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A B
accordo simulato
es. se si taglia con una forbice a metà l'accordo simulato, c'è una dichiarazione che non
coincide con la volontà. Ma in questo caso bisogna mettere insieme i due pezzi del
foglio che ricomprendono anche l'accordo simulatorio
Simulazione- accordo sul non volere gli effetti dell'altra parte di accordo.
Divergenza tra ciò che viene detto e ciò che viene dichiarato.
La simulazione non è una divergenza tra l'atto bilaterale e la dichiarazione. Sussiste
l'esistenza dell'accordo su un difetto di volontà, l'esistenza dell'accordo sul non volere
gli effetti dell'altro accordo.
Questo si basa su un diverso approccio concettuale.
Se la questione fosse meramente dogmatica, non ci sarebbe interesse ad affrontare la
simulazione. Ma c'è una conseguenza pratica importante.
La tesi di Sacco prevede una giusta dimostrazione: quando si agisce in giudizio per far
valere la simulazione.
Nel caso in cui B convenga in giudizio A per ottenere il trasferimento del bene che ha
simulatamente venduto, A per difendersi non invoca la mancanza di volontà, ma
l'esistenza dell'accordo, della dichiarazione è un accordo simulatorio.
Se fosse vero che la simulazione è una mera divergenza tra volontà e dichiarazione, la
parte non voleva quello che aveva dichiarato.
La giurisprudenza dice che si deve provare l'esistenza dell'accordo simulatorio.
È rilevante la simulazione??
Nella simulazione le parti dichiarano un certo negozio, ma in realtà sono d'accordo nel
non volere nessun effetto.
Quella che delle due parti non vuole la dichiarazione ha l'onere di dimostrare l'esistenza
dell'accordo simulatorio- la conseguenza è la nullità della compravendita.
Il problema si pone se la simulazione è relativa. Le parti fingono una compravendita, ma
in realtà effettuano una donazione. Viene fatto un accordo simulatorio in forza del quale
la controdichiarazione ha per oggetto la donazione.
Il problema che si pone è quello della forma.
Di per sé la compravendita per essere valida è la forma scritta.
La donazione richiede la forma dell'atto pubblico.
es. la compravendita tra A e B che riveste effettivamente la forma di atto pubblico
davanti a 2 testimoni- riguarda la forma richiesta per la donazione.
L'atto denominato compravendita viene fatto per atto pubblico alla presenza di due
testimoni. Si fa un accordo simulatorio con cui A e B dicono che il prezzo non si paga
perchè c'è una donazione.
L'accordo può essere fatto anche in forma orale. Le parti mettono per iscritto con la
scrittura privata che mettono in un cassetto.
La lettura tradizionale della simulazione (diritto privato), che vede la simulazione come
un fenomeno di divergenza. Sta nella dichiarazione indagare sulla reale volontà. Da
questa dichiarazione bisogna risalire alla reale volontà delle parti.
La forma prevista è l'atto pubblico con due testimoni- requisito formale che soddisfa il
requisito formale della dichiarazione da cui si può risalire alla reale volontà delle parti,
che trova soddisfazione nella reale volontà delle parti.
È irrilevante che l'accordo sia fatto in forma orale o scritta.
La volontà delle parti si rileva solo nella dichiarazione.
Nell'ottica di Sacco compete alla parte sottoscrivere la reale volontà.
L'acquisto dell'atto pubblico e dei 2 testimoni, viene soddisfatto anche dall'accordo
simulatorio.
Se l'accordo simulatorio prevede l'atto pubblico davanti a due testimoni, con la
segretezza e l'occultamento vacilla la simulazione. Anche se non si può escludere che la
parte l'atto pubblico, il notaio rediga separatamente un atto pubblico con il contraente.
Nell'ottica di Sacco il contratto simulato viene considerato nullo per difetto di forma- un
pezzo della dichiarazione manca come requisito formale a pena di nullità.
Contratto apparente- compravendita.
Accordo simulatorio e donazione- contestuali.
Il contratto dissimulato nell'otica tradizionale prevede la dichiarazione.
Secondo Sacco il contratto dissimulato sta nell'accordo simulatorio.
Il contratto dissimulato è nullo.
Differenza di trattamento nella fattispecie.
Due aspetti processuali:
-il contratto simulato viene considerato nullo dalla giurisprudenza.
Se la simulazione assoluta determina nullità, il contratto simulato si conclude in quel
modo.
Se la simulazione è relativa, la nullità del contratto simulato si accompagna all'invalidità
del contratto.
Dire che un contratto è simulato prevede una conseguenza importante:il contratto non è
soggetto a convalida.
La convalida è un negozio unilaterale con cui la parte può far valere l'annullamento del
contratto; la parte decide di volerne gli effetti. La controparte non si può opporre.
Trattandosi di ipotesi di nullità e annullabilità il rimedio della convalida alla radice
viene escluso. Una delle parti singolarmente non può attribuire al contratto simulato
effetti che quel contratto no può produrre.
Conseguenza: l'azione per far valore la simulazione è imprescrittibile.
