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Diritti Umani

porre le questioni in una certa ottica

diritti umani su un piano specifico universale

universalità: numerose conseguenze

i d.u. sono un’idea ma non restano un’idea, implicano un insieme di azioni politiche e

si trasformano quindi in una pratica (= insieme di comportamenti, usi che hanno a

che fare con una collettività)

è nei contesti culturali che definiamo i contenuti, è pubblica

i d.u. hanno sempre portato una critica ai contesti in cui nascono

prima violazione poi affermazione diritti

questa pratica pubblica è normativa (det. assetti istituzionali visti come ingiusti, allora

si afferma un diritto ad avere ciò che è stato negato)

--

03.03

Nozione di diritti e diritti in senso morale e diritti in senso giuridico

Esempi di diritti umani → diritto alla salute, all’istruzione

i diritti sono garantiti in modo e grado differente nei vari ordinamenti giuridici

dove troviamo un elenco dei diritti?

dichiarazione universale dei diritti umani, riferimento dei diritti incluso nella nostra

cultura (soft law e poi fonti vincolanti)

‘900→ secolo dei diritti (punto di riferimento: DUDU 1948) → ragione storica

(insieme degli effetti e delle conseguenze della WW2, ordine int.)

sia livello int. che non per i stati di tipo costituzionale

diritti che valgono per tutta l’umanità

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DIRITTI UMANI

diritti che spettano agli esseri umani come tali

preambolo molto ricco, ci mostra come il concetto dei d.u. sia associato ad altre

importanti categorie politiche come la rule of law

ci fa capire le ragione per cui si parla dei d.u. → volontà di reagire alla shoah e alla

WW2

(violazione dignità umana, presa di coscienza di importanti violazioni pesantemente

avvenute)

elenco diritti (non tutti gli articoli contengono l‘affermazione di diritti, alcuni

sanciscono dei divieti)

art. 1 → presupposto

art. 2 → ciascuno ha tutti i diritti e le libertà sanciti nella dichiarazione senza

distinzioni, diritto generale, vediamo traccia della storia

art. 3 → diritto vità, libertà e sicurezza della persona (già emersi alla fine del ‘600,

contesto del giusnaturalismo in una visione universale, novità)

art. 6 → riconoscimento della personalità giuridica

art. 7 → diritto di eguaglianza formale

art. 13 → libertà di movimento e stabilimento, diritto a lasciare un paese e ritornarvi

art. 14 → asilo

art. 15 → nazionalità

art. 16 → matrimonio ed eguaglianza dei diritti al suo interno, frutto di una scelta

libera

art. 17 → proprietà

art. 18 → libertà di pensiero, coscienza e religione

art. 19 → pensiero

art. 20 → associazione

art. 22 → complesso di diritto alla sicurezza sociale (es. al lavoro)

art. 23 → lavoro e parità

art. 25 → standard di vita adeguato

art. 28 → diritto a ordine sociale int. in cui i diritti sanciti qui siano garantiti, che valga

per tutti, rendere concreto il discorso

DIRITTO: insieme di norme di vario tipo il cui rispetto è sancito da un’autorità

esterna

norma morale (a cui si aderisce perché c’è una convezione interna) e norma

giuridica (può esserci la convinzione ma anche no, il suo rispetto è esterno e non

proviene da me)

ha un titolare, un contenuto e un destinatario → la loro relazione è diversa e a

seconda di come si relazionano possono avere varie caratteristiche*

diritto in senso morale: si individuano in base al senso comune, ai valori, stanno

nella sfera della morale

moralità vs morale vs etica

moralità: insieme dei valori o norme orali che emergono come di fatto condivisi

all’interno di un contesto sociale, non abbiamo confini o autorità di riferimento

ciò che è buono moralmente, ciò che emerge come frutto di pratiche e consenso

conta come si manifestano, aspetto di conformismo, è mutevole e dipende dai

contesti

non bisogna però legare completamente la moralità ai diritti in senso morale

i diritti (hanno una funzione perennemente critica) per affermarsi devono contrastare

la dimensione della moralità

morale: insieme dei valori morali che possono ottenere l’approvazione dei singoli,

autentica adesione dei valori da parte delle persone, adesione individuale

connessione individuale

etica: discorso teoretico filosofico sui valori

diritto in senso giuridico: hanno dei collegamenti con la sfera morale ma hanno un

supporto esterno, sono imposti

hanno gancio nel riconoscimento morale dei diritti

posizione soggettiva di cui gode il titolare dei diritti, che si qualifica come immunità,

pretesa, potere ecc.

