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PARTE II - LA COSTITUZIONE GERARCHICA DELLA CHIESA

SEZIONE I - LA SUPREMA AUTORITÀ DELLA CHIESA (Cann. 330 – 367)

CAPITOLO III (Cann. 349 - 359) - I CARDINALI DI SANTA ROMANA CHIESA

Il collegio cardinalizio è un organo consultivo ma che fa parte del governo universale della Chiesa.

I cardinali eleggono il Romano Pontefice.

Chi sono i Cardinali? Collegio peculiare

I Cardinali di Santa Romana Chiesa costituiscono un cui spettaCan. 349: "1.provvedere all'elezione del Romano Pontefice, a norma del diritto peculiare;collegialmenteinoltre i Cardinali assistono il Romano Pontefice sia agendo quando sono2. singoli,convocati insieme per trattare le questioni di maggiore importanza, sia come cioè neidiversi uffici ricoperti prestandogli la loro opera nella cura soprattutto quotidiana della Chiesauniversale."

I cardinali sono quindi un organo collegiale (formano un’entità collegiale) -> è il collegiocardinalizio che elegge il Romano Pontefice.

"a norma del diritto peculiare" significa che la normativa sull'elezione del pontefice non è contenuta nel Cod. Can., ma è una normativa data a parte.

Quando il Pontefice muore (sede vacante), i cardinali si riuniscono per eleggere il nuovo Papa.

Quando il Papa è vivo (sede ploena), i Cardinali hanno un ruolo - svolgono un ruolo nei diversi uffici della Curia Romana o negli uffici che ricoprono (es. Arcidiocesi a capo delle quali sono posti).

Doppia collaborazione dei cardinali verso il Pontefice:

  • come singoli - es. prefetti delle congregazioni della Curia romana sono tutti cardinali
  • come collegio

Collegio dei cardinali

Can. 350: 3 ordini:

Il Collegio dei Cardinali è distinto in:

  • ordine diaconale (cardinali diaconi): a loro viene assegnato dal Romano Pontefice un titolo o una diaconia nell'Urbe
  • ordine presbiterale (cardinali presbiteri): a loro viene assegnato dal Romano Pontefice un titolo o una

diaconia nell'Urbe- ordine episcopale (cardinali vescovi): vi appartengono i Cardinali ai quali il Romano Pontefice assegna il titolo di una Chiesa suburbicaria e i Patriarchi Orientali che sono stati annoverati nel Collegio dei Cardinali

Nonostante abbiamo cardinali vescovi, presbiteri, diaconi -> ma questo non significa che i cardinali vescovi sono vescovi, i cardinali presbiteri sono sacerdoti e i cardinali diaconi sono diaconi! I cardinali sono tutti consacrati vescovi! A meno che, per ragione di età, può esserci qualche eccezione (qualcuno può rimanere presbitero -> specie per ragioni d'età -> Benedetto XVI nominò questo cardinale che rimase però sacerdote perché quasi centenario). Normalmente i cardinali sono tutti insigniti della dignità episcopale. Perché si divide in questo modo e si parla di questi 3 ordini -> per ragioni storiche!

ordine episcopale: appartengono cardinali preposti a Diocesi suburbicarie,

le quali sono le diocesi attorno a Roma (sono storicamente i primi cardinali che hanno aiutato il vescovo di Roma a gestire la Chiesa Romana e per queste ragioni storiche costituiscono l'ordine episcopale del collegio cardinalizio) -> col tempo ad essi sono stati affiancati i patriarchi orientali (annoverati nel collegio cardinalizio dell'ordine episcopale)- ordine diaconale: appartengono i cardinali a cui il Pontefice assegna un titolo o una diaconia nell'Urbe (Roma) -> c'è un retaggio storico: nei primi secc. dopo il Cristianesimo, quando il Cristianesimo cominciava a diffondersi, il territorio di Roma venne diviso in circoscrizioni e a capo di queste circoscrizioni venne messo un presbitero (da qui l'ordine presbiterale dei cardinali). Poi a mano a mano che le esigenze della città di Roma, con l'aumento degli adepti del Cristianesimo, ci fu bisogno di sempre maggiori collaborazioni e da lì, a partire dal 7° sec., cominciaronoad esserci anche i diaconi, ossia coloro che si occupavano della carità, quindi del servizio ai bisognosi e della gestione delle esigenze delle varie circoscrizioni. Ad essere promossi Cardinali vengono scelti liberamente dal Romano Pontefice. Can. 351: "§1. Uomini che siano costituiti almeno nell'ordine del presbiterato, in modo eminente distinti per dottrina, costumi, pietà e prudenza nel disbrigo degli affari; coloro che già non siano Vescovi, devono ricevere la consacrazione episcopale. §2. I Cardinali vengono creati con un decreto del Romano Pontefice, che viene reso pubblico davanti al Collegio dei Cardinali; dal momento della pubblicazione essi sono vincolati dai doveri e godono dei diritti definiti dalla legge. §3. Colui che è promosso alla dignità cardinalizia, se il Romano Pontefice ne ha annunciato la creazione in pectore, riservandosi però il nome durante questo tempo non è tenuto ad alcun dovere e non gode di alcun diritto."

alcun diritto proprio dei Cardinali; tuttavia dopo che il suo nome è stato reso pubblico dal Romano Pontefice, è tenuto a tali doveri e fruisce di tali diritti; ma gode del diritto di precedenza dal giorno della riserva in pectore.

