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Romani e Longobardi
Il diritto italiano è l’incontro/scontro fra diritto romano e diritto germanico (con la mediazione del
diritto ecclesiastico), i quali erano agli antipodi, perché i Romani e i popoli germanici avevano due
concezioni opposte di diritto. I Romani avevano un diritto scritto: gli avvocati attingevano alle leges
che erano scritte, le sentenze dei giudici erano anch’esse scritte. I popoli germanici erano invece
una popolazione armata costantemente in guerra che si sposta perché la sua economia è di
rapina, di appropriazione (vanno a fare la guerra a qualcuno più debole e poi vanno altrove). I
Romani, al contrario, non migravano e utilizzavano i popoli germanici a proprio favore,
patteggiando qualche forma di accoglienza fino all’invasione totale da parte dei popoli germanici e
la caduta dell’Impero romano. I popoli germanici non dovevano andare a cercare una norma
scritta, perché erano analfabeti, ma facevano delle grosse riunioni popolari in cui interrogavano le
persone più anziane, che facevano una ricognizione di quali erano le loro norme. I popoli germani
dunque vivevano di consuetudine e non di diritto scritto. Le consuetudini sono atti abituali
presso una società per cui deve esserci la persuasione della persona o della comunità che
la compie di adempiere a un obbligo giuridico: opinio iuris ac necessitatis.
In Italia l’arrivo dei Longobardi fu piuttosto atipico perché questi arrivarono, depredarono e poi
decisero di fermarsi, a differenza delle altre popolazioni le quali dopo aver depredato andavano
via. Non erano navigatori e in Sud Italia c’erano i Bizantini che erano una grande potenza navale,
al Nord c’erano i Franchi, popolo molto potente. Quindi per i Longobardi era preferibile rimanere in
Italia e cessare di essere un popolo nomade. Essi iniziarono però ad avere problemi di identità
nazionale e chiamarono il re Rotari per ribadire le consuetudini nazionali: per riaffermare la propria
identità essi scrissero i propri princìpi in latino. Così Longobardi e Romani iniziarono a vivere
insieme, ma ognuno continuava a utilizzare il proprio diritto (questo fenomeno è chiamato
personalità del diritto, per cui più uomini dello stesso regno utilizzano il diritto proprio della propria
popolazione, in contrapposizione al principio di territorialità del diritto, in vigore oggi). Arrivò però
l’esigenza di avere un diritto comune per ragioni matrimoniali o commerciali. I popoli germani non
avevano nulla di simile alla proprietà, avevano l’appropriazione e l’uso delle cose, per cui non
interessava la titolarità, come invece nel diritto romano. I Germani avevano dunque un’ampia
gamma di possibili rapporti con le cose; inoltre non si dividevano l’eredità ma questa rimaneva in
famiglia, anche perché quello germanico è un popolo organizzato militarmente in ordine familiare,
cosicché l’ordine militare corrisponda all’ordine familiare: allora non si divide l’eredità ma si rimane
in comunione in famiglia. Poiché in guerra andavano solamente gli uomini, le donne rimanevano
escluse dal patrimonio. Il matrimonio non aveva nulla a che vedere con il matrimonio del diritto
romano poiché la figlia era traslata, portata come una cosa nella casa del marito: questo era l’atto
traslativo della proprietà, chiamata in questo caso mundio. La donna portava il proprio fardello,
composto dai propri oggetti personali, e al mattino il marito faceva un dono alla moglie per
perfezionare il matrimonio, chiamato morgengab o dono del mattino (questo gesto è rimasto
ancora oggi come usanza in Svezia). Non c’era la dote ma avveniva uno scambio di pegni fra i
padri. La figlia sposata alla morte del padre non riceveva niente in eredità, a differenza del diritto
romano. I Germani notarono però che la dote era un sistema molto perfezionato ed elaborato di
trasferimento patrimoniale, così iniziarono ad utilizzarla, nonostante fosse tipicamente romana. I
Romani a loro volta vennero influenzati dai Longobardi: in età classica l’individuo contava molto,
mentre per i popoli germanici contava di più il gruppo, perché erano costantemente in guerra,
quando non erano in guerra fra diversi popoli erano in guerra fra diverse famiglie, così essere in
gruppo proteggeva i singoli. I Romani iniziarono a recepire questa spinta aggregativa, la prima è
quella familiare: smettono di far ereditare le donne al fine di far rimanere il patrimonio all’interno del
nucleo familiare e non arricchire la famiglia cui è entrata a far parte la figlia, che poteva essere
anche una famiglia nemica. Il principio che veniva seguito è il seguente: fratelli e le sorelle
ereditavano allo stesso modo dal padre, a meno che le figlie non fossero dotate, perché la dote era
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recepita come una parte di eredità. La dote doveva però essere congrua, cioè idonea,
proporzionata al patrimonio del padre e al livello sociale della famiglia. 3
Premesse: giudizi storici
Inizialmente il sovrano poteva derogare alla legge: i sudditi potevano direttamente appellarsi a lui
chiedendo una deroga, perché seguendo ciò che era disposto dalla legge non si sarebbe fatta
giustizia. Un esempio è un fatto accaduto nel 1820 circa: nel Regno di Sardegna gli ebrei non
potevano acquistare la proprietà, come la maggior parte degli stranieri. Un suddito aveva però una
casa che nessuno voleva comprare, inoltre aveva molti debiti e con i soldi della vendita avrebbe
adempiuto ad essi. Nessuno voleva comprare la casa tranne il suo vicino, che era ebreo: chiese
allora al re di derogare alla legge per far acquistare la proprietà al vicino ebreo. Il re in questo caso
accettò, come nella maggior parte dei casi.
