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Appunti di diritto canonico

Il diritto canonico: un diritto globale

Il diritto canonico è un diritto "globale", ossia riguarda tutti i profili del diritto (amministrativo, privato, costituzionale, ...). Diritto canonico -> diritto confessionale -> diritto interno della Chiesa cattolica -> la Chiesa ha un suo ordinamento giuridico (che sussiste da più di 2000 anni) -> ma si evolve costantemente. È un ordinamento giuridico che ha una sua continuità nel tempo (molti istituti si sono evoluti nel tempo)!

Matrimonium facit consensus partium -> non era scontato (si è evoluto nel tempo questo aspetto) -> il diritto canonico si evolve nel tempo. La Chiesa ha sempre avuto una struttura giuridica che poi si è modificata nel tempo. La Chiesa ha un suo diritto -> perché la Chiesa è una società (di origine soprannaturale) -> è una società/istituzione dotata di struttura giuridica fondata da Cristo.

Il diritto positivo e divino

L’uomo nella sua socialità crea il diritto della Chiesa (ubi societas, ibi ius). È un diritto un po’ particolare -> c’è un codice di diritto canonico. Diritto positivo: diritto positum, formalizzato nelle norme. Anche la Chiesa ce l’ha. Ma la Chiesa stessa si caratterizza per un punto specifico diverso rispetto agli altri ordinamenti -> focale il diritto divino.

Partiamo da una norma di diritto canonico -> ultimo canone del codice di diritto canonico (1752 -> sul trasferimento dei parroci). La Chiesa ha una legge suprema, ossia la salvezza delle anime (perché è un ordinamento giuridico di fondazione sovrannaturale) -> finalità ultraterrena. Strumento per aiutare le singole persone a vivere pienamente la loro vocazione cristiana (essendo coerenti con la loro vocazione evangelica, al fine di arrivare alla salvezza delle anime). Il diritto canonico ha una sua elasticità: le norme vanno osservate nella prospettiva della salvezza delle anime!

Le disposizioni canoniche si interpretano alla luce del bene supremo che è la salvezza delle anime. Il diritto della Chiesa prevede alcune norme super-costituzionali (principi supremi dell’ordinamento) -> la Chiesa non ha una sua Cost. materiale (non ha una sua lex ecclesiae fundamentalis). Perché si ritiene che la Chiesa ha una sua Cost. non scritta, ossia il diritto divino quod in lege et evangelio continetur (ius (Ant. Test.) (Nuovo Test.) per Graziano).

Diritto divino e diritto umano

Diritto divino: insieme di elementi giuridici che hanno Dio per autore. Dio è legislatore quindi! Alla luce del diritto divino va letta ogni disposizione nella sua applicazione (una sorta di interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni canoniche). La Chiesa deve essere sempre il principio supremo della interpretazione delle norme.

Tradizionalmente si divide tra:

  • Diritto divino naturale: insito nella natura di ogni uomo (Dio ha infuso negli uomini, nel loro cuore, alcune leggi fondamentali per regolare il rapporto uomo-uomo e uomo-Dio). È conoscibile con la ragione stessa anche da un non-cristiano. Con la ragione si possono conoscere alcune disposizioni di diritto canonico naturale (es. non rubare o non uccidere) -> lo capiscono tutti gli uomini.
  • Ius divinum positum, in lege et evangelium: diritto divino positivo, ossia promulgato (ossia contenute nell’Antico e Nuovo Testamento) -> ma queste non si contrappongono al diritto naturale divino. L’autore delle norme è lo stesso, ma è diversa la modalità di promulgazione. Come si conosce il diritto divino positivo (quello naturale lo conosciamo attraverso la ragione): l’uomo può errare a conoscere il diritto divino naturale e per questo c’è un diritto divino positivo! Diritto divino positivo lo conosciamo con la Rivelazione (ossia Dio si è rivelato all’uomo tramite le Sacre Scritture).

Concilio Vaticano II (1962-1965) -> ultimo dei concili ecumenici. Emette tra le altre, la costituzione Dei Verbum che ci dice che Dio si rivela attraverso l’Antico e il Nuovo Testamento (strumenti umani usati da Dio per rivelarsi). Dio si serve degli strumenti umani per rivelarsi e mostrare il suo messaggio vincolante (non si sostituisce ad esso).

