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IL TUTTO DEVE ESSERE COMPATIBILE CON I PRINCIPI DEL DIRITTO
AMMINISTRATIVO!!!!!
La motivazione è una conseguenza logica di quanto detto fino ad adesso. Il
principio di trasparenza è il principio che regola l’attività amministrativa. Si applica
anche agli accordi amministrativi. Il principio che assiste la motivazione prevale su
quello dei contratti, che prevederebbero l’irrilevanza dei motivi.
12/12/2016
Prima del 2005 solo ipotesi tipiche per gli accordi. Entrambi gli accordi devono
avere forma scritta. Delibera → si può equiparare con la delibera a contrarre.
Ratio degli accordi: privato e p.a. definiscono il contenuto del provvedimento. In
questo modo il privato non adirà il giudice amministrativo.
Motivazione: devono essere motivati
Recesso: previsto per entrambe le ipotesi di accordo.
Annullamento d’ufficio → la p.a. vuole rimediare a un provvedimento illegittimo
Revoca → il provvedimento è inopportuno.
Nelle ipotesi di recesso si prevede come autotutela la revoca.
L’art. 11 comma 4. → Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere
alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in
danno del privato.
In sede di giurisdizione esclusiva il giudice amministrativo può affrontare sia i diritti
soggettivi che interessi legittimi. Tranne atti normativi, generali, programmazione e
pianificazione.
La p.a. adotta accordi per perseguire un interesse pubblico. Rispondono quindi al
principio di tipicità. Sostituisce un procedimento che è tipico per un fine che è tipico.
Differenza rispetto ai contratti di evidenza pubblica: la giurisdizione del giudice
amministrativo è riferita solo alla fase precedente alla stipula del contratto. A
seguito della stipula la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
Con gli accordi la giurisdizione è esclusiva del giudice amministrativo. Sia con
riferimento alla formazione, che all’esecuzione che alla conclusione.
In quale tipo di potere la p.a. cerca un accordo? Deve essere l’esercizio di un
potere DISCREZIONALE.
Ci sono ipotesi in cui si ritiene comunque possibile la stipula di accordi dove il
potere sia vincolato (se riguarda solo l’an e non il quantum).
Chi prende l’iniziativa?
Parte della dottrina riteneva solo il privato istante, ma è stato superato.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il
responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita,
separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali
controinteressati.
Questo fa ritenere che l’iniziativa possa essere anche della p.a.
Giurisprudenza e dottrina si sono scontrate a lungo sulla natura degli accordi. Ci
sono tre tesi:
1. natura privatistica: perché parte della dottrina ritiene che abbiano natura
privatistica? Accordo → è elemento essenziale del contratto (art. 1325).
sempre l’art. 11 prevede che, al secondo comma, agli accordi si applicano i principi
di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Altra parte della dottrina insiste sulla
natura del recesso. Anche delibera comma 4-bis. Il potere della p.a. si esaurisce
nella delibera. Quindi l’accordo non costituisce esso stesso l’esercizio del potere.
2. tesi mediana: per far salvo la natura contrattuale fa riferimento ai contratti di
diritto pubblico. Si tratta di una interpretazione già operata per gli accordi
consensuali prima della 241. Non ha avuto molto seguito.
3. dimensione pubblicistica (prof): sono provvedimenti consensuali. Il potere
non è unilaterale, ma esercitato consensualmente attraverso un accordo con
il privato. È quella che appare preferibile. Sono dei provvedimenti
CONSENSUALI. Fattispecie bilaterali non contrattuali. I motivi sono gli stessi
della natura contrattuale degli accordi letti a contrario.
Si fa riferimento al termine accordo → questo richiamo è insufficiente, si sarebbe
dovuto impiegare il termine contratto.
Vi è poi un motivo di coerenza → è dentro un procedimento tipico ed è volto a
sostituire o integrare un provvedimento.
Poi vi è un parallelismo con l’evidenza pubblica → si conclude con l’adozione di un
contratto. In questo caso no.
C’è anche il problema di eventuale assenza di patrimonialità nell’accordo.
ritiene che dove c’è dimensione patrimoniale siano contratti e gli altri no,
O si
oppure non si mettono tra i contratti.
Gli accordi sono poi stipulati per perseguire un interesse pubblico. Nell’ambito del
dell’interesse di una
diritto civile non può essere ammessa la generalizzazione
parte rispetto all’altra. L’interesse pubblico non può per il diritto civile essere
considerato prevalente rispetto al quello privato.
Recesso → diverso dal privato.
Primo comma art. 11 stabilisce che la p.a. può adottare accordi senza pregiudizi
per i terzi. Art. 1372 → il contratto non produce effetti rispetto ai terzi se non nei
casi stabiliti dalla legge.
Giurisdizione esclusiva: nei contratti di evidenza pubblica la giurisdizione
amministrativa è limitata alla formazione, mentre la stipula al g.o. Negli accordi in
tutte le fasi del giudice amministrativo.
