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Elementi di diritto civile

Capitolo 1 - Il diritto privato e le sue fonti

1.1 Il diritto come insieme di regole

Diritto > insieme di regole che servono a risolvere i problemi.

  • Esistono altri sistemi di regole > es. regole dell’etichetta, grammatica.
  • I vari sistemi possono dare risposte diverse allo stesso problema.

Norme giuridiche > si possono ricavare dalle fonti di diritto.

  • Generalità > si rivolgono ad una collettività (gruppi in- o determinati).
  • Non legata a persone singole (non ad personam).
  • Astrattezza > non si riferisce al fatto concreto - nella fattispecie (astratta).

Fonti di diritto > atti o fatti a cui si deve guardare per comprendere quale è la soluzione di un certo problema conforme al diritto.

  • Fonti scritte > atti scritti posti in vigore da autorità a ciò politicamente legittimate, che stabiliscono cosa si possa e non si possa fare nelle diverse situazioni (es. legge).
  • Consuetudini > comportamenti generalmente seguiti da una comunità con la convinzione che essi siano conformi al diritto.

Territorialità > le leggi variano in base al luogo.

  • Esistono però leggi sovranazionali.
  • Nascono con la nascita dello Stato > popolo in un territorio.
  • Presenza di sovranità > decisione propria delle leggi.
  • Coesione linguistica > tutela minoranze linguistiche e dialetti.
  • Temporalità > variazione in base al tempo.

Il diritto può essere originale o “copiato” > riferimenti ad altre leggi ordinamenti (le idee giuridiche circolano come tutte le altre idee).

Diritto pubblico > comprende le norme che disciplinano e regolano l'organizzazione e il funzionamento dello Stato, delle istituzioni e degli enti pubblici, e i rapporti tra cittadini e questi enti.

Diritto privato > si occupa dei rapporti tra soggetti privati.

  • Diritto civile > usato come sinonimo > tutto il diritto privato che non rientra nel diritto commerciale.

1.2 Le fonti di diritto in Italia

Preleggi > art 12 interpretazione della legge.

Leggi ordinarie > (art 70-74 Cost) atti normativi adottati dal Parlamento (di norma regole a cui la popolazione è sottoposta).

Atti aventi forza di legge > atti non adottati dal Parlamento ma che hanno la stessa forza.

  • Atti adottati dal Governo ma legittimati ex ante o ex post dal Parlamento.
  1. Decreti legislativi > (art 76 Cost) approvati dal Governo dopo una delega conferitagli dal Parlamento.
    • Materie particolarmente complesse.
    • Parlamento stabilisce le linee guida.
  2. Decreti legge > (art 77 Cost) atti proposti dal Governo in una situazione di emergenza e urgenza per la quale non c'è la possibilità di attendere l'approvazione del Parlamento.
    • Perdono efficacia dopo 60 giorni se non approvati dal Parlamento.

DPCM > decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - atto amministrativo del presidente > non ha forza di legge.

  • Non potrebbe intaccare la vita del popolo.

Leggi regionali > art 117 Cost.

Codici > (in Italia) civile - penale - di procedura civile - di procedura penale.

  • In Italia sono decreti legislativi.
  • Si contraddistinguono per l'ampiezza e la complessità delle materie trattate.
  • Il legislatore può modificarli in qualsiasi momento.
  • Grande stabilità nel tempo > codice civile dal 1942.

Costituzione > in vigore dal 1948.

  • Fissa le regole fondamentali.
  • La legge ordinaria non può modificarla.
  • Norma non modificabile > articolo 139 (ultimo articolo) 1948.
  • Impossibile la reintroduzione della monarchia - solo tramite abrogazione dell'articolo 139 - occorre un referendum popolare.
  • Corte Costituzionale > organo apposito con lo scopo di controllare la conformità alla Costituzione delle leggi ordinarie - controllo in modo incidentale > solo se la norma viene contestata (solo con un problema concreto) - non ogni volta che viene introdotta una legge.

Regolamenti > subordinate alle leggi ordinarie, emanati dal potere esecutivo.

  • Adottati dal governo, dai ministri o autorità amministrative.
  • Norme di dettaglio, relative all'organizzazione e al funzionamento degli uffici pubblici o ad altre materie sulla base di una specifica delega contenuta in un atto avente forza di legge.
  • Completare la disciplinata dalle leggi.
  • Non possono derogare a leggi.
  • Facilmente modificabili > solo atto del ministro.

Usi e consuetudini > subordinati alle leggi ordinarie.