I cardinali non vengono eletti -> Francesco ha annunciato che a novembre farà un concistoro nel quale nominerà 13 nuovi cardinali -> il Pontefice, nel pieno della sua discrezionalità ed autonomia, sceglie uomini che siano almeno sacerdoti (e che si sono distinti) e li nomina cardinali -> quelli che non sono già vescovi, ricevono anche la consacrazione episcopale.

La nomina si chiama con decreto del Pontefice, che viene reso pubblico in Concistoro davanti al Collegio dei cardinali. Dal momento della pubblicazione essi sono vincolati dai doveri e godono dei diritti (diventando cardinali).

Francesco ha detto "nomino 13 cardinali" e ha detto i nomi -> ma il Pontefice può

riservarsi, magari per ragioni politiche, in pectore, la nomina (annuncia "creerò tot. cardinali, ma al momento non faccio i nomi") -> fino a quando non è pubblicato il nome, il cardinale in pectore non è tenuto ad alcun dovere e non ha alcun diritto, ma quando il suo nome viene pubblicato egli non solo ha diritti e doveri ma gode anche del diritto di precedenza nei confronti dei cardinali che eventualmente fossero stati nominati successivamente. Cardinali sono sempre stati parificati ai Principi (diritto di precedenza in cerimonie e occasioni ufficiali). -------------------------------------------------------------- Quali sono i motu proprio? Il motu proprio è un atto normativo che il Pontefice

promulgaspontaneamente (di sua iniziativa) -> atto pontificio legislativo (che detta una normativa) -> in talcaso detta quel diritto peculiare per l’elezione del Pontefice.

ELEZIONE DEL PONTEFICE

Universi Dominici Gregis, 22.II.1996 -> è il motu proprio in questa materia (il diritto peculiare cheregola l’elezione del Pontefice) -> poi ci sono state modifiche da due altri motu proprio nel 2007 enel 2013

De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis, 11.VI.2007 (Su alcunemutazioni nelle norme dell’elezione del Romano Pontefice)

Normas nonnullas, Norme)22.II.2013 (Alcune

PARTE PRIMA -> LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (quando muore il Pontefice).

Cosa devono fare i cardinali nel momento in cui muore il Pontefice -> tutti gli adempimenti previall’insediamenti del Concistoro, che è l’organo che elegge il Pontefice.

Nel momento in cui muore il Pontefice bisogna subito pensare al governo della Chiesa Universale.

Chiesa continua la sua attività anche con la morte del Papa -> mentre la sede è vacante, il governo spetta ai Cardinali (che svolgono attività ordinaria, attività non rinviabile e provvedono a quanto necessario all'elezione del nuovo Papa) -> quindi il Collegio ha dei limiti in questo momento (limiti previsti dalla Universi Dominici Gregis) -> i cardinali non possono trattare gli affari che appartengono alla potestà del Pontefice né cambiare disposizioni sull'elezione del Papa (solo il Papa può modificare questo diritto peculiare). Il collegio non può trattare affari straordinari (quelli che solo il Papa può trattare) e non si possono modificare le norme sull'elezione del Pontefice.

IL GOVERNO DELLA CHIESA -> Art. 2 Collegio dei Cardinali, nel tempo in cui la Sede Apostolica è vacante, è affidato il governo della Chiesa solamente per il disbrigo degli affari ordinari o di quelli indilazionabili.

e per la preparazione di quanto è necessario all'elezione del nuovo Pontefice. Questo compito dovrà essere svolto nei modi e nei limiti previsti da questa Costituzione: dovranno quindi essere assolutamente esclusi gli affari, che - sia per legge sia per prassi - o sono di potestà del solo Romano Pontefice stesso, o riguardano le norme per l'elezione del nuovo Pontefice secondo le disposizioni della presente Cost. Cessazione dei capi e dei membri dei Dicasteri (in caso di vacanza della sede) Art. 14: A norma dell'art. 6 della Costituzione apostolica Pastor Bonus, alla morte del Pontefice tutti i capi dei Dicasteri della Curia Romana, sia il Cardinale Segretario di Stato sia i Cardinali Prefetti sia i Presidenti Arcivescovi, come anche i membri dei medesimi Dicasteri cessano dall'esercizio del loro ufficio (non continuano ad esercitare le loro prerogative -> viene tutto congelato quando muore il Papa -> si attende la nomina del nuovo Pontefice).

nuovo Papa per confermare o no i capi dei dicasteri). Viene fatta eccezione per il Camerlengo di Santa Romana Chiesa e il Penitenziere Maggiore, che continuano a svolgere gli affari ordinari, sottoponendo al Collegio dei Cardinali ciò che avrebbe dovuto essere riferito al Sommo Pontefice.

Allo stesso modo, conformemente alla Costituzione apostolica Vicariae Potestatis, il Cardinale Vicario Generale per la diocesi di Roma non cessa dal suo ufficio durante la vacanza della Sede Apostolica e, parimenti, non cessa per la sua giurisdizione il Cardinale Arciprete della Basilica Vaticana e Vicario Generale per la (che cura le celebrazioni e anche la cerimonia della nomina) Città del Vaticano.

Continua a rimanere in carica e a svolgere gli affari ordinari del suo mandato: il Camerlengo di Santa Romana Chiesa (che si occupa degli affari economici e ha molte funzioni per l'elezione del Pontefice) e il Penitenziere Maggiore (perché l'aspetto spirituale è

si riferisce a lui come capo della Chiesa cattolica, il titolo corretto è "Santo Padre". Il Papa è considerato il successore di San Pietro, che è stato il primo Papa. Il suo ruolo principale è quello di guidare la Chiesa cattolica e di essere il rappresentante di Cristo sulla terra. Il Papa ha autorità su tutti i vescovi e su tutti i fedeli cattolici.
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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

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