Andrea Martelli Diritto Amministrativo Secondo semestre
Diritto Amministrativo
Introduzione Generale
diritto amministrativo, si occupa
Il ramo dell’ordinamento, che noi chiamiamo
dell’Amministrazione pubblica, della sua attività e dei relativi rapporti con i cittadini. E si occupa, in
particolare, della attività diretta al soddisfacimento di quegli interessi, che la legge individua come
interessi pubblici.
Infatti, se per amministrare si intende la cura di un qualsivoglia interesse nei casi concreti
per amministrazione pubblica si intende la cura in concreto di interessi, appunto,
della vita,
pubblici, che in linea di approssimazione possiamo definire generali di una determinata collettività.
funzionalizzata,
Si tratta, pertanto, di un’attività in quanto svolta in funzione di scopi e per la
tutela di interessi che esorbitano dalla sfera del soggetto agente.
L’attività amministrativa, in un ordinamento - come il nostro - a forte impronta sociale, è
molto estesa quantitativamente molto eterogenea qualitativamente.
e Essa va, tanto per avere una
dai compiti di difesa all’ordine pubblico, dal
prima idea in proposito, (svolti dalle Forze armate)
servizio sanitario all’istruzione scolastica e universitaria, dalla costruzione di opere pubbliche
all’assicurazione di servizi essenziali per i cittadini
(strade, ospedali, scuole) (trasporti, smaltimento
del territorio all’attività
dei rifiuti, distribuzione dell’energia elettrica). E ancora, dal governo
previdenziale, dalla tutela della concorrenza sul mercato alla tutela dei beni culturali e così via.
Nello svolgimento dei pubblici servizi, così come nell’attività strumentale all’adozione dei
provvedimenti, l’Amministrazione compie una serie di operazioni, prestazioni materiali e meri atti,
che sinteticamente sono qualificati come “compiti”.
funzioni, attribuzioni competenze,
Viceversa, si parla di ma anche di o di allorché
l’Amministrazione eserciti i propri poteri pubblicistici, idonei ad innovare nell’assetto preesistente
dei rapporti giuridici. Capitolo I - Le fonti
1. La Costituzione
La Costituzione si occupa dell’attività amministrativa e della pubblica amministrazione in
97,
numerose disposizioni della sua parte seconda. A cominciare dall’art che assume particolare
indica i canoni fondamentali sui quali poggia la disciplina costituzionale
importanza, perché
dell’amministrazione italiana.
97 co 2 pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge,
L’art statuisce che “i
in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione”. Si tratta,
principi di buon andamento
dunque, di disposizione fondamentale, perché introduce i (che
implica efficienza, efficacia ed economicità), che devono connotare l’organizzazione e l’attività
amministrativa e che sono alla base di numerosi istituti.
Anche la parte prima della Costituzione presenta rilievo per l’azione amministrativa, a
1, principio della sovranità popolare,
cominciare dall’art che, sancendo il pone appunto il
al servizio della comunità.
popolo al centro del sistema e, correlativamente, l’Amministrazione In
particolare, è compito precipuo dell’ordinamento (e, dunque, anche dell’Amministrazione)
gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della
“rimuovere
persona umana”, formazioni sociali, ove si svolge la sua
considerata singolarmente o “nelle
personalità”.
rilievo pubblicistico dei politici”
Il “rapporti e in particolare dei diritti correlati
all’elettorato attivo e passivo è di ovvia percezione. Ma anche la disciplina degli altri diritti
fondamentali rileva per l’attività amministrativa, sia perché ne esclude l’esercizio in taluni ambiti,
sia perché, viceversa, ne impone l’esercizio in altri, sia infine perché consente l’intervento
amministrativo in altri ancora. diritti correlati ai “rapporti civili”,
Riguardano il primo gruppo i che trovano negli articoli
13 14 15
(libertà personale), (inviolabilità del domicilio), (libertà e segretezza delle comunicazioni),
e seguenti, compiuto riconoscimento e ampia garanzia. La quale implica che possa disporre di tali
diritti solo l’Autorità giudiziaria e non quella amministrativa. 1
Anno accademico 2019 - 2020 Università degli Studi di Milano
Andrea Martelli Diritto Amministrativo Secondo semestre
diritti sociali
Riguardano il secondo gruppo i c.d. (o attinenti ai rapporti etico-sociali), che
viceversa presuppongono ed impongono interventi pubblico-amministrativi (si parla al riguardo
anche di libertà positive). È il caso del diritto alla salute (che implica cure gratuite agli indigenti).