  • Non scritte.
  • Regole costantemente applicate da una comunità con la convinzione che esse siano conformi al diritto.
  • Consuetudine > elemento materiale > ripetizione del comportamento.
  • Elemento psicologico > convinzione della applicatorietà.
  • Usi > efficacia solo se richiamati da fonti superiori.

Fonti del diritto dell'UE

Fonti primarie > trattati istituiti dall'UE e successive modifiche.

  • Trattato di Roma e il trattato di Maastricht.
  • L'Italia ne è vincolata.
  • Prevedono che gli organi dell'UE possano produrre diritto attraverso le proprie fonti.

Fonti di diritto derivato > regolamenti europei > pongono in essere norme direttamente applicabili in ognuno degli Stati membri.

  • “Leggi” dell’UE - prevalgono sulle leggi ordinarie degli Stati membri.
  • Direttive > pongono degli obiettivi agli Stati - non direttamente applicabili ai cittadini - scopo > avere un'omogeneità delle norme europee ma facendo in modo che queste siano conformi alle situazioni di ogni singolo stato.

1.3 L’interpretazione del diritto

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire un altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall'intenzione del legislatore.

  • Non si può interpretare la legge a sentimento.
  • Attribuzione solo del senso evidente della norma.
  • Interpretazione basandosi sulle intenzioni del legislatore > le parole non hanno significato proprio ben distinto.

Tipi di interpretazione > dichiarativa, correttiva (estensiva e restrittiva), teologica, giudiziale, dottrinale, autentica.

Teorie dell'interpretazione

  • Cognitiva > attività di tipo conoscitivo - scoprire significato oggettivo di parole e testi - conoscenza non creazione > la norma esiste, va solo conosciuta.
  • Scettica > attività di tipo decisorio - Il significato proprio delle parole non esiste - interprete crea.
  • Intermedia > attività mista - a volte creazione a volte ricerca del significato - è l'interprete a decidere quali sono i casi facili e quelli difficili > possibile ambiguità > non ci sono regole.

Norme giuridiche > si ricavano dalle fonti del diritto con l’interpretazione - parte sempre da un problema concreto o di ordine teorico - interprete individua disposizioni > fonti del diritto rilevanti - disposizione ≠ norma - norma > risultato dell’attività dell’interprete.

Interpretazione analogica (o analogia) > se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si fa riferimento a disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe - stessa ratio, ragione > almeno un elemento di somiglianza - non per tutte le leggi > leggi penali > principio del favor rei - i cittadini devono essere puniti solo per fatti espressamente individuati come reati dalla legge - leggi eccezionali > per situazioni eccezionali - es. leasing > accordo bilaterale tra azienda produttrice e utilizzatore, dove la prima concede il godimento di beni im- o mobili al secondo - finanziario > alla fine del contratto il bene non ha quasi valore - immobiliare > (di trasferimento) alla fine del contratto il bene viene trasferito all'utilizzatore.

Principi generali > nel diritto non esistono lacune - un giudice, di fronte ad una controversia, non potrà mai concludere che non ha una soluzione da dare, perché il diritto non se ne occupa - dovrà sempre pronunciarsi in qualche modo.

Onere > disposizione che chi fa testamento (o donazione) stabilisce a carico dell'erede o del ricevente - esistono contratti che per legge non prevedono l'onere.

1.4 L’applicazione del diritto

Applicare una norma > comportarsi conformemente a quanto essa prevede - tutti applichiamo norme giuridiche.

Fisiologia del diritto > applicare una norma senza pensare a sanzioni.

Controversie > possono risultare da diverse ricostruzioni delle circostanze di fatto, dalle norme applicabili o dal rifiuto di una delle parti di applicarle spontaneamente.

Giudice > deve stabilire quale delle parti ha ragione nella controversia - deve ricostruire i fatti, interpretare il diritto per ricavare le norme applicabili, applicare le norme al fatto.

Azione > iniziativa volta a provocare l’intervento del giudice - attore > chi la promuove convenuto > l’altro soggetto - l’attore ha di norma l’onere di provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa - il convenuto può proporre un’eccezione > se sostiene che vi siano altri fatti che fanno venir meno il diritto della pretesa.

Fattispecie > modello di fatto - si realizza un fatto che entra in un modello > il giudice ne deve far discendere gli effetti - ricostruzione di fatto e di norma > due operazioni connesse - il fatto detta al giudice le domande da porsi nel momento in cui ragiona sulle fonti del diritto - il giudice applica la norma al fatto - il provvedimento deve essere motivato (ricostruire i fatti e chiarire l’interpretazione).

