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Fonti del diritto canonico

La fonte per così dire costituzionale del diritto canonico è il diritto divino. Le fonti di cognizione di tale diritto sono le Sacre Scritture e le Tradizione Apostolica. Ovviamente la fonte di produzione di tale diritto è la divina volontà. A livello di norme generali (primarie) le fonti principali sono:

  • I canoni dei concili ecumenici
  • Le epistole decretali emanate dal Romano Pontefice

Solo gli 8 Concili celebrati nel primo Millennio sono propriamente appellabili come ecumenici, in quanto antecedenti al Grande Scisma.

Concordia Discordantium Canonum

Prima del diritto canonico propriamente detto, la disciplina che si occupava dello studio dei canoni e del diritto proprio della Chiesa era chiamata semplicemente "teologia pratica". La suddetta materia non era riuscita a ritagliarsi una dignità propria e autonoma principalmente perché mancava di un metodo di studio e di lavoro efficace e sistematico.

Sarà un monaco, Graziano, a redigere l’opera che segnerà la nascita e l’inizio del periodo d’oro del diritto canonico: la Concordia Discordantium Canonum o più semplicemente il Decreto di Graziano. Il Maestro Graziano era insegnante all’Università di Bologna ed era quindi in stretto contatto con la Scuola dei Glossatori, i discepoli di Irnerio. Il Decreto nasce quindi come strumento didattico ed è fortemente influenzato dal metodo di questa nuova e vivacissima scuola giuridica.

Le fonti a cui Graziano attinge sono:

  • Le Sacre Scritture e brani Patristici
  • I canoni conciliari, sia ecumenici che topici
  • Citazioni di decretali pontificie
  • Citazioni dei Libri Penitenziali
  • Citazioni e frammenti a leggi secolari come il Codice Teodosiano (in particolar modo il Libro 16esimo sugli eretici e gli apostati) e le leggi dei regni romano barbarici

Questo materiale è unito dal commento (dicta) di Graziano. Oltre alla mera funzione di commento esplicativo però i dicta servono anche a conciliare le contraddizioni eventualmente presenti.

I criteri per la risoluzione delle antinomie, le famose rationes gratianee, sono:

  • Ratio significationis: una interpretazione basata sulla dialettica per chiarire il vero significato e intento
  • Ratio temporis: criterio cronologico
  • Ratio loci: la regola particolare deroga la generale, si applica per territorio
  • Ratio dispensationis: il privilegio permette una deroga alla norma generale

Dal punto di vista della struttura il Decreto è articolato in 3 parti:

  • I parte, divisa in 101 distinctiones. 1-20 fonti del diritto e gerarchia 21-101 gerarchia ecclesiastica
  • II parte, divisa in 36 casi pratici (causae) da cui si ricavano problemi giuridici risolti dal Maestro attraverso l’interpretazione e la comparazione dei testi autoritativi
  • III parte, trattato sui sacramenti apocrifo e privo di dicta

Il Decreto non è mai stato ufficialmente promulgato ma è rimasto a lungo in vigore in forza della consuetudine.

Epistole decretali

Come già detto le epistole decretali sono rescritti in cui il Pontefice (o meglio, la Cancelleria Pontificia) risolve un caso particolare e comanda che il principio di diritto ivi applicato diventi norma universale attraverso l’applicazione analogica. La prima decretale risale al 385, sotto il pontificato di Siricio, in risposta ad alcune domande dottrinali di Imero, vescovo di Tarragona. Con essa viene per la prima volta sancito il celibato ecclesiastico.

Con il passare del tempo la decretale acquisterà sempre maggiore importanza. In primo luogo perché diretta emanazione ed espressione dell’egemonia papale (si parlerà di vero e proprio dispotismo papale). Secondariamente perché esse erano una importante fonte di entrate (si pagava una tassa alla Cancelleria per ottenere una risposta) e quindi il loro uso era particolarmente incoraggiato.

Il problema della diffusione delle decretali, condizione necessaria per una efficace applicazione delle stesse, viene sin da subito affrontato ricorrendo alla compilazione di raccolte private. Inizialmente si ricorre all’ordinamento cronologico, scomodo per lo studio. Anche l’ordinamento per argomento non riscuote successo: non solo non esiste un metodo ben strutturato per la risoluzione delle antinomie, secondariamente perché si continuava comunque ad applicare solo il diritto decretale più antico (si creeranno addirittura intere raccolte di falsi antichi come le pseudoisidoriane). Questa delicata situazione verrà risolta con il già citato Decreto di Graziano e con la nascita del diritto canonico.

