Diritti Umani
porre le questioni in una certa ottica
diritti umani su un piano specifico universale
universalità: numerose conseguenze
i d.u. sono un’idea ma non restano un’idea, implicano un insieme di azioni politiche e
si trasformano quindi in una pratica (= insieme di comportamenti, usi che hanno a
che fare con una collettività)
è nei contesti culturali che definiamo i contenuti, è pubblica
i d.u. hanno sempre portato una critica ai contesti in cui nascono
prima violazione poi affermazione diritti
questa pratica pubblica è normativa (det. assetti istituzionali visti come ingiusti, allora
si afferma un diritto ad avere ciò che è stato negato)
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03.03
Nozione di diritti e diritti in senso morale e diritti in senso giuridico
Esempi di diritti umani → diritto alla salute, all’istruzione
i diritti sono garantiti in modo e grado differente nei vari ordinamenti giuridici
dove troviamo un elenco dei diritti?
dichiarazione universale dei diritti umani, riferimento dei diritti incluso nella nostra
cultura (soft law e poi fonti vincolanti)
‘900→ secolo dei diritti (punto di riferimento: DUDU 1948) → ragione storica
(insieme degli effetti e delle conseguenze della WW2, ordine int.)
sia livello int. che non per i stati di tipo costituzionale
diritti che valgono per tutta l’umanità
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DIRITTI UMANI
diritti che spettano agli esseri umani come tali
preambolo molto ricco, ci mostra come il concetto dei d.u. sia associato ad altre
importanti categorie politiche come la rule of law
ci fa capire le ragione per cui si parla dei d.u. → volontà di reagire alla shoah e alla
WW2
(violazione dignità umana, presa di coscienza di importanti violazioni pesantemente
avvenute)
elenco diritti (non tutti gli articoli contengono l‘affermazione di diritti, alcuni
sanciscono dei divieti)
art. 1 → presupposto
art. 2 → ciascuno ha tutti i diritti e le libertà sanciti nella dichiarazione senza
distinzioni, diritto generale, vediamo traccia della storia
art. 3 → diritto vità, libertà e sicurezza della persona (già emersi alla fine del ‘600,
contesto del giusnaturalismo in una visione universale, novità)
art. 6 → riconoscimento della personalità giuridica
art. 7 → diritto di eguaglianza formale
art. 13 → libertà di movimento e stabilimento, diritto a lasciare un paese e ritornarvi
art. 14 → asilo
art. 15 → nazionalità
art. 16 → matrimonio ed eguaglianza dei diritti al suo interno, frutto di una scelta
libera
art. 17 → proprietà
art. 18 → libertà di pensiero, coscienza e religione
art. 19 → pensiero
art. 20 → associazione
art. 22 → complesso di diritto alla sicurezza sociale (es. al lavoro)
art. 23 → lavoro e parità
art. 25 → standard di vita adeguato
art. 28 → diritto a ordine sociale int. in cui i diritti sanciti qui siano garantiti, che valga
per tutti, rendere concreto il discorso
DIRITTO: insieme di norme di vario tipo il cui rispetto è sancito da un’autorità
esterna
norma morale (a cui si aderisce perché c’è una convezione interna) e norma
giuridica (può esserci la convinzione ma anche no, il suo rispetto è esterno e non
proviene da me)
ha un titolare, un contenuto e un destinatario → la loro relazione è diversa e a
seconda di come si relazionano possono avere varie caratteristiche*
diritto in senso morale: si individuano in base al senso comune, ai valori, stanno
nella sfera della morale
moralità vs morale vs etica
moralità: insieme dei valori o norme orali che emergono come di fatto condivisi
all’interno di un contesto sociale, non abbiamo confini o autorità di riferimento
ciò che è buono moralmente, ciò che emerge come frutto di pratiche e consenso
conta come si manifestano, aspetto di conformismo, è mutevole e dipende dai
contesti
non bisogna però legare completamente la moralità ai diritti in senso morale
i diritti (hanno una funzione perennemente critica) per affermarsi devono contrastare
la dimensione della moralità
morale: insieme dei valori morali che possono ottenere l’approvazione dei singoli,
autentica adesione dei valori da parte delle persone, adesione individuale
connessione individuale
etica: discorso teoretico filosofico sui valori
diritto in senso giuridico: hanno dei collegamenti con la sfera morale ma hanno un
supporto esterno, sono imposti
hanno gancio nel riconoscimento morale dei diritti
posizione soggettiva di cui gode il titolare dei diritti, che si qualifica come immunità,
pretesa, potere ecc.
