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Enti locali e nazionali
ASP possono richiamare le (Aziende pubbliche di servizio alle persone). Altra distinzione, che non ha un rilievo meramente descrittivo, essendo viceversa importante, ad esempio, per il riparto di competenze tra Stato e Regioni, è quella tra enti locali e nazionali. Essa si basa sull'ambito spaziale delle attribuzioni che l'ente può esercitare (a seconda che riguardi l'intero territorio dello Stato o una parte soltanto dello stesso), ma talvolta è declinata sulla base delle dimensioni degli interessi curati dall'ente medesimo.
Sono enti locali, oltre agli enti territoriali minori, le relative figure associative, e, più in generale, tutti gli enti pubblici da essi costituiti. Si pensi, ad esempio, agli Enti gestori di parchi regionali.
Sono, viceversa, enti nazionali anzitutto i c.d. enti parastatali. Si pensi, ad esempio, al CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), che svolge compiti di promozione, valutazione e valorizzazione delle ricerche.
Le istituzioni nazionali sono enti che svolgono attività scientifiche nei più vari campi della conoscenza. Del resto, la loro denominazione è significativa: si tratta di enti "vicini" allo Stato, in quanto titolari di funzioni strettamente collegate con quelle ministeriali.
Rientrano tra gli enti nazionali anche le Agenzie statali con personalità giuridica e le Autorità indipendenti (anch'esse con personalità giuridica).
Un importante criterio distintivo è dato, poi, dal grado di dipendenza o indipendenza dagli enti strumentali, enti autonomi e enti territoriali di riferimento. È possibile distinguere così tra enti strumentali e Autorità indipendenti.
Tra gli enti che svolgono attività di supporto agli enti territoriali, si devono richiamare nuovamente gli enti parastatali. Infatti la strumentalità delle funzioni e l'entificazione come modulo alternativo alla struttura ministeriale si ripercuotono sull'assetto organizzativo. E comportano una notevole
Ingerenza del Ministro competente per materia (c.d. vigilante): è quest'ultimo che normalmente nomina gli organi di vertice, che svolge funzioni di indirizzo, di approvazione dei bilanci, nonché di controllo.
Tra gli enti strumentali possono essere ricomprese le già menzionate Agenzie (nazionali), aventi personalità giuridica. Al di là, infatti, delle differenze che pur sussistono tra Agenzie c.d. tecniche, che "operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali", agenzie fiscali ed altre ancora, esse godono di un'autonomia fortemente limitata dal potere di indirizzo e dal controllo del Ministero di riferimento.
Tant'è che talvolta si parla anche di enti autonomi (o ad autonomia funzionale), occorre anzitutto segnalare taluni enti a struttura associativa, quali i già richiamati ordini professionali, le Camere di commercio, ecc.
Università sono dotate di ampia autonomia, garantita dall'art. 33 Cost., che riconosce loro il diritto di darsi ordinamenti autonomi. Gli enti autonomi, in quanto esponenti di una specifica comunità di settore, sono dotati di autogoverno, potestà normativa (soprattutto statutaria) e di una sempre maggiore autonomia finanziaria. E la differenza di tali enti con quelli territoriali è data dalla circostanza che in questi casi si tratta di enti monofunzionali o, comunque, a funzioni ben limitate e rigorosamente predeterminate dalla legge. A parte le Università, di cui si è detto, anche gli altri enti ad autonomia funzionale paiono ricevere una tutela a livello costituzionale. Infatti, l'art. 118 Cost. impone agli enti territoriali di iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per losvolgimento di attività a favore del "l'autonomia interesse generale": e tale principio (c.d. di sussidiarietà orizzontale), sicuramente applicabile alle formazioni sociali di diritto privato, non può non valere anche per gli enti associativi di diritto pubblico, anch'essi esponenziali di un preciso gruppo sociale. Non contrasta con tale principio (e con l'autonomia di detti enti), la persistenza di un Ministero limitato potere di controllo del "vigilante", quale residua espressione della responsabilità ministeriale. Sempre che tale controllo sia diretto ad assicurare il funzionamento dell'ente e non incida sulle sue scelte strategiche e operative. Autorità indipendenti. Ben più spiccata autonomia presentano le Autorità indipendenti. Le quali sono poste in posizione di terzietà non solo rispetto agli operatori di mercato, ma anche rispetto al potere politico e governativo, e per tale ragione, sono sottratte ad ogni forma di controllo politico e governativo.(significativa)indirizzo e di controllo ministeriale, ponendosi in una posizione nettamente separata dagli apparati governativi. La terzietà dell’Autorità indipendente è garantita dalle qualità personali e professionali di chi può essere nominato a presiederle, dal regime delle incompatibilità e dalla particolare procedura di nomina.
L’indipendenza di dette Autorità è garantita dalla disciplina europea, che ne impone la presenza in vari settori di particolare rilevanza economica e sociale.
