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La concezione di magistratura nei diversi ordinamenti

Quando si parla di magistratura, ogni ordinamento ha la propria concezione di magistratura, e ciò è dovuto al fatto che all'interno della categoria dei magistrati, ciascun ordinamento fa rientrare categorie professionali molto diverse. Noi, ad esempio, parlando di magistratura, pensiamo a quella ordinaria, ammettendo la coesistenza tra giudici e pubblici ministeri. Questa coesistenza all'interno della stessa categoria non è tipica di altri ordinamenti, anche facenti parte dell'ordinamento burocratico-funzionariale. In molti ordinamenti, c'è una netta separazione fra magistratura giudicante e magistratura requirente. Guardando ai sistemi rappresentativi professionali del common law, abbiamo addirittura che nel Regno Unito la procura è un'agenzia del governo: cambia proprio l'ambito di applicazione del concetto stesso di magistrato. Quali sono le caratteristiche che distinguono i due modelli sopra citati? Essenzialmente...

Riguardano 4 elementi: lOMoAR cPSD| 73893891: modalità di selezione, nomina ed anche i soggetti autorizzati a compiere questa selezione.

Nel modello burocratico, ad es. l'Italia, la selezione avviene per concorso, e qual è la fonte che lo prevede? La costituzione. La corte costituzionale ha affermato che è un effetto indiretto la costituzionalizzazione della nomina. La ratio è quella di garantire due elementi: la parità di accesso e la competenza professionale e tecnica dei candidati. Questo ci consente di fare un ponte con il modello professionale di common law. Perché c'è bisogno del concorso in termini di garanzia della competenza professionale tecnica? Perché anche dal punto di vista sociologico deve essere garantita una procedura concorsuale molto complessa, la quale richieda una competenza quasi terminata e completa del diritto. Il concorso serve a garantire quello che non può essere garantito dalle caratteristiche.

pregresse dei candidati, e questa è una grande differenza rispetto ai sistemi di common law. Il giudice, nel Regno Unito, lo fa chi ha già un'esperienza pregressa ed una lunga carriera appartenente al mondo della giustizia, ad esempio gli avvocati, i quali conoscono i meccanismi, le procedure, ed il diritto per come è effettivamente applicato. Se nel modello burocratico, la competenza professionale è garantita dalla verifica attraverso il concorso, nei sistemi di common law questa esperienza è un requisito pregresso. È un ulteriore elemento di distinzione.

Nei sistemi professionali di common law non si parla di una formazione del giudice perché il giudice è già formato. Non ha senso parlare culturalmente di una formazione del giudice: nei sistemi di common law non fa un tirocinio, che è obbligatorio, ad esempio, nei sistemi di civil law, come l'Italia. I magistrati del modello burocratico dovranno come dovere

È professionale ed è obbligo giuridico frequentare dei corsi di formazione continuativa. Questi possono avvenire anche nei passaggi di carriera, se ad esempio un magistrato burocratico vuole concorrere a uffici dirigenziali all'interno della magistratura. Per i giudici, nel Regno Unito, non c'è un avanzamento di carriera. I passaggi interni non esistono nei sistemi professionali di common law: c'è una nomina, che spesso è una nomina politica. In Inghilterra, è formalmente la regina che nomina i giudici, ma sostanzialmente fino a qualche anno fa era l'esecutivo che li nominava, dunque l'equivalente del nostro ministro di giustizia. Un ulteriore elemento di differenziazione sono le finalità con cui avviene questa selezione: chi passa il concorso in magistratura, in Italia, il giorno dopo può andare a fare il giudice nel civile/giudice nel penale in un determinato tribunale. Non c'è una predeterminazione delle attività.

Nell'arco della carriera, lo stesso magistrato potrà essere PM\GIP\giudice civile\giudice penale, e dunque potrà cambiare le funzioni. Nel sistema professionale, ciò non avviene: la nomina avviene per una competenza specifica e predeterminata. Ci possono essere azioni positive rispetto alla composizione degli organi giudiziari per favorire il pluralismo e la pluralità sociale anche in termini di composizione. Nel Regno Unito si prevede che a parità di merito si debba preferire il candidato che garantisca un maggiore livello di pluralismo a livello di composizione della magistratura. L'organizzazione giudiziaria inglese ha un prima e un dopo che corrisponde essenzialmente ad una condanna subita dal Regno Unito davanti alla corte europea dei diritti dell'uomo, in un caso del 2000, in cui sostanzialmente la corte europea dei diritti dell'uomo ha valutato non in linea con le garanzie previste in termini di indipendenza il modello di.organizzazione della giustizia inglese, ex articolo 6 CEDU, essenzialmente per un elemento: perché, all'epoca il Lord Chancellor assumeva su di sé una serie di prerogative che lo facevano appartenere contemporaneamente ai 3 poteri dello stato. Nella stessa figura centrale per l'organizzazione della magistratura, si fondevano i 3 poteri dello stato. C'è l'emblema della fusione dei poteri dello stato. Questo è l'elemento che risulta perfettamente compatibile con la cultura sociale e giuridica dell'ordinamento di riferimento, ma che risulta stridente con gli standard, i criteri, i parametri individuati dalla corte europea dei diritti dell'uomo, secondo la quale questa confusione di incarichi, di figure, comportava quantomeno una violazione rispetto all'apparenza ed alla concezione esterna del Lord Chancellor nello svolgimento dei propri poteri. Ad esempio, si era invalsa la prassi, la convenzione.