Diversi gradi di giudizio > 1. tribunale, giudice di pace, tribunale per i minorenni - giudici di pace > livello più basso, regolano le controversie minori - giudici onorari - qualità non sempre alta - tribunale > giudice monocratico (solo uno decide) 2. Corte d’appello > collegialità necessaria - controversie più importanti necessitano più occhi 3. Corte di cassazione.

Corte di cassazione > garantisce l’uniformità dell'interpretazione su tutto il territorio - solo una a Roma - funzione nomofilattica > deve assicurare l'uniforme e corretta interpretazione del diritto - giudica solo di diritto e non in fatto > può intervenire sul fatto solo se è stata applicata una norma sbagliata - giudizio di legittimità > contrapposto al giudizio di merito - giudizio ristretto, limitato.

1.5 L’interpretazione del diritto e le fonti

L’interpretazione del diritto non è un’operazione meccanica e soggetta all'evoluzione del tempo.

Responsabilità civile > quando accade un fatto tra persone non legate giuridicamente - esempi incidente stradale, risarcimento del danno.

Clausole generali > norme che impongono al giudice una direttiva di scelta per la risoluzione del caso concreto (vaghe ed elastiche) - a partire da queste la giurisprudenza riconosce principi generali capaci di applicazioni molto ampie - es. principio generale di buona fede, buon costume, forza maggiore, giusta causa, diligenza del buon padre di famiglia.

Giurisprudenza > insieme delle sentenze dei giudici - a volte la giurisprudenza è inserita nelle fonti di diritto > è ed essa che realisticamente si guarda per individuare le norme giuridiche.

Dottrina > insieme delle opere scritte degli interpreti teorici del diritto - articoli e libri in cui i giuristi espongono le loro interpretazioni.

Capitolo 2 - Il diritto privato italiano

2.1 Le situazioni giuridiche soggettive

Diritto soggettivo > pretesa riconosciuta e garantita dal diritto (oggettivo).

  • Diritti sogg. relativi > nei confronti di una o più persone determinate (obbligo).
  • Diritti sogg. assoluti > nei confronti della generalità di persone (dovere).

Diritto amministrativo > interesse legittimo, diritto soggettivo ma non con un mio pari.

Diritti di credito > diritti relativi a ricevere una certa prestazione avente carattere patrimoniale - gli obblighi prendono il nome di obbligazioni - prestazione patrimoniale > quando può essere scambiata per denaro - titolare > creditore soggetto obbligato > debitore - oggetto dell’obbligazione > prestazione - corretto svolgimento > adempimento (al contrario inadempimento).

Diritti reali > “res” cosa bene, diritto su un bene verso di tutti - diritti assoluti, in particolare sulle cose > beni - proprietà > il più importante > diritto assoluto sulla cosa - usufrutto > diritto di godere di una certa cosa e di trarne i suoi frutti per un periodo di tempo limitato (massimo > durata della vita dell’usufruttuario) - il vero proprietario è detto nudo - servitù > peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente ad un diverso proprietario - diritti a trarre dalla cosa utilità limitate > es. servitù di passaggio - es. servitù di non costruire più in alto un muro.

Beni > cose che possono essere oggetto di diritti.

  • Beni immobili > suolo, costruzioni, tutto ciò che accede stabilmente al suolo - esistono pubblici registri immobiliari > in essi devono essere trascritti i contratti dei beni immobili - universalità di immobili > pluralità di cose che appartengono alla stessa persona.
  • Beni mobili > tutti gli altri - b.m. registrati > beni di importante valore economico (auto, moto, aerei, navi).

2.2 L’autonomia privata

Il diritto privato può muovere dal riconoscimento dell’autonomia privata - ognuno è il miglior giudice di sé stesso > razionalità.

Autonomia privata > possibilità riconosciuta agli individui di regolare nel modo desiderato le situazioni che li riguardano - ognuno è il miglior giudice di se stesso è giusto decidere per se stessi - libertà contrattuale (se concludere contratti e quali), libertà coniugale (se sposarsi e con chi), libertà testamentaria (regolare la sorte del proprio patrimonio), libertà medica (subire o no cure mediche).

Ruoli del diritto > afferma riconoscere autonomia privata - ruolo suppletivo > stabilire cosa succede se i soggetti non prendono decisioni - limitare l’esercizio dell’autonomia privata.

  1. Vietando o imponendo certi contenuti (es. interessi usurari).
  2. Stabilendo le condizioni necessarie perché un certo atto di esercizio.
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mici21 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Law and Humanities e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Zamperetti Giorgio Maria.
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