Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 9
Appunti diritti e liberà Pag. 1 Appunti diritti e liberà Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 9.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritti e liberà Pag. 6
1 su 9
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Art 14 "Il domicilio è inviolabile. Non ci possono essere ispezioni, perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi disposti da legge e nel rispetto della libertà personale. Accertamenti e ispezioni per motivi di sanità, di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali"

Il Domicilio: - diritto privato = dove una persona ha la sede principale dei propri affari e interessi- Costituzione = tutti i luoghi chiusi o privati in cui la persona svolge la vita privata

Gli strumenti di garanzia sono uguali all'art 13, ma qui non c'è il principio favor libertatis (leggi speciali possono derogare il diritto di ispezione anche ad autorità amministrative)

LIBERTÀ E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA - ART.15

Art 15 "La libertà e la segretezza della corrispondenza e delle altre forme di comunicazione sono inviolabili. Può essere limitata solo con un atto motivato dall'"

Autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge

Corrispondenza: implica un rapporto tra 2 soggetti. Ciò che si manifesta è destinato a una determinata persona usando mezzi riservati al solo destinatario. È diverso dell'art 21 perché il pensiero viene manifestato per farlo conoscere a più persone possibili

Libertà: nessuno può essere limitato nel dare o ricevere comunicazione a chiunque. Se si comunica con un modo libero (vale per tutti e in ogni momento se si parla) (salvo limitazioni Costituzione), invece il modo è disciplinato significa che tutti (es. regola di comunicazioni telefoniche e postali) devono poter utilizzare questi metodi in condizioni di uguaglianza con regole uguali per tutti

Segretezza: il contenuto della comunicazione non deve essere conosciuto da chi non è destinatario e non può essere divulgato senza il consenso degli interessati. Strumenti di garanzia come art

LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO - ART.16

Art 16 "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente sul territorio, salvo limitazioni di legge per motivi di sanità e sicurezza (nessuna per ragioni politiche). Ogni cittadino è libero di lasciare il territorio nazionale e di tornarvi salvo gli obblighi di legge"

c 1 = tutela la circolazione dei cittadini nei confini nazionali

c 2 = tutela la libertà di espatrio, anche se delega parte del lavoro alla legge. È invece assoluto il diritto del cittadino di entrare e uscire dall'Italia e non può essere espulso per alcun motivo

Le limitazioni devono essere disposte con legge generale e astratta (non disciplina caso specifico)

LIBERTÀ DI RIUNIONE - ART.17

Art 17 "I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente senza armi. Per le riunioni, anche in luogo pubblico non è richiesto preavviso alle autorità. Solo per motivi di sicurezza"

o la mancata forma specifica della riunione può comportare sanzioni amministrative o penali. Inoltre, se la riunione mette in pericolo l'incolumità delle persone o delle cose, le autorità possono intervenire per vietarla. La libertà di riunione è un diritto fondamentale, ma come tutti i diritti, ha dei limiti. Questi limiti sono necessari per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico. Pertanto, è importante rispettare le regole e i requisiti stabiliti per le riunioni, come il preavviso e la forma specifica. Riunirsi è un modo per le persone di esprimere le proprie opinioni, di organizzare proteste o di discutere di questioni di interesse comune. Tuttavia, è fondamentale farlo nel rispetto delle leggi e delle norme stabilite dalla società. In conclusione, la libertà di riunione è un diritto importante, ma deve essere esercitata nel rispetto delle regole e dei limiti stabiliti per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.

Integra un reato per i promotori della riunione che ne avevano l'obbligo, ma non rende illecita la riunione. Rientra nell'art 17 anche l'assembramento (riunione spontanea di persone, non è possibile dare preavviso) (riunione itinerante, regole uguali a normale riunione)

LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE - ART.18

Art 18 "I cittadini hanno il diritto di associarsi senza autorizzazione per fini non vietati dal codice penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante associazioni di carattere militare"

Riunione: stare insieme in un dato luogo per un periodo di tempo molto limitato

Associazione: rapporto sociale in cui più persone con lo stesso fine uniscono le forze in una stabile e duratura organizzazione mettendo in comune mezzi materiali e parte della propria attività (I più importanti sono soggetti collettivi quali partiti, sindacati, associazioni)

sportive,..)L'associazione moltiplica l'efficacia del singolo; quindi la costituzione lascia alle associazioni gli stessi limiti e le stesse libertà che impone ai singoli (art 2).

