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Storia del diritto medievale e moderno – Parte prima (Le origini – Sec V/XI)

Cap 1 – Crisi del mondo antico

Generalmente la fine del mondo antico la si ricollega alla caduta dell’Impero romano d’Occidente del 476 d.C. La deposizione di Romolo Augustolo, ultimo imperatore, non è da ricollegare ad una crisi politica, quanto invece ad un evento militare. Era infatti il mondo militare l’effettivo artefice del seggio imperiale: questo nel V secolo d.C. era scisso in due gruppi: le legiones, che rappresentavano l’exercitus vero e proprio, e i foederati, che invece erano veri e propri popoli barbarici, i quali avevano stretto con l’impero romano un foedus. I foederati, scontenti per il fatto che l’impero non accolse la loro richiesta di assegnazioni di terre, deposero Romolo Augustolo dal trono, precedentemente innalzato dalle legiones. La deposizione di Romolo Augustolo è però ben diversa rispetto alle altre: infatti, mentre generalmente la deposizione di un imperatore seguiva la proclamazione di un nuovo imperatore, quella di Romolo Augustolo non solo non seguì la nomina di un successore, ma fu preceduta dalla proclamazione da parte dei foederati di un proprio capo, Odoacre, denominato rex.

Questi divenne rex per i suoi barbari, ma patricius (cioè magistrato imperiale) per i sudditi romani. Odoacre cercò infatti di farsi legittimare il trono direttamente dall’imperatore romano d’Oriente, il quale ambiguamente gli concesse il titolo onorifico, ma cercò altresì un altro barbaro da sostituire a questi nel momento più opportuno. Questo disegno imperiale fu realizzato dal re degli Ostrogoti, Teodorico, il quale dopo una dura lotta riuscì nell’intento di acquisire il trono.

Dal punto di vista del diritto, c’è da dire che già dai primi anni del principato, l’unico produttore delle fonti del diritto divenne il princeps. La struttura repubblicana venne quindi deformata: i comizi popolari ad esempio non si riunivano più per la produzione delle leges, così come i senatoconsulti finirono per non essere più titolari della potestà normativa. La concentrazione del potere normativo nelle mani del princeps portò ad una rapida moltiplicazione del materiale normativo emanato dall’imperatore. Questi poteva infatti emanare mandata, cioè istruzioni che l’imperatore dava ai propri funzionari in tema di diritto privato e penale, i decreta, attraverso i quali il princeps praticamente decideva le controversie a lui sottoposte, i rescripta, attraverso i quali il princeps vincolava i giudici ad assumere determinate decisioni su situazioni prospettate dai giudici stessi o dalle parti in contraddittorio, e infine gli edicta, detti anche leges generales in quanto atti legislativi riferiti a tutto o ad una parte dell’impero.

Le fonti del diritto tardoantico (IV-VI sec d.C), comprendono materiali volti a limitare il problema della certezza del diritto. Questi strumenti sono rappresentati dai codici Gregoriano ed Ermogeniano: il primo è una raccolta in 15 libri di rescripta da Settimio Severo a Diocleziano, mentre il secondo è una raccolta in un unico libro di rescripta di Diocleziano, che porta a pensare che non sia altro che una continuazione-integrazione dello stesso codice Gregoriano. Oltre a questi due codici frutto di compilazioni private, nel 435 d.C. l’imperatore romano d’Oriente Teodosio II pubblica una compilazione più vasta. Questa compilazione è frutto di una storia travagliata, in quanto Teodosio nel 429 aveva cercato di creare due codici, uno comprendente le costituzioni imperiali da Costantino in poi, anche quelle non più in vigore (raccolta da destinare all’insegnamento), ed un altro codice destinato alla pratica, il quale comprendeva tutte le Costituzioni ancora in vigore, traendole dai codici Gregoriano ed Ermogeniano, e dal terzo codice appena prodotto. Il lavoro tuttavia non andò in porto perché la commissione nominata da Teodosio II si trovò di fronte a molte difficoltà.