non tutti i diritti in senso morale sono anche in senso giuridico

non tutti i diritti in senso giuridico sono diritti umani

*diritti pretesi: il titolare ha diritto a qualcosa che un altro soggetto deve dare

diritti libertà: il titolare può fare x o non farlo, non esistono regole che lo impediscano

diritti potere: il titolare ha diritto a che un altro soggetto faccia qualcosa, assetto che

garantisca che x faccia per y

diritti immunità: il titolare non è obbligato a far qualcosa che la generalità ha l’obbligo

di fare, però non è

*sono categorie in senso morale*

DIRITTO UMANO: forte pretesa umana connessa alla dignità umana, relativi alla

tutela dei bisogni essenziali dell’uomo

in senso giuridico → basata su norme giuridiche che ne sanciscono il contenuto

in senso morale → no norme giuridiche

elementi chiave: no struttura ma contenuto (tutela dignità morale) e ragioni (morali)

(distinzione dal classico diritto)

norme internazionali → diritto int. dei diritti umani

eguaglianza e libertà è presupposto del diritto umano

--

04/03

specificità d.u. (categoria particolare) rispetto ai diritti soggettivi

specificità: tipo di pretesa (particolarmente valida e motivata) + connessione

contenuto con il principio della dignità umana

bisogni che riguardano tutti gli esseri umani

d.u. in senso giuridico: attribuiscono al titolare immunità, pretese ecc. sono previsti

dalle norme int. e ulteriormente da norme nazionali

FONTI

dei diritti in senso giuridico

il livello della fonte è ciò che distingue i d.u. da un’altra tipologia di diritti cioè quelli

fondamentali

stato costituzionale → vertice Cost. che stabilisce gli elementi essenziali, spesso

rigide

sui principi e i diritti fondamentali non si decide tramite la maggioranza, non

dipendono dalla volontà politica ordinaria (garanzia) “terreno proibito”

caratteristiche quasi analoghe a quelle dei d.u. → DUDU es. art. 2 Cost. IT

distinzione concettuale tra diritti fondamentali e d.u. (poiché hanno stesso contenuto)

in ambito giuridico dipende dall'ordinamento che analizziamo, in alcuni casi c’è la

sovrapposizione in altri no

differenza tra l’idea dei d.u. e quelli fondamentali → la titolarità (dei diritti

fondamentali può essere limitata ai cittadini)

d.u. sempre previsti da norme int. (poi possono penetrare negli ordinamenti

nazionali, e qui i sovrappongono ai diritti fondamentali)

diritti umani: diritti soggettivi che sono previsti da norme int. → universali e che

riguardano la dignità

proprietà:

● universalità, spettano all’essere umano in quanto tale, riguarda solo la

titolarità o anche il contenuto? il contenuto non è collegato ad un contesto

specifico, si collega in un percorso più articolato soprattutto a quello

interpretativo

● esigibilità, se la sua pretesa e il contenuto è esigibile, meccanismi che creano

le condizione per la garanzia e altri che mettono gli individui nella condizione

di goderne

● inviolabilità (specifica dei d.u.), significa che se la garanzia entra in conflitto

con altri fini, quest’ultimi devono cedere il passo

● inalienabilità, non esclusiva dei d.u., significa che il titolare non può cederli

● interdipendenza e indivisibilità, tra loro, non esistono gerarchie tra diritti umani

perché la garanzia di un diritto tende a facilitare la garanzia di un altro diritto

UNIVERSALITÀ → su cosa si regge? 2 principi: eguaglianza e dignità umana

(preambolo DUDU), esclude che noi per affermare i d .u. possiamo far riferimento

legami di appartenenza

--

09/03

tutti i diritti hanno l'esigibilità, l’inviolabilità è caratteristica propria dei diritti

fondamentali o d.u. (norme)

differenza riguarda le fonti che li prevedono (d.u. vs diritti fondamentali)

e potenziale diversa titolarità (quelli fondamentali ammettono eventualmente

limitazioni)

perchè i d.u. devono essere inviolabili? come si garantisce questa inviolabilità?