non tutti i diritti in senso morale sono anche in senso giuridico
non tutti i diritti in senso giuridico sono diritti umani
*diritti pretesi: il titolare ha diritto a qualcosa che un altro soggetto deve dare
diritti libertà: il titolare può fare x o non farlo, non esistono regole che lo impediscano
diritti potere: il titolare ha diritto a che un altro soggetto faccia qualcosa, assetto che
garantisca che x faccia per y
diritti immunità: il titolare non è obbligato a far qualcosa che la generalità ha l’obbligo
di fare, però non è
*sono categorie in senso morale*
DIRITTO UMANO: forte pretesa umana connessa alla dignità umana, relativi alla
tutela dei bisogni essenziali dell’uomo
in senso giuridico → basata su norme giuridiche che ne sanciscono il contenuto
in senso morale → no norme giuridiche
elementi chiave: no struttura ma contenuto (tutela dignità morale) e ragioni (morali)
(distinzione dal classico diritto)
norme internazionali → diritto int. dei diritti umani
eguaglianza e libertà è presupposto del diritto umano
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04/03
specificità d.u. (categoria particolare) rispetto ai diritti soggettivi
specificità: tipo di pretesa (particolarmente valida e motivata) + connessione
contenuto con il principio della dignità umana
bisogni che riguardano tutti gli esseri umani
d.u. in senso giuridico: attribuiscono al titolare immunità, pretese ecc. sono previsti
dalle norme int. e ulteriormente da norme nazionali
FONTI
dei diritti in senso giuridico
il livello della fonte è ciò che distingue i d.u. da un’altra tipologia di diritti cioè quelli
fondamentali
stato costituzionale → vertice Cost. che stabilisce gli elementi essenziali, spesso
rigide
sui principi e i diritti fondamentali non si decide tramite la maggioranza, non
dipendono dalla volontà politica ordinaria (garanzia) “terreno proibito”
caratteristiche quasi analoghe a quelle dei d.u. → DUDU es. art. 2 Cost. IT
distinzione concettuale tra diritti fondamentali e d.u. (poiché hanno stesso contenuto)
in ambito giuridico dipende dall'ordinamento che analizziamo, in alcuni casi c’è la
sovrapposizione in altri no
differenza tra l’idea dei d.u. e quelli fondamentali → la titolarità (dei diritti
fondamentali può essere limitata ai cittadini)
d.u. sempre previsti da norme int. (poi possono penetrare negli ordinamenti
nazionali, e qui i sovrappongono ai diritti fondamentali)
diritti umani: diritti soggettivi che sono previsti da norme int. → universali e che
riguardano la dignità
proprietà:
● universalità, spettano all’essere umano in quanto tale, riguarda solo la
titolarità o anche il contenuto? il contenuto non è collegato ad un contesto
specifico, si collega in un percorso più articolato soprattutto a quello
interpretativo
● esigibilità, se la sua pretesa e il contenuto è esigibile, meccanismi che creano
le condizione per la garanzia e altri che mettono gli individui nella condizione
di goderne
● inviolabilità (specifica dei d.u.), significa che se la garanzia entra in conflitto
con altri fini, quest’ultimi devono cedere il passo
● inalienabilità, non esclusiva dei d.u., significa che il titolare non può cederli
● interdipendenza e indivisibilità, tra loro, non esistono gerarchie tra diritti umani
perché la garanzia di un diritto tende a facilitare la garanzia di un altro diritto
UNIVERSALITÀ → su cosa si regge? 2 principi: eguaglianza e dignità umana
(preambolo DUDU), esclude che noi per affermare i d .u. possiamo far riferimento
legami di appartenenza
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09/03
tutti i diritti hanno l'esigibilità, l’inviolabilità è caratteristica propria dei diritti
fondamentali o d.u. (norme)
differenza riguarda le fonti che li prevedono (d.u. vs diritti fondamentali)
e potenziale diversa titolarità (quelli fondamentali ammettono eventualmente
limitazioni)
perchè i d.u. devono essere inviolabili? come si garantisce questa inviolabilità?
