DIRITTO EUROPEO DEI CONTRATTI
Il tema dell'armonizzazione e europeizzazione dei contratti ha avuto una stagione che va da fine anni 90 fino al 2010 di intensa riflessione da parte dei giuristi italiani. Poi nessuno se n'è più occupato, anche se l'idea di armonizzare i contratti era un'idea giusta. Dice R.: "trovo che ci sia un vizio nel modo con cui la cultura giuridica italiana generalmente guarda alla prospettiva di un diritto europeo dei contratti, difficoltà prettamente italiana. Ci sono due ragioni: una irenica, cioè pacifica in quanto c'è stata da parte del diritto italiano l'idea che questo processo sarebbe potuto essere portato avanti senza conflitti, e una apologetica, in quanto il diritto civile italiano ha pensato fosse fisiologico andare verso il diritto europeo dei contratti ma non vero perché durante il percorso ci sono stati degli ostacoli.
Diritto europeo dei contratti
La questione
sull'armonizzazione delle norme contrattuali tra i paesi membri dell'Unione Europea; per garantire una maggiore certezza giuridica agli operatori economici che operano a livello transnazionale; per promuovere la concorrenza e la tutela dei consumatori. 3) Quali sono state le principali iniziative europee in materia di diritto contrattuale? Tra le principali iniziative europee in materia di diritto contrattuale si possono citare: il progetto di un "Codice Civile Europeo" proposto dalla Commissione Europea nel 2010; la Direttiva sulle clausole abusive nei contratti tra professionisti e consumatori; la Direttiva sulle vendite di beni di consumo e sulle garanzie; il Regolamento Roma I sulle leggi applicabili ai contratti; il Regolamento Roma II sulle leggi applicabili alle obbligazioni extracontrattuali. 4) Quali sono le principali critiche mosse all'europeizzazione del diritto contrattuale? Tra le principali critiche mosse all'europeizzazione del diritto contrattuale si possono citare: la perdita di sovranità degli Stati membri nell'ambito della legislazione contrattuale; la mancanza di una cultura giuridica comune tra i paesi membri; la complessità e l'eccessiva regolamentazione delle norme europee; la difficoltà di conciliare le diverse tradizioni giuridiche nazionali. 5) Quali sono i vantaggi dell'europeizzazione del diritto contrattuale? Tra i vantaggi dell'europeizzazione del diritto contrattuale si possono citare: la facilitazione degli scambi commerciali tra i paesi membri; la creazione di un mercato unico europeo più integrato; la tutela dei consumatori attraverso norme comuni; la promozione della concorrenza e dell'efficienza economica; la semplificazione delle transazioni transnazionali. In conclusione, l'europeizzazione del diritto privato, e del diritto contrattuale in particolare, è un processo complesso che mira a armonizzare le norme contrattuali tra i paesi membri dell'Unione Europea. Nonostante le critiche e le sfide che questo processo comporta, l'obiettivo principale è quello di favorire la creazione di un mercato unico europeo più integrato e di garantire una maggiore certezza giuridica agli operatori economici.degli operatori giuridici (avvocati); per chiarire e uniformare il diritto applicabile; per attualizzare il diritto e adeguarlo alla nostra complessa realtà soprannazionale europea; per fare ordine e per avere una sola fonte fondamentale di regolazione del diritto dei contratti in Europa. L'unificazione del diritto privato sembrava opportuna anche in previsione di una futura unione degli stati europei ed auspicabile anche per rafforzare il ruolo politico dell'Europa nel mondo. Unificare il diritto privato e dei contratti rappresentava anche una importante occasione per modernizzare ed innovare il diritto europeo.
