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1ª lezione di diritto commerciale – 7.02.22

Imprenditore

Il nostro ordinamento non ci dà la definizione di impresa, ma quella di imprenditore (visione soggettiva). Il codice civile distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri:

  • Tipo di attività svolta (oggetto dell’impresa): imprenditore commerciale / non commerciale (agricolo)
  • Dimensione dell’impresa: in base alla quale si ha piccolo imprenditore o medio/grande.
  • Natura del soggetto che esercita: impresa privata o pubblica oppure impresa individuale o collettiva

In base all’inquadramento della singola figura cambia la disciplina, ma tutti gli imprenditori senza distinzione sono assoggettati allo statuto generale dell'imprenditore.

Statuto generale dell'imprenditore

Tutte le regole che si applicano agli imprenditori (di qualsiasi tipo):

  • Disciplina sull’azienda e segni distintivi (marchi, insegna, ditta)
  • Disciplina della concorrenza (norme volte ad evitare la concorrenza sleale)
  • Disciplina dei consorzi: consorzio = contratto con cui due o più imprenditori si uniscono mantenendo la loro autonomia ed individualità per gestire in comune più fasi di un processo produttivo.
  • Norme in tema di conclusione e interpretazione dei contratti
  • Tutela dei consumatori

Per differenziare in breve:

  • Azienda: risponde alla domanda COME. Con quale apparato svolgo l’attività con segni distintivi, know how…
  • Impresa: risponde alla domanda CHE COSA. Attività che intraprendo
  • Società: risponde alla domanda CHI. Chi esercita l’attività = imprenditore (individuale o collettivo…)

Imprenditore commerciale

Se l’impresa è commerciale, abbiamo ulteriori regole:

  1. Norme per l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese
  2. Obbligo di tenere le scritture contabili
  3. Disciplina speciale della rappresentanza commerciale
  4. Soggezione al fallimento [liquidazione giudiziale] e alle altre procedure concorsuali

Importante: l'imprenditore non commerciale (agricolo) e il piccolo imprenditore sono sottratti alla disciplina dell'imprenditore commerciale anche se il piccolo è commerciale. Quindi non fallisce e non ha quegli obblighi…

Imprenditore art. 2082 c.c.

È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata allo scopo della produzione o dello scambio di beni o servizi. Questo articolo fissa i requisiti minimi che devono ricorrere perché un dato soggetto sia esposto all’applicazione delle norme del c.c. dettate per impresa e imprenditore.

I requisiti espressamente richiesti dal 2082 sono:

  • Professionalità: esercizio abituale e non occasionale di un’attività produttiva, non necessariamente in modo continuato e senza interruzioni perché esistono le attività stagionali (è sufficiente per esse il costante ripetersi). Io per professione faccio quello, non come la faccio, ma quanto. Esempio: Chi vende al mercato (anche solo 3 giorni a settimana); NO se oggi faccio la bancarella e vendo tutti i fumetti. Inoltre è possibile anche il contemporaneo svolgimento di più attività e si ha impresa anche quando si compie un “unico affare” (se questo comporta l'utilizzo di un apparato produttivo complesso). È imprenditore anche chi produce beni o servizio ad uso e consumo personale. Se coltivo un terreno per la mia famiglia sì imprenditore perché non è necessaria l’etero destinazione dei risultati
  • Attività produttiva: serie coordinata di atti unificati da una funzione unitaria, finalizzata alla produzione di beni o servizi; si intende anche lo scambio di essi. Non è obbligatorio che l’attività sia sempre identica, basta che siano tra loro coordinate. Non è imprenditore il proprietario di immobili che li dà in locazione, questo perché egli non produce nuove utilità ma si limita a godere dei frutti dei propri beni, è invece imprenditore chi li adibisce a hotel. Inoltre gli atti di investimento e speculazione quando sono coordinati in modo da configurare un'attività possono dar vita ad impresa commerciale.
  • Economicità dell’attività: non significa necessariamente scopo di lucro (perché se no non rientrerebbero le cooperative…) MA l’obiettivo di raggiungere un pareggio economico. Per aversi impresa essenziale che l'attività produttiva sia condotta con metodo economico: porre in essere un’attività tale che permetta di coprire i costi con i ricavi. Non è imprenditore chi offre beni gratuitamente o ad un prezzo politico, senza metodo economico. Impresa pubblica, cooperativa e l'impresa sociale dimostrano perciò che il requisito minimo essenziale dell'attività d'impresa è l'economicità della gestione e non lo scopo di lucro.
  • Organizzazione: si ha attività di impresa con l'impiego coordinato di fattori produttivi: con l'impiego di capitale e lavoro proprio/altrui. Non puoi essere imprenditore se non hai un’azienda, se non si coordinano tra di loro almeno due fattori produttivi.
  • Inoltre, l’attività d’impresa deve essere lecita: l'imprenditore non deve svolgere attività di impresa violando la legge.
    • Illegalità: svolgo un’attività bancaria senza aver avuto l’autorizzazione
    • Immoralità: compro armi per contrabbando

La qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l'attività produttiva svolta è illecita.

Le professioni intellettuali

Categoria di soggetti che per definizione non sono mai considerati imprenditori. I liberi professionisti (avvocati, commercialisti…) non sono mai in quanto tali imprenditori. Le disposizioni in materia di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa.

Categorie d’impresa

Imprenditori agricoli e non commerciali art. 2135 c.c.

Il comma 1 ci dice che è imprenditore agricolo chi esercita:

  • Coltivazione del fondo
  • Selvicolture (cura del bosco per ricavarne i relativi prodotti)
  • Allevamento di animali
  • Attività connesse

Nel secondo comma ci fu un dibattito:

  1. Per essere I.A. doveva essere dato rilievo anche al modo di produzione tipico dell'agricoltura e quindi era imprenditore commerciale chi produce per esempio con coltivazione artificiali – teoria dei giuscommercialisti
  2. Per essere I.A. era irrilevante come l’animale e la pianta venissero trattati. – teoria degli agraristi

Ci fu una riforma nel 2001 in cui il legislatore introduce il concetto di ciclo biologico: per coltivazioni del fondo, selvicoltura ed allevamento di animali si intendono “le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico (o di una fase necessaria del ciclo stesso), di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque (dolci, salmastre o marine).” Quindi per essere I.A. deve curare il ciclo biologico (animale che nasce, vive, muore…) o anche solo una parte (nasce e lo vendo) a prescindere dalle strutture che uso.

Le attività agricole connesse

Attività astrattamente commerciali, che essendo connesse ad un’attività principale possono perdere la qualifica di “commerciale” e diventare attività agricole. I requisiti per godere di questa agevolazione sono due:

  • Requisito soggettivo: colui che svolge questa attività connessa deve essere lo stesso che svolge l’attività agricola principale. Per esempio coltivo il fondo e poi faccio un’attività connessa agriturismo.
  • Requisito oggettivo: Ciò che viene prodotto: attività dirette a manipolazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente da attività principale. In base agli strumenti: attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata; comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale. Es.: chi alleva cavalli e poi fa il concorso ad ostacoli con quei cavalli.

I requisiti soggettivo e oggettivo convivono e hanno per conseguenza che il soggetto riesca a connettere l’attività commerciale a quella agricola essenziale in modo da avere vantaggi: non ha obblighi di scritture contabili, bilancio…

Imprenditore commerciale art. 2195 c.c.

Colui che esercita una delle seguenti attività:

  • Industriale, diretta alla produzione di beni e servizi
  • Intermediaria nella circolazione di beni (settore del commercio)
  • Di trasporto per terra, acqua o aria (sia di persone che di cose)
  • Bancaria o assicurativa
  • Altre attività ausiliarie alle precedenti

Imprenditore civile

L’imprenditore che non è né agricolo né commerciale. Per esempio l’attività mineraria, ausiliaria nel settore agricolo.

Piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.)

Sono piccoli imprenditori:

  • Coltivatori diretti al fondo (NO imprenditore agricolo)
  • Artigiani
  • Piccoli commercianti
  • Coloro che esercitano un’attività prevalentemente organizzata con il lavoro proprio e della propria famiglia.

Il vantaggio di essere classificato piccolo imprenditore è quello di non essere sottoposti allo statuto di imprenditore commerciale; tra cui l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, la tenuta delle scritture contabili e fino a qualche anno fa la soggezione a fallimento (il piccolo imprenditore non falliva).

Concetto della prevalenza

Per aversi piccola impresa è necessario che:

  1. L'imprenditore presti il proprio lavoro nell'impresa
  2. Il suo lavoro e quello degli eventuali familiari che collaborano nell'impresa, prevalgono sia rispetto al lavoro altrui sia rispetto al capitale proprio o altrui investito nell'impresa.

Quindi il proprio lavoro e quello familiare deve prevalere qualitativamente sul lavoro degli altri. Anche l’artigiano, per essere piccolo, deve rispecchiare il requisito della prevalenza (non nel senso che se ho 3 dipendenti allora per forza 4 devono essere familiari, è una prevalenza qualitativa e non quantitativa).

Esempio: Sarto che ha il cassiere, il commesso, un aiutante. Ovviamente 3 > sarto, ma è anche vero che il sarto è colui che fa il lavoro principale, gli altri aiutano.

Se uno è piccolo artigiano, lo è sempre o deve dimostrare che il lavoro è prevalentemente proprio e della famiglia? Se prevale è artigiano e piccolo imprenditore ///// se non prevale è artigiano ma non piccolo imprenditore. Non si applica lo statuto dell’imprenditore commerciale /// si applica, quindi obbligo di contabilità, iscrizione…

Domanda per chiarire: l’art. 2083 è diviso in due: una prima elencazione e poi la norma residuale. Chi rientra nell’elencazione è sempre piccolo imprenditore oppure è solo di carattere esemplificativo?

Risposta: la prevalenza vale per tutti, anche per i primi 3, se non rispetti il criterio della prevalenza non sei piccolo imprenditore anche se sei un coltivatore diretto, un artigiano o un piccolo commerciante.

Problema per gli artigiani: la legge quadro sull’artigianato chiarisce che essere artigiano ai sensi della vecchia legge, vale solo per godere di benefici di quella stessa legge.

Art. 2083 e art. 1 della legge fallimentare il piccolo imprenditore nella legge fallimentare Oltre all'articolo 2083 c.c. anche la legge fallimentare fissa una definizione di piccolo imprenditore: non usa più il principio di prevalenza ma un sistema di tre soglie di fallibilità: attivi, ricavi e debiti.

Non è oggetto a fallimento l'imprenditore commerciale che dimostri il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

  • Aver avuto nei tre esercizi precedenti un attivo patrimoniale non superiore a 300.000 €
  • Aver realizzato nei tre esercizi precedenti ricavi lordi non superiori a 200.000 €
  • Avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 €

Quindi basta il superamento anche solo di una soglia per essere esposto a fallimento. Per stabilire se l’imprenditore era fallibile o non fallibile bisognava definire se fosse piccolo o non piccolo, e quindi fare riferimento a queste soglie. Per non essere fallibile si deve sottostare alle 3 soglie (essere piccolo imprenditore) → nuova definizione di piccolo imprenditore.

Si crea così una nuova norma per capire se si è piccoli imprenditori. Ma allora: quale legge si guarda? Quella del 2083 (principio prevalenza) o quella dell’art. 1 (tre soglie)? Oggi la qualificazione ai sensi dell’art. 2083 è irrilevante ai fini della fallibilità, laddove invece la qualificazione di imprenditore agricolo è rilevante: l’imprenditore agricolo non fallisce, fallisce solo quello commerciale. Il piccolo imprenditore, se sta sopra le soglie, fallisce.

