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Principio solidaristico

• Abuso del diritto soggettivo: illegittimità degli atti di esercizio del diritto non giustificati rispetto all'interesse della controparte, terzi e collettività;

• Articolo 7 progetto preliminare codice civile: nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo (si può sostituire con il termine causa) per il quale il diritto medesimo gli è stato riconosciuto; questa norma non trovò mai formulazione nella definizione definitiva del codice civile. La maggioranza pensò che l'inserimento di questa norma potesse minare la certezza del diritto. In quanto avrebbe significato dare un potere di descrizione amplissimo al giudice. Si preferì inserire singole disposizioni normative che costituivano casi specifici di tale figura. Come: Art 833: il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri; il termine scopo è

Utilizzato in maniera appropriata in quanto movente soggettivo del titolare che esercita il suo diritto.

Interpretazione restrittiva: cassazione 22/01/2016 1209: l'atto emulativo vietato ex articolo 833 presuppone lo scopo esclusivo di nuocere o di recare pregiudizio ad altri, in assenza di una qualsiasi utilità per il proprietario, sicché non è riconducibile a tale categoria un atto comunque rispondente ad un interesse del proprietario, né potendo il giudice compiere una valutazione comparativa discrezionale fra gli interessi in gioco o formulare un giudizio di meritevolezza e prevalenza fra gli stessi."

Il giudice non è chiamato bilanciare gli interessi del proprietario e terzo, ma può solo pronunciarsi vietando l'atto, solo quando non ci sia un interesse del proprietario.

Art 1438: la minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti; male

ingiusto: contra ius, non è giustificato da una norma dell'ordinamento giudico, si pone contro una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento. Nonostante questa definizione si potrebbe pensare che la minaccia di far valere un proprio diritto non sia mai un danno ingiusto: normalmente la minaccia non è causa di annullamento, ma lo può essere quando lo scopo è quello di conseguire un vantaggio ingiusto.

MINACCIA LEGITTIMA:

  1. quando la minaccia mira alla realizzazione della situazione giuridica che conseguirebbe all'esercizio del diritto (ad esempio la minaccia di agire ex art 2932 per ottenere la stipula del contratto definitivo);
  2. quando la minaccia mira comunque a soddisfare l'interesse che il diritto tutela (ad esempio minaccia di procedure esecutive da parte del creditore per ottenere la stipula di un contratto di vendita il cui corrispettivo è costituito dal credito. Se il bene venduto vale molto di più del credito,

La minaccia non è legittima perché non c'è coincidenza tra i due beni e il vantaggio è ingiusto). Una parte della dottrina e giurisprudenza ha teorizzato, anche in assenza di una espressa disposizione, un divieto generale di abuso di diritto:

  1. Abuso del diritto come principio-ponte tra costituzione e codice civile;
  2. Principio di solidarietà e bilanciamento di opposti diritti;

Varie definizioni di questa teoria:

