Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA ITALIANO DI GIUSTIZIA AMMINISTRTATIVA E LATUTELA INNANZI AL
GIDICE ORDINARIO
1. Giustizia amministrativa : definizione
Con il termine “giustizia amministrativa” si indica nel nostro ordinamento un complesso di
istituti
assoggettati a differenti discipline. La giustizia amministrativa comprende infatti:- le
disposizioni che trovano applicazione ad opera del giudice amministrativo o di un giudice
amministrativo speciale;- parte delle disposizioni relative al giudizio che si svolge dinnanzi al
giudice ordinario ;- la normativa sui ricorsi amministrativi. Di tali discipline alcune sono di
natura processuale , altre di natura sostanziale. La giustizia amministrativa italiana si
caratterizza così per la presenza di rimedi amministrativi. Le trattazioni di giustizia
amministrativa si occupano in particolar modo di studiare le disposizioni processuali che
trovano applicazione quando parte del rapporto processuale sia una pubblica amministrazione,
e riguardano gli strumenti di cui può avvalersi il privato cittadino quando sia leso da un atto
della pubblica amministrazione.2. L’evoluzione del sistema italiano. Al fine di comprendere la
situazione italiana è necessario ripercorrere le tappe principali che hanno condotto all’attuale
sistema di giustizia amministrativa. Nel regno di Sardegna , nel 1831 venne istituito da Carlo
Alberto il Consiglio di Stato essenzialmente provvisto di funzioni consultive, e suddiviso in tre
sezioni. Attribuzioni contenziose erano invece riconosciute a livello periferico ai Consigli
d’intendenza, giudici ordinari del contenzioso amministrativo, e in secondo grado alla Camera
dei Conti, le cui decisioni potevano essere impugnate per incompetenza dinnanzi al Consiglio di
Stato, il quale doveva pronunciarsi a sezioni unite. Nel 1859, a seguito della riforma Rattizzi,
giudice supremo del contenzioso amministrativo venne riconosciuto il Consiglio di Stato,
competente a conoscere di alcune controversie relative a diritti civili, di diritto pubblico e
relative a contravvenzioni. Inoltre giudicava in unico grado sulle controversie relative al debito
pubblico e alle pensioni. Questi organi costituivano nel loro complesso i Tribunali ordinari del
contenzioso amministrativo. Il criterio di riparto tra la loro sfera di attribuzioni e la giurisdizione
del giudice ordinario derivava dalle scelte concrete della legge. Altre controversie erano
devolute alla cognizione della Corte dei conti che costituiva il più importante tra i giudici
speciali del contenzioso. Al Re era riservata la soluzione dei conflitti tra amministrazione e
giudici ovvero tra tribunali ordinari e speciali, tutte le restanti questioni erano risolte in via
amministrativa dalla pubblica amministrazione. Quindi tutte le controversie attinenti ai rapporti
di diritto privato erano devolute al giudice ordinario , mentre molte di quelle riguardanti
rapporti di diritto pubblico spettavano ai Tribunali del contenzioso.
Al momento dell’unità d’Italia, il nuovo Stato italiano dovette preoccuparsi di unificare il
sistema di giustizia
amministrativa e nel 1865 fu emanata la legge n. 224871865 composta da un solo articolo, e
completata da
sei allegati, tra cui l’allegato E risulta tuttora in vigore, meglio conosciuta come legge abolitiva
del
contenzioso , di quel contenzioso che faceva capo ai tribunali del contenzioso fini ad allora
esistenti. Essa
aboliva il contenzioso amministrativo “ordinario” lasciando sopravvivere alcune giurisdizioni
amministrative “speciali”: es. le competenze della corte dei conti in materia contabile e
pensionistica . La legge devolveva al giudice ordinario non solo tutte le cause in materia penale
per contravvenzioni ma
anche le “materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque possa
essere
interessata una pubblica amministrazione, ancorché siano emanati provvedimenti del potere
esecutivo e
dell’autorità amministrativa”: il criterio per individuare la giurisdizione era dunque quello della
natura della situazione giuridica di cui si affermasse la lesione. Per quanto riguarda “le altre
questioni non attinenti ai diritti”, la tutela era lasciata alle amministrazioni. Il potere del giudice
ordinario era limitato alla conoscenza degli effetti dell’atto in relazione all’oggetto dedotto in
giudizio, escluso dunque quello di revocare o annullare l’atto stesso. Inoltre si sanciva l’obbligo
del giudice ordinario di applicare solo gli atti amministrativi e i regolamenti conformi a legge.
La soppressione dei tribunali del contenzioso amministrativo mostrò ben presto come fosse
grave la lacuna di tutela che si era aperta in relazione alle situazioni dei privati che non
avessero dignità di diritti soggettivi.