Invece l'azione per far valere i diritti che nascono da contratto simulato non è
imprescrittibile, ma ha valore decennale.
Sussiste la nullità del contratto, perchè è simulato, ma non si può pretendere che l'azione
è discendente dal contratto simulato prescritto.
Parlando di nullità della simulazione, l'azione si prescrive, ma tutti i riti che attengono al
contratto simulato sono soggetta a prescrizione decennale.
La giurisprudenza ritiene che l'azione di simulazione dia origine a ipotesi di
litisconsorzio necessario.
es. A e B fingono una compravendita. C creditore di B agisce esclusivamente sul bene
che B apparentemente ha acquistato da A. B come si difende nei confronti del creditore
C?.B si difende dicendo che non si tratta di atto simulatorio ma di litisconsorzio
necessario. Azione in giudizio di tutte le parti che hanno preso parte alla simulazione.
Elaborazione giurisprudenziale. Quantomeno si parla di litisconsorzio necessario
quando la domanda di simulazione viene svolta dal fine di ottenere la pronuncia sul
punto.
Eccezioni svolte in via principale e incidentale. B nei confronti di C non si limita ad
eccepire come difesa, ma al fine di rigettare la domanda si chiede in via incidentale di
accertare la simulazione. Non ha efficacia di giudicato nei confronti di A. Se l'eccezione
che promana da B per agire contro la simulazione, è svolta non al fine di ottenere la
pronuncia sul punto con efficacia di giudicato, cade la necessità di litisconosorzio
necessario. Sussiste una necessità se si chiede al giudice di pronunciarsi per adottare una
pronuncia vera e propria che accerti la simulazione. È necessario coinvolgere in
giudizio anche A.
Quali sono i limiti entro cui le parti possono far valere la simulazione in giudizio?
Limiti probatori art. 1417 cc.
Art. 1417. Prova della simulazione.
La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è
proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto
dissimulato , anche se è proposta dalle parti.
La prova per testimoni della simulazione è assimilabile senza limiti se la domanda viene
proposta da creditori e terzi.
Raramente accade che l'accordo simulatorio venga fatto per iscritto. L'accordo
simulatorio esiste in forza orale.
es. A vuole provare che la compravendita simulata con B è stata fatta, attraverso la
prova testimoniale.
La prova testimoniale le parti la possono utilizzare solo se è diretta a far valere l'illiceità
del contratto dissimulato. Se la simulazione viene fatta da terzi, i terzi non hanno limiti.
Ma se a far valere la simulazione sono le parti, la prova testimoniale vale solo sé è volta
a far valere l'illiceità del contratto dissimulato.
es. fictio di una compravendita, ma in realtà si tratta di una donazione.
Per far accertare la simulazione, si può far valere la prova testimoniale. In questo caso si
tratta di un contratto dissimulato non illecito. L'illecito come scopo della simulazione è
una cosa diversa.
La parte che vuole dimostrare la simulazione non effettua la prova testimoniale perchè
non si rientra nell'art. 1417 cc.
Ai sensi dell'art. 1417 cc se una delle parti vuole far valere la simulazione, non può far
uso dei testimoni. La prova testimoniale le parti la possono usare solo in un caso- una
delle due parti vuole far valere l'illiceità del contratto dissimulato.
es. viene fatta un'apparente donazione del rene; in realtà il rene viene venduto e non
donato.
É possibile usare la prova per testimoni in questo caso??
Illecito deve essere il contratto e non lo scopo della simulazione.
Si tratta di una norma stringente per le parti. Pensare che le parti possono usare la prova
testimoniale solo per l'illecito ha conseguenze troppo pesanti per le parti.
es. Tizio finge di donare a Caio un bene con lo scopo di tacitare sue future pretese
ereditari; quando Tizio muore l'eredità si apre. Caio è parte della simulazione in quanto
coerede e non la può provare per testimoni.
La giurisprudenza dice che il legittimario a fini di eredità non può essere considerato
parte, ma si considera terzo rispetto all'atto di donazione- assurdo. Come si fa a dire che
è terzo rispetto alla donazione? Semmai è parte. La giurisprudenza finge di considerarlo
parte, ma nella sua qualità di legittimario è terzo.
Occorre rendere più facile la prova, eludere il limite probatorio dell'art. 1427.
es. Tizio conferisce un mandato a Caio per stipulare un contratto in nome e per conto
suo; quindi Tizio da potere a Caio per rappresentarlo. Caio in nome e per conto di Tizio
stipula simulatamente una compravendita con Sempronio. Quali sono le parti della
compravendita simulata? Tizio e Sempronio. Tizio a tutti gli effetti è parte del contratto
di compravendita. Se Tizio vuole far valere la simulazione non può utilizzare la prova
testimoniale. Tizio è terzo e non opera il limite dell'art. 1417 cc. La simulazione viene
posta in essere dal rappresentante. Ma Tizio è parte del contratto.
Si tratta di un escamotage utilizzato dalla giurisprudenza che si rende conto
dell'eccessiva severità della norma per mitigarla dell'espediente lessicale. Tizio non è
terzo ma è parte della compravendita. Si finge che sia terzo. Questo consente