Impresa familiare (art. 230 bis c.c.)

Impresa nella quale collaborano (anche attraverso il lavoro nella famiglia) il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell’imprenditore, cosiddetta famiglia nucleare.

L'impresa familiare non va confusa con la piccola impresa: si può avere una piccola impresa che non sia impresa familiare perché l'imprenditore non ha familiari o non si avvale della loro collaborazione. Ha funzione di carattere sociale: serve a garantire un trattamento equo e riconosce diritti ai membri della famiglia sottoposti al controllo del capofamiglia (nel passato più forte). Infatti sono riconosciuti diritti sia sul piano patrimoniale (diritto al mantenimento, di partecipazione agli utili…) che amministrativo (decisioni in merito alla gestione straordinaria sono adottata a maggioranza dei familiari che partecipano all'impresa).

Impresa pubblica

L'attività di impresa può essere svolta anche dallo stato e dagli altri enti pubblici.

Dal punto di vista formale:

  • Impresa organo: lo stato o altro ente pubblico (comune, regione, provincia) che nell’ambito delle sue finalità istituzionali, ne fa altre accessorie che possono essere intese attività d’impresa (che può dare origine a guadagni). Es. comune che eroga il servizio di gestione del traffico: lo fa insieme alle sue attività, senza creare un ente apposito.
  • Ente pubblico economico: la P.A. può dar vita ad enti pubblici per l'esercizio di attività di impresa. Sono sottoposti allo statuto generale dell'imprenditore e se l'attività allo statuto dell'imprenditore commerciale (ma → sono esonerati dal fallimento). Ferrovie dello stato, poste italiane…

Dal punto di vista sostanziale:

  • SPA a prevalente partecipazione pubblica: lo stato e gli altri enti pubblici possono svolgere attività di impresa attraverso la costituzione di società (o la partecipazione in società) generalmente per azioni. Le prime due rimangono nel comparto pubblicistico mentre questa nel comparto privatistico.

Da tenere presente che a partire dal 1990 è in corso la privatizzazione delle imprese pubbliche.

Imprenditore collettivo – società

Conferimento di beni e servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica, allo scopo di dividerne gli utili. Se per esempio ogni socio mette 50'000 e l’amministratore della società compra un immobile, il proprietario dell’immobile è la società; sempre la società è quella che fallisce. Dal punto di vista formale la società è un imprenditore individuale.

N.B. la società non è sempre imprenditore collettivo e l’imprenditore collettivo non è sempre e solo una società.

Altre forme di impresa collettiva – non societaria

  • Associazioni e fondazioni: manca il perseguimento dello scopo del lucro oggettivo.
  • Consorzi: organizzazione comune fra più imprenditori per la disciplina o lo svolgimento in Comune di determinate fasi delle rispettive imprese.
  • Gruppo europeo di interesse economico (GEIE): organismo simile al consorzio caratterizzato dal carattere comunitario e dall'apertura alle attività professionali.
  • Associazione temporanea di imprese (ATI): contratti con cui due o più imprese si associano, senza perdere la loro individualità, per presentarsi di fronte ad una controparte come un blocco unico (per gli appalti).
  • Azienda coniugale: sei aziende gestite da entrambi i coniugi in regime di comunione legale e costituite dopo il matrimonio.

Ambito di applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale in generale

Lo statuto si applica a:

  • Impresa commerciale medio – grande (tengo come parametro i 3 indicatori della legge fallimentare)
  • Enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale l’attività commerciale
  • Tutte le società di forma commerciale (tutte tranne la S.S.)
  • Società estere che abbiano in Italia l’oggetto principale o la sede di amministrazione
  • Consorzi con attività esterna
  • GEIE

Esistono anche delle deroghe che sono sempre maggiori.

Impresa sociale (terzo settore: onlus…)

Svolgimento dell’attività d’impresa senza scopo di lucro in settori di interesse generale. Impresa che può essere costituita anche come società.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bnc.01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Beltrami Pierdanilo Adriano.
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