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I DIRITTI E I DOVERI
- La prima forma di riconoscimento dei diritti: Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del
cittadino, 1789
● 1^ generazione dei diritti: Diritti civili = Libertà negative/dallo stato (voluti dalla
borghesia: diritto alla vita…)
● 2^ generazione dei diritti: Diritti politici = Libertà nello stato, permettono la
partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e politica (dalla seconda metà del 1800)
(diritto di riunione, di associazione, di voto)
● 3^ generazione dei diritti: Diritti sociali = Diritti di prestazione, Libertà mediante lo
stato (dopo la prima guerra mondiale) (diritto all’istruzione, alla salute)
● 4^/nuova generazione dei diritti: Diritti recenti (diritto al proprio fine vita, alla
procreazione medicalmente assistita…)
Nozioni di:
- capacità di agire: capacità di esercitare quei diritti (della capacità giuridica) → si
acquisisce con la maggiore età
- capacità giuridica: capacità di essere titolari di situazioni giuridiche soggettive, di
essere destinatari di norme giuridiche → si acquisisce con la nascita
Situazioni giuridiche soggettive di favore/vantaggio: quando l'ordinamento riconosce una
posizione favorevole, di vantaggio ad un soggetto, gli sta riconoscendo una situazione
giuridica soggettiva favorevole. Sono di 3 tipi:
- il diritto → quando l'ordinamento ci riconosce una situazione di favore in maniera
concreta e attuale, diretta e immediata, ci sta riconoscendo un diritto; inoltre
permette al titolare di pretendere che altri soggetti mantengano un certo
comportamento al fine di mantenerlo (es: inviolabilità del domicilio)
- il potere → situazione giuridica di favore che riconosce un interesse potenziale, non
attuale: l'ordinamento riconosce ad un soggetto la possibilità di conseguire
determinati risultati, ma non gli riconosce una situazione giuridica concreta e attuale
(es: non ho il diritto di aver accesso ad una carica pubblica, ma ne ho il potere)
- l’interesse legittimo → un soggetto è titolare di una situazione giuridica di favore,
ma che viene riconosciuta al soggetto in via mediata (indiretta), perché è
strumentale a garantire un interesse pubblico
Situazioni giuridiche soggettive di svantaggio: quando l'ordinamento impone un
comportamento che non produce un vantaggio
- l’obbligo: è il comportamento cui il soggetto è tenuto per rispettare un diritto altrui
(es: non violare il domicilio)
- i doveri: comportamenti cui un soggetto è tenuto in assenza di specifici diritti altrui
(es: pagare i tributi, difendere la patria)
- la soggezione: la situazione in cui si è soggetti ad un potere altrui (es: l’imputato in
tribunale)
Diritti
Art. 2. della Costituzione: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo,
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
→ riconoscimento dei diritti inviolabili indipendentemente dalla cittadinanza; associa i diritti
ai doveri → la Repubblica riconosce i diritti inviolabili come preesistenti allo stato stesso, lo
stato nasce per tutelare i diritti inviolabili di ognuno di noi che preesistono.
I diritti inviolabili sono:
- assoluti: validi nei confronti di tutti, possiamo esigerne il rispetto da parte di
chiunque, pubblico o privato
- inalienabili e indisponibili: non ne possiamo disporre in maniera economica (non
vendibili e non disponibili)
- irrinunciabili: non si può rinunciare ai diritti inviolabili
- imprescrittibili: non sono soggetti a prescrizione → non hanno un tempo entro il
quale devono essere esercitati
Quando l’articolo 2 dice: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo”
varie ricostruzioni:
- valore teorico
- clausola aperta: l'articolo 2 non ha solo un valore teorico di riconoscimento, ma si
può dare protezione costituzionale anche a diritti non previsti esplicitamente in
costituzione (metà degli anni ‘80) → così la Corte Costituzionale dichiarerebbe
incostituzionali tutti i diritti riconosciuti precedentemente come diritti costituzionali (es:
diritto al cambiamento del nome per coloro che si sono sottoposti all’intervento di
cambiamento del sesso) → così i diritti fondamentali per la società che evolve
possono diventare protetti dalla Costituzione grazie all’articolo 2 e non possono
essere eliminati dalla maggioranza in parlamento.
