CASO
Una associazione o re servizi di asilo per bambini. È un'associazione aconfessionale e
prevede per i propri dipendenti il divieto di indossare sul luogo di lavoro qualsiasi simbolo
di appartenenza religiosa. Essendo un luogo di lavoro rientra nell'ambito di applicazione
del diritto dell’Unione (Egenberger vieta discriminazioni sul luogo di lavoro).
La direttiva sulle discriminazioni prevede due tipi di discriminazione:
- Diretta: sussiste quando sulla base di un criterio espressamente individuato dalla
normativa, una persona è trattata in maniera meno favorevole rispetto ad un'altra in
una situazione analoga.
- Indiretta: si crea quando una disposizione, un criterio, una prassi apparentemente
neutrali possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che
professano una religione, un’ideologia politica, un orientamento sessuale o presentano
handicap rispetto ad altre persone.
Le discriminazioni indirette non richiedono che l'e etto discriminatorio sia voluto.
Semplicemente la discriminazione è conseguenza dell'adozione di un criterio che
sembrerebbe neutrale. Non c'è onere di provare la volontà discriminatoria. Se l'e etto è
una discriminazione indiretta, bisogna valutare se sia legittima o meno, a di erenza di
quelle dirette, che sono illegittime a prescindere. Per la discriminazione indiretta serve un
Tertium comparationis: individuare un gruppo equivalente a quello ritenuto discriminato
fi fi ff fi ffi ff ff ff ff fi
per evidenziare la di erenza di condizioni. Poiché il criterio è formalmente neutrale e non
è richiesta la prova di una volontà discriminatoria; la discriminazione indiretta non è
sempre vietata, perché può essere legata al perseguimento di una nalità legittima, in
modo necessario e proporzionale. È quindi possibile limitare il valore fondamentale alla
non discriminazione. Una politica sul lavoro che impone il divieto di indossare simboli di
un'appartenenza religiosa (criterio neutrale) può avere un e etto sproporzionato contro
una speci ca categoria di persone appartenenti ad un credo che impone di indossare
segni.
Es. uomini SIKH devono avere barba e turbante; donne musulmane con il burka… Ci
sono alcune categorie sulle quali un divieto di simboli religiosi apparentemente neutrale
impatta in modo importante. Di fatto la politica dell’associazione vietava alle donne
islamiche di indossare il velo. Il giudice del rinvio chiede alla Corte se una politica di
questo tipo possa rappresentare una illegittima discriminazione indiretta basata sul sesso.
Qui non stiamo in realtà discriminando sulla base della religione, ma sulla base del sesso.
Perché la maggior parte di coloro che per religione indossano simboli sono donne. Dal
punto di vista della religione in realtà parrebbe neutrale perché impone a tutte le
confessioni il divieto di indossare simboli, non a una nello speci co. Il giudice dice: si
potrebbe ammettere che la politica di neutralità religiosa sia volta ad evitare un
pregiudizio economico perché trattandosi di un’associazione aconfessionale, i clienti
possono avere interesse a tale neutralità. Quindi la mancata neutralità potrebbe risultare
in un danno economico per l’associazione. Ma per ritenere legittima questa restrizione è
necessario che ci sia un fondato timore di danno economico o vale semplicemente la
volontà soggettiva del datore di lavoro?
Torniamo all’art. 52.4: proprio per e etto del modello delineato dall'articolo possiamo
prevedere un possibile con itto tra il modo in cui l'Unione concepisce il bilanciamento tra
diritti e restrizioni e il modo in cui lo concepisce uno SM, nel momento in cui il diritto è
riconosciuto da entrambi gli ordinamenti. Il fatto che diritti della Carta siano diritti di rango
costituzionale negli ordinamenti nazionali può creare con itti. Vedi caso Hauer e caso …
schaft.
L’art. 52 sembra richiamare questa giurisprudenza che dice che se ci sono diritti comuni
questi vengono tutelati nell'ordinamento UE.
20/10/2025 - lezione 10
Sentenza Wabe: discriminazione per motivi religiosi.
Questa discriminazione non entra a far parte delle competenze dell’UE in quanto tale, ma
è oggetto di una disciplina da parte dell’Unione sotto il pro lo del divieto di
discriminazione sul luogo di lavoro.
