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Ne risulta come le FO siano fattispecie rare nelle piccole-medie imprese, in cui generalmente
riguardano tematiche di bilancio (es. prima applicazione di principi contabili di nuova redazione).
*[Es. Si pensi ad esempio ad un indicatore quale il rapporto “price / earning per share”, spesso
utilizzato nell'ambito delle FO; il compito del professionista potrebbe essere ad esempio quello di
valutare che al numeratore di tale rapporto ci sia il prezzo effettivamente più corretto, ossia un
prezzo depurato da eventuali accadimenti non ricorrenti, medio rispetto ad un arco temporale
adeguato (es. se è stata fatta un'operazione straordinaria 6 mesi fa, non è possibile scegliere il
prezzo medio delle azioni nell'ultimo anno, ma va considerato il prezzo medio da quando la società
ha assunto la configurazione attuale), ecc.
Oppure, pensando al modello finanziario di valutazione a due stadi, utile per determinare il valore
di un'azienda in un certo momento, che prevede di attualizzare i flussi di cassa espliciti previsti nel
piano aziendale (business plan) aggiungendo il cosiddetto terminal value, ossia il valore
dell'impresa al termine del periodo di previsione esplicita (ossia al termine del business plan), il
compito del professionista, dal momento che i parametri fondamentali in questa fattispecie sono i
flussi di cassa, potrebbe essere quello di verificare che gli stessi siano stati calcolati correttamente, e
che gli elementi alla base della previsione di tali flussi siano ragionevoli].
**[Una fairness opinion sull'aspetto giuridico di un'operazione, ad esempio, andrebbe richiesta ad
un legale, e non ad un commercialista, o comunque ad un consulente/professionista del settore
economico-aziendalistico].
Occorre far particolare attenzione al fatto che affinchè la FO sia veramente significativa, l'incarico
di redazione della stessa dev'essere assegnato ad un “esperto indipendente”.
Per “esperto” si intende in tal senso un professionista con comprovata esperienza nel settore
dell'operazione riguardo cui la FO deve esprimersi, poiché la stessa risulterebbe altrimenti di scarsa
utilità; il requisito di indipendenza richiama invece quanto già visto in relazione al Collegio
Sindacale, richiedendo in particolare che non ci sia un rapporto di continuità lavorativa tra il
professionista e la società.
Un esempio concreto di FO, utile per meglio comprendere quanto sin qui detto è dato dai documenti
“UBS Fairness” e “Prof. Jovenitti Fairness”, disponibili su BlackBoard nella sezione “Materiali di
supporto alle lezioni”.
Si tratta nel primo caso di una FO di carattere sintetico, che si apre (proprio alla pagina 1)
richiamando esattamente quanto detto sopra in relazione al fatto che la FO esprime la congruità da
un punto di vista finanziario dei valori delle operazioni considerate, e che permette di identificare
alcuni indicatori utilizzati per la redazione della FO stessa (tra cui il rapporto “Price / EPS” di cui si
è detto sopra); il secondo documento risulta invece particolarmente interessante da un punto di vista
strutturale, poiché organizzato in modo particolarmente brillante secondo il punto di vista del
docente. Con riferimento a tale documento (Prof. Jovenitti Fairness) risulta particolarmente utile
porre attenzione alle pagine 3 e 4, indicative delle metodologie utilizzate dall'esperto per esprimere
il proprio giudizio di ragionevolezza.
Modelli di organizzazione e controllo ex D.Lgs. 231/2001
[N.B.: Dal momento che la lezione relativa al presente paragrafo è stata condotta in buona parte
mediante la lettura delle slide, quanto segue si propone unicamente di essere un'integrazione delle
stesse].
Il d.lgs. 231/2001 è una fonte legislativa dove il legislatore ha voluto inserire dei precetti di natura
“facoltativa”, in modo che gli enti possano adottare un modello organizzativo finalizzato a prevenire
la commissione di reati – soprattutto verso la corruzione.
Premesso che se un amministratore o dipendente della società/ente commettono un reato (es.
corruzione pubblico ufficiale), ovviamente la persona è punita e si istaura un procedimento penale
(dove si potrebbe arrivare a una pena) – responsabilità penale personale.
La società dove al suo interno il reato è stato commesso oggi sostanzialmente viene anch’essa
punita attraverso un procedimento penale concorrente. La norma dice che se la società vuole evitare
di essere ritenuta responsabile di un reato commesso da un suo dipendente si deve dotare di una
organizzazione dove se si rispettano determinati requisiti e si dimostra che quel modello
organizzativo funziona effettivamente, allora se succede che un dipendente commette un reato la
società è esente da qualsiasi responsabilità.
Questa norma è una norma “a cappello”: la genesi era di prevenire la commissione di reati contro la
pubblica amministrazione, dove il macro-mondo di origine era il mondo degli appalti. A questo
primo set di reati, attraverso 65 interventi legislativi si sono introdotti una sfilza di reati che con la
loro commissione si genera un danno rilevante per la società.
(Slide 12)
La responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti dai reati commessi nell’interesse e
a vantaggio della società da persone dotate di poteri di rappresentanza, di direzione o di
amministrazione, o da persone sottoposte alla loro direzione.