Venne quindi sottolineata l’insufficienza della tutela assicurata dalla l. 2248/1865 agli interessi
non configurabili come diritti. Consiglio di Stato l’approvazione della l. 5992/1889, istitutiva
della IV sez. del Consiglio di Stato, la giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione
risultò divisa tra due ordini giurisdizionali ,caratterizzando il nostro sistema di giustizia come
“dualistico”. La giurisdizione del giudice amministrativo era individuata facendo riferimento non
già alla natura della situazione giuridica lesa , bensì all’illegittimità del provvedimento. Il
giudice ordinario continuava a
conoscere della lesione dei diritti soggettivi , mentre il giudice amministrativo si occupava della
sola
illegittimità degli atti amministrativi derivante dalla violazione di norme differenti che
disciplinano l’azione
della pubblica amministrazione. Nel 1907 fu istituita la V sez. del Consiglio di Stato alla quale
fu attribuita unicamente la giurisdizione di merito. Nel 1924 fu introdotta la c.d. giurisdizione
esclusiva del Consiglio di Stato.3. La disciplina costituzionale La Cost. si è inserita in un
contesto caratterizzato dalla presenza di due giurisdizioni: quella del giudice ordinario ,
delineata dalla legge abol. cont. del 1865 in ragione della situazione giuridica lesa e quella del
giudice amministrativo, nata nel 1889 e assestatasi quasi interamente nel senso della
competenza a sindacare in generale la lesione di interessi legittimi, anche se la lettera della
legge non faceva espressamente riferimento a situazioni giuridiche soggettive. Tra le scelte
possibili la Cost. ha accolto espressamente e meglio esplicitato il principio di ripartizione della
giurisdizione tra i due ordini di giudici (ordinario e amministrativo), fondato sulla natura della
situazione soggettiva lesa , demandando al giudice ordinario la tutela dei diritti e a quello
amministrativo la tutela degli
interessi legittimi. L’art. 24 cost. dispone infatti che “tutti possono agire in giudizio per la tutela
dei propri diritti e interessi legittimi”, sancendo in tal modo l’azionabilità delle situazioni
soggettive dei privati nei confronti dell’amministrazione .Il complesso giurisdizionale Consiglio
di Stato e tribunali amministrativi regionali ( questi ultimi istituiti Consiglio di Stato la l.
1034/1971) si profila come giurisdizione amministrativa generale , così qualificabile in quanto
direttamente e in generale prevista dalla Cost. a tutela degli interessi legittimi lesi da un atto
amministrativo, senza limitazione di particolari materie e senza necessità di una ulteriore
espressa norma di attuazione. L’art. 103 cost. contempla le funzioni giurisdizionali del Consiglio
di Stato e della Corte dei
Conti,e costituzionalizza la preesistente attribuzione al giudice amministrativo “in particolari
materie indicate dalla legge”, della cognizione anche di diritti soggettivi ( c.d. giurisdizione
esclusiva). Inoltre contro
le sentenze del Consiglio di Stato è possibile il ricorso in cassazione solo per motivi attinenti la
giurisdizione .
Nel senso dell’aumento dei casi di giurisdizione esclusiva si era spinto troppo il legislatore in
relazione alle
controversie che involgono le pubbliche amministrazioni .La corte cost., Consiglio di Stato sent.
204/2004 ha ridimensionato questo ampliamento , statuendo che la giurisdizione esclusiva può
essere introdotta soltanto nelle materie in cui l’amministrazione agisce come autorità. Ai sensi
dell’art. 113 cost. , che si occupa espressamente del sindacato degli atti della pubblica
amministrazione indicando il tipo di tutela garantita nei confronti degli stessi, siffatta tutela è
sempre ammessa e non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per
determinate categorie di atti. La determinazione degli organi che possono annullare gli atti
della pubblica amministrazione spetta invece alla legge, che deve indicarne anche i “casi”e gli
“effetti”. I limiti del potere del giudice ordinario fissati dalla l. abol. cont. non sono stati
costituzionalizzati, sicchè non è preclusa alla legge l’attribuzione
anche al giudice ordinario di poteri di annullamento di atti amministrativi. Sono invece
insindacabili gli atti politici, emanati dal governo, data la loro altissima discrezionalità e il
carattere libero del loro fine, inidoneo a ledere diritti soggettivi o interessi legittimi. La cost.
sancisce poi l’indipendenza di ogni giudice e quindi anche di quello amministrativo. Proprio
invocando tale principio la
Corte ha provveduto ad eliminare molte giurisdizioni speciali. Inoltre , sempre la Cost. prevede,
ma non
impone, che “altri organi di giustizia amministrativa” vadano ad affiancare il Consiglio di Stato (
tribunale
delle acque pubbliche e Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana).
L’art. 103 cost. mantiene inoltre espressamente la giurisdizione della corte dei conti nelle
materie di
contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. La cost. vieta invece l’istituzione di
nuovi giudici speciali, ammettendo soltanto che, presso gli organi giurisdizionali ordinari,
vengano istituite “sezioni specializzate per determinate materie, Consiglio di Stato la
partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura”.( art. 102). L’art. 111 cost., infine,
stabilisce che contro le decisioni del Consiglio di Stato e della corte dei conti è ammesso il
ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione , mentre per quanto attiene
alle sentenze pronunciate dagli “organi giurisdizionali speciali” è ammesso il ricorso in
Cassazione anche per violazione di legge. La l. cost. 2/99 ha modificato l’art. in questione
introducendo il principio del giusto processo, in forza del quale “ogni processo si svolge nel
contraddittorio tra le parti , in condizioni di parità ,davanti a d un giudice terzo”. La legge deve
inoltre assicurarne la ragionevole durata. In sintesi pu&o