Nel 435 fu nominata allora una seconda commissione incaricata di creare una raccolta di costituzioni imperiali da Costantino in poi, anche quelle non più in vigore, con la facoltà di modificarne i testi: il nuovo codice si sarebbe poi affiancato ai codici Gregoriano ed Ermogeniano, ai quali si doveva sempre far riferimento per conoscere la legislazione anteriore a Costantino. Il Codice teodosiano, pubblicato nel 438, entrò formalmente in vigore nel 439, ed è composto da 16 libri, a loro volta divisi in titoli all’interno dei quali le costituzioni si susseguono in ordine cronologico e per ciascuno di queste è prevista la data di emanazione e il nome dell’imperatore. La compilazione di costituzioni per eccellenza è comunque il Corpus iuris civilis di Giustiniano, opera iniziata nel 528, composta a sua volta dal codex repetitae prelactiones il quale raccoglie anch’esso costituzioni imperiali, dal Digesto diviso in 50 libri che raccolgono tutta la giurisprudenza classica (opera molto probabilmente destinata all’insegnamento), dalle Institutiones, vale a dire un manuale istituzionale volto agli studi giuridici, e dalle novellae constitutiones che rappresentano la produzione normativa giustinianea.

Cap 2 – Occidente e oriente: il diritto ufficiale e il diritto volgare

La caduta dell’impero romano d’occidente, e il correlativo distacco tra Occidente e Oriente, ebbe riflessi molto importanti nella vita del diritto. Con l’avvento dei popoli barbarici, il diritto vigente in occidente cominciò a volgarizzarsi: infatti, così come esisteva un latino puro (utilizzato dagli scrittori e dalle persone colte) ed un latino volgare (che effettivamente era il latino vivo, cioè parlato nella realtà da tutti, e non soltanto dalla plebe), dal diritto romano, attraverso una degenerazione se così può essere chiamata, si formò un diritto volgare nato dai lavori compilatori dei popoli germanici, i quali utilizzarono per l’appunto il latino volgare per scrivere le loro leggi.

Le fonti del diritto del periodo post-classico sono rappresentate: dal punto di vista giurisprudenziale da alcune operette compilatorie, quali le Pauli sententiae, i Vaticana fragmenta, i tituli ex corpore Ulpiani, la Epitome Gai, e la Consultatio veteris iurisconsulti. Sicuramente l’opera più importante è rappresentata dalle Pauli sententie, opera divisa in cinque libri dove sono raccolte un gran numero di sentenze. I Vaticana fragmenta sono i resti di una compilazione operata da uno studioso privato nella metà del IV secolo d.C., e contengono materiale tratto da opere di Papiniano, Paolo e Ulpiano. I tituli ex corpore Ulpiani è una compilazione istituzionale del diritto romano ispirata al pensiero di Ulpiano. L’epitome Gai è invece una raccolta di tre libri delle Istituzioni di Gaio, riassunta, ridotta, e anche modificata per adattarla alle disposizioni imperiali post-gaiane: tale epitome venne accolta dal re visigoto tra le fonti della sua Lex emanata per i sudditi romani; su questo tema si discute se siano stati addirittura gli stessi compilatori visigoti ad elaborare tale Epitome, o se questi l’abbiano soltanto adoperata. La consultatio veteris iurisconsulti è invece una collezione di pareri che un giurista fornisce ad un avvocato, pareri che differiscono dai responsa dei classici perché anziché limitarsi a risolvere casi concreti, configurano spesso situazioni astratte.

Dal punto di vista legislativo troviamo invece le compilazioni curate dai sovrani barbari date ai sudditi romani dei territori di cui si appropriarono. Tra queste popolazioni ricordiamo in particolare i Visigoti e i Borgognoni che intorno al 450 d.C. si stanziarono principalmente nelle regioni della Gallia. Frutto di questi popoli furono la Lex romana Wisigothorum, e la Lex romana Burgundionum. La prima è molto più importante, anche per via della maggior applicazione nel tempo. La Lex romano Wisigothorum venne emanata nei primi del VI secolo d.C. dal re visigoto Alarico II (infatti è conosciuta anche come breviario alariciano): essa contiene parti del codice Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, delle novelle post-teodosiane, l’Epitome Gai, le Pauli sententie, ed infine un brano di responsa di Papiniano, opere accompagnate tutte da un’interpretatio volta a rendere l’opera adatta all’uso. La lex romano Burgundionum riprende le stesse fonti della prima, ma non le recepisce integralmente, anzi li modifica disponendole in un codice organico: questa compilazione ebbe tuttavia vita breve rispetto alla lex romana Wisigothorum. Quest’ultima infatti, anche se abrogata dal Re Recesvindo nella seconda metà del VII secolo d.C. con la proclamazione dell’unità del diritto e l’emanazione della lex romana Wisigothorum (valida sia per i Romani tanto per i Goti), mantenne la sua importanza, e principalmente nel regno franco venne utilizzata per lo studio del diritto romano.