Lo stato assoluto è uno Stato nel quale il sovrano è svincolato dalle leggi, ma in origine questo non
aveva accezione negativa. Inizialmente esercitava una potestas ordinata secondo le norme
legislative esistenti, tutto secondo un ordine, quindi secondo le norme positive. Il re, dunque, agiva
secondo le norme esistenti, però al fine di giustizia si poteva agire anche extra ordinem derogando
alle norme legislative esistenti: in questo modo esercitava la propria potestà assoluta. Questo
pensiero risale a San Tommaso d’Aquino. Quando i nuovi princìpi di uguaglianza diventarono
diffusi si iniziò ad utilizzare il termine assoluto in modo negativo, indicando uno stato che non
rispetta le regole; così come arbitrio, utilizzato come deviazione in modo negativo nei confronti di
qualcuno. Inizialmente i giuristi medievali parlavano di arbitrio come uno dei poteri del giudice, il
quale poteva condannare o non condannare qualcuno secondo il proprio arbitrio, anche perché
nella società medievale non si poteva condannare qualcuno se non era presente una prova piena,
nonostante ci fossero molteplici indizi contro di lui: in questo caso, il giudice poteva condannarlo
con una condanna arbitraria. L’arbitrio se utilizzato male portava all’ingiustizia ed è per questo che
gli illuministi iniziarono a parlarne con una accezione negativa. Lo stesso discorso vale per il
feudo, che era un istituto giuridico caratterizzato da un rapporto gerarchico basato sulla fedeltà,
ora visto in modo negativo perché si presuppone che ci sia un rapporto di sopraffazione di
qualcuno su qualcun altro. Per i giuristi che vivevano al tempo del feudo, questo era un rapporto
reale di un uomo con una cosa: il feudo era la concessione di un terreno fatta da un
proprietario a un concessionario, era dunque una figura dei rapporti fondiari; uno strumento
attraverso il quale chi aveva tante terre poteva farle rendere senza doverle gestire. I feudatari,
soprattutto in Francia e in Inghilterra (in Italia molto meno) esercitavano anche dei poteri pubblici: è
questo che gli uomini dell’Illuminismo non accettarono, perché infrange l’eguaglianza di tutti i
cittadini e di tutte le terre davanti allo Stato. Questi quindi criticarono e accentuarono gli aspetti
pubblicistici, lasciandoci però lontani da quella che è la realtà dell’epoca, in cui non esiste lo Stato
come lo intendiamo noi oggi. Il termine stato iniziò ad utilizzarsi con la nascita delle monarchie
assolute: nel Medioevo c’erano dei centri di governo, delle comunità che venivano governate, ma
non c’era lo Stato. Quando si parla di Medioevo non si parla di stato ma di un ordine, l’ordine
giuridico medievale (termine del giurista Paolo Grossi, presidente della Corte costituzionale dal
2016 al 2018). Le comunità erano religiosissime, quindi il fatto che uno stato si dividesse in
religioni diversi era un dramma terribile che diede luogo a guerre sanguinosissime: per mantenere
unita la comunità si mise il sovrano (termine utilizzato dal Cinquecento in avanti) al di sopra della
religione, quindi il egli è colui che sta al di sopra degli altri. Lo Stato dell’Antico Regime è uno stato
che non cambia la realtà con le leggi, ma che preserva la realtà sociale al fine di tenere in piedi
l’ordine giuridico (ordo iuris), il quale si pensava che fosse stato impresso da Dio insieme
all’ordine naturale con la creazione del mondo. Essendo creato da Dio, l’ordine giuridico non
poteva che essere buono, quindi l’uomo doveva conservare questa creazione. La società dopo la
rivoluzione francese è invece di creatori, non di creature che rispettano l’ordine giuridico: si passa
da un sistema di preservazione dell’ordine a un sistema di creazione dell’ordine attraverso
l’amministrazione della giustizia. Infatti i giuristi francesi dicevano che la giustizia è il primo dovere
della sovranità (e noi utilizziamo l’espressione rendere giustizia). 4
Paolo Grossi afferma che bisogna guardare al passato cambiando gli occhiali, oppure si può
