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LA NASCITA DEL CODICE

CANONICO E LA SUA EVOLUZIONE

Il corpus iuris canonici rimase in vigore fino al 1917 (durò circa 700 anni) e in questi 700 anni

il mondo si evolse e in campo giuridico ci fu un grandissimo cambiamento che è quello del

6

codicismo (il sistema cambia) e si passa dalla realtà che portava alla norma astratta alla

norma astratta riconducibile alla realtà

Già dal 1904 si iniziò a studiare l’opportunità che la Chiesa avesse il suo codice al pari

dell’ordinamento civile e iniziò il lavoratore preparatorio che durò fino al 1917 e cambia il

sistema della Chiesa (situazione di incertezza normativa come nel 1100)

Nel 1917 Papa Benedetto XV promulse il primo codice di diritto canonico che conteneva tutto il

diritto della Chiesa con diverse sezioni composta da norme sistematiche (entrata in vigore nel

1918)

Da qui la dottrina perse il potere e il commento non aveva più valore vincolante e l’unica

interpretazione autentica la può dare solo la Chiesa (centralizzazione interpretazione

normativa)

Questo codice durò solo 70 anni e venne sostituito dal nuovo codice nel 1983 e questo è

avvenuto a causa di un evento importante che è il concilio vaticano II che modificò alcuni

profili dentro la Chiesa e dentro alcuni stati (portò profonde modificazioni alla struttura,

organizzazione e normativa della chiesa)

Questo nuovo codice è la traduzione in linguaggio canonistico della dottrina del concilio

vaticano II e sono nati nuovi istituti previsti da sempre dal concilio, invece il vecchio codice

aveva struttura composta da 3 libri che sono :

1) persona

2) res

3) actiones

Questo codice è diviso in 7 libri che sono :

1) fontes

2) soggettività all’interno della Chiesa partendo dal presupposto che si è persona della Chiesa

solo se si è battezzati

3) funzione di insegnare della Chiesa

4) funzione di santificare della Chiesa

5) patrimonio ecclesiastico

6) diritto penale della Chiesa

7) tratta dei vari tipi di processo

Fontes : produzione della norma canonica e di atti amministrativi canonici (c’è una parte di

diritto pubblico e un’altra di diritto amministrativo)

funzione di insegnare della Chiesa : insegnamento cattolico nelle sua modalità di esercizio

funzione di santificare della Chiesa : in che modalità la Chiesa aiuta il popolo di Dio a

santificarsi e tratta della dottrina dei sacramenti e

sacramentali

patrimonio ecclesiastico : trasmissione dei beni ecclesiastici

diritto penale della Chiesa : esercizio della Chiesa nella parte punitiva 7

tratta dei vari tipi di processo : che possono essere :

1) ordinari

2) speciali es. matrimonio

Ordinari :

Questi 7 libri stravolgono la logica del codice

Il diritto civile e canonico sono comunque complementari e convivevano e in base al caso si

sceglieva quale diritto usare

Questo codice riguarda solo la Chiesa latina (e non la Chiesa orientale cattolica nemmeno le

chiese autocefale dove non riconoscono l’atto di Pietro) es.

Il fatto che si parla di Chiesa orientale cattolica non vuol dire che sono solo in oriente

Chiesa albanese in Sicilia e Ungro in Calabria es. battesimo, cresima e comunione

Tra le 2 chiese vi sono differenze tradizionali

vengono fatte contemporaneamente nella Chiesa cattolica orientale invece per

quella latina vi sono 3 momenti diversi

Se vediamo il canone 1 del c. can indica che riguarda solo la Chiesa latina invece in oriente si

applicano altre norme, sempre nel 1917 si cercò di fare un codice di diritto canonico per la

Chiesa orientale ma non fu emanato, ma nel 18 ottobre 1990 fu promulgato il “codice delle

chiese orientali” e ricomprende tutto il regolamento dei comportamenti orientali e vi sono

in occidente il pontefice nomina i

differenze tra quello occidentale e quello orientale es.

vescovi in oriente il pontefice conferma il vescovo scelto dai concili locali

Il codice orientale vale anche per le chiese del medio – oriente

Questi 2 codici costituiscono la normativa universale della Chiesa cattolica che si applica in

qualunque parte per tutti i fedeli

Accanto ai 2 codici ci sono altre norme di valore universale che non coincidono con le

gli atti del concilio che vincolano tutti i fedeli della Chiesa universale

codificazioni es.

(concilio ecumenico) LE FONTES

Il sistema di fonti di produzione della Chiesa è composto da :

1) legge

2) consuetudine

3) atti amministrativi particolare/singolare

4) decreti generali

Legge : ci sono 2 definizioni che sono quelle di : 8

1) S. Tommaso D’Acquino

2) Francesco Suarez

S. Tommaso D’Acquino : è un comando razionale promulgato da colui che ha il

governo della comunità in vista del bene della comunità

stessa

Francesco Suarez : è il comando dell’autorità per il bene dei sudditi

È diverso da Acquino perché il segno distintivo non è la

razionalità ma il comando e vi è la differenza tra :

1) iustum (giusto) di S . Tommaso

2) iusum (ordine) di Francesco Suarez

Per razionalità della norma si intende se rispecchia (conforma) la norma del diritto

divino (razionalità verticale) con i principi fondamentali del diritto canonico

(razionalità orizzontale)