come spieghiamo l’universalità? attraverso principio uguaglianza e dignità

presenti a titolo di dichiarazione/constatazione

le norme ci presentano l’eguaglianza (condizione di fatto x i d.u.), nel definirne i

contenuti l’eguaglianza appare più problematica, deve essere spiegata

UGUAGLIANZA

come condizione e come principio

è un ideal etico politico (tipo di società) →da ideale morale ha assunto la forma di

principio giuridico

è un principio che si chiede agli stati di affermare al loro interno

può avere varie concezioni, diverse dimensioni e criteri di applicazioni

non comunica qualcosa di univoco e difficilmente si applica in assoluto

p. filosofico: eguaglianza naturale degli esseri umani (giusnaturalismo) = ordine

naturale che si costruisce sull’uguaglianza (ambito politico, giustificazione delle

rivoluzioni)

p. giuridico: ordinamento cost. (art. 3), DUDU (art. 1,2,7,10 ecc., eguaglianza di tutti

gli esseri umani) → non è una descrizione ma una prescrizione, istituire, prescrivere

e perseguire l’uguaglianza

● formale: impone al legislatore di essere cieco di fronte a determinate

disuguaglianze, cioè la legge deve trattare ugualmente

questi elementi si chiamano diritto antidiscriminatorio

lo scenario che si deve contrastare è quello della discriminazione;

● sostanziale: eguaglianza come risultato di una serie di azioni politiche che

hanno l’obiettivo di riconoscere delle differenze di fatto tra individui e gruppi e

di rimuovere gli effetti negativi (con misure di contrasto) di queste differenze

rispetto all’obiettivo della piena realizzazione delle persone (inclusione e

partecipazione)

quando nasce l’idea di uguaglianza formale? con la cultura giuridica moderna

(illuminismo, giusnaturalismo ecc.)

quando nasce l’idea di uguaglianza sostanziale? si forma più tardi

che cosa c’è di nuovo dal ‘48’? l’applicazione di questo discorso in senso universale

e all’essere umano in quanto tale

idea alla base della lotta contro la discriminazione (primo obiettivo del paradigma dei

diritti umani)

il principio dell’uguaglianza formale si trova spesso nelle fonti int.

discriminazione (CEDAW): ogni distinzione, esclusione o limitazione che abbia come

conseguenza o scopo di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento

o l’esercizio dei diritti umani

art. 14 CEDU →il godimento dei diritti riconosciuti deve essere garantito senza

alcuna discriminazione

discriminazione: un trattamento sfavorevole che ha a che fare con il godimento di

diritti (bisogna che esistano riconosciuti e consolidati), privo di una giustificazione

ragionevole alla luce di principi fondamentali e che può essere determinato da una

norme o un criterio di classificazione o un’azione/omissione

la legge trova limite nell’uguaglianza formale

u. formale ha a che fare con alcuni fattori di protezione

discriminazione intersezionale: i fattori si intrecciano negli effetti (es. donne di colore

in USA)

discriminazione multipla: soggetto discriminato sulla base di più fattori

discriminazione diretta (stabilita dalla legge) o indiretta (la norma produce effetti)

discriminazione strutturale o istituzionale (oltre alla norme, c’è anche la costruzione

di un sistema)

lotta alla discrimanzione sull’eguaglianza formale si basa sulla cecità (con limiti)

chi è discriminato individua nei fattori di protezione degli elementi che vorrebbero

non fossero tenuti in conto x legiferare ma soprattutto elementi di identità (si vuole

essere riconosciuto in relazione al proprio genere, religione ecc.) →non regge il

discorso dell’eguaglianza formale come cecità

eguaglianza sostanziale →non si rivolge solo al legislatore dicendogli cosa non deve

fare, ma anche per dirgli cosa deve fare, deve elaborare dei trattamenti differenziati,

fine di massimizzare le opportunità di inclusione e partecipazione delle persone

alla sua base c’è la logica delle pari opportunità (non è in conflitto con la non

discriminazione)