costituzionale per cui il Lord Canchellor non poteva presiedere il collegio giudiziario dei lords in caso di questioni dall'alto contenuto politico, così come i lords giudici, in qualità di parlamentari, si astenevano nel caso in cui si dovesse discutere e approvare proposte di legge aventi impatto sulla magistratura, sull'ambito del giudiziale. Erano previsti degli accomodanti per garantire una separazione, ma formalmente restava uno schema di immedesimazione nella stessa persona di una serie di prerogative e poteri. Nella dottrina britannica il fatto che il Lord Canchellor avesse questa figura bicefala, capo della magistratura professionale e appartenente all'organo parlamentare, si diceva che costituisse garanzia di indipendenza della magistratura, in quanto garantiva un dialogo tra questi poteri. Secondo questa lettura, questa confusione di ruoli avrebbe consentito di avere il punto di vista del giudiziario sia nel legislativo che nell'esecutivo: una

prospettiva per noi difficile da comprendere. Il nostro modello costituzionale, infatti, è ideato in maniera opposta.

Dal 2005, le cose sono cambiate (ricordiamo che il Lord Canchellor era ministro di giustizia/speaker della house of lords/membro della committee della house of lord). Nel 2000, il caso M. Versus Regno Unito, che nulla aveva a che fare con ciò, riguardava una controversia relativa alla proprietà di un fondo e alla possibilità di edificare sul fondo in un'isola sul canale della Manica, non facente parte del Regno Unito ma dipendente dalla corona britannica. Il caso diventa interessante perché la struttura organizzativa del governo e di questa isola corrispondeva a quella sopra descritta che contraddistingue la figura del Lord Canchellor. Nella stessa figura si racchiudevano sia la funzione di presidente della Corte di appello, sia di presidente dell'assemblea legislativa, sia membro dell'esecutivo, vertice della funzione di amministrazione dell'isola.

Il Presidente della corte d'appello ha dovuto decidere in merito alla controversia, ma egli aveva presieduto in precedenza ed aveva approvato la disciplina nel caso concreto. In questo senso, i motivi del ricorso sono evidenti. In concreto, un giudice inglese avrebbe risposto al ricorrente di stare tranquillo perché le effettive dinamiche dell'esercizio del potere garantiscono la garanzia e l'indipendenza nel caso concreto. E la corte EDI? Essa fa riferimento non tanto all'autonomia: non dice che nel caso concreto ci sia stato un esercizio parziale, ma attiva un ulteriore requisito: l'indipendenza in senso oggettivo, cioè l'apparenza (di indipendenza) che quella organizzazione giudiziaria complessiva trasmette ed esprime rispetto ad un osservatore imparziale. La Corte EDU descrive la figura, e sulla base di questa commistione di compiti e prerogative, riconosce la violazione dell'articolo 6 CEDU: quella organizzazione non garantisce

L'apparenza di indipendenza dell'organo giurisdizionale competente nel caso concreto. Non le basta il fatto che la figura occupi in maniera solo simbolica e rappresentativa la carica di presidente, non esercitando la f. legislativa, dunque.

Anche una posizione meramente simbolica può far scattare quel dubbio legato all'imparzialità della figura. Conclude la corte che l'imparzialità in senso oggettivo viene violata. Ciò ha completamente ribaltato l'organizzazione giudiziaria britannica. La riforma del 2005 ha completamente, dunque, cambiato il paradigma, incidendo sulla struttura normativa inglese. A partire da questa riforma, il Lord Cachellor diviene SOLO membro del governo. Dal 2005 è quello che è per noi il ministro degli affari costituzionali, e assieme agli altri componenti del governo svolge funzione di garanzia di indipendenza della magistratura. Ora, a capo dell'ordinamento giudiziario.

è il Lord Chief Justice. C’è stato uno sdoppiamento di figure per garantire una distinzione tra dimensione esecutiva e gestione/amministrazione della giustizia. Il secondo elemento di novità è quello della creazione di un nuovo organo cioè la SUPREME COURT, che ha iniziato a lavorare nel 2009 e ha sostituito le competenze giurisdizionali della House of Lords. Il modello inglese ha istituito una corte suprema, che non ha funzione di controllo di costituzionalità, come quella statunitense, ma rappresenta l’ultimo grado della giurisdizione sia civile che penale all’interno dell’ordinamento inglese e britannico: si è voluto ulteriormente distinguere, attraverso la creazione di una corte suprema ad HOC. Questa riforma ha inciso anche in riferimento alla nomina dei giudici professionali, che ora non è più competenza del Lord Canchellor: la composizione è mista.

Il potere giudiziario negli Stati Uniti e la

Formattazione del testo

comune impresa di interpretare la Costituzione.

Struttura del sistema giuridico statunitense.

  1. Giurisdizione.
  2. Passaggio da un sistema all'altro.
  3. La condivisione.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
47 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/02 Diritto privato comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MaryUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Sistemi giuridici comparati e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Penasa Simone.