Quando si prova ad esaminare in concreto come funzionano le eventuali limitazioni e
restrizioni dei diritti, il punto di partenza è capire cosa dice il diritto, perché il divieto di
discriminazione per motivi religiosi è la proiezione settoriale del principio della libertà di
religione.
La libertà di religione è prevista nell’articolo 10 della Carta:
fi ff fl ff fl ff fi fi fi
“1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto
include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la
propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o
in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne
disciplinano l’esercizio.”
Non sono citati criteri particolari per la limitazione di questa libertà, perciò valgono i criteri
dell’articolo 52.1.
Noi però sappiamo che per e etto del richiamo, valgono anche le restrizione previste
nella CEDU, che all’articolo 9 dice:
“1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto
include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la
propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in
privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di
restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure
necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine,
della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.”
Quindi la formula standard di limitazione prevista dalla CEDU riempie un po’ di contenuti
la formula di limitazione generica dell’articolo 52.1 della Carta:
“1. Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente
Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti
e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni
solo laddove siano necessarie e rispondano e ettivamente a nalità di interesse generale
riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.”
Secondo passo: si guardano le spiegazioni alla Carta riferite all’articolo 10:
“Il diritto garantito al paragrafo 1 corrisponde a quello garantito dall'articolo 9 della CEDU
e, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta, ha signi cato e portata identici a detto
articolo. Le limitazioni devono pertanto rispettare l'articolo 9, paragrafo 2, che recita: «La
libertà di professare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di
restrizioni diverse da quelle che, stabilite dalla legge, costituiscono misure necessarie, in
una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o
della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.». Il diritto garantito al
paragrafo 2 rispecchia le tradizioni costituzionali nazionali e all’evoluzione delle legislazioni
nazionali a questo proposito.”
Il terzo passo è guardare come in concreto è stata declinata la libertà di religione. In
buona sostanza, se si cerca un qualsiasi commentario in materia, il punto di partenza è
che la dottrina e la prassi hanno individuato due diversi ambiti tutelati dalla libertà di
religione: si distingue tra il foro interno e il foro esterno.
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- Il foro interno riguarda la libertà di aderire ad un credo religioso, nessuna restrizione
può essere adottata a questo foro, perché farlo signi cherebbe violare il contenuto
essenziale del diritto.
- Il foro esterno riguarda invece tutto ciò che è la manifestazione esterna dell’adesione
ad una determinata religione, in questo caso la tutela è diversa. La norma dice che la
libertà di religione include quella di manifestare la propria religione a livello… tuttavia,
tutto ciò che è manifestazione esterna dell’appartenenza religiosa incontra la possibilità
delle limitazioni, perché la libertà di manifestare la propria appartenenza può essere
invece limitata. Per motivi legati a pubblica sicurezza, ordine, salute, morale…, la
manifestazione esterna è suscettibile di essere limitata, quindi ristretta, quindi scatta il
test applicabile in materia di restrizione alle libertà per cui le restrizioni devono seguire
un ne legittimo, essere necessarie, essere proporzionate…
Esempio: è vero che si può fare proselitismo per la propria religione ma a determinate
condizioni e in determinati contesti, quindi può essere legittimo impedire ad un
professore pubblico di fare propaganda sulla propria personale religione durante le
lezioni.
È evidente che intorno a questo bilanciamento tra libertà e limiti, si gioca il problema di
valutare se in concreto certe restrizioni sono o meno legittime.
Sentenza Wabe, due parti, nella prima si parla del divieto in una scuola pubblica a tutto il
personale di indossare qualsiasi simbolo che sia espressione di un’apparenza religiosa,
politica loso a… giusti cando la scelta nel modello educativo proposto dalla scuola =
creare un ambiente aperto a tutti e in cui tutti, indipendentemente dalle varie
appartenenze, possono trovare accoglienza.
Il secondo caso è un po’ diverso: la ricorrente lavora come consulente di vendite e
cassiera presso una liale del datore di lavoro. In virtù della sua appartenenza religiosa
indossa un velo e il suo datore di lavoro le ha imposto di toglierlo in quanto la sua politica
è che sul luogo di lavoro bisogna essere privi di segni vistosi che esprimano una qualsiasi
condizione di natura religiosa, politica o loso ca (sulla base di una direttiva interna del
datore di lavoro).
Il fatto di vietare l’uso di simboli religiosi è chiaramente u
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