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Il rendiconto e il diritto di ottenere la copia della documentazione
Il rendiconto indica tutte le movimentazioni e le somme che a qualsiasi titolo vengono addebitate o accreditate. Il saldo debitore o creditore è considerato una condizione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto. Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese e non oltre i 90 giorni, la copia della documentazione inerente a specifiche operazioni poste in essere nel decennio precedente.
Ius Variandi - modifiche unilaterali dei contratti
La disciplina dello ius variandi la ritroviamo all'art. 118 T.u.b. in un articolato lungo che è il risultato di un complesso iter normativo che nel corso degli anni ha modificato quello che era il testo originario e che ci consegna l'attuale enunciazione.
Quando facciamo riferimento allo ius variandi intendiamo, sul piano tecnico, un diritto potestativo di una delle parti contraenti (in specie della banca) di modificare la sfera giuridica della controparte che si trova in una situazione di soggezione, ed in.
particolare di modificare quello che è il rapporto contrattuale indipendentemente dall'accettazione del cliente. Con l'esercizio di tale potere la banca può apportare una variazione al contratto mediante una manifestazione unilaterale di volontà. Gli effetti della manifestazione unilaterale sono condizionati dall'esercizio del potere di recesso riconosciuto in capo al cliente. La modifica non riguarda propriamente l'atto, quanto più che altro il rapporto tra le parti contraenti. Il che significa che la modifica non consiste mai in una nuova determinazione del contenuto del contratto, bensì una sua specificazione ovvero il suo adattamento ad un fatto sopravvenuto. Pacifico che la procedura di cui all'art. 118 T.u.b. non possa essere utilizzata per introdurre nuove clausole, bensì per apportare modificazioni a quelle già previste. Più volte l'ABF è intervenuto a specificare questo profilo.
possa trovare di fronte a una situazione eccezionale rispetto alle regole di diritto comune in materia contrattuale. Infatti, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota 5574/2007, ha definito l'ambito di operatività dell'articolo 118 del Testo Unico Bancario, stabilendo che le modifiche disciplinate dallo stesso articolo riguardano solo le variazioni previste dal contratto e non possono comportare l'introduzione di clausole nuove. La ragione che può giustificare l'attribuzione di tale potere va individuata nella necessità di preservare nel tempo l'equilibrio delle prestazioni contrattuali voluto dalle parti. Attraverso l'esercizio del potere di modifica delle condizioni normative ed economiche, la banca è in grado di neutralizzare le oscillazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio economico e normativo originario. Non si può negare che ci si trovi di fronte a una situazione eccezionale rispetto alle regole di diritto comune in materia contrattuale. Infatti, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota 5574/2007, ha definito l'ambito di operatività dell'articolo 118 del Testo Unico Bancario, stabilendo che le modifiche disciplinate dallo stesso articolo riguardano solo le variazioni previste dal contratto e non possono comportare l'introduzione di clausole nuove. La ragione che può giustificare l'attribuzione di tale potere va individuata nella necessità di preservare nel tempo l'equilibrio delle prestazioni contrattuali voluto dalle parti. Attraverso l'esercizio del potere di modifica delle condizioni normative ed economiche, la banca è in grado di neutralizzare le oscillazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio economico e normativo originario.trovi di fronte a ius variandi laddove la modificazione del contratto non sia remessa alla volontà di una delle parti contraenti ma avvenga immediatamente al verificarsi di una circostanza sopravvenuta. Il comma 1, art. 118 T.u.b. è il risultato di un intervento del legislatore che il D.lgs. 141/2010 ed è una norma che va a delimitare i presupposti di esercizio del potere di modifica unilaterale. 3 sono le condizioni che vanno rispettate: tale clausola deve essere approvata specificamente per iscritto; deve ricorrere un giustificato motivo; e in presenza di un contratto di durata determinato non può essere prevista la modifica del tasso di interesse pattuito, quest'ultima condizione è molto significativa prima del 2011 infatti la formulazione dell'art. 118 T.u.b. non conosceva la distinzione tra contratti a tempo indeterminato e contratti a tempo determinato. La banca può esercitare lo ius variandi con riguardo alla modifica dei tassi.Soltanto nell'ambito dei contratti a tempo indeterminato, per quelli a tempo determinato la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole che non hanno per oggetto i tassi di interesse. Ciò che tuttavia permea completamente questa disciplina è il c.d. "giustificato motivo" che funge da presupposto per l'applicazione di questa disciplina. Si tratta di una formula che va a restringere il perimetro di applicazione di questo potere, nella sua formulazione originaria l'art. 118 T.u.b. non faceva cenno al "giustificato motivo" con la conseguenza che la banca in tutti i contratti di durata aveva la facoltà di modificare tassi, prezzi e le altre condizioni economiche senza dover addurre alcun "giustificato" motivo. Il comma 3 di questo articolo prescrive che le variazioni poste in essere in violazione del presente articolo sono da ritenersi inefficaci se sfavorevoli al cliente.