è alla base di provv. che gli stati che devono assumere per favorire determinate

categorie di soggetti, in base a quali elementi? quelli che si configurano come

ostacolo verso la piena inclusione e realizzazione, essi sono gli stessi che fungono

da fattori di protezione della logica anti discriminatoria

--

11/03

d.u. → universalità e inviolabilità

la prima trae fondamento dal p. di uguaglianza e dignità

i d.u. non sono qualcosa di primitivo

formulazione giuridica di uguaglianza: dimensione formale e sostanziale

EGUAGLIANZA SOSTANZIALE: impediscono la piena realizzazione di sè, la piena

inclusione sociale e la piena partecipazione politico sociale → misure di intervento

chiede al legislatore a considerare i contesti nella loro completezza, le persone si

trovano di fatto in situazioni differenti (rilevanti giuridicamente con riferimento ai 3

obiettivi) →modificare concretamente x situazione (tramite per es. politiche

pubbliche)

e. formale →non discriminazione

e. sostanziale →pari opportunità

verso quei individui e gruppi individuato come “svantaggiati”

al fine di compensare delle disuguaglianze di fatto che derivano da situazioni di

fatto/assetti sociali non più sostenibili o tollerabili

possiamo avere diversi gradi di intervento:

● protezione: la misura tende a proteggere dalle disuguaglianze (ridurne gli

effetti negativi);

● promozione: si riconosce una situazione di disuguaglianza di fatto +

valorizzare le differenze (vantaggi in ragione delle differenze es.

provvedimenti a favore di minoranze etniche), proteggere promuovendola

(eliminiamo solo gli effetti negativi)

i fattori di protezione (genere, convinzioni politiche ecc.) sono però anche quei stessi

fattori che si riscontrano alla base della discriminazione

e. formale ed e. sostanziale puntano alla stessa direzione e hanno punti di contatto,

come si comporta il legislatore? entrambe possono richiedere che il legislatore faccia

cose diverse

qual è il punto di equilibrio? non bisogna superare un certo limite* (criterio di

ragionevolezza del trattamento differenziato)

*rischio →discriminazione inversa: trattamenti differenziati possono produrre

svantaggi per altri individui

i diritti non sono strumenti che producono concordia sociale ma al contrario possono

provocare conflitto, sono molto efficaci ma bisogna maneggiarli con cura

equilibrio degli interventi

è una questione di equilibrio

non sono le norme a dirci qual è il confine, ma l’interpretazione (che stabilisce il

punto di equilibrio)

e. formale è anche detta uguaglianza nel senso dell’eguale considerazione e rispetto

(consentire che tuttx godano di eguale considerazione e rispetto)

e. sostanziale è come pari opportunità

eguaglianza a volte associata alla pari dignità (può toccare entrambi i profili)

l’eguaglianza richiede che siano individuati i soggetti rilevanti al discorso + criteri del

riconoscimento dell'uguaglianza

discorso pluralità dei beni, e. sostanziale ne ha a che fare (distribuzione beni e

servizi, es. lavoro, reddito, salute ecc.)

bisogna anche tener conto della teoria dell’uguaglianza complessa

(Walzer)→dobbiamo capire che i beni sono come sfere diverse (=criteri distributivi

diversi)

e. sostanziale richiede la teorizzazione di criteri distributivi →strumentali per

garantire le pari opportunità, siamo sempre in ottica di comparazione

(si richiede che si prendano i singoli contesti quindi non può essere elaborata una

per tutti)

uguaglianza: fine e punto di partenza

nel mondo occidentale il discorso dell’e. sostanziale a fine ‘800 quando emerge la

consapevolezza della situazione di sfruttamento sociale del proletariato →si

aggiungerà la condizione delle donne, delle minoranze ecc. →l'apertura su questo

discorso è molto ampia →differenze percepite come ingiuste →quali? dipende da

come si vuole vederle

i diritti servono dopo che l’ingiustizia è emersa (non il contrario)!!

nella realtà c’è un problema di uguaglianza (coscienza sociale)

teoria giustizia distributiva →modelli teorici:

● libertarismo (poi accantonata perché nega l’esistenza di uno spazio per le

giustizie distributive, perchè c’è la p.p.);

● utilitarismo (poi accantonata perchè dice che il criterio per le decisioni

collettivo deve essere quello della massimizzazione dell’utile collettivo, non

considera il singolo);

● teoria della capacità (bisogna guardare anche alla capacità del singolo di

realizzare il proprio funzionamento);

● teoria della giustizia distributiva come equità (Rawls anni ‘70 in USA, dove

non c’è associazione tra giustizia distributiva e d.u. →fine della giustizi

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giulia.dediu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritti umani e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Pariotti Elena.
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