Quindi la norma deve essere razionale e deve essere conforme con :

1) diritto divino

2) principi fondamentali di diritto canonico

Il canone 135 c. can dice che la norma è razionale non solo se è conforme al diritto

divino ma anche la norma inferiore sia conforme alla norma superiore (principio di

gerarchia)

L’art 158 pastor bonus (legge universale del Papa) dice che vi è il pontificio consiglio

per i testi legislativi e decide (oppure accetta la richiesta di uno) se una legge è

razionale e quindi se rispecchia queste caratteristiche (procedimento specifico per far

valere questo principio di congruità)

Diritto divino : si distingue in :

1) diritto divino naturale

2) diritto divino positivo

Diritto divino naturale : è in ogni uomo in quanto l’uomo essendo

razionale contiene già in se queste norme

che Dio gli ha impresso nella creazione

Vige nella Chiesa e fonda i diritti e doveri

naturali dell’uomo

Come si fa a conoscere ?

Lo si fa tramite noi stessi ma quando

l’uomo pur capace di riconoscere con la

sua ragione può cadere in errore a causa

della sua caduta (peccato) allora per non

farlo sbagliare, il diritto divino naturale

è conoscibile con il diritto positivo 9

Graziano dice che il diritto divino

naturale è contenuto nell’antico e nel

nuovo testamento

Diritto divino positivo : è positivo perché sono norme volute da Dio

e promulgate in modo tale da essere

conosciute dall’uomo

È conoscibile attraverso :

1) la rivelazione divina

2) tradizione apostolica

Perché Dio ha promulgato nel diritto divino positivo le

stesse norme che l’uomo può conoscere tramite la sua

natura ?

Per aiutare l’uomo a non sbagliare e Dio vuole evidenziare alcune

norme per permettere all’uomo di non cadere nell’errore e si parla

di doppia promulgazione ovvero :

1) nel cuore dell’uomo

2) nelle norme

Il diritto divino è il criterio ultimo a cui farà riferimento tutte le

altre norme (criterio ultimo di rigidità) e le norme fatte dal

legislatore canonico non devono contrastare con le norme di diritto

divino

l diritto divino è nel “Dei Verbum” (costituzione) che lega :

1) tradizione

2) sacra scrittura

Esse insieme riproducono il diritto divino naturale

Il fine del diritto canonico è la salvezza delle anime ed è ribadito nel

canone 1752 c. can

Nel “De Verbum” si dice chi può interpretare il diritto divino e lo

può fare solo il magistero della Chiesa e lo deve fare senza

contrastarlo

Oltre il diritto divino vi è quello ecclesiastico ed è il diritto divino

positivo in quanto fatto con l’uomo

Il canone 11 c. can dice che le leggi ecclesiastiche sono tenute solo

per i battezzati nella Chiesa cattolica e devono :

1) godere si sufficiente ragione

2) avere almeno 7 anni 10

Il diritto divino vale per tutti gli uomini e lo si vede da questo

canone in quanto solo le norme ecclesiastiche pongono dei limiti

(vedi sopra)

La potestà si distingue in :

1) potestà legislativa

2) potestà esecutiva

3) potestà giudiziale

Potestà legislativa : comprende le altre 2

È tenuta dal pontefice

Si deve esercitare nel modo stabilito dal diritto

Se è detenuta non dal pontefice non può essere delegata se non

è stabilita dal diritto (il pontefice può delegare la potestà

legislativa ma il singolo vescovo la può delegare ma solo nei

limiti del diritto e non può emanare una legge contraria ad una

norma del legislatore superiore)

In quali casi si può delegarlo ?

È molto raro e si può fare quando ciò è disposto dal diritto

Bisogna fare una piccola premessa ovvero che le leggi del

pontefice possono essere emanate in :

1) bolle

2) brevi

3) motu proprio

4) chirografo

Motu proprio : emanate dal Papa in persona

Chirografo : scritte dal Papa in persona

In base al contenuto invece possono essere :

1) lettere apostoliche

2) lettere encicliche

3) epistole apostoliche

4) costituzioni

Lettere encicliche : valgono per tutti

Costituzioni : contenuto dogmatico giuridico

Il pontefice è il supremo legislatore e può fare qualcosa e può

fare qualcosa di diverso rispetto al diritto e ha il potere

supremo e può cambiare le norme anche senza dirlo 11

Finita questa premessa il canone 30 c. can dice che chi ha la

potestà esecutiva non può emanare il decreto generale( di cui il

canone 29 c. can ne parla) a meno di casi particolari

Bisogna introdurre le rote romane composte da :

1) curia romana

2) segnatura apostolica

3) penitenzieria apostolica

L’art 18 Pastor Bonus dice che i dilasteri (della rota romana)

non possono emanare leggi o decreti generali avente forza di

legge

Le leggi si dividono in :

1) leggi universali

2) leggi particolari

Prima di spiegare meglio questa differenza bisogna parlare della promulgazione

delle leggi dove la Chiesa ha una gazzetta ufficiale degli acta apostolicae sedis

Leggi universali : sono leggi che valgono per tutti e nel caso della promulgazione la

legge è inserita nella gazzetta e inizierà a valere solo dopo 3 mesi

dalla pubblicazione (vacatio legis) per permettere a tutti di sapere

che sono state introdotte

Dettagli
A.A. 2016-2017
97 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessandro.chiaro72 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Bettetini Andrea.