In conclusione, l'ordinamento italiano prevede diverse tipologie di società, ognuna con le proprie caratteristiche e regole. La scelta della forma societaria più adatta dipende dalle esigenze e dagli obiettivi dell'imprenditore.dell'evoluzione vissuta dall'istituto nel diritto moderno. La società in questo caso risponde ad un interesse patrimoniale prettamente individuale. Tutte queste tipologie possono essere ricondotte ad una fattispecie comune, stabilita dall'art. 2247, il quale stabilisce che con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili (dal 2003 non tutte le società nascono da un contratto e non tutte hanno due o più soci ma si può avere una società costituita tramite atto unilaterale). Le società delineate da questo articolo vengono definite lucrative in quanto hanno lo scopo di distribuire gli utili e quindi di ottenere profitto (hanno un lucro soggettivo - scopo di natura patrimoniale ed egoistico), esistono anche società non lucrative (società cooperative e mutualistiche, le quali hanno lo scopo di perseguire interessi collettivi e solidaristici).di trarre vantaggi materiali dall'attività, opportunità di lavoro o beni e servizi a basse condizioni). Il contratto di società è un contratto a rilevanza esterna, ossia che l'esecuzione delle prestazioni non soddisfa qui direttamente l'interesse delle parti ma costituisce un presupposto esplicativo dell'attività. La società e i suoi risultati non vanno direttamente sui soci ma vengono filtrati tramite la società, che viene considerata come centro di imputazione collettivo (economico e astratto). Le società possono essere costituite tramite un atto di autonomia privata, che però si differenzia dal contratto del diritto civile, il quale generalmente prevede uno scambio. Il contratto di diritto commerciale da vita a una società, in questo atto le parti non sono una davanti all'altra ma guardano a un obiettivo comune, la costituzione di un ente, che successivamente svilupperà.un'attività economica volta all'ottenimento di un utile. SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI A seguito della riforma del 2011, si può affermare la piena liceità dell'esercizio in forma societaria di qualsivoglia professione alle condizioni enunciate dall'articolo 10. Il legislatore si rivolge in particolare verso le professioni protette, per le quali è necessaria l'abilitazione, non invece alle professioni non protette, il cui esercizio è libero. L'erogazione di servizi non protetti è sempre stata possibile in forma societaria e prescinde dal rispetto dei requisiti fissati nell'art. 10 della legge 183/2011. Inoltre, chi fornisce questo tipo di servizi non protetti può scegliere anche di svolgerli in qualità di professionista non imprenditore. Per quanto riguarda le società aventi per oggetto l'esercizio di una professione protetta, la società deve essere composta da soci abilitati e la prestazione deveessere eseguita da uno dei soci iscritti all'albo, scelto dal cliente o a lui preventivamente indicato.
Il primo principio rende inammissibile una società fra capitalisti (soci non abilitati portatori di capitale), sebbene non si trascuri la possibilità di compartecipazione di soci non abilitati.
L'art. 10 al comma 4 stabilisce che il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione societaria deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Di conseguenza si può dedurre che il controllo deve fare a capo a soggetti abilitati. Il superamento della soglia di partecipazione consentita ai soci capitalisti determina lo scioglimento della società.
Il secondo principio concerne il rapporto d'opera. Nello svolgimento dell'incarico, il professionista gode di piena autonomia di giudizio e ha una responsabilità diretta per danni nei confronti del cliente.
ATTIVITÀ
ECONOMICAL’attività economica, anche detta attività produttiva, non è necessariamente attività di impresa. Possiamo avere società con: - Attività occasionale, che non è considerabile impresa, in quanto questa fattispecie considera la continuità, in questo caso si avrà anche un’attività non professionale; - Società tra professionisti, le quali hanno per oggetto attività che non sono incluse nella fattispecie impresa (prima si aveva il divieto per queste pratiche, nel 2011 questo tabù cade). Le società sono fruibili sono se si ha una produzione di ricchezza (non deve essere produzione effettiva ma deve essere inclusa nello scopo). Non si può creare una società per creare una mera separazione patrimoniale. Art 2248 →La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro.III. Ciò implica che non si può costituire una società per separare una certa quantità patrimoniale. La società è un organismo a cui si da vita per l'esercizio di un'attività economica. Il settore all'interno del quale questa diesplica viene definito oggetto sociale. Deve trattarsi di un'attività e deve avere carattere economico, cioè capacità di generare nuovi valori economici, attraverso la produzione di beni o servizi o l'intermediazione nella loro circolazione, si deve quindi trattare di attività produttiva. 2247 c.c. L'attività sociale è attività essenzialmente creatrice di nuova ricchezza. Dall'articolo si può ricavare che la società di mero godimento è inammissibile, di per sé nessuna società può essere costituita con questo scopo. Ogni società gode dei beni che costituiscono il proprio patrimonio ma
Tale godimento non è fine a se stesso. Nell'istituto giuridico societario il legislatore conferisce al patrimonio sociale autonomia rispetto al patrimonio dei soci.
Art 2248 → più persone mettendo in comune una o più cose per una mera finalità di fruizione, non possono assoggettarle al regime della società, rimanendo sempre applicabile quello della comunione.
Art 2247 → l'esercizio dell'attività deve essere comune, quando potere di decisione e interesse economico siano condivisi. La volontà di esercitare l'attività economica in comune è necessariamente costitutiva di una società.
La condivisione del rischio (= compartecipazione ai risultati positivi o negativi). Nella società i risultati sono giuridicamente imputati alla struttura organizzata quindi direttamente al gruppo come soggetto autonomo.
La società è distinguibile dalle altre figure che prevedono
L'attività produttiva comune a più soggetti: Impresa famigliare, in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. L'art. 230-bis concerne l'ipotesi in cui i famigliari si limitino a prestare di fatto in modo continuativo la loro attività lavorativa. Si tratta però di un'impresa giuridicamente imputabile al solo famigliare che la esercita. Vengono riconosciuti ai collaboratori alcuni diritti patrimoniali e di codecisione. L'art. 230-bis si applica anche all'impresa medio grande, si tratta però di diritti che hanno rilevanza meramente interna.
Impresa coniugale, secondo l'art. essa è assoggettata al regime di comunione legale, si tratta di un'azienda costituita o acquistata dopo il matrimonio e gestita da entrambi i coniugi. L'autonomia patrimoniale della comunione è assai bassa, dal momento che i creditori personali di ciascuno dei coniugi possono soddisfare i loro crediti anche sui beni della comunione.
coniugi possono aggredire i beni comuni, fino al valore corrispondente all'aliquota del loro debitore, mentre i debiti contratti nell'interesse della comunione risponde anche il patrimonio personale dei coniugi, nella misura della metà del credito. La gestione spetta ai coniugi disgiuntamente, per gli atti di ordinaria amministrazione, e congiuntamente per quelli di amministrazione straordinaria, con la possibilità di ricorrere al giudice in caso di rifiuto consenso.
L'attività economica viene svolta in nome della società, tramite la spendita del nome sociale la quale comporta l'imputazione giuridica dell'attività all'ente come tale.
Si parla di società non manifesta, o società interna, quando il contratto prevede che l'esercizio dell'attività debba avvenire in nome di uno solo dei soci, il quale risulterebbe come imprenditore individuale. In questo caso il prestanome agisce per conto del gruppo.
quale mandatario senzarappresentanza, sarebbe l'unico a rispondere verso i terzi.2552.Il patto di occultamento è però vietato dall'art Un pa