Quanto agli enti strumentali, un ruolo particolarmente importante presenta l’INPS.
L’Istituto è, infatti, il principale ente previdenziale italiano.
Presso l’INPS sono obbligatoriamente assicurati i lavoratori dipendenti pubblici e privati e anche i lavoratori autonomi, privi di una propria cassa di previdenza.
L’attività dell’Istituto, che vigila sul corretto
versamento dei contributi di legge e detiene atal fine anche poteri ispettivi, riguarda prevalentemente l’erogazione delle pensioni di anzianità e divecchiaia, oltre che delle pensioni “assistenziali”. Ed ha un importante ruolo di sostegno delreddito (ad esempio, in tema di cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria).
CONI
Un cenno particolare merita pure ilolimpico nazionale italiano”Il “Comitato è stato, infatti, istituito per promuovere lo sportitaliano e la preparazione degli atleti ai fini della partecipazione ai giochi olimpici. Fa capo al CONIgiustizia sportiva.
anche tutto il sistema c.d. dienti autonomi CNF
Quanto agli (ad autonomia funzionale) basti considerare il (Consiglionazionale forense), che è l’organismo di rappresentanza istituzionale della cassa forense.
Il CNF è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti. Esso emana e aggiornaperiodicamente il codice deontologico degli avvocati.
Promuove attività di coordinamento e di indirizzo nei confronti dei Consigli circondariali e collabora con questi ultimi per la tutela dell'indipendenza e del decoro professionale della categoria.enti indipendenti, AGCM, AEEGSI ANAC.
Quanto agli un cenno aggiuntivo meritano eCompito precipuo dell'AGCM è quello di garantire la concorrenza nel mercato. A tal fine vigila sulle intese restrittive della concorrenza, sugli abusi di posizione dominante o sulle operazioni di concentrazione, che comportano la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.
All'AGCM sono stati conferiti anche compiti di tutela dei consumatori, contro le pratiche commerciali scorrette, ingannevoli ed aggressive.
L'AEEGSI controlla la filiera della produzione, trasporto e distribuzione del gas e dell'energia elettrica, garantendo l'accesso alle reti nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, determinando le tariffe ed impartendo le direttive.
necessarie a garantire i livelli di qualità dei servizi. Quanto, infine, all'ANAC, essa è subentrata nei compiti e nelle funzioni dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. In particolare essa vigila sugli appalti di lavori, servizi e fornitura, affinché sia garantita l'economicità dell'esecuzione, vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori ed esercita i correlati poteri sanzionatori, opera anche attività di vigilanza collaborativa, finalizzata alla predisposizione di atti e alla gestione di commesse di particolare interesse. Anno accademico 2019 - 2020 Università degli Studi di Milano Andrea Martelli Diritto Amministrativo Secondo semestre 6. Tipologie di imprese pubbliche Come si è visto, il connotato peculiare dell'impresa pubblica scaturisce da un particolare rapporto con l'amministrazione. È pubblica l'impresa che è assoggettata all'influenza dominante.Un ente pubblico (essenzialmente territoriale). Il diritto europeo si occupa della "impresa pubblica", per estendere anche ad essa le regole della concorrenza e del libero mercato ed evitare che la proprietà pubblica possa porla in una posizione privilegiata nella competizione con le altre imprese, falsando così la concorrenza. Vige il divieto di aiuti di Stato. Anche per le imprese pubbliche vige, dunque, il divieto di conferire loro monopoli o diritti esclusivi, se non nei limiti in cui ciò sia necessario per la specifica missione loro eventualmente conferita, nel quadro dei "servizi di interesse economico generale". Da qui l'importanza della nozione unitaria di impresa pubblica, nel cui ambito rientrano le figure, già segnalate, delle Aziende, degli Enti pubblici economici e delle S.P.A. a partecipazione pubblica. Delle aziende si è già fatto cenno. Si tratta di strutture organizzate per svolgere compiti di tipo produttivo.
Ed originariamente prive di personalità giuridica. Attualmente le aziende speciali di Comuni e Province sono dotate di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e sono espressamente qualificate come enti strumentali rispetto, appunto, a Comuni e Province.
Medesima natura presentano i consorzi. Ed anche le Aziende Sanitarie Locali (ASL), che sono le strutture di base del Servizio Sanitario nazionale.
Pertanto dette aziende, in quanto dotate di personalità giuridica, non si differenziano granché dagli enti pubblici economici. I quali si caratterizzano per la circostanza che sono pubblicistici gli aspetti relativi alla struttura organizzativa (i regolamenti di organizzazione sono veri e propri regolamenti amministrativi), mentre è privatistica l'attività (di impresa) da essi esercitata: il che dovrebbe garantire, se non la redditività, quantomeno l'economicità (intesa, in questo caso, come necessità di coprire i costi).
costi con le entrate