Nel 1234 Papa Gregorio IX commissiona ad un illustrissimo canonista, Raimondo di Penafort, la redazione di una raccolta di tutte le decretali al fine di renderla fonte ufficiale. Questa raccolta sarà poi nota con il nome di Liber Extra o Decretali di Gregorio IX. Raimondo, diversamente da Graziano prima di lui, non deve armonizzare tra loro fonti diverse ma solo raccogliere teoricamente tutte le decretali. Al fine della buona riuscita dell’opera il Papa detta precise istruzioni e concede a Raimondo amplissimi poteri e prerogative:

  • Devono essere rimosse dalle decretali il fatto concreto e la narrazione, rendendole astratte
  • Raimondo può scremare decretali al fine di risolvere contraddizioni
  • Nel caso dovesse rilevare situazioni dubbie o lacune gli è concesso di chiedere alla Cancelleria l’emissione di decretali fittizie (non false)
  • Può includere e maneggiare addirittura le decretali di Gregorio IX

Il Liber Extra è pentapartito in:

  • Iudex
  • Iudicium
  • Clerus
  • Conubia
  • Crimen

In appendice sono contenute 11 regole iuris di portata generale. Il Liber Extra viene promulgato attraverso la bolla Rex Pacificus. Viene altresì ordinato che il Liber Extra sia l’unico testo usato nelle Università e abroga ogni decretale precedente se contrastante con esso.

Il Liber Extra, per quanto si avvicini, non è ancora un codice propriamente detto. Ha tuttavia molti tratti in comune:

  • Autenticità: I suoi testi sono senza ombra di dubbio autentici in quanto emanati dall’autorità
  • Universalità: si applica in tutto il territorio
  • Unità: ogni decretale ha lo stesso valore, non importa chi l’abbia emanata o quando
  • Esclusività: tutto ciò al di fuori del Liber Extra è da considerarsi abrogato se in contrasto

Corpus Iuris Canonici

Successivamente al Liber Extra si avrà un’altra importante collezione ufficiale di decretali. Il Liber Sextus, voluto da Papa Bonifacio VIII, comprende le decretali del periodo 1234-1298; idealmente avrebbe dovuto essere il sesto libro del Liber Extra, anche se è comunque a sua volta pentapartito. La collezione è molto meno corposa ma contiene una importante appendice di 88 regole iuris redatte dal giurista Dino Mugellano.

Come per il Liber Extra, la pubblicazione avvenne attraverso l’affissione sui portoni delle cattedrali e attraverso la consegna di copie del testo a professori e studenti delle Università di Bologna e Salamanca, affinché gli studenti di tutta Europa potessero impararne e diffonderne i contenuti una volta tornati a casa.

Successivamente alle vicende terrene di Bonifacio VIII, culminate con il famoso “schiaffo di Anagni”, la Corte Papale venne trasferita da Roma ad Avignone. Clemente V, nuovo Papa, raccolse le nuove decretali e alcuni canoni conciliari di Vienne in un’opera che lui stesso ritenne di scarso valore. Sarà il suo successore, Giovanni XXII a promulgare questa collezione che sarà nota come Clementinae (o anche Liber Septimus). Questa promulgazione non abroga però le decretali successive al Liber Sextus.

È in questo modo formato quello che sarà conosciuto come Corpus Iuris Canonici. Ricapitolando:

  • Decretum Magistri Gratiani
  • Liber Extra
  • Liber Sextus
  • Clementinae

Successivamente se ne considerarono parte anche le Extravagantes Johannis XXI, raccolta di decretali redatta all’incirca nel 1317, e le Extravagantes communes, raccolta privata di decretali realizzata da Giovanni di Chappuis. Il nome di Corpus Iuris Canonici appare per la prima volta durante i lavori del Concilio di Basilea. È chiara l’allusione al Corpus Iuris Civilis: nell’ottica universalistica è una riproposizione della teorie delle due spade. Sarà Papa Gregorio XIII ad ordinare la pubblicazione del CorIC, al fine di garantirne migliore diffusione. Pubblicazione che non deve venire fraintesa con la promulgazione: le opere che formano il CorIC rimangono in vigore ciascuna della propria forza.

