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La legislazione elettorale di contorno è formata da quelle regole che stabiliscono le modalità di
svolgimento delle campagne elettorali, i modi di finanziamento della politica, il regime
dell'ineleggibilità e delle incompatibilità parlamentari, per garantire la lealtà della competizione
elettorale, la parità tra i concorrenti e impedire il conflitto d'interessi tra la carica di parlamentare e
altri ruoli occupati dal medesimo soggetto nella società.
2. Com’è evoluta la disciplina elettorale per la Camera dei deputati dal 1993 ad oggi?
A partire dal 1994 si passò dalla proporzionale pura a un nuovo sistema elettorale prevalentemente
maggioritario (legge Mattarella): il 75% dei deputati (ossia 475) veniva eletto con un sistema di tipo
maggioritario: in ciascuno dei 475 collegi uninominali in cui era diviso il territorio italiano, veniva
eletto solo chi in essi raccoglieva il maggior numero di voti, mentre il restante 25% dei seggi veniva
eletto con un sistema proporzionale, corretto con un meccanismo per favorire i partiti perdenti nei
collegi uninominali, ma con uno sbarramento per i partiti che non superavano il 4% dei voti.
Nel 2006, dopo tre legislature, è stata applicata una nuova legge proporzionale, senza possibilità di
indicare preferenze fra i candidati ma solo a una lista, corretta con un premio per la coalizione di
maggioranza relativa (ottiene 340 seggi, se non riesce ad ottenerne un numero superiore), e si è
assegnato per la prima volta dei seggi per gli eletti dai cittadini residenti all'estero.
Nel 2015 la legge Calderoli, già dichiarata parzialmente incostituzionale l'anno precedente, fu
definitivamente sostituita dal cosiddetto Italicum, di impianto proporzionale, seppur corretto, a
doppio turno con ballottaggio. La nuova legge prevede una combinazione di capilista "bloccati" e
preferenze, oltre a mantenere il premio di maggioranza di 340 seggi alla lista (non più alla
coalizione) che raggiunga almeno il 40% dei voti o che vinca all'eventuale ballottaggio.
3. In quale ipotesi e con quali effetti si svolge un secondo turno nelle elezioni per la Camera dei
deputati?
Secondo l'attuale legge elettorale, in vigore dal maggio del 2015 e applicabile dal 1º luglio 2016, i
membri della Camera dei deputati sono eletti con un sistema proporzionale corretto, a doppio turno
con ballottagio; l'eventualità del secondo turno si verifica nel caso in cui nessuna lista (non sono più
ammesse infatti le coalizioni) raggiunga al primo turno la soglia del 40% dei voti e con essa il
premio di maggioranza di 340 seggi. Il Parlamento
Lezione 20
1. Quali sono le prerogative delle Camere?
Con l’espressione prerogative parlamentari si fa riferimento agli istituti, che mirano a salvaguardare
il libero e ordinato esercizio delle funzioni parlamentari. Pertanto le prerogative non sono privilegi
dei singoli, ma garanzie dell’indipendenza del Parlamento. In particolare, esse dovrebbero servire a
tutelare la libertà di opinione dei parlamentari, che sta alla base di un corretto svolgimento della vita
parlamentare.
L’art.68 prevede due istituti: -l’insindacabilità (in qualsiasi sede – penale, civile, disciplinare – per
le opinioni espresse ed i voti dati nell’esercizio delle funzioni parlamentari). -l’immunità
parlamentare (in virtù della quale il parlamentare non può essere sottoposto a misure restrittive
della libertà personale o domiciliare, né a limitazioni della libertà di corrispondenza e
comunicazione senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza). L’insindacabilità
prosegue anche dopo il mandato parlamentare, l’immunità viene meno quando finisce il mandato,
quando non si è più parlamentari. Nell’ambito delle prerogative parlamentari, è importante il nesso
funzionale che consiste nel fatto che la prerogativa in questione copre il parlamentare tutte le volte
che le opinioni espresse e i voti dati siano ricollegabili all’esercizio della funzione di parlamentare.
Non è più richiesta l’autorizzazione per sottoporre a procedimento penale il parlamentare, come era
previsto dal testo originario dell’art. 68.2 Cost. Secondo il nuovo testo, approvato con legge cost.
3/1993, è richiesta l’autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre il parlamentare a
misure restrittive della libertà personale o domiciliare e a limitazioni della libertà di corrispondenza
e comunicazione, salvo che l’onorevole non sia colto in flagranza di reato e sia stato condannato
con sentenza irrevocabile.
2. Cos’è e in quali caso interviene il “Parlamento in seduta comune”?
Il Parlamento in seduta comune è un organo collegiale composto da tutti i parlamentari (deputati e
senatori). E’ considerato però un collegio imperfetto, perché non è padrone del proprio ordine del
giorno; viene riunito solo per specifiche funzioni, tassativamente elencate dalla Costituzione, che
consistono in compiti elettorali (elezione del P. della Repubblica, dei 5 giudici costituzionali e di
1/3 dei componenti del CSM) e nella funzione accusatoria (messa in stato d’accusa del P. della
Repubblica). Esso è presieduto dal P. della Camera. dei deputati e per il suo funzionamento si
applicano le disposizioni del regolamento della C. dei deputati.