come spieghiamo l’universalità? attraverso principio uguaglianza e dignità
presenti a titolo di dichiarazione/constatazione
le norme ci presentano l’eguaglianza (condizione di fatto x i d.u.), nel definirne i
contenuti l’eguaglianza appare più problematica, deve essere spiegata
UGUAGLIANZA
come condizione e come principio
è un ideal etico politico (tipo di società) →da ideale morale ha assunto la forma di
principio giuridico
è un principio che si chiede agli stati di affermare al loro interno
può avere varie concezioni, diverse dimensioni e criteri di applicazioni
non comunica qualcosa di univoco e difficilmente si applica in assoluto
p. filosofico: eguaglianza naturale degli esseri umani (giusnaturalismo) = ordine
naturale che si costruisce sull’uguaglianza (ambito politico, giustificazione delle
rivoluzioni)
p. giuridico: ordinamento cost. (art. 3), DUDU (art. 1,2,7,10 ecc., eguaglianza di tutti
gli esseri umani) → non è una descrizione ma una prescrizione, istituire, prescrivere
e perseguire l’uguaglianza
● formale: impone al legislatore di essere cieco di fronte a determinate
disuguaglianze, cioè la legge deve trattare ugualmente
questi elementi si chiamano diritto antidiscriminatorio
lo scenario che si deve contrastare è quello della discriminazione;
● sostanziale: eguaglianza come risultato di una serie di azioni politiche che
hanno l’obiettivo di riconoscere delle differenze di fatto tra individui e gruppi e
di rimuovere gli effetti negativi (con misure di contrasto) di queste differenze
rispetto all’obiettivo della piena realizzazione delle persone (inclusione e
partecipazione)
quando nasce l’idea di uguaglianza formale? con la cultura giuridica moderna
(illuminismo, giusnaturalismo ecc.)
quando nasce l’idea di uguaglianza sostanziale? si forma più tardi
che cosa c’è di nuovo dal ‘48’? l’applicazione di questo discorso in senso universale
e all’essere umano in quanto tale
idea alla base della lotta contro la discriminazione (primo obiettivo del paradigma dei
diritti umani)
il principio dell’uguaglianza formale si trova spesso nelle fonti int.
discriminazione (CEDAW): ogni distinzione, esclusione o limitazione che abbia come
conseguenza o scopo di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento
o l’esercizio dei diritti umani
art. 14 CEDU →il godimento dei diritti riconosciuti deve essere garantito senza
alcuna discriminazione
discriminazione: un trattamento sfavorevole che ha a che fare con il godimento di
diritti (bisogna che esistano riconosciuti e consolidati), privo di una giustificazione
ragionevole alla luce di principi fondamentali e che può essere determinato da una
norme o un criterio di classificazione o un’azione/omissione
la legge trova limite nell’uguaglianza formale
u. formale ha a che fare con alcuni fattori di protezione
discriminazione intersezionale: i fattori si intrecciano negli effetti (es. donne di colore
in USA)
discriminazione multipla: soggetto discriminato sulla base di più fattori
discriminazione diretta (stabilita dalla legge) o indiretta (la norma produce effetti)
discriminazione strutturale o istituzionale (oltre alla norme, c’è anche la costruzione
di un sistema)
lotta alla discrimanzione sull’eguaglianza formale si basa sulla cecità (con limiti)
chi è discriminato individua nei fattori di protezione degli elementi che vorrebbero
non fossero tenuti in conto x legiferare ma soprattutto elementi di identità (si vuole
essere riconosciuto in relazione al proprio genere, religione ecc.) →non regge il
discorso dell’eguaglianza formale come cecità
eguaglianza sostanziale →non si rivolge solo al legislatore dicendogli cosa non deve
fare, ma anche per dirgli cosa deve fare, deve elaborare dei trattamenti differenziati,
fine di massimizzare le opportunità di inclusione e partecipazione delle persone
alla sua base c’è la logica delle pari opportunità (non è in conflitto con la non
discriminazione)
è alla base di provv. che gli stati che devono assumere per favorire determinate
categorie di soggetti, in base a quali elementi? quelli che si configurano come
ostacolo verso la piena inclusione e realizzazione, essi sono gli stessi che fungono
da fattori di protezione della logica anti discriminatoria
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11/03
d.u. → universalità e inviolabilità
la prima trae fondamento dal p. di uguaglianza e dignità
i d.u. non sono qualcosa di primitivo
formulazione giuridica di uguaglianza: dimensione formale e sostanziale
EGUAGLIANZA SOSTANZIALE: impediscono la piena realizzazione di sè, la piena
inclusione sociale e la piena partecipazione politico sociale → misure di intervento
chiede al legislatore a considerare i contesti nella loro completezza, le persone si
trovano di fatto in situazioni differenti (rilevanti giuridicamente con riferimento ai 3
obiettivi) →modificare concretamente x situazione (tramite per es. politiche
pubbliche)
e. formale →non discriminazione
e. sostanziale →pari opportunità
verso quei individui e gruppi individuato come “svantaggiati”
al fine di compensare delle disuguaglianze di fatto che derivano da situazioni di
fatto/assetti sociali non più sostenibili o tollerabili
possiamo avere diversi gradi di intervento:
● protezione: la misura tende a proteggere dalle disuguaglianze (ridurne gli
effetti negativi);
● promozione: si riconosce una situazione di disuguaglianza di fatto +
valorizzare le differenze (vantaggi in ragione delle differenze es.