3) Quando inizia questo progetto? La commissione europea ha adottato al Comunicazione 19 maggio 2003 68 def., nella quale ha stabilito un piano di azione per la realizzazione una disciplina europea del contratto più coerente. Secondo questo piano doveva essere scritto un "Quadro comune di riferimento" (CFR Common Frame of Reference) di termini,
nozioni e principi. Tuttavia già prima del 2003, c'erano stati alcuni importanti tentativi di unificazione del diritto privato europeo. Nel 2001, la commissione europea ha pubblicato una comunicazione al Consiglio e Parlamento europeo, con lo scopo di "allargare il dibattito sul diritto contrattuale europeo, coinvolgendo il Parlamento europeo, il Consiglio e le diverse parti interessate: imprese, operatori del diritto, accademici e associazioni dei consumatori". La comunicazione ha proposto quattro opzioni per il futuro sviluppo del diritto contrattuale europeo: 1. Assenza di un'azione comunitaria; 2. Promozione di un complesso di principi comuni in materia di diritto contrattuale per arrivare a una maggiore convergenza degli ordinamenti nazionali; 3. Miglioramento qualitativo della legislazione già esistente; 4. Adozione di una nuova ed esaustiva legislazione a livello comunitario. Le risposte alla comunicazione della Commissione sono state tante, quasi.Favorevoli alle opzioni 2 e 3, e quasisempre sfavorevoli all'opzione 4. Dopo il processo consultivo, la commissione ha prodotto il piano d'azione che, pur essendo favorevole alle opzioni 2 e 3, non manca di volontà nel continuare la ricerca ad un possibile codice europeo. Sembra quindi che l'idea della codificazione non sia stata abbandonata, e sarà un obiettivo per il futuro.
4) Quali?
Nel tempo, si formarono alcuni gruppi di studio e lavoro sul tema:
- il gruppo UNIDROIT;
- la Commissione Lando, che ha prodotto i Principi di Diritto Europeo dei Contratti (PECL);
- il gruppo sul Codice Civile Europeo;
- la Commissione Gandolfi sul Codice Europeo Dei Contratti.
Dopo il 2002, si formarono molti gruppi di studio sul diritto europeo, sull'armonizzazione e sull'unificazione di esso, confluiti in una rete europea per la realizzare il CFR che si chiama NETWORK OF EXCELLENCE e sono:
- Study Group On A European Civil Code;
- Common Core Group;
- Datebase Group;
- Academy.
Troppo dettagliate che possano sovrapporsi ed essere integrate dalle regole nazionali, senza abrogarle completamente.
Che tipo di regole?
Si era detto che fosse necessario pensare a strumenti di soft law, non vincolanti.
Obiezione:
Se il CGR è temporaneamente non vincolante, per permettere agli operatori giuridici e agli stati di prepararsi, dopo un certo periodo di l'assenza di vincolatività impedirebbe agli strumenti di sviluppare la sua funzione propria e raggiungere il suo obiettivo.
Per un migliore funzionamento del CFR sarebbero servite regole generali e clausole uniformi da inserire direttamente nei contratti in tutti gli stati dell'unione europea.
Regola generale: dovrebbero essere astratte e sufficientemente concettuali da permettere una vasta applicazione, da renderne possibile l'applicazione a contratti atipici e fattispecie nuove non contemplate o che non sono state fino ad ora rilevanti e per fare in modo che il diritto sviluppi con la
- il contratto in generale;
- i contratti tipici;
8.1 Hard law
Con questo termine intendiamo le regole inderogabili (mandatory laws) che vengono introdotte nei sistemi giuridici degli stati membri, sia dal potere legislativo dell'unione europea, sia dagli stati membri indipendentemente attraverso un trattato. L'espressione quindi comprende l'armonizzazione con
Le direttive e anche l'armonizzazione con un codice civile europeo. La legislazione europea avvenuta finora ha avuto un ruolo importante per rompere alcune barriere economiche al mercato unico, create da regole divergenti. Tuttavia vi sono molti problemi con la legislazione esistente.
In primo luogo, il "metodo classico comunitario", usato dal processo legislativo europeo, non si presta all'armonizzazione del diritto contrattuale europeo.
In secondo luogo la scelta della direttiva come atto legislativo significa che le divergenze nazionali non vengono limitate nel processo di attuazione; diversi giuristi hanno sostenuto la desiderabilità della progettazione, esecuzione e applicazione di un codice contrattuale europeo: il principale vantaggio di un codice europeo è la sua capacità di diminuire i costi di transazione, a condizione che le regole inderogabili siano limitate a quelle assolutamente necessarie.
In primo luogo la divergenza nelle regole
giuridiche significa che un eventuale codice non poteva essere ac-
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