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LAVORATORI MIGRANTI

La ragione per cui non esiste uno strumento generale che riguarda i migranti è complessa. La convenzione ha un obiettivo esclusivamente anti-discriminatorio, con obblighi correlativi di carattere fondamentalmente negativo e obiettivo minimale. Il testo non richiede particolare riflessione, vengono proposte norme abbastanza standard sul divieto di discriminazione.

Al di fuori della convenzione, migrante in realtà dal punto di vista giuridico non significa praticamente nulla, è definito da una serie di strati normativi molto numerosi che scompongono la condizione di migrante e poi si frammenta da un ordinamento giuridico all'altro.

Il caso dei migranti è uno molto complesso, manca una base di definizione del soggetto comune sulla condizione del migrante. A livello internazionale non troviamo strumenti specifici (in relazione alla sua mancata definizione) ma troviamo norme che difendono il diritto d'asilo o che definiscono il diritto di protezione internazionale.

rivolgono a tutti gli staticonvenzioni che definiscono la condizione di rifugiato, garantendone uno status e protezione int. divieto di respingimento collettivo il diritto d'asilo dipende da norme che si trovano a più livelli normativi (int., regionale, costituzione), sussistenza di requisiti specifici (differenziano la condizione dei migranti, le procedure sono fondamentali perché sono esse stesse attributive di status) questioni che riguardano chi migra, che non risultano coperte da alcuna norma int. ma che rappresentano ragioni tra le più frequenti di migrazioni es. caso di migranti economici, migranti per effetto del cambiamento climatico la condizione del migrante sintetizza al massimo grado la vulnerabilità di cui il paradigma dei d.u. deve occuparsi (chi non ha supporto dallo stato, chi non può costruire un'identità stabile) il diritto di migrare è stato tematizzato ad un certo punto, ma in un momento in cui era una certa parte del

mondo che intendeva migrare per colonizzare (infatti era nel1500)--28/04

Specificazione:

  • diritti umani e lavoratore
  • la questione dell'assenza del migrante come soggetto di diritti umani insenso specifico
  • traffico di esseri umani ma il soggetto del migrante in quanto tale non è possibile identificarlo(specificazione dei diritti)
  • causa nazionalismo metodologico (punto di partenza collocato all'interno di uno stato)
  • nel trattare questa condizione si contrappongono 2 visioni una guarda avendo interesse solo al multiculturalismo e un'altra che enfatizza l'idea dell'universalità dei diritti nessuna delle due riesce a dare una definizione di migrante costruttiva
  • questione dell'accesso, ragioni per cui le persone migrano e valutare come hanno accesso allo stato
  • problema di riuscire a garantire il diritto all'asilo + problemi perché questo obiettivo non è sufficiente (esclude chi migra per ragioni climatiche o
(economiche)il paradigma dei d.u. ha risposto a ciò solo tramite principi (es. principio pariopportunità) ma non è sufficiente, il tema è complicato

slogan →non sono i migranti ad attraversare i confini ma i confini ad attraversare i migranti

dal ‘48 progressivamente si riconosce la centralità della persona, rivoluzione che incontra limiti es. la persona non riesce a contrastare i confini

critica alla migration theory

non c’è un approccio teorico che può costituire un punto di azione politica per quanto riguarda la condizione del migrante →bisogno di intervenire con il paradigma dei d.u.

ma anche l'impossibilità di farlo (unico gruppo della specificazione che non ci riesce, causa struttura dell’oppressione) è un circolo vizioso

prendere sul serio la libertà di movimento (come libertà transnazionale, che spesso non è giustificato in senso giuridico ma solo in senso morale)

riuscire a

dalla o.i. →organizzazioni non governative, associazioni di lavoratori, associazionidatoriali, organizzazioni internazionali (es. ONU, UE)strumenti di soft law →raccomandazioni, linee guida, codici di condotta, convenzioni sociali, accordi volontari, etc.questa o.i. ha un ruolo importante nel promuovere e proteggere i diritti dei lavoratorinell'ambito della mobilità, si possono individuare diversi approcci →approccio basato sui diritti umani, approccio basato sullo sviluppo, approccio basato sulle competenze, etc.in considerazione →vittime di tratta, in relazione alla posizioneall’interno di un certo fenomenoa livello regionale (consiglio d’europa + convenzione) e universale (ONU, protocolloche si associa a una convenzione contro i crimini derivanti dalla criminalitàorganizzata transnazionale)proteggere i loro d.u.sia a livello regionale che universale si delinea uno schema ampio e comprensivo ditutela delle vittime e lotta al traffico stessostrumenti che agiscono contro immediate violazioni di d.u.MINORANZEconvenzione che riguarda i diritti delle persone appartenenti a minoranzecostituiscono un sogg. rilevante nel paradigma d.u. perchè è espressamente indicatoad es. nell’art. 27 della carta ecc.la questione è piuttosto complicata rispetto alla quale non è semplice indicare chi eche cosaè più un rapporto stato-cittadino, quindi le norme si concentrano su questo (nodestinatari diretti, puntano a orientare come gli stati si