Particolare risulta invece la vicenda legata al re degli ostrogoti Teodorico. A differenza dei re visigoti e borgognoni che erano a capo di milizie foederate con l’impero, i quali ad un certo punto rotto il foedus gli si rivoltarono contro conquistando le terre della pars occidentale, Teodorico invece, il quale aveva conquistato l’Italia dopo una dura guerra commessagli dagli imperatori romani d’Oriente, si considerò solo un Governatore dell’imperatore d’Oriente. Anch’egli tuttavia vide la necessità di mettere ordine alle leggi per ristabilire l’ordine pubblico. A tal proposito emanò alcune raccolte di norme, che intitolò “Edicta” per il fatto che Teodorico, come abbiamo già detto, si riteneva solo magistratus dell’imperatore romano d’Oriente, e in quanto tale munito solo dello ius edicendi. A parte la denominazione di “edicta” e non di “lex”, è diversa anche la finalità che questo re si proponeva: egli infatti mirava a accorpare Romani e Barbari. L’editto di Teodorico è comunque composto da 154 articoli tratti da fonti romane, sia leges che iura: tra le leges troviamo parti del Codice Teodosiano, Gregoriano ed Ermogeniano, e le Novelle post-Teodosiane; mentre tra gli iura troviamo principalmente frammenti delle Pauli sententie. All’editto di Teodorico, emanato verso i primi del VI secolo d.C., ne seguì successivamente un altro, emanato dal suo successore Atalarico, molto più scarno nel contenuto in quanto prevedeva per alcuni reati una punizione più severa rispetto a quella delineata dall’editto di Teodorico.

È comunque importante sottolineare che mentre per i rapporti tra Romani e Goti si applicavano queste compilazioni barbare, e quindi era previsto un c.d. “ius commune”, per i rapporti tra i Goti era invece previsto il diritto gotico.

Cap 3 – L’Italia terra di diritto Giustinianeo. Fine dell’Unità d’Italia

Nel 527 d.C. Giustiniano salito al trono dell’impero d’Oriente, e accanito sostenitore della romanità, cercò sin da subito di restaurare l’antica potenza di Roma. A tale scopo iniziò una guerra, che durò per 20 anni, contro il re goto che occupava l’Italia, guerra che provocò innumerevoli perdite e ridusse l’Italia in rovina, ma che vide al termine la cacciata dei barbari. Come abbiamo già detto Giustiniano è stato autore di un importantissimo lavoro di compilazione che trova espressione nel Corpus iuris civilis. Dopo la ricongiunta dell’Italia all’Impero, Giustiniano mirò subito a promulgarvi la propria codificazione attraverso una costituzione del 554 d.C. detta “pragmatica sanctio”. Tuttavia solo l’Italia divenne terra di diritto giustinianeo, le altre provinciae che invece erano ancora occupate dai barbari, nel corso del V secolo persero qualsiasi legame, e rimasero quindi terre di diritto teodosiano.

L’unità voluta da Giustiniano e la restaurazione dell’impero non era destinata a durare molto. L’Italia infatti, stremata dalla lunga guerra che vide la cacciata dei Goti, fu ben presto preda di un’altra orda di barbari, ossia i Longobardi i quali irruppero in Italia nel 568 d.C. I Longobardi tuttavia non riuscirono a conquistare tutta la penisola, ma fecero qualcosa di più grave: spezzettarono infatti l’unità politica, destinata a non ricongiungersi più fino al 1861 (data della proclamazione del Regno d’Italia). Dal 568 comincia quindi effettivamente il medioevo: infatti sin tanto che Giustiniano era vivo, l’Italia risultava sensibilmente legata al mondo antico, seppur con sacrificio per via della guerra con i Goti.

Cap 4 – L’Italia bizantina

La civiltà giuridica dopo la morte dell’imperatore Giustiniano, prende generalmente il nome di bizantina. Questa influenzò molto la vita giuridica italiana in due momenti in particolare: il primo risale alla legislazione di Leone l’Isaurico verso la metà del VIII secolo, mentre il secondo momento risale alla legislazione della dinastia macedone intorno al IX-X secolo.