Tali diritti impongono, come si diceva, che i pubblici poteri intervengano per assicurare un
compiuto sviluppo della persona umana. Il che importa, in un sistema a forte impronta sociale, un
cospicuo incremento dei compiti assegnati all’Amministrazione.
diritti economici,
Appartengono, infine, al terzo gruppo i c.d. che, pur ampiamente
riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, non escludono interventi amministrativi, anche molto
incisivi. Essi riguardano l’iniziativa economica privata, che (come quella pubblica) è soggetta a
e controlli”, essere indirizzata e coordinata a fini sociali”.
“programmi perché “possa
Il principale strumento attraverso il quale la Costituzione preclude o limita l’intervento
riserva di legge. duplice funzione
amministrativo è la La quale ha la di tutelare, da un lato, le
posizioni di diritto e libertà riconosciute ai cittadini e, d’altro lato, di condizionare gli interventi
amministrativi, pur ampiamente prefigurati, alle determinazioni del potere legislativo e, dunque,
alle determinazioni degli organi eletti dal popolo (Parlamento e Consigli regionali), in applicazione
del principio democratico.
riserva assoluta di legge,
In caso di l’intervento amministrativo è (pressoché del tutto)
riserva relativa,
escluso. In caso di viceversa, l’intervento amministrativo è consentito, a
condizione che la legge non solo lo preveda specificamente (istituto per istituto), ma stabilisca
anche condizioni, criteri e limiti di tale intervento.
In particolare, in tema di organizzazione è riserva relativa, quella che concerne i pubblici
uffici, è riserva assoluta quella che riguarda il numero, le attribuzioni e l’organizzazione principale
dei ministeri. principio di legalità.
Il che consente di precisare meglio il Distinguendo, in particolare, tra
in senso formale in senso sostanziale.
legalità e legalità
Il primo concetto evoca la necessità che la singola funzione amministrativa sia prevista
dalla legge. Il secondo concetto è più pervasivo, perché richiede che la legge indichi anche
presupposti, limiti e fini dell’azione amministrativa e finisce per coincidere, come due facce della
stessa medaglia, con le esigenze sottese dalla riserva relativa di legge.
principi di imparzialità e buon andamento
I si estrinsecano, in primo luogo, sul piano
dell’organizzazione amministrativa e dei rapporti col personale. Ma presentano importanti
implicazioni anche sul piano procedimentale e, così, sul regime stesso del provvedimento
amministrativo.
Partendo dall’imparzialità, si tratta di un principio generale che guida l’intera vita
amministrativa e che trova espressione già a partire dall’attività di reclutamento del personale,
attraverso il meccanismo concorsuale.
Vale la pena sottolineare, come si diceva, l’incidenza del principio anche nell’ambito del
procedimento amministrativo. L’imparzialità si riferisce alla necessità di tener conto
obiettivamente, pur nel proseguimento dell’interesse pubblico, degli interessi particolari dei
cittadini coinvolti nel procedimento.
Quanto al principio di buon andamento dell’amministrazione, sul piano dell’organizzazione
principio di leale cooperazione istituzionale;
esso si collega al e, quindi, ad un’esigenza di
raccordo fra i diversi livelli di governo, ma anche, più in generale, fra gli organi amministrativi.
Amministrazione
Inoltre esso implica un modello organizzativo attento ai risultati dell’azione (c.d.
di risultato) e non solo alla legittimità formale della stessa.