Il canone delle scritture

Quali libri vanno però considerati autentici? Ossia contenenti il vero diritto della Chiesa e la vera parola di Dio. Si è formato così un canone delle scritture! Il canone delle scritture è formato da 46 libri dell’Ant. Test e 27 libri del Nuovo Testamento (non solo il Vangelo) -> sono considerati veritieri dalla Chiesa. Diritto divino positivo quod in lege et evangelio continetur per Graziano. Vi è una rivelazione di Dio, anche normativa, in queste scritture -> indica le norme di diritto divino che sono vincolanti tra uomo-uomo e uomo-Dio.

Vi sono norme di struttura, di relazionalità, tra uomo-uomo. Il diritto divino deve anche essere compreso, ossia in qualche modo formalizzato. 2 posizioni:

  • All’Unicatt, il Prof. Del Giudice riteneva che il diritto divino poteva essere considerato vigente-vincolante solo se veniva canonizzato, ossia tradotto in una norma positiva dal legislatore (diritto divino vincolante non immediatamente, ma solo nella misura in cui veniva canonizzato, ossia inserito in una norma formale di diritto canonico). Es. il primato petrino (Matteo, cap. 16): nel Vangelo c’è scritto che Cristo ha conferito il primato (autorità suprema) a Pietro e ai suoi successori -> la norma è chiara (norma di diritto divino contenuta nel Vangelo). Per Del Giudice questa norma (esistente sì, ma non vincolante) necessitava di una norma del legislatore che la rendesse vincolante (necessitava di una canonizzazione).
  • Teoria della positivazione: la norma di diritto divino non necessita che sia ricompresa in una norma di diritto positivo (ma è già vincolante) -> la Chiesa deve prendere però coscienza di questa norma (ad es. attraverso l’interpretazione della sacra scrittura -> senza che vi sia una traduzione nel diritto positivo). La Chiesa prende coscienza dei contenuti del diritto divino e questi sono immediatamente vincolanti -> forse questa è la posizione più coerente!

Diritto divino e diritto umano nella Chiesa

Abbiamo un diritto divino che costituisce i principi supremi dell’ordinamento ecclesiale! Nel canonico vi sono norme di diritto divino e norme di diritto umano! Le norme di diritto umano non possono contraddire quelle di diritto divino. Anche la Chiesa ha una gerarchia specifica di norme (all’apice ci sono quelle di diritto divino). Es. le norme del pontefice saranno superiori a quelle emesse dal vescovo -> la norma inferiore non prevale su quella superiore.

La Chiesa giuridicamente parlando ha una struttura peculiare -> norme di diritto umano e di diritto divino. La Chiesa è sia società che istituzione strutturata. Il fine del diritto canonico è duplice:

  • Contribuire a determinare la struttura della Chiesa in modo corrispondente alla sua natura -> contribuire a far sì che la Chiesa abbia una struttura in linea con la volontà divina. Far sì che la struttura della Chiesa sia coerente con la sua origine/natura divina.
  • Regolare la situazione della persona nella sua vita cattolica -> perché la persona viva la sua vocazione Cristiana secondo una dimensione di giustizia -> e sia membro del corpo di Cristo nel modo e nel tempo e nel luogo indicati da Dio stesso / regolare diritti e doveri della persona nella Chiesa (anche le sue responsabilità).

C’è sempre un fine di giustizia nel diritto canonico. Regolare anche le specifiche responsabilità della persona nella sua vita religiosa!

Diritto canonico ed ecclesiologia

Diritto canonico diverso dalla ecclesiologia (materia che studia le strutture della Chiesa) -> anche il diritto canonico studia le strutture fondamentali della Chiesa ma nel dare a ciascuno il suo (ossia ha il fine della giustizia il diritto). Il diritto regola sia la persona all’interno della struttura ecclesiastica (parte più di diritto privato), sia la struttura stessa (parte più costituzionale).

La Chiesa e il diritto divino

La Chiesa è un ordinamento giuridico ed è l'unico ordinamento giuridico che vive ininterrottamente da 2000 anni. Il punto di riferimento è il diritto divino. Al vertice della gerarchia delle fonti ecclesiastiche non c'è una legge scritta ma il diritto divino (sia positivo che naturale, ossia inscritto nella ragione e nel cuore umano). I libri della bibbia hanno specifici contenuti giuridici. La Chiesa ha operato una canonizzazione, andando a comprendere quali libri della Bibbia sono autentici e li ha interpretati. Il canone è determinato dal Magistero della Chiesa (i vescovi in comunione col romano pontefice). Ma nella Chiesa Cattolica il vero interprete della Scrittura è lo Spirito Santo. Accanto a questo c'è il Magistero che, guidato dallo Spirito Santo, interpreta autenticamente la Scrittura.