relazionano con le minoranze nei loro territori) rispetto alle norme è titolarità individuale, rispetto al dibattito svoltosi intorno a questo oggetto può essere titolarità collettiva minoranza: non c'è una definizione univoca oggettiva (no auto-definizione) l'individuazione delle minoranze avviene su scala statale contenuto dei diritti? 1° strato minimale che riguarda la non discriminazione 2° strato diritti a coltivare l'identità in questione sia nella sfera privata che pubblica, es. diritto ad avere un'identità (es. utilizzare la lingua d'origine), diritto alla piena partecipazione alla vita culturale, diritto a ricevere un'educazione in conformità con la propria identità culturale, diritto a vedere riflessa la propria cultura nelle istituzioni politiche altro elemento che emerge dal 2000 in poi è il riferimento al dialogo interculturale, si devono impostare dei processi di

riconoscimento reciproco (attenzione a non creare identità chiuse)

il paradigma dei d.u. vuole proteggere le persone o i gruppi? le prime teorici liberali sulla cultura: proteggere da external protections → dalle minacce dall'esterno proteggere da internal restrictions → all'interno lo strumento dei d.u. non è in grado a proteggere da internal restrictions

--29/04- Specificazione: Popoli indigeni- Diritti umani/fondamentali nell'ordinamento comunitario - 1

POPOLI INDIGENI

strumento: dichiarazione (onu) dei diritti dei popoli indigeni siamo in ambito di soft law ma li troviamo anche in altri tanti strumenti

contenuto: diritto alla nazionalità (art. 6), diritto a mantenere e rafforzare il loro carattere distintivo sul piano politico, culturale ecc. (art. 5), diritto alla vita/libertà/sicurezza ecc., diritti riconosciuti sia collettivi sia individuali diritto a non essere soggetti ad assimilazione forzata o distruzione della propria cultura (art.8)

Maastricht (1992)diritti fondamentali dell'UEsono garantiti dal Trattato di Lisbona (2009)diritto alla dignità umanadiritto alla libertà e alla sicurezzadiritto alla vita e all'integrità fisicadiritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religionediritto alla libertà di espressionediritto alla libertà di riunione e di associazionediritto alla protezione dei dati personalidiritto all'accesso alla giustiziadiritto alla non discriminazionediritto alla parità tra donne e uominidiritto alla protezione dei minoridiritto alla protezione dell'ambiente e alla salute pubblicadiritto all'istruzione e alla formazionediritto al lavoro e alla protezione sociale

Lisbona ratifica di un processo di graduale affermazione dei diritti avvenuta grazie alla giurisprudenza della corte di giustizia che ha il compito di applicare e interpretare tutte le norme comunitarie. Non esisterà un riferimento ai diritti fondamentali fino alla Carta di Nizza.

  1. principio di autonomia;
  2. principio di primazia;

04/05 nascita ed evoluzione della tutela dei diritti fondamentali nell'UE risultato dell'attivismo giudiziale della corte di giustizia dell'UE, fine anni '60 e primi anni '70. In quel momento, l'ordinamento comunitario aveva al suo interno alcune norme da cui si potevano estrarre diritti relativi solo a diritti fondamentali per la circolazione delle persone (obiettivo di carattere economico-commerciale). Problema legato all'inesistenza di norme sui diritti fondamentali nell'ordinamento comunitario. Tentativo di adottare un Costituzione dell'UE. Dagli anni '60 la Corte si rende conto di avere su di sé una

grande responsabilità: affrontare la questione dei diritti fondamentali e tranquillizzare sul problema dell'incompatibilità delle norme comunitarie con quelle degli ordinamenti nazionali è l'unico attore a poter agire sulle norme comunitarie tenendo conto sia il punto di vista della comunità che delle corti degli stati membri. Iniziano ad essere portati alla Corte casi che lamentavano la presunta violazione di diritti fondamentali con riferimento al modo in cui alcune norme comunitarie venivano applicate dagli stati membri. La Corte passa dal periodo "inibitorio" (si inibisce rispetto al dare risposte, non ha competenza in materia) al periodo di attivismo giudiziale. Attivismo giudiziale: modo di definire il comportamento di corti quando si ritiene che le corti vadano oltre ciò che è loro consentito.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
65 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giulia.dediu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritti umani e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Pariotti Elena.