3. Cosa sono le “interrogazioni parlamentari” e le “interpellanze parlamentari”?
Le interrogazioni parlamentari sono semplici domande rivolte al Governo per avere informazioni su
un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano
adottare a riguardo. Si può decidere di non rispondere – con opportuna motivazione- o rispondere in
una data prefissata. L'interrogante può richiedere risposta scritta od orale e in quest'ultimo caso può
replicare per dichiararsi o meno soddisfatto. Possono essere poste in aula o in commissione. Sono
state introdotte anche le interrogazioni a risposta immediata. Lo spazio per le risposte (question
time) è fissato di solito il mercoledì in diretta tv. Le interpellanze parlamentari sono domande
rivolte per iscritto al Governo circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta in questioni di
particolare rilievo e importanza generale. Ha facoltà di replica e qualora non sia soddisfatto può
presentare una mozione per promuovere un dibattito. Esistono anche delle interpellanze urgenti
(interpellanze con procedimento abbreviato in Senato), le quali affiancano le tradizionali
interpellanze. Vengono presentate dal presidente del gruppo parlamentare a nome del rispettivo
gruppo, o da un certo numero di deputati. Il Governo
Lezione 21
1. Cosa sono e in cosa si distinguono l’“incarico” e la “nomina” del Presidente del Consiglio dei
ministri nel procedimento di formazione del Governo?
L’incarico (non previsto dal testo costituzionale) è conferito oralmente dal Presidente della
Repubblica e di regola viene accettato con “riserva” che viene sciolta solo dopo che l’incaricato ha
svolto con successo la sua attività. Questa consiste nell’individuazione della lista dei ministri da
proporre al Capo dello Stato per la nomina e del programma di Governo, i cui contenuti siano tali
da avere il consenso dei partiti della coalizione e, quindi, l’investitura fiduciaria da parte del
Parlamento. Esaurita l’attività dell’incaricato e formata la lista dei ministri, il PdR nomina con
proprio decreto il Presidente del Consiglio e quindi, su proposta di quest’ultimo, i ministri. Dopo la
nomina, entro un brevissimo periodo (di regola meno di 24ore) il Presidente del Consiglio ed i
ministri, ai sensi dell’art. 93 Cost., prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
2. È possibile sfiduciare un singolo Ministro? Sì o no e perché?
Nell'esperienza repubblicana italiana ci sono stati dei casi di mozione di sfiducia individuale, cioè
presentata nei confronti di un singolo ministro: la Corte costituzionale, in riferimento al c.d.
caso Mancuso del 1995, ha ritenuto che la sfiducia individuale si inquadra nella forma di
governo parlamentare prevista dalla Costituzione.
3. Quali sono le funzioni di controllo della Corte dei conti?
La Corte dei Conti: opera attraverso sezioni regionali (primo grado) e sezioni centrali (secondo
grado). È un organo di controllo che svolge importanti funzioni come giudice. Essa ha giurisdizione
nelle materie di contabilità pubblica e nelle materie specificate dalla legge (art.103 co.2).
Il Presidente della Repubblica
Lezione 22
1. Cosa si intende, all’articolo 87, comma 1, della Costituzione, con la formula “il Presidente della
Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale”?
Il Presidente della Repubblica è un organo costituzionale, di natura monocratica, altresì indicato
come Capo dello Stato poichè rappresenta l'unità nazionale ed è il tutore della Costituzione.
2. Cosa si intende per “alto tradimento” e “attentato alla Costituzione” ai sensi dell’articolo 90,
comma 1, della Costituzione?
L’alto tradimento è un reato proprio del Capo dello Stato e risulta essere una astratta fattispecie
dolosa, di difficile verificazione, e comunque riconducibile ai reati concernenti l'infedeltà anche nei
rapporti con gli altri Stati. L’attentato alla Costituzione è un reato proprio del Capo dello Stato, di
difficile inquadramento poiché privo di concrete fattispecie tipiche. Viene collegato all'ipotesi
dell'alto tradimento in quanto ne risulta difficile scinderne eventuali contenuti od immaginarne
separate. Esso comunque presuppone una infedeltà rispetto ai valori, ai comportamenti ed alle
istituzioni costituzionali.
3. Quali sono gli atti del Presidente della Repubblica non sottoposti alla controfirma ministeriale e
perché?
Gli atti "propri" del Presidente della Repubblica non devono essere sottoposti alla controfirma. Tra
questi ci sono: la nomina del Primo ministro; nel sistema attuale, infatti, quest’atto è sottoposto alla
controfirma del Presidente del Consiglio entrante. L’esplicita sottrazione all’obbligo di controfirma
sottolinea l’esclusiva responsabilità del Presidente nella nomina che il Presidente deve tuttavia
effettuare "tenendo conto dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati". Il decreto di
scioglimento anticipato della Camera dei deputati; la mancanza di controfirma è collegata
soprattutto alla "tipizzazione" delle ipotesi di scioglimento, che consente di considerare il potere di
scioglimento come potere "proprio" del Presidente,