2. La normativa dell’Unione Europea
È ormai un dato acquisito che la normativa dell’Unione europea immediatamente
applicabile ha capacità innovativa a livello di legge e una capacità di resistenza (nel senso che
non può subire modifiche, né abrogazioni) rispetto alle leggi statali successive con essa
contrastanti.
normativa europea direttamente (o immediatamente) applicabile
La è costituita dai
Regolamenti, nonché dalle norme dei Trattati e delle Direttive e dalle Decisioni a contenuto
normativo aventi caratteri self-executing, in quanto portatrici di precetti compiuti e non
condizionati.
regolamenti norme dei Trattati direttamente applicabili
I e le vincolano non solo il
legislatore dello Stato membro, ma anche i cittadini, i giudici e le amministrazioni. 2
Anno accademico 2019 - 2020 Università degli Studi di Milano
Andrea Martelli Diritto Amministrativo Secondo semestre
Direttive,
Le viceversa, necessitano sempre di trasposizione tramite appositi atti a
contenuto normativo presso il singolo Stato membro. Tuttavia, le direttive self executing,
esplicano efficacia diretta nei confronti delle autorità dello Stato membro inadempiente.
Si è molto discusso sul rapporto fra fonti comunitarie e fonti nazionali. E al riguardo si è
riparto per competenze.
spesso parlato di competenza esclusiva dell’Unione europea.
Certo, sussistono materie di Così come
esistono materie totalmente sottratte, almeno per ora, alle competenze comunitarie.
potere normativo concorrente,
Tuttavia sono molto ampi i settori in cui sussiste un che
principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
l’Unione esercita secondo i canoni dei Infatti, ai
interviene soltanto se ed in quanto gli obiettivi dell’azione
sensi dell’art 5 par 3 TUE: “l’Unione
prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello
centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione
in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione”. Inoltre, in questo come in ogni altro
virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione
intervento, “in
si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati”.
La competenza normativa concorrente presuppone la persistenza del potere legislativo in
protocollo n. 25 sull’esercizio della
capo agli Stati membri. Come specifica infatti il
competenza concorrente, l’Unione agisce in un determinato settore, il campo di
“quando
applicazione di questo esercizio di competenza copre unicamente gli elementi disciplinati dall’atto
dell’Unione in questione e non copre pertanto l’intero settore”.
L’unico limite posto agli Stati membri è, perciò, che la legislazione (presente o futura) da
loro adottata non sia in contrasto con la disciplina comunitaria eventualmente adottata in materia.
Sicché si deve riconoscere che in tal caso l’antinomia non è risolta secondo il criterio della
criterio della gerarchia,
competenza, bensì secondo il che accorda la preferenza ad una
piuttosto che ad altra norma, solo in caso di effettivo contrasto.
Espressione tangibile di tale ordine gerarchico è data dalla circostanza che, ove sussista
un contrasto tra legge nazionale e normativa comunitaria immediatamente applicabile, la legge
nazionale deve essere disapplicata dal giudice comune, così come anche dalla Pubblica
amministrazione.
Tutto ciò finisce per porre la normazione comunitaria tra le fonti del nostro ordinamento ed
in una posizione di preminenza rispetto alle fonti di rango primario. Tanto più se si considera che
la prima è in grado persino di innovare a livello delle norme costituzionali: in ciò si sostanzia il
“primato” del diritto comunitario sacrificio di sovranità
(ora dell’Unione europea), correlato al
consentito dall’art 11 Cost.
Va soggiunto che tale sacrificio di sovranità è risultato ancora più marcato in
principio di
considerazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, che, facendo leva sul
cooperazione”,
“leale è intervenuta ripetutamente per correggere istituti, procedure e processi
degli Stati membri, giudicati non in linea con le esigenze comunitarie. E così, avvalendosi dei
criteri dell’equivalenza (gli Stati membri devono garantire alle posizioni comunitariamente protette
una tutela non inferiore a quella accordata alle posizioni di rilievo solo nazionale) e dell’effettività
(la tutela non deve essere praticamente impossibile, né eccessivamente difficile il relativo
esercizio) ha finito per modificare taluni caratteri generali dell’atto amministrativo, della
responsabilità della Pubblica amministrazione e della giustizia amministrativa e persino il
superamento delle statuizioni passate in giudicato.