Particolarmente illuminanti sono i primi 20 canoni del CorIC, ovvero l’inizio del Decreto, in cui viene illustrato da Graziano il sistema gerarchico delle fonti dello ius commune:

  • Diritto naturale divino e positivo
  • L’autorità del Papa in quanto Vicario di Cristo. Il Pontefice può farsi interprete autoritativo del diritto divino stesso: si giungerà a definirlo Vicario di Dio
  • Le norme emanate dai Pontefici, nelle varie forme con cui questo avviene
  • Le Costituzioni Imperiali antiche
  • Le recenti leggi secolari
  • I diritti particolari, come gli statuti corporativi
  • Statuti locali e consuetudini ecclesiastiche

È evidente come ogni forma di diritto positivo sia comunque sottomessa al diritto divino, a cui funge da mero sussidio. La Cancelleria Imperiale, quale rappresentazione massima del potere secolare, è ferma nel rigettare tale pretesa. Di converso il Papa ricorre ad uno strumento religioso per affermarla e riaffermarla: l’unzione regia.

Siccome l’imperatore era legittimato al trono solo dopo aver ricevuto l’unzione regia, i Papi sostenevano che tale unzione fosse una legittimazione non dovuta ma a discrezione del Pontefice che poteva quindi estendersi fino alla singola potestà regia; dottrina dell’epoca parlò addirittura di unzione regia come sacramento a sé stante. Diversamente, gli Imperatori e i loro cortigiani sovente sostenevano che il potere imperiale discendesse direttamente da Dio e che il rito dell’unzione avesse mera funzione di tramite.

Concilio di Trento

Con il Concilio di Trento diventa inequivocabile ed incontestabile la fine della pretesa universalistica della Chiesa su cui si era basata tutta la precedente esperienza canonica: “Una sola chiesa un solo Impero”. Oltre alla frattura tra Stati confessionalmente cattolici e Stati Protestanti, gli stessi Stati cattolici decidono di recepire i decreti conciliari a loro discrezione, la cosiddetta giurisdizionalizzazione, esprimendo la loro sovranità nei confronti della Chiesa.

Per motivi storici le dinastie borboniche recepirono pochissimi canoni conciliari; in Francia addirittura nessuno. Per giunta ne fu pure proibita la pubblicazione. In Spagna furono pubblicati tutti i decreti, fermo restando i diritti reali: lo Stato affermava la sua sovranità. Nei territori dell’Impero la ricezione fu più estesa, anche perché fu proprio Carlo V a volere maggiormente il Concilio (il Papa invece avrebbe preferito evitare, soprattutto per paura di essere accusato di pratiche simoniache). Nel territorio della Repubblica di Venezia non avrebbe potuto applicarsi nessun decreto se non con il placet del Serenissimo Principe.

Un esempio della frammentazione avutasi all’interno del mondo cattolico era evidente nel regime dell’istituto matrimoniale. Precedentemente al Concilio il matrimonio era inteso come istituto consensualistico, quasi un negozio. Bastava che i nubendi esprimessero il loro consenso di fronte a qualcuno capace di essere testimone e si avrebbe avuto matrimonio canonicamente valido. I decreti conciliari invece avevano introdotto la necessità ad validitatem di prestare il consenso davanti al proprio parroco o al vescovo territoriale. Ciò è evidente in due famosissime opere: nei Promessi Sposi Renzo e Lucia cercano di manifestare il consenso davanti a don Abbondio, il loro parroco. ############## viceversa, essendo ambientata in Francia, il problema è solamente fare in modo che i due scambino il loro consenso, senza che ci sia bisogno di intervento ecclesiastico.

Con la Chiesa scissa e la sfera cattolica così frammentata finisce l’epoca del diritto decretale, mancando le basi per una efficace diffusione. I Pontefici inoltre iniziano a preferire strumenti legislativi dotati di astrattezza e generalità, come le Bolle e le Costituzioni Apostoliche. Come per le raccolte di decretali queste verranno raccolte in collezioni private, i Bullaria.

Con la fine del Periodo Avignonese e il Concilio di Trento è momento di grande rinnovamento all’interno della Chiesa. Sarà un Papa, Sisto V, a mettere in atto una delle più importanti riforme riguardanti la struttura delle gerarchie ecclesiastiche: la creazione dell’attuale Curia Romana. Precedentemente alla bolla Immensa Aeterni Dei (1588), ad aiutare il Pontefice nella gestione della Chiesa era la Cancelleria Apostolica e il Concistoro dei Cardinali. Successivamente la Curia sarà integrata da:

  • La Penitenzieria Apostolica
  • Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
  • La (Sacra) Rota Romana

I quali, in base alla singola competenza, emettevano decreta, responsa e decisioni. Vennero inoltre create 15 congregazioni, una specie di ministeri, coi loro precisi compiti e relativi “regolamenti”. Particolarmente importante la Congregazione deputata all’interpretazione autentica dei decreti tridentini.