Limiti della libertà di associazione:

  • ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE MILITARE: organizzazione in cui c'è una gerarchia tra membri simile a quella in uso nelle forze armate. Secondo la XII disposizione transitoria e finale qualsiasi associazione in qualche modo collegata al Partito Fascista deve essere sciolta
  • ASSOCIAZIONI SEGRETE= non consentono un controllo popolare sulla loro attività (sono considerata segreta l'associazione che si adopera affinché quindi antidemocratiche). L'opinione pubblica sappia solo ciò che essa vuole divulgare, tenendo nascoste informazioni che le normali associazioni non si preoccupano se sono conosciute

APPUNTI LOGGIA DEL P2

LIBERTÀ RELIGIOSA - ART.7,8,19,20

Art 19 "Tutti hanno

diritto di professare la propria fede religiosa sia in forma individuale che associativa, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume"

Tale norma è un richiamo agli Art 2,3 perché equipara tutte le fedi e tutela anche l'ateismo. L'Italia infatti è uno stato laico non avendo una religione ufficiale di stato

Art 20 "Il carattere ecclesiastico e il fine religioso di un'associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni o gravami fiscali per la sua nascita o qualsiasi altra attività"

Tale disposizione è un richiamo all'Art 8 c1 che prevede che "tutte le religioni sono ugualmente libere di fronte alla legge". Stabilisce quindi che non ci possano essere trattamenti favorevoli o discriminatori nei confronti di determinati enti religiosi. L'uguaglianza però è limitata solo alla

lorolibertà in quanto vi è differenza nei rapporti tra Stato-Chiesa

Art 8 c 2,3 "Le confessioni diverse da quella Cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo propri statuti che non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati con legge sulla base di intese con le relative rappresentanze"

Le confessioni non cattoliche hanno autonomia e indipendenza che si manifesta con l'autoorganizzazione, purché rimangano nei limiti dell'ordinamento giuridico (pena l'illiceità)

Art 7 "Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modifiche dei Patti, accettate da entrambe le parti, non richiedono revisione costituzionale"

c 1 = La Costituzione riconosce l'ORIGINARIETÀ dello Stato della Chiesa attribuendo ad essa i caratteri dell'indipendenza e della sovranità

c 2,3 = I

Patti Lateranensi possono essere modificati con legge ordinaria, purché concordati da entrambe le parti. Ad essere istituzionalizzato non è il contenuto, bensì il (riserva di legge rinforzata). Principio Pattizio, quindi lo Stato può procedere alle modifiche anche senza accordo con la Chiesa 1894: modifiche al Concordato (art 138). (es. abrogato il principio della religione di Stato)

LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - ART.21

Art 21 c1 "Tutti hanno diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero con le parole, lo scritto o qualsiasi altro metodo di diffusione."

Art 21 c8 "Sono vietate le pubblicazione di stampa, gli spettacoli e le altre manifestazioni contro il buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenzione e repressione"

La libertà di pensiero può essere suddivisa in 3 momenti più significativi:

a) Informazione (attività volta a far conoscere i fatti agli altri)

Critica dell'esistente: Proposta di mutamento In caso di censura l'aspetto più represso è l'informazione, mentre il terzo è quello più importante, ma meno represso; questo perché il potere non è spaventato dalla proposta di mutamento in sé, bensì da quelle proposte ben documentate, ossia ben informate (sono queste che convincono). Per questo motivo la Costituzione tutela il diritto di informare, non di essere informati. Inoltre la Costituzione tutela il proprio pensiero, non la riproduzione del pensiero d'altri (es. diritto d'autore). Mezzi di diffusione: - mezzi liberi: tutti ne hanno uguale accesso (es. parola) - mezzi la cui libertà dipende dalla ricchezza (es. scrittura) - mezzi il cui accesso è a discrezione di altri (es. TV) La Costituzione non pone limiti a monopoli radiotelevisivi, con conseguente limitazione di tutti.Ecco il testo formattato con i tag HTML:

inon proprietari. Se il monopolio si crea di fatto, non si può invocare alcuna norma costituzionale; se invece si forma con legge è possibile rivolgersi alla Corte Costituzionale (es. RAI Il Parlamento è intervenuto con leggi x imporre limiti (d.lgs 177/05: Testo Unico della radiotelevisione) Nell'Art 21 si pone solo il Limite del Buon Costume Essendo un limite (senso di pudore e di decenza). molto generico è decisiva l'interpretazione dei giudici. Accanto a quest'unico limite espresso ce ne sono altri (es. è punita l'ingiuria e la diffamazione, è vietata la divulgazione di notizie coperte da segreto istruttorio e violazione del segreto d'ufficio o militare) Gli altri commi dell'art 21 riguardano la Stampa, circondandola con garanzie particolari?

IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA – ART.3

Art 3 c 1 "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza,

lingua, religione, opinioni politiche e condizioni sociali e personali"

Non è un diritto di libertà

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MS001 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Scagliarini Simone.