Contratti di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma
Il legislatore italiano, nel percepire nel nostro ordinamento le prescrizioni comunitarie, ha proceduto alla codificazione di nuove categorie contrattuali e alla disciplina di nuovi istituti che hanno minato l'unitarietà del sistema contrattuale. Accanto ai contratti disciplinati dalle norme contenute nel codice civile, esistono i contratti dei consumatori e i contratti di impresa asimmetrici che recente dottrina civilistica ha ricondotto a una nuova categoria, qualificata "terzo contratto".
La formula "terzo contratto" si deve a Pardolesi. Essa ha da subito suscitato l’interesse della dottrina che ha ritenuto di farvi rientrare le ipotesi in cui il contratto intercorre tra due imprenditori, l'uno in posizione di debolezza rispetto all'altro dotato di maggiore forza contrattuale. Da qui l'idea di enucleare una terza categoria di contratto, caratterizzata da un'asimmetria di posizione tra le parti, che si affianca a quelli già conosciuti come i contratti del consumatore, con la conseguente individuazione di uno statuto normativo per esso applicabile.
Contratto del consumatore
Il contratto del consumatore è un contratto fra consumatore e un operatore economico professionale, relativo all'acquisto di beni e servizi forniti da quest'ultimo. La definizione ci è stata data dall'Europa: a norma dell'articolo 3, lett. T) del trattato istitutivo, la CE contribuisce, con la propria azione al rafforzamento della protezione dei consumatori. Allo scopo di assicurare ai consumatori europei un livello uniforme ed elevato di protezione e di promuovere gli interessi, la CE deve intervenire (art. 153 del Trattato), per tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi", e deve perseguire tali obiettivi soprattutto attraverso misure di ravvicinamento (e cioè di armonizzazione) delle legislazioni nazionali dei paesi membri, adottati nel quadro del processo di realizzazione del mercato interno.
Numerosi sono i provvedimenti normativi (quasi sempre si tratta di direttive) adottati dalla CE nell'ambito della politica di protezione dei consumatori ed in vista della realizzazione degli scopi individuati nell'articolo 153 del trattato. Vanno in particolare segnalati:
- Direttiva in materia di responsabilità per danno dei prodotti difettosi;
- Direttiva in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;
- Direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
- Direttiva in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori;
- Tutte le direttive indicate nella parte già spiegata.
Trattasi di un insieme di provvedimenti, riguardanti categorie più o meno ampie di contratti che contengono una serie di regole speciali, destinate a trovare applicazione in azione alle (e talora in sostituzione delle) regole generali (contenute nella disciplina generale dell'obbligazione e del contratto, nonché della disciplina specifica dei singoli tipi contrattuali) tutte le volte in cui un contratto venga concluso da un consumatore con un professionista.
Ratio: esigenza di assicurare ai consumatori forme particolari e tendenzialmente inderogabili di protezione quando essi si trovino ad instaurare rapporti contrattuali con soggetti che operano nell'esercizio della propria attività professionale: in queste ipotesi gli interessi economici dei consumatori sono infatti particolarmente esposti al rischio di essere sacrificati dal momento che, di norma, i professionisti dispongono di una forza economica contrattuale, nonché di una quantità di conoscenze e informazioni, di gran lunga superiore rispetto a quella di cui godono i consumatori.
Le norme di recepimento delle sopra menzionate direttive comunitarie, fino a poco tempo fa erano queste. Il d. legisl. 6 settembre 2005, n. 206, recante "riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori" – codice del consumo (articolo 156) - ha tuttavia integramente abrogato (con la sola eccezione delle disposizioni di recepimento della direttiva concernente il credito al consumo), le norme attraverso le quali era stata originariamente data attuazione nell'ordinamento italiano alle direttive CE di tutela del consumatore in materia contrattuale (comprese quelle che erano state incluse nel codice civile) norme, i cui contenuti sono stati trasfusi nella parte III e nel titolo III della parte IV dello stesso codice del consumo.
L'approvazione del codice va considerata una svolta importante nella tutela dei consumatori italiani. Riguarda le fasi del rapporto del consumo, dalla pubblicità alla corretta informazione, dal contratto, alla sicurezza dei prodotti, fino all'accesso alla giustizia e alle associazioni rappresentative dei consumatori. Con l'introduzione dell'articolo 140-bis, il codice si è arricchito dell'"azione di classe", cioè della procedura dinanzi al tribunale finalizzata all'ottenimento del risarcimento del danno in capo a ciascun componente del gruppo di consumatori danneggiati da un medesimo fatto.