Dal Corpus al Codex Iuris Canonici

A questo punto l’ordinamento canonico è così strutturato:

  • Corpus Iuris Canonici
  • Volumi dei Decreti del Concilio di Trento (e relativa interpretazione autentica)
  • Bullaria (raccolte private di Bolle e Costituzioni Apostoliche)
  • Decreti e Responsa delle Congregazioni

Rispetto ai tempi di Graziano e del diritto decretale, i singoli Stati applicano allora la loro sovranità attraverso il processo cd di giurisdizionalizzazione, diventando quindi essi stessi una fonte del diritto canonico. Anche illustri canonisti come Van Espen sosterranno la necessità dell’intervento secolare per la validità delle norme canoniche, fossero anche meramente ecclesiastiche.

L’avvento e la diffusione del liberalismo le prerogative papali saranno nei fatti azzerate: è la fine del braccio secolare della Santa Romana Chiesa, finalmente entità distinta dallo Stato laico. Durante il Concilio Vaticano I avviene la cd breccia di Porta Pia, che segna la fine del millenario Stato Pontificio e rende il Papa (momentaneamente) privo di potere temporale. Il Concilio, prima della sua interruzione, produsse comunque un importante orientamento: preso atto dello stato di cose, molti vescovi manifestarono la necessità sentita di un rinnovamento dell'ordinamento canonico. I vescovi napoletani parlarono in merito di “foresta normativa”. Venne pertanto avanzata la prima richiesta di codificazione del diritto canonico.

Nel 1917, quindi precedentemente alla stipula del Concordato con l’Italia che ridarà alla Chiesa un suo stato, Papa Pio X promulga il Codex iuris Canonici. Esso è un codice propriamente detto, nel senso moderno del termine e non ha quindi mancato di sollevare obiezioni critiche. Il presupposto dei codici sulla scia di quello napoleonico è l'uguaglianza dei soggetti a cui si rivolge. Ciò però non è compatibile con il fine ultimo dell'ordinamento canonico: per raggiungere la salvezza della singola anima è necessario prevedere opportune eccezioni (pensiero di Francesco Ruffini). Nel codice sono quindi presenti istituti particolarissimi come la dispensa, il privilegio e la consuetudine contra legem.

Risposta alla domanda di interesse generale

Le regole iuris sono appendici alle raccolte di decretali e contengono principi di carattere generale sul diritto canonico. Esempio: ratio peccati, l’agire per prevenire il verificarsi di una situazione peccaminosa. Attraverso questa ratio il Papa avrebbe potuto intromettersi in praticamente ogni affare civile, visto che per lungo tempo i cives erano necessariamente anche fideles. Qualche esempio: nella stipula di un contratto era pratica frequente suggellare il consenso con un giuramento, la chiamata alla divinità. Onde evitare atti blasfemi allora si aveva che la giurisdizione sarebbe stata a carico dei tribunali ecclesiastici, gli unici competenti a giudicare delle cose divine e per loro natura sotto l'autorità del RP, supremo giudice. O ancora: la legittimità di un erede dipende dalla validità del matrimonio. Essendo una questione concernente la sfera ecclesiastica era il Papa a riservarsi la legittimazione dei figli di un sovrano, potendo quindi così influenzare le successioni al trono.

La ratio peccati poteva invertire anche il regime di alcuni istituti. L'usucapione richiede tempo, possesso e buona fede soggettiva. Se la buona fede è presente al momento dell'inizio del possesso è sufficiente e non nuoce se in seguito si viene a conoscenza dell'altrui diritto sulla cosa. Ragionando in un'ottica di ratio peccati ciò non vale poiché il venir meno della buona fede rende l'azione non dissimile al furto e quindi dannosa per l'anima in quanto contraria al Decalogo.

La legge canonica generale

Fermo restando il diritto divino naturale e positivo l’ordinamento conosce anche la legge positiva generale. Non esiste nel CIC83 una definizione di legge, poiché la nozione e il significato della legge è patrimonio comune ad ogni uomo, essendo presente in ogni esperienza umana e discendente dal diritto divino stesso. Stranamente però il matrimonio, che dovrebbe seguire la stessa logica viene definito. Nel CIC83 i canoni dedicati alla legge generale ed astratta sono:

Can. 7 - La legge è istituita quando è promulgata.

Can. 8 - §1. Le leggi ecclesiastiche universali sono promulgate con l'edizione nella gazzetta ufficiale degli Acta Apostolicae.

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ius_pd45 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Miele Manlio.
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