Dei Verbum Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II -> par. 10: magistero vivente della Chiesa (Papa e vescovi) può interpretare autenticamente la Sacra Scrittura. Ci sono vari livelli di espressione del Magistero (il più vincolante di tutti è quello dei cd. dogmi della fede: verità che vanno credute in maniera certa da ogni fedele).

Il deposito della fede contenuto dalla Scrittura è stato affidato alla Chiesa -> quest'ultima custodisce e interpreta le verità della fede. I dogmi hanno il maggior grado di vincolatività (es. dogma dell'Assunzione della Madonna o dell'infallibilità del Pontefice quando si esprime in materia di fede o morale come detto dal Concilio Vaticano I, 1870). Tutte le interpretazioni del magistero devono essere obbedite dal fedele con un sincero atto della propria intelligenza e volontà.

Critiche alla teoria della canonizzazione

Il diritto divino contenuto nel deposito della fede è vigente ma la Chiesa deve positivizzarlo -> noi critichiamo la teoria della canonizzazione (teoria di Del Giudice), perché per noi il diritto divino è vigente in se stesso (l'imp. è che la Chiesa prenda atto della norma di diritto divino attraverso l'opera del magistero, ossia Papa e vescovi -> non è necessaria quindi una sua formalizzazione).


Storia del diritto canonico

Molti istituti anche civili, hanno la loro radice nel diritto canonico. 1870 -> dogma (verità di fede) della infallibilità del romano pontefice (quando parla ex catedra).

Cap. 15 Atti degli Apostoli: libro del Nuovo Test. -> sono una 'prosecuzione' dei Vangeli -> raccontano la vita della Chiesa all'indomani della morte, ascensione e resurrezione al cielo di Cristo. Contengono una serie di regole per la comunità cristiana: primato pontificio (presente anche nel Vangelo), principio di collegialità (nella Chiesa c'è un'autorità universale individuale, il Papa, ma v'è anche un'autorità universale collegiale, che è il Collegio Episcopale, successore dei 12 Apostoli).

Ma il Collegio Episcopale non può agire senza Pontefice (sennò il suo magistero non ha autorità). Cap. 15 Atti Apostoli -> si vede il principio di collegialità (Concili Ecumenici -> modalità solenne di esercizio di magistero da parte del Collegio Episcopale). Nel 50 d.C. (Gerusalemme) ci sarà il primo di 21 Concili Ecumenici (l'ultimo è il Concilio Vaticano II del 1963-65). Concilio di Gerusalemme (anno 50) -> si doveva decidere come gli Ebrei sarebbero potuti entrare a far parte della Chiesa Cattolica: avrebbero dovuto lasciare gli usi/costumi precedenti o avrebbero potuto conservarli? Anche pensando che erano ebrei i primi cristiani inizialmente -> questo Concilio prese delle decisioni (ma più imp. è il fatto che le decisioni vengono prese collegialmente, e loro dicono che "ha deciso lo Spirito Santo e noi").

L'interpretazione delle Sacre Scritture è opera per lo più dello Spirito Santo (lo dice per la prima volta il Concilio di Gerusalemme -> "è parso opportuno allo Spirito Santo e a noi, e abbiamo deciso in questo modo!"). Chiesa: fin dall'inizio società gerarchicamente ordinata! Struttura gerarchica e giuridica molto ben definita fin dai primordi. Al vertice v'è Pietro e i suoi successori individuali -> Pietro è membro del Collegio Episcopale, collegio degli apostoli. Il Collegio Episcopale esercita anch'esso una potestà specifica (non è solo un coadiuvante o un collaboratore del Pontefice), in maniera solenne nel Concilio Ecumenico.

A Gerusalemme e in tutti i successivi Concili sarà comunque il Papa a ratificare tutte le decisioni! Collegio apostolico (a cui succede il collegio dei vescovi) e Papa, struttura gerarchica. Persone che collaborano col Concilio Apostolico. Molto imp. nella Chiesa è il servizio di carità: imp. diaconato, che arricchisce la struttura della Chiesa (e che abbiamo tutt'ora). Ad es. gli apostoli predicano e lasciano nelle Comunità dove lo fanno gli anziani presbiteri (quelli che oggi sono i sacerdoti). Episcopi, Vescovi e Sacerdoti. Gli apostoli lasciano persone che possono agire in nome loro. Struttura che poco a poco si istituzionalizza -> Papa, poi Vescovi, poi Presbiteri, poi Diaconi. È struttura giuridica e pastorale al contempo! Pastorale: pascere il gruppo dei fedeli, ossia portarli alla salvezza eterna. Il diritto ha qui funzione pastorale -> condurre fedeli a salvezza eterna (portarli alla comunione teologale tra i fedeli e con il papa).