provvedimenti a favore di minoranze etniche), proteggere promuovendola
(eliminiamo solo gli effetti negativi)
i fattori di protezione (genere, convinzioni politiche ecc.) sono però anche quei stessi
fattori che si riscontrano alla base della discriminazione
e. formale ed e. sostanziale puntano alla stessa direzione e hanno punti di contatto,
come si comporta il legislatore? entrambe possono richiedere che il legislatore faccia
cose diverse
qual è il punto di equilibrio? non bisogna superare un certo limite* (criterio di
ragionevolezza del trattamento differenziato)
*rischio →discriminazione inversa: trattamenti differenziati possono produrre
svantaggi per altri individui
i diritti non sono strumenti che producono concordia sociale ma al contrario possono
provocare conflitto, sono molto efficaci ma bisogna maneggiarli con cura
equilibrio degli interventi
è una questione di equilibrio
non sono le norme a dirci qual è il confine, ma l’interpretazione (che stabilisce il
punto di equilibrio)
e. formale è anche detta uguaglianza nel senso dell’eguale considerazione e rispetto
(consentire che tuttx godano di eguale considerazione e rispetto)
e. sostanziale è come pari opportunità
eguaglianza a volte associata alla pari dignità (può toccare entrambi i profili)
l’eguaglianza richiede che siano individuati i soggetti rilevanti al discorso + criteri del
riconoscimento dell'uguaglianza
discorso pluralità dei beni, e. sostanziale ne ha a che fare (distribuzione beni e
servizi, es. lavoro, reddito, salute ecc.)
bisogna anche tener conto della teoria dell’uguaglianza complessa
(Walzer)→dobbiamo capire che i beni sono come sfere diverse (=criteri distributivi
diversi)
e. sostanziale richiede la teorizzazione di criteri distributivi →strumentali per
garantire le pari opportunità, siamo sempre in ottica di comparazione
(si richiede che si prendano i singoli contesti quindi non può essere elaborata una
per tutti)
uguaglianza: fine e punto di partenza
nel mondo occidentale il discorso dell’e. sostanziale a fine ‘800 quando emerge la
consapevolezza della situazione di sfruttamento sociale del proletariato →si
aggiungerà la condizione delle donne, delle minoranze ecc. →l'apertura su questo
discorso è molto ampia →differenze percepite come ingiuste →quali? dipende da
come si vuole vederle
i diritti servono dopo che l’ingiustizia è emersa (non il contrario)!!
nella realtà c’è un problema di uguaglianza (coscienza sociale)
teoria giustizia distributiva →modelli teorici:
● libertarismo (poi accantonata perché nega l’esistenza di uno spazio per le
giustizie distributive, perchè c’è la p.p.);
● utilitarismo (poi accantonata perchè dice che il criterio per le decisioni
collettivo deve essere quello della massimizzazione dell’utile collettivo, non
considera il singolo);
● teoria della capacità (bisogna guardare anche alla capacità del singolo di
realizzare il proprio funzionamento);
● teoria della giustizia distributiva come equità (Rawls anni ‘70 in USA, dove
non c’è associazione tra giustizia distributiva e d.u. →fine della giustizi
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