Vero è che il sacrificio di sovranità non è illimitato, né senza controlimiti. Esso non può
riguardare i diritti e le libertà, di cui alla parte prima della Costituzione: e al riguardo la nostra
controlimite).
Corte Costituzionale si è riservata ogni opportuno controllo e sindacato (c.d.
3. La Carta dei diritti fondamentali dell’UE e la CEDU
La Carta dei diritti fondamentali, proclamata dal Consiglio europeo di Nizza nel dicembre
2000, consacra in un testo condiviso dagli Stati firmatari i valori comuni dei popoli dell’Unione
persona” al centro dell’azione dell’Unione
europea. Essa dichiara di porre “la e contiene, così,
catalogazione di diritti, libertà e doveri,
una che sono espressione del patrimonio spirituale e
morale di detti popoli, fornendone una rappresentazione certo più moderna ed attuale rispetto al
testo della nostra Costituzione. “diritto ad una buona
La vera novità introdotta dalla Carta è la proclamazione del
amministrazione” (art 41). Infatti, è la prima volta che in un testo, avente ora lo stesso rango dei 3
Anno accademico 2019 - 2020 Università degli Studi di Milano
Andrea Martelli Diritto Amministrativo Secondo semestre
Trattati dell’Unione, vengono delineati i tratti fondamentali dei rapporti tra i cittadini e le Istituzioni,
con un’impostazione diretta a salvaguardare le posizioni dei primi, più che i poteri delle seconde.
Il diritto ad una buona amministrazione si articola, così, in tutta una serie di specifiche
garanzie, che devono essere fornite dall’Amministrazione.
diritto di ogni persona a che le questioni che la
Il primo paragrafo si riferisce al
riguardano siano trattate dall’amministrazione in modo imparziale, equo ed entro un
termine ragionevole. Tale diritto comprende in particolare:
a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un
provvedimento individuale che le rechi pregiudizio.
b) Il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda
c) L’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni.
diritto al risarcimento dei
I paragrafi successivi prevedono infine, rispettivamente, il
danni cagionati dalle Istituzioni e dai suoi agenti, nell’esercizio delle loro funzioni, in conformità
ai principi generali comuni degli ordinamenti degli Stati membri ed il diritto di rivolgersi alle
istituzioni dell’Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere risposta nella stessa lingua.
Anche la Convenzione dei diritti dell’uomo, cui l’Italia ha aderito sin dalla sua originaria
formulazione, contiene un catalogo di diritti, libertà e doversi, che non si differenziano molto da
quelli garantiti dalla nostra Carta costituzionale. Corte europea dei diritti dell’uomo,
La Convenzione ha istituito un’apposita Corte (la
le questioni concernenti l’interpretazione e
Corte EDU, con sede a Strasburgo), per “tutte
l’applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli” assicurare il rispetto degli impegni”
e “per
degli Stati firmatari.
Con riferimento alla tutela giurisdizionale, anche quella fornita dal Giudice amministrativo,
la Corte ha avuto modo di precisare cosa s’intenda per processo celere, per giudice indipendente
e per giusto processo.
Anche il tema delle sanzioni amministrative è risultato variamente influenzato dalla
giurisprudenza della Corte europea, che in taluni casi ha esteso ad esse la più rigorosa disciplina
delle sanzioni penali e delle correlate garanzie.
4. Il livello legislativo
Dato il principio di legalità di cui si è detto, non deve stupire che le leggi che si occupano
della pubblica amministrazione e dell’azione amministrativa siano numerosissime.
forza di legge
Per si intende la capacità innovativa della legge nel quadro
dell’ordinamento statuale. E, nel sistema delineato dal testo costituzionale del 1948, tale capacità
innovativa era di rango primario e, dunque, subordinata alla sola Costituzione. Nel quadro della
partecipazione al sistema dell’Unione europea, peraltro, tale capacità innovativa è ormai
subordinata anche alla disciplina europea.
valore di legge
Per si int
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Appunti Diritto amministrativo
-
Appunti Diritto amministrativo
-
Appunti corso di Diritto amministrativo
-
Diritto amministrativo 1 - Appunti