L’incentivo a fare il modello organizzativo secondo il 231/2001, salvo i costi rilevanti dal punto di
vista monetario/strutturale, è l’esenzione delle sanzioni, vantaggi a livello di marketing (modo per
autocertificare una certa struttura e comunicare elementi valoriali dell’azienda), necessario a
contrattare con la pubblica amministrazione (anche per avere incentivi).
(Slide 19)
Le sanzioni sono diverse a seconda della tipologia di tipologia di reato dove è sempre presente una
sanzione pecuniaria.
La sanzione più presente è la sanzione interdittiva: alla prima commissione scatta sull’attività che
ha commesso il reato (temporanea interruzione); mentre se vi è una reiterazione potrebbe scattare
una sanzione interdittiva totale dove si blocca tutta l’attività della società.
Oltre all’interdittiva desta preoccupazione per le imprese la pubblicazione della sentenza.
(Slide 38 e seguenti)
Elementi chiave:
- Modello
- Codice etico
- Organo di vigilanza
- Sistema sanzionatorio
(Slide 43 e seguenti)
Il modello è approvato dall’Assemblea, dopo che è stato redatto dal consiglio di amministrazione
(con ausilio di un esperto).
Il CdA ha il compito di: istituire, allo scopo di vigilare sull’efficacia del modello e sul suo corretto
funzionamento nel tempo, un Organismo di Vigilanza (O.d.V) che deve essere:
- Autonomo e indipendente – interno all’azienda
- Professionale e operativo – organo controlla il modello e non guarda l’operato dei
dipendenti. Deve vedere solo che il modello sia efficacie e correttamente implementato.
Quindi ha l’obbligo di segnalare le mancanze agli amministratori: per fare ciò lavora con le
procedure operativa dell’impresa.
Da notare che non è richiesta nessuna iscrizione all’albo, ma la professionalità: se abbiamo
un rischio più legale allora affidiamo un posto al penalista, mentre se abbiamo un’azienda
chimica a un chimico
- Dotato di continuità d’azione – grande differenza con il collegio sindacale che fa le verifiche
una volta ogni 3 mesi circa.
Tale organo, se è presente un consiglio di amministrazione, deve rispondere al solo presidente e non
a tutto il Consiglio.
Qualora il collegio sindacale e l’organo di vigilanza coincidano si ha un incremento delle
responsabilità, inoltre due occhi son sempre meglio di uno.
[Fine primo modulo / Inizio secondo modulo]
La crisi d'impresa e la ristrutturazione
Inefficienza interna od inefficienze dovute al mercato esterno possono avere un riflesso diretto
sull'economicità dell'impresa siano al punto di delinearne la crisi.
Esistono diverse ragioni, diverse graduazioni della crisi, ma finchè ci sono ragionevoli probabilità
di rimozione delle cause che hanno portato l'impresa ad uno stato di crisi più o meno intenso non si
giungerà allo stadio dell'insolvenza.
Posto che gli studi più importanti sulla crisi sono cominciati nel 1800, si sono sviluppati
significativamente agli inizi del 1900 e l'argomento è diventato particolarmente “caldo” in seguito
alla crisi finanziaria del 2008, parlando di crisi, è importante distinguere le diverse casistiche che si
possono manifestare:
• Corporate recovery
Si parla di corporate recovery di fronte a crisi che possano avere un impatto sull'equilibrio
d'impresa tendenzialmente significativo.
• Malfunzionamento
Si tratta di inefficienze rilevante all'interno dell'impresa, ma che hanno un riflesso lieve
sull'economicità dell'impresa.
Tali inefficienze sono molto comuni (es. errore nella scelta tra costi fissi / costi variabili), e
sono oggetti dei continui propositi di miglioramento delle imprese.
• Corporate restructuring (Ristrutturazione strategica)
Si tratta di operazioni di riorganizzazione aziendale che attengono a scelte di natura
strategica (di norma di competenza di chi ha la delega ad operare). Si tratta in gran parte di
operazioni di M&A (Merger & Acquisition), dunque di gestione straordinaria, che spesso
rientrano anche nell'ambito della operazioni di corporate recovery.
In questo secondo modulo sarà oggetto di particolare approfondimento quanto relativo al corporate
recovery; daremo dunque minor spazio alla trattazione delle altre due tipologie di crisi.
Gli stati della crisi aziendale possono essere identificati in:
• Squilibri ed inefficienze
Stadio che coincide di norma con un declino del business. Una contrazione del fatturato crea
problemi sull'equilibrio monetario in termini di sfasamento tra il fatturato effettivamente realizzato
e le obbligazioni assunte in virtù del maggior fatturato prospettico ipotizzato, e se non si pone
rapidamente mano alla situazione i margini diverranno via via sempre minori, sino a portare al
conseguimento di perdite.
• Perdite economiche
Le perdite contraggono il PN, e ciò incremente il peso della PFN nel rapporto PFN / PN
(rapporto di leva finanziaria), ed al peggioramento di questo rapporto (ossia, di norma,
quando supera il valore di 3,5) cominceranno a porsi problemi in termini di equilibrio
strutturale.
• Insolvenza
Quando l'equilibrio dinamico comincia ad essere carente inizia