Il diritto regola non solo rapporti istituzionali, ma anche rapporti inter-personali, ossia regola la situazione della persona all'interno della Chiesa stessa -> doppia funzione del diritto (funzione istituzionale e di regolazione della persona all'interno della Chiesa stessa). All'interno della Chiesa non ci sono situazioni definite per sempre, alcuni sono in mutamento. Prima produzione normativa nei primi anni della Chiesa e poi continuerà con i Concili Ecumenici (Universali), sia con l'attività di vescovi e Papa.

Questi Concili terminavano con una parte normativa -> questa parte normativa/regolamentare era formata dai canoni. La lingua della Chiesa era il greco (non il latino). Il nostro diritto si chiama canonico, perché tratta di canoni ossia norme espresse col termine greco di "canone". Oltre ai concili ecumenici (che vincolavano tutti i fedeli di tutta la Terra), c'erano poi dei concili particolari, convocati dal vescovo o da più vescovi per il proprio territorio -> queste decisioni (ossia i canoni) erano vincolanti solo per quel territorio.

Concili ecumenici e particolari

Abbiamo quindi: Concili Ecumenici, Concili particolari, attività normativa individuale di Vescovo e Romano Pontefice (con norme valide per la Chiesa Universale). La produzione giuridica però della Chiesa è sì molto ampia, ma anche molto dispersa: abbiamo sia norme emesse da collegi, sia norme emanate da individui. A volte avevamo troppe norme che regolavano la stessa fattispecie. C'erano situazioni di poca chiarezza normativa -> necessità di maggior chiarezza nell'ambiente ecclesiale.

Collezioni di diritto canonico

La Chiesa ha creato una forte produzione normativa fin dall'inizio (coi Concili, con norme vincolanti per tutta la Chiesa); abbiamo anche Concili particolari, che vincolano solo quella determinata zona territoriale (come può essere la diocesi di Milano). Ad es. molti concili particolari avvennero in Africa (anche Concilio di Cartagine è imp.).

Abbiamo quindi un ampio quadro normativo di diritto particolare e di diritto universale che talora cresceva in maniera disordinata e non sempre coerente. Quindi a volte il diritto umano veniva a contrastare tra esso stesso: ma anche avevamo norme di diritto particolare non in linea con il diritto universale. Nella Chiesa si venne a creare un problema di mancato ordine giuridico, di sovrapproduzione giuridica -> nacque la necessità di ordinare i canoni (ossia le regole, dette in greco) della Chiesa. Si vennero così a creare collezioni di diritto canonico, che sistematizzavano diritto universale e particolare (ma erano collezioni private, non ufficiali). Imp. è dire che erano collezioni private.

Specie a fine 1° millennio e nel XI sec. abbiamo collezioni che riordinano la materia -> la più imp. è quella del Decreto Gratiani -> era un monaco camaldolese che insegnò a Bologna nel periodo in cui a Bologna avevamo il Rinascimento del diritto (con la riscoperta del diritto romano, con Irnerio, Accursio, ...) / anche lui si interessa al diritto romano e canonico. Vuole creare una nuova collezione che possa riassumere sistematicamente il diritto precedente armonizzandolo -> armonizzando universale con particolare, il diritto civile con il canonico, il diritto divino col diritto umano.

A fianco delle prime collezioni occidentali e orientali: le orientali sono Costituzioni apostoliche, ordinamento ecclesiastico egiziano, canone di Ippolito. Le occidentali: collezione ispana o Isidoriana (ritenuta erroneamente di origine spagnola, attribuita a San Isidoro di Siviglia, grande erudito, fondatore del diritto della Chiesa), Collectio Itala (o Prisca), Collezione Dionisana (molto imp. in Italia). Anche Decreto di Ivo di Chartres.

Una grande autorità ebbe la Collectio del Concilio Cartaginense 17° (anno 419) che portava i canoni sanzionati nei Concili africani precedenti. Abbiamo sia canoni occidentali che orientali che precedono l'opera di Graziano. A partire dalle opere sopraddette si inserisce l'opera di Graziano -> egli cercò d'armonizzare il diritto canonico, disperso nelle varie fonti che abbiamo citato. Dante pose Graziano nel Paradiso, come colui che cercò d'armonizzare i 2 fori (parlando del foro civile e di quello canonico, oppure del foro della coscienza e quello giuridico).

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LEX-MINATOR di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Bettetini Andrea.
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