Tutte le regioni italiane che i Longobardi non riuscirono ad occupare (Mezzogiorno, Sicilia, Sardegna, Esarcato, Pentapoli e laguna veneta), rimasero legate all’impero romano d’Oriente, ma in maniera molto mutevole, così come mutevole era la politica di Bisanzio. Questi passò infatti per lunghi periodi di decadimento, per poi risollevarsi a seguito di qualche imperatore capace, per poi ricadere nuovamente nel caos: un periodo di ripresa si ebbe soltanto quando sul trono imperiale salì la dinastia macedone con Basilio I. Va quindi osservato, a seguito di queste considerazioni, che i territori maggiormente influenzati dall’impero e per un periodo molto più lungo e duraturo furono: le regioni calabresi, pugliesi e lucane; negli altri territori, come la Sardegna, i quali col tempo cominciarono a svincolarsi dall’impero, il potere venne via via esercitato da signori che se lo trasmisero ereditariamente (riconoscendo tuttavia la sovranità dell’imperatore bizantino); l’Esarcato venne invece occupato dai longobardi verso la metà dell’VIII secolo; mentre la Sicilia, nei primi dell’XI secolo venne occupata dai Saraceni.

Dopo la morte dell’imperatore Giustiniano nel 565 d.c., l’attività legislativa imperiale continuò, ma in maniera molto confusa. Si presentò, inoltre, il problema dell’interpretazione da dare a queste norme, anche per il fatto che risultava difficile l’applicazione di testi latini alla popolazione greca. Nacque quindi il bisogno di nuove codificazioni che tenessero conto di queste nuove esigenze. A tal proposito, uno strumento valido sotto questo aspetto fu la legislazione di Leone l’Isaurico: questi infatti, verso la metà del secolo VIII, elaborò una raccolta di leggi composta da 144 capitoli che fanno maggiormente riferimento alla materia penale, e regolano alcuni istituti di diritto privato come il matrimonio e la successione. L’Ecloga Isaurica, mal vista dalla chiesa, venne resa nota nell’Italia fedele a Bisanzio: tuttavia, in quelle parti dell’Italia in cui il fiscalismo esoso dell’impero bizantino era odiato e per via della condanna pontifica (che rappresentò la scusa per ribellarsi), questa non ebbe effettiva applicazione. A questo stesso periodo risalgono tre apposite leggi speciali: una relativa alla coltivazione della terra, un’altra alla guerra, e l’ultima è una raccolta di consuetudini marinare (la più importante).

Un maggiore stabilità giuridica la si ebbe con l’avvento degli imperatori macedoni. Basilio I, infatti, preso dalla voglia di emulare l’opera di Giustiniano, cercò di raccogliere tutte le leggi che erano state emanate dopo la morte di questi, così da crearne un manuale di leggi (chiamato per l’appunto lex manualis), successivamente riveduto, ampliato e pubblicato col nome di “Repetitio legum”. Successivamente troviamo la raccolta di leggi voluta dall’Imperatore Leone il Saggio, successore di Basilio I: l’opera, chiamata “Basilici” (da basileo, cioè re), è divisa in 60 libri che contengono tutta la materia imperiale previgente. La redazione di quest’opera in greco ne rese più facile la penetrazione e a sua volta l’applicazione. Inoltre, è importante sottolineare che Leone il Saggio attorno a quest’opera creò un’apposita scuola giuridica intorno al 1045, in quanto egli riteneva importante che si studiassero questi testi.

Ciò che adesso risulta importante sottolineare è che i territori rimasti fedeli a Bisanzio, in un certo senso furono gli unici a mantenere salda la conoscenza del diritto romano, non subirono l’influenza germanica. Ciò comportò che, mentre in tutte le altre regioni italiane occupate dai barbari accanto al diritto romano venne a piazzarsi il diritto barbaro, diritti i quali per via della “personalità del diritto” (di cui i barbari erano portatori) poterono intrecciarsi e convivere nella vita quotidiana; nelle regioni fedeli a Bisanzio il diritto romano-bizantino rimase il diritto territoriale, cioè l’unico diritto riconosciuto e che veniva applicato alle popolazioni che abitavano su quel dato territorio.

Cap 5 – La penetrazione del germanesimo

1. Legislazione edittale e il sistema della personalità del diritto

La penetrazione del germanesimo in Italia la si rintraccia con l’invasione dei longobardi, popolo nomade non dedito in quanto tale all’agricoltura, ma alla guerra. A differenza dei barbari capitanati da

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

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