Se manca dunque un giustificato motivo quelle variazioni saranno inefficaci ogni qualvolta si tratti di variazioni sfavorevoli al cliente. La sussistenza del giustificato motivo consente di affermare che la modifica unilaterale delle condizioni economiche e normative non può essere rimessa ad una decisione discrezionale o arbitraria della banca. Seguendo la ratio dell'istituto in parola, siamo di fronte ad un giustificato motivo qualora si verifichi un evento potenzialmente idoneo a modificare l'originario sinallagma dell'attività contrattuale. Il giustificato motivo può essere individuato in un factum principis che incide direttamente sul valore di mercato bancario o finanziario. Il ius variandi costituisce in questa prospettiva uno strumento di controllo del rischio tramite il quale è possibile adeguare il rapporto negoziale ai cambiamenti economici non prevedibili ex ante senza costringere le parti a sciogliere il vincolo o affrontare un processo.di rinegoziazione del contenuto del rapporto. Così costruito, il potere di modifica unilaterale del rapporto è uno strumento di conservazione del contratto funzionale a logiche di efficienza economica e funzionale a garantire la sana e prudente gestione dell'intermediario bancario. Sul piano operativo, il tema del giustificato motivo si lega intimamente alle modalità di allegazione dello stesso da parte della banca perché il cliente deve sempre essere informato circa il motivo che sta alla base della modifica unilaterale. In particolare, il cliente deve essere messo nelle condizioni di valutare senza particolari sforzi la congruità tra la variazione e la motivazione che ne sta alla base. "Il giustificato motivo deve essere individuato in eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario di corso di modifica" - Nota Mise. In particolare, due sono le categorie di eventi che il Ministero va ad identificare: eventi afferenti alla sferaIl tema si lega a quello del merito creditizio dello stesso cliente perché in linea di principio l'esercizio del ius variandi può legittimamente essere esercitato a seguito di mutamenti relativi al grado di affidabilità di quel determinato cliente. Grado di affidabilità che se negativo/peggiorato rispetto alla fase di conclusione dell'atto può mettere in pericolo il futuro equilibrio sinallagmatico delle prestazioni. Il rischio di credito è l'elemento che permette di identificare nella fase iniziale, ma anche nel corso del rapporto, l'equilibrio tra le prestazioni delle parti.
Assume maggior rilievo nell'esercizio del potere di ius variandi. Si tratta di eventi che consistono in variazioni che hanno delle ricadute generali su tutta la clientela e dove
Il rischio di abuso non funzionale con la ratio della norma è più evidente. Su questo tema si è sviluppato un diritto vivente molto corposo che muove nella direzione di non ritenere sufficiente un mero riferimento a variazioni generali delle condizioni economico-finanziarie per integrare il giustificato motivo. In più occasioni i collegi dell'ABF e anche i giudici di merito hanno stigmatizzato i tentativi i alcuni intermediari bancari di utilizzare come giustificato formule estremamente sintetiche e generiche, questo perché nell'opinare della giurisprudenza si ritiene necessario che il giustificato motivo sia sorretto da una congruità, il cliente deve essere messo nelle condizioni di poter valutare concretamente la congruità delle variazioni apportate al rapporto rispetto alla motivazione addotta. Se la motivazione che sta alla base della variazione è molto generica il cliente non è messo nelle condizioni di.poterverificare se quel richiamo generico effettivamente giustifica una modifica dei termininegoziali così come proposti dalla banca.
a. ABF collegio di Milano n. 399/2013 – insufficiente a giustificare ai sensi del 118 lemodificazioni contrattuali laddove si faccia un mero richiamo al “maggior rischioassociato al mantenimento delle linee di credito in relazione alle aggravate tensionipresenti nel mercato che hanno alterato in modo più che significativo l’equilibriocontrattuale finora raggiunto”.
b. ABF collegio di Milano 2011 – inefficacia delle modifiche apportate unilateralmentedall’intermediario bancario per aver addotto quale giustificato motivo una“eccezionale diminuzione dei principali tassi di riferimento”. Sarebbe statonecessario indicare e provare la misura dei principali tassi di riferimento per ilmercato bancario al momento della conclusione del contratto, la misura dei tassidelle operazioni di raccolta
così da poter apprezzare che rapporto vi fosse tra questa serie di tassi e quello previsto per il contratto. c. ABF collegio di Milano n. 2944/2012 – il giustificato motivo non può essere lo scopo ovvero l'effetto che la modifica è destinata a raggiungere, altrimenti un giustificato motivo non mancherebbe mai. L'esercizio dello ius variandi prevede poi l'utilizzo di una particolare procedura con riguardo le modalità di comunicazione alla clientela. Procedura definita al comma 2 dell'art. 118 T.u.b., ove si prevede anche una situazione particolare in caso di modifica dei rapporti al portatore, infatti la delibera CICR del 3 febbraio 2011 n. 117 prevede che nei rapporti al portatore le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali ex 118 sono comunicate alla clientela con strumenti di comunicazione impersonale facilmente accessibili presso le sedi dell'intermediario e sul proprio sito internet. L'ultima parte di questoica.