Diritti Inviolabili = non revisionabili, non possono essere negati da una legge di revisione
Quando l’articolo 2 dice: “sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità”
→ principio personalista, della tutela umana; la repubblica tutela i nostri diritti sia quando
agiamo come singoli sia nelle formazioni sociali, e anche quest'ultime devono essere
tutelate → principio pluralista
Diritti previsti esplicitamente:
la libertà personale
- (disciplinata nell’art 13 della costituzione); è violata quando siamo
sottoposti a forme di coercizione fisica (perquisizione fisica, arresto domiciliare…). Quando
sono atti coercitivi di scarsa entità non sono considerate una violazione della libertà
personale (es: impronta digitale) (habeas corpus della magna charta).
Art. 13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di
ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se
non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria(2) e nei soli casi e modi previsti dalla legge(1)
→ (1) riserva di legge assoluta; (2) riserva di giurisdizione (quando per l'adozione di una
misura è necessario l'atto motivato dell'autorità giudiziaria)
comma terzo:
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di
pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati
entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive
quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto → delle leggi penali
prevedono che in casi di urgenza l'autorità di pubblica sicurezza può adottare misure che
violano la libertà personale di una persona senza attendere l’autorità giudiziaria, però questo
deve essere convalidato dall’autorità giudiziaria in 48 ore
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva → legittima la custodia
cautelare, che è una misura detentiva che viola la libertà personale prima che una sentenza
espliciti la colpevolezza:
- rischio di reiterazione del reato
- rischio di inquinamento delle prove
- rischio di fuga
L’art 13 secondo alcuni ha un vuoto di fini: non dice niente circa i motivi, sembra che il
legislatore possa punire qualsiasi comportamento con la limitazione di libertà personale; in
realtà ci sono dei principi che si occupano di guidare la criminalizzazione di un
comportamento: (guarda manuale)
- principio della personalità della responsabilità penale: si può ricevere una
sanzione penale unicamente per un proprio comportamento, non altrui (nel civile
invece anche altrui)
- principio di colpevolezza: si può essere puniti penalmente solo in caso di dolo o
colpa (grave)
- divieto di retroattività della legge penale: non si può essere chiamati a rispondere
di un comportamento che viola una legge retroattiva
- le norme penali non possono essere generiche, devono essere tassative:
descrivere con puntualità il comportamento che comporta una sanzione penale
- principio di offensività del reato: limitazione di un bene costituzionale, si può
punire con sanzione penale un comportamento che viola un interesse fondamentale
(vita, propietà altrui)
Misure di sicurezza (art 25 della cost): misure cui viene sottoposto un soggetto che ha
compiuto un reato, che servono a neutralizzare la sua pericolosità sociale in alternativa alla
pena detentiva (es: ospedali psichiatrici)
Misure di prevenzione: misure che sono volte a prevenire la commissione di reati, adottate
nei confronti di soggetti per i quali non è stata provata alcuna colpevolezza, ma che si ritiene
abbiano una grande pericolosità sociale (es: ritiro di patente, passaporto…) → vengono
assunte nei confronti spesso di soggetti abitualmente dediti a delinquere, dei quali però non
si riesce a dimostrare la colpevolezza (persone con precedenti, persone con attività
criminale…). Dal punto di vista costituzionalistico sono un problema, ma la Corte
Costituzionale le ha ritenute compatibili con la Costituzione se sono usate per la sicurezza
pubblica.
- la libertà di circolazione (disciplinata dall’art 16 della costituzione):
riconosce la libertà di circolazione ai cittadini, consiste nella libertà di fissare in qualunque
parte del territorio nazionale la propria residenza/dimora. E’ estesa anche ai cittadini
dell'unione europea per motivi lavorativi o di studio, e se fanno parte dell’area Schengen.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio
nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di
sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Può essere limitata solo dalla legge (riserva di legge rinforzata) in via generale (con misure
rivolte alla generalità della popolazione, non personali) e per motivi di sanità o di sicurezza.
Non c’è la riserva di giurisdizione: è sufficiente un provvedimento dell’autorità di pubblica
sicurezza (non serve l’autorità giudiziaria)
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi
di legge
- la libertà dell’inviolabilità del domicilio (disciplinato nell’art 14 della costituzione)
Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se
non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della
libertà personale.
Domicilio = è un luogo in cui in base a qualunque titolo giuridico si ha diritto di coltivare i
propri interessi o la propria attività professionale.
Questo diritto può essere limitato/violato con le stesse garanzie della libertà personale,
poiché l’art 14 rinvia all’art 13
- riserva di legge assol