Nel 2011 il codice è stato modificato con il decreto legislativo 23 maggio 2011 in materia di multiproprietà e di turismo organizzato. Il decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 21 ha introdotto maggiori informazioni precontrattuali per i consumatori, in particolare nei contratti a distanza e negoziati al di fuori dei locali commerciali. Nel 2015 il codice del consumo è stato ulteriormente aggiornato con il Decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 che alla parte V ha introdotto il titolo II-bis concernente la nuova disciplina relativa alla risoluzione extra giudiziale delle controversie in materie di consumo.
Posizione di Roppo
In una prospettiva sistematica, cioè attenta al diritto dei contratti inteso come sistema, l'emersione della categoria del contratto del consumatore pone tre questioni:
- Identificare dove siano situate le più significative differenze tra la disciplina del contratto del consumatore e disciplina comune del contratto;
- Misurare quanto è ampio il divario che queste differenze scavano tra il regime dei contratti del consumatore e regime del contratto del diritto comune;
- Verificare l'area coperta dal regime dei contratti del consumatore e la sua eventuale forza espansiva al di là dell'ambito che originariamente gli è proprio.
Sotto quale angolo visuale Roppo analizza tali questioni? Sotto l'angolo dei rimedi contrattuali cui il contratto del consumatore risulta esposto.
Può dirsi che:
- In primo luogo, molti contratti del consumatore sono tipicamente esposti a quel rimedio distruttivo del vincolo contrattuale che è il recesso, nella sua variante di recesso di pentimento, che risulta estraneo ai fondamenti del contratto di diritto comune;
- In secondo luogo, il contratto del consumatore è esposto all'operare di altri rimedi contrattuali, riconducibili alla categoria dell'invalidità, in misura molto più estesa ed intensa di quanto accada per il contratto di diritto comune, sicché può darsi che sia un contratto complessivamente più vulnerabile; e ciò in conseguenza di un sovrappiù di vincoli imposti all'autonomia privata, cui corrisponde un sovrappiù di possibili impugnative per i casi di mancata osservanza dei vincoli stessi;
- Ma queste speciali invalidità, se sono più pervasive delle invalidità di diritto comune, si presentano meno drammatiche e distruttive del vincolo contrattuale, di cui tendono a pregiudicare non la sussistenza, ma solo i contenuti.
Considerazioni
1. Nei contratti del consumatore si è ormai affermata la figura del recesso legale di pentimento: ovvero quel rimedio con cui si consente alla parte consumatrice di recedere dal contratto entro un breve termine dalla conclusione, a prescindere da qualsiasi presupposto giustificato o anche solo obiettivo del recesso. Tale rimedio è quello che si presenta come più potenzialmente distruttivo nei confronti del vincolo contrattuale.
2. Le discipline dei contratti del consumatore assoggettano la libertà contrattuale a vincoli nuovi e ulteriori rispetto a quelli che gravano sul contratto di diritto comune.
- Vincoli di forma: per via della necessità di una più intensa protezione del consumatore e di una maggiore certezza e conoscibilità dei propri diritti e obblighi contrattuali;
- Vincolo di trasparenza: relativi alle informazioni che devono essere fornite a monte dal contratto del consumatore;
- Vincolo di contenuto: il riferimento è alla disciplina di settore e alle discipline trasversali, sotto l’ispirazione dell'articolo 1322.2)
Sui contratti del consumatore incombono nuove invalidità, ignote al regime ordinario del contratto: esse sono più leggere e contenute delle invalidità di diritto comune:
- Se l'invalidità investe l'intero contratto (es. per la violazione di un vincolo di forma) essa si presenta quasi sempre come invalidità relativa, invocabile dal solo consumatore;
- Se l'invalidità tocca singole parti del contratto, i casi possono essere due:
- Sostituzione di diritto della clausola invalida, in senso favorevole al consumatore, con salvataggio del contratto (1419 c.2);
- Clausola invalida cade senza essere sostituita, lasciando un vuoto nel regolamento contrattuale (1419 comma 1).
Quali sono i punti di frattura tra contratto del consumatore e contratto di diritto comune?
Quattro sono i principi insiti nel tradizionale modello del contratto di diritto comune che ricevono un profondo vulnus dalla nuova disciplina dei contratti del consumatore:
- Il valore del vincolo contrattuale (1372);
- Principi della causa e della buona fede contrattuale;
- Principio della tendenziale insindacabilità dell'equilibrio contrattuale fissato dalle parti;
- Il principio della distinzione tra le regole di validità e regole di comportamento e dei relativi rimedi.
Contratto asimmetrico
Roppo non si concentra su un solo aspetto del diritto contrattuale di fonte europea, non considera la pluralità di settori in
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