Conseguenze di adesione all’una o all’altra tesi:
estensione della disciplina civilistica → ampia applicazione
- tesi pubblicistica → in tal caso sarebbero applicabili
- alcuni degli artt. del c.c.
patologie dell’accordo: se si sposa la tesi pubblicistica le patologie devono essere
-
valutate con i vizi del provvedimento (21-septies). Termine decadenziale molto
breve. Se si sposa la natura contrattuale dell’accordo si deve far riferimento alle
patologie del codice civile. Termini di prescrizione differenti.
- Se la p.a. adotta un provvedimento con contenuto non del provvedimento. Tesi
pubblicistica → il privato dovrà impugnare il provvedimento difforme per eccesso di
potere e dovrà chiedere il risarcimento del danno. Se privatistica si può adottare
un’azione di inesatto adempimento (chiedendo la risoluzione).
Con il nuovo codice del processo amministrativo si introduce un’azione di
- p.a. → potere vincolato o comunque
condanna che consente la condanna della
quando sono esauriti i margini di discrezionalità del potere.
Parte della giurisprudenza richiede che con l’accordo integrativo la p.a. si vincoli
con quel contenuto, può dirsi quindi vincolata. Sarebbe pertanto applicabile non già
la mera impugnazione del provvedimento difforme, (?????????)
- Se la p.a non adotta il provvedimento? Ipotesi di silenzio-inadempimento.
Secondo la tesi pubblicistica si dovrebbe far riferimento agli artt. 31 e 17 del codice
del processo amministrativo.
Tesi privatistica → si dovrà esperire il 1132 del codice civile. Sentenza di condanna
che produce gli effetti del contratto non concluso.
Per parte della dottrina non si può ammettere il 2932 cc.
Se la p.a. non adempie si può esercitare un giudizio di inottemperanza. Il giudice
amministrativo si potrà sostituire nel provvedimento.
Ulteriori corollari a seconda che si segua una tesi privatistica o pubblicistica.
Autotutela : annullamento di ufficio e revoca. Tutto avviene all’interno dell’esercizio
di un potere. Se si sposa la tesi privatistica di tesi pubblicistica non si può parlare.
La p.a. per sciogliersi dall’accordo non può operare unilateralmente. Se
pubblicistica potrà adottare un annullamento d’ufficio.
Ulteriori tipi di accordi.
Accordi tra pubbliche amministrazioni e basta.
Articolo 15.
(Accordi fra pubbliche amministrazioni)
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
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Recesso: indennizzo → solo danno emergente (spese e costi sostenuti).
Se il recesso è inteso secondo la natura privatistica si applica tutta la disciplina
degli atti unilaterali.
La disciplina pubblicistica fa applicare la 241/1990. Maggiori oneri per la p.a.
27/2/2017
–
Artt. 19 20 .
Equivoco di fondo → non corrispondenza perfetta tra la ratio dell’introduzione dei
due istituti e la struttura stessa degli istituti.
SCIA e silenzio assenso sono istituti pensati per avviare un processo di
semplificazione dell’attività amministrativa.
Analogamente a quanto accaduto per la conferenza di servizi, i due istituti non
sono affatto di semplificazione, anzi, complicano l’attività amministrativa. Non è
però un dato negativo. Serve anche l’efficacia amministrativa.
La semplificazione è un principio da perseguire, ma deve essere bilanciato con
efficacia ed efficienza. Spesso questi concetti non si armonizzano, hanno versi
opposti: la massima semplificazione non è conciliata con la massima efficienza.
Il problema è che questi due strumenti sono stati erroneamente immaginati come
strumenti di semplificazione. Sono utili, ma non come strumenti di semplificazione.
Il legislatore ha forzato sempre di più i confini.
Ci si continua a chiedere se gli istituti abbiano prodotto semplificazione. È una
domanda mal posta, perché il concetto di semplificazione amministrativa è un
concetto bivalente.
Semplificare: alleviare il peso della burocrazia (azione amministrativa) che incide
sui privati → ma in realtà non è questa la semplificazione, questa è la definizione
che credono i privati. Ma o si toglie l’amministrazione in un settore, o se semplifico
per l’utente non è certo che l’azione amministrativa interna diventi meno
complessa. A ogni semplificazione per il privato corrisponde una complicazione per
l’attività amministrativa interna.
Se tolgo gli adempimenti da un lato, li metto dall’altro (es domande dei concorsi
pubblici).
Se gli adempimenti sono gli stessi, togliendoli da un lato li metto dall’altro:
onere maggiore per l’amministrazione.
semplificare per il privato è un
Amministrare in regime di semplificazione è molto più oneroso e difficile per la
pubblica amministrazione. È doveroso, ma è anche necessario se si vuole una
semplificazione rafforzare o modificare gli oneri dell’amministrazione. Deve incidere
innanzitutto sul reclutamento del personale e sui tempi.
O p