  • PATTI: uso anormale del diritto soggettivo in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento (principio solidaristico) o non finalizzato alla realizzazione di un interesse reale;
  • SALVATORE ROMANO: utilizzo del diritto per perseguire un fine diverso da quello per il quale è dato alla legge. "Alterazione nella funzione obiettiva dell'atto".
  • BUSNELLI: eccesso dal diritto in caso di deviazione rispetto alla finalità intrinseca; (critica la tesi di Romano, ma la sua tesi viene criticata dalla
civilistica che sostiene quella di romano)
NATOLI: apparente conformità dell'atto abusivo rispetto al contenuto del diritto;
GIURISPRUDENZA E ABUSO DEL DIRITTO COME CRITERIO RIVELATORE DELLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE:
cass n 201066 del 2009: nella specie, alcuni ex concessionari della ranult avevano impugnato il recesso loro comunicato dalla causa automobilistica, lamentandone l'irragionevolezza e l'illegittimità, nonostante i relativi contratti di concessione di vendita le attribuissero il diritto di sciogliersi unilateralmente dal contratto senza alcuna giustificazione.
GIUDICE DI MERITO: rigetta le domande degli attori, affermando la piena liceità della condotta della convenuta che, per la preventiva scelta operata all'atto della determinazione del contenuto del contratto, appariva legittimata a sottrarsi ad ogni controllo causa sull'esercizio di tale potere.
Cass: qualora il contratto prevede il diritto di recesso ad nutum infavore di una delle parti, il giudice del merito non può esimersi, per il semplice fatto che i contraenti hanno previsto espressamente quella clausola in virtù della loro libertà e autonomia contrattuale, dal valutare se l'esercizio di tale facoltà si è stato effettuato ne pieno rispetto delle regole di correttezza e buona fede cui deve improntarsi il comportamento delle parti del contratto. La mancanza ellabuona fede in senso oggettivo, espressamente richiesta dagli articoli 1175 e 1375 nella formazione e esecuzione del contratto, può rivelare un abuso del diritto, pure contrattualmente stabilito, ossia un esercizio del diritto colta a conseguire fini diversi da quelli per i quali il diritto stesso è stato conferito. Abuso del diritto strettamente collegato alla violazione della buona e anche di fronte ad un atto emesso dalla legge, la cassazione ritiene che se questo diritto viene esercito per perseguire fini diversi da quello per cui è stato conferito.stato attribuito, viola la buona fede è abusivo e "conseguenzialmente, accertato l'abuso, può sorgere il diritto al risarcimento dei danni subiti,Tale sindacato, da parte del giudice di merito, deve pertanto essere esecutato in chiave di contemperamento dei diritti e interessi delle parti in causa, in una prospettivaAltre sentenze in cui il principio stato ribadito in altri ambiti.Cass relativa ad un contratto di apertura di credito (art 1842):il recesso di una banca da un rapporto di apertura di credito in cui non sia stato superato il limite dell'affidamento concesso, benché pattiziamente previsti anche in difetto di giusta causa, deve considerarsi illegittimo, in ragione di un'interpretazione del contratto secondo buona fede, ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrai, contrastando con la ragionevole aspettava di chi abbia fatto contro di poter disporre della provvista redditizia per il tempo prevista, e non sia dunquePronto alla restituzione in qualsiasi momento delle somme utilizzate. Il debitore il quale agisce per far dichiarare l'arbitrarietà del recessoha l'onere di allegare 'irragionevolezza delle giustificazioni date alla banca, dimostrando la sufficienza della propria garanzia patrimoniale così come risultante a seguiti degli atti di disposizione compiuti. Cassazione sezione lavoro 2013: l'abuso del diritto non è ravvisabile nel solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi, essendo invece, configurabile allorché il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, al fine di conseguire risultati.

Diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali i poteri o facoltà sono attribuiti.

Cassazione 2010: mette insieme il divieto di abusare del proprio diritto e il dovere di salvaguardia, individuando entrambi come corollari del principio della buona fede.

Il principio della buona fede oggettiva, intesa come reciproca lealtà di condotta delle parti, deve accompagnare il contratto in tutte le sue fasi, da quella della formazione a quelle dell'interpretazione e della esecuzione, comportando, quale ineludibile corollario, il divieto, per ciascun contraente, di esercitare verso l'altro i diritti che gli derivano dalla legge o dal contratto per realizzare uno scopo diverso da quello cui questi diritti sono preordinati nonché, il dovere di agire, anche nella fase della patologia del rapporto, in modo da preservare, per quanto possibile, gli interessi della controparte e quindi, primo tra tutti, l'interesse alla conservazione del vincolo.

Abuso del processo:

fattispecie particolare di abuso del diritto che ricorre, secondo la suprema corte, quando in violazione dei canoni di correttezza e buon fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o diverse rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti. Cass 2017: Debitore insolvente che stava andando incontro al fallimento. La domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi d'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il pale scopo di differire la dichiarazione di fallimento integra gli estremi dell'abuso del processo... tale richiesta, se reiterata, è meramente dilatoria e costituisce una fattispecie di abuso del diritto. All'interno del rapporto giuridico troviamo: soggetti, contenuto, oggetto.
  1. SOGGETTI: distinzione tra soggetto e persona.

personefisiche e giuridiche che hanno in interesse che vogliono perseguire;

CONTENUTO: può essere di varia natura e in genere è collegato all'interesse delle parti;

  • PROFILO FUNZIONALE: per la regolazione degli interessi in conflitto e quindi le posizioni presenti all'interno del rapporto giuridico. Le posizioni possono essere attive e passive;
  • SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE: troviamo una serie di figure molto importanti che sono figure che inquadrano un interesse che può essere patrimoniale o personale; Il rapporto giuridico è la più importante di una categoria più ampia che si chiama situazione giuridica;
  • DIRITTO SOGGETTIVO: tipica situazione giuridica soggettiva attiva. Situazione che consente al titolare il diritto di soddisfare il proprio interesse. Il diritto soggettivo è assoluto, mentre dal punto di vista passivo abbiamo situazioni come doveri, obblighi, generico dovere di astensione.
immediata con un bene o una risorsa, senza dover considerare gli interessi o i diritti degli altri.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
117 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuri99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Naddeo Francesco.