utilizzare un meccanismo proiettivo, come quello della psicologia (dico che una persona ha fame
quando in realtà ho fame io). Ciò perché molti dei termini che utilizziamo noi oggi sono il frutto di
un giudizio storico e, dunque, in origine non avevano questo significato. Per esempio: nel 1840
non c’era nessun bisogno di avere un avvocato per fare un processo – a differenza di oggi –
perché egli dava solo un parere sulla causa, parere che poi le parti diranno al giudice per
dimostrare la propria ragione. Quindi l’avvocato si considerava solamente uno scienziato esperto
di diritto a cui ci si rivolge nei casi particolarmente complessi. Questo esempio dimostra come sia
sempre necessario porsi un problema: se stiamo usando termini idonei a rappresentare la realtà a
cui ci stiamo riferendo. Usiamo spesso per parlare del passato di termini che oggi hanno assunto
un significato negativo a causa delle battaglie politiche in corso all’epoca, ma che in origine non
avevano un significato negativo e avevano invece un significato neutro (arbitrio, assolutismo). Per
esempio, un uomo del Settecento non pensa di vivere in una monarchia assoluta e non pensa che
la caratteristica essenziale del sovrano sia l’aspetto dell’absolutio perché questo è un aspetto
marginale e accessorio dello stato di quel tempo, reso poi principale dagli illuministi mediante un
giudizio storico. Lo stesso discorso vale per l’Antico regime, chiamato così dopo la Rivoluzione
francese, che fa da spartiacque tra il vecchio e il nuovo regime; il vecchio regime, in quanto
demolito dalla Rivoluzione, assume quindi una accezione negativa. La logica della rivoluzione è
capovolgere completamente un sistema per ricostruirlo dalle fondamenta e questo presuppone che
siano gli uomini con la propria volontà che costituiscono il nuovo mondo: si tratta di volontarismo
giuridico (la legge è volontà). Successivamente non si parlerà più di volontarismo giuridico ma di
volontà imperativa, per cui la legge è un obbligo da seguire cui è prevista una sanzione se questo
non viene seguito.
Prima della Rivoluzione francese le fonti del diritto sono tante e non subordinate alla legge ma che
concorrono a formare con essa un sistema. La legge, dal Medioevo alla Rivoluzione francese, è un
fenomeno episodico, raro e infrequente: il sovrano ha il potere di produrre norme giuridiche con la
propria volontà, ma lo fa raramente e soltanto in certi settori, quindi in altri ambiti della vita sociale
il diritto ha come fonti non la legge, ma altro: il diritto romano recuperato dai giuristi medievali dopo
oltre 600 anni di abbandono (evidentemente il diritto romano non è stato prodotto dallo Stato e non
è in vigore, ma gli studiosi dell’epoca hanno ritenuto che quello fosse il miglior diritto esistente per
regolare la loro società); il diritto canonico, in quanto tutte le società dell’epoca sono confessionali:
lo Stato e la Chiesa sono due poteri paralleli e armonici ma separati. Lo Stato ha piena
competenza per quanto riguarda le cose corporali, la Chiesa ha competenza esclusiva per le cose
spirituali, come il matrimonio: questo produce conseguenze del diritto civile (perché se c’è
matrimonio ci deve essere dote, c’è filiazione e c’è successione fra coniugi) e nel diritto penale in
caso di bigamia o adulterio. Anche nella realtà odierna il matrimonio celebrato in Chiesa produce
effetti civili. Il diritto romano e il diritto canonico sono norma vigente non soltanto nel loro testo, ma
siccome si è trattato di un diritto che si è formato perché i giuristi lo utilizzavano, anche ciò che
hanno scritto i giuristi sul diritto romano o canonico è norma vigente. Oggi il commento dell’articolo
non si può far valere in giudizio, perché si applica solo l’articolo in sé, invece nel medioevo spesso
era più importante l’interpretazione della norma. 5
Italia: il diritto dopo le invasioni
Dopo l’arrivo dei Longobardi i Romani o vengono uccisi o vengono spogliati dei propri beni:
avviene una crisi in vari settori, come nel commercio e nell’agricoltura, e la situazione dei romani
non è stabile, ma di sopravvivenza giorno per giorno. Di conseguenza i Romani col tempo quasi si
dimenticano della codificazione giustinianea e i pochi studiosi rimasti creano delle raccolte, come
una specie di bignami, sul diritto romano di famiglia, agrario o di vendita, per regolare alcuni aspetti
della vita quotidiana. Questa è una stagione di grande decadenza, durante il quale diventa
impossibile fare cause, non essendoci più l’apparato giudiziario. I Romani dunque si recano
dall’unica figura che ancora coltiva la conoscenza del diritto, il vescovo, che durante queste
invasioni è stato l’unico vero rappresentate della comunità romana locale: egli non era un giudice
ma un arbitro. La gerarchia ecclesiastica svolge, in questo clima di invasioni germaniche, un ruolo
di protezione dei Romani dai Germani: il vescovo spesso riesce ad ottenere condizioni di resa
migliore o a convincere i barbari a non distruggere la città, spesso minacciandoli di punizioni
divine. Tutta la società del Basso Medioevo è una società basica, di sopravvivenza, e così anche il
diritto è volgarizzato.
Dopo questo periodo avviene l’inizio della grande stagione dell’Italia comunale, con la
pacificazione generale dell’Italia nell’ambito del Sacro Romano Impero: questa è una stagione di
tranquillità e circolazione a livello europeo, le strade sono più sicure e gli uomini hanno una
grandissima mobilità, maggiore di quella che abbiamo noi oggi (homo viator). Gli uomini del
Medioevo hanno il senso di appartenenza di una grande comunità romana, in quanto dipendente
dall’Impero romano, e cristiana. Gli uomini possono ricominciare a commerciare, sviluppando una
rete commerciale enorme, e a studiare, infatti nascono grandi centri di diffusione della cultura e, di
conseguenza, grandi intellettuali. È nell’ambito di questa rinascita che un giurista, Irnerio, a
Bologna, osa prendere in mano il Digesto del 533 d.C., leggerlo, studiarlo e cominciare a spiegarlo
agli altri: è un caso fortuito perché erano rimaste due o tre copie del Digesto giustinianeo
conservate negli archivi ecclesiastici. Quindi Irnerio inizia a insegnare a pagamento il Digesto a chi
lo richiedeva: così nasce la prima Università di Giurisprudenza, con un fenomeno del tutto privato
e non pubblico. Applicare a una nuova società un diritto di 600 anni prima, lungo secoli, crea non
pochi problemi; di conseguenza diventa necessario interpretarlo, per poter dare a una società che
chiede un diritto nuovo un diritto al contempo vecchio, perché appartenente alla tradizione giuridica
romana, e nuovo, perché viene fatto rinascere applicandolo a una società diversa che ha esigenze
diverse. Nascono, infatti, nuovi istituti, come il contratto di assicurazione, e viene utilizzato il diritto
romano per regolare il feudo, riducendolo a un contratto a prestazioni corrispettive. I giuristi
medievali stravolgono la categoria di dominio, che per i romani era uno solo, creando più categorie
di dominio, infatti nel feudo esistevano due domini, il dominio diretto e il dominio utile. Nel diritto
romano la rei vindicatio spettava al proprietario, ma il pretore usava concedere la rei vindicatio
anche al non proprietario ma possessore mediante un’azione utile. La rivendicazione utile viene
utilizzata anche dai giuristi medievali, ma se è vero che nel diritto romano ad ogni azione
corrisponde un diritto e ci sono azioni utili che corrispondono al diritto, per i medievali se esistono
rivendicazioni utili spettabili ai vassalli, questi allora hanno il dominio utile: esistono dunque due
domini differenti sulla stessa cosa. I giuristi medievali utilizzavano il diritto romano come diritto
vivente, interpretandolo con una grande fantasia, arrivando, sulla base di un presupposto
interpretativo, a una conclusione logica.
Per esempio: o
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