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Il medioevo scandinavo e la comparsa delle prime fonti

Le prime fonti che possiamo rinvenire nel territorio scandinavo sono testi compilativi, che hanno come principale scopo quello di cristallizzare, cioè mettere per iscritto le regole consuetudinarie germaniche fino ad allora esistenti; compaiono testi che hanno lo scopo di positivizzare le regole esistenti sul territorio tedesco. Questo lavoro viene svolto dall'autorità politica, ovvero il sovrano che decide di aderire all'idea secondo cui si deve cristallizzare la regola di diritto che fino ad allora vigeva solo sotto forma di una base consuetudinaria.

Le leggi e i testi suddividevano il territorio nazionale in aree rurali e cittadine: regole che valevano per i territori di diritto rurale in cui i problemi erano di un determinato tipo e regole per i centri urbani in cui le esigenze erano diverse; siamo nel XIII secolo.

Questi testi verso la fine del medioevo costituiscono un'importante novità.

Perché si tratta di testi compilativi redatti in lingua nazionale e non in latino. Sono rilevanti perché si fa pulizia delle regole esistenti e rappresentano inoltre un elemento culturale importante rendendo accessibile a chiunque avesse un'educazione adeguata la comprensione di queste norme.

Siamo nel medioevo, il diritto era ad appannaggio della lingua latina nel resto d'Europa e questo valeva anche in relazione al common law e al diritto che si faceva nelle corti regie: questo rendeva difficoltoso l'accesso dei cittadini al diritto; questo elemento tipico caratterizzerà anche il rapporto che si instaurerà fra diritto e sudditi.

Un'evoluzione rispetto alla comparsa di questi testi, che mettono per iscritto le consuetudini, si ha nel XIV secolo, secolo in cui compaiono i primi testi normativi unificati per ognuno dei paesi nordici a livello nazionale. Si crea un testo unico su scala nazionale valevole su tutto il territorio mantenendo la

Distinzione tra regole applicabili al territorio urbano e rurale. Si supera la parcellizzazione dei testi compilativi che erano a macchia di leopardo, perché in ogni Stato se ne poteva trovare uno. I sovrani daranno vita a testi unici su scala nazionale che non cambiano la sostanza delle cose, perché questi testi rimangono a partire dal 1300 fino alla metà del 1600, nel loro contenuto più o meno identico. Nel corso di questi secoli sono poche e non significative le opere di modificazione di questi testi che restano per molto tempo immutati nel loro contenuto; il motivo per cui i testi rimarranno invariati nel loro contenuto è da ricondursi al fatto che le esigenze erano restate immutate: dimostrazione di una certa arretratezza rispetto alle condizioni del resto d'Europa. Il diritto è sintomo della società, se il diritto non si evolve allora è perché la società stessa non ha situazioni giuridiche soggettive nuove da normare.

Nel corso di questi secoli i testi resteranno invariati nel loro contenuto, restando di fatto testi che iniziarono a comparire nel territorio scandinavo nel 1200/1300. A metà del 1600 si arriverà all'apertura di una fase di rivisitazione dei contenuti dei testi normativi. Siamo in piena fase di epoca moderna, l'Europa fiorisce dal punto di vista economico e politico: in questo contesto le esperienze commerciali si intensificano e cominciano a dare loro frutti in maniera permanente. I contratti che anche i paesi scandinavi intrattengono con il resto d'Europa inizieranno a produrre i primi frutti: gli scambi commerciali su scala più ampia rendono inevitabilmente determinate situazioni, anche all'interno dell'area scandinava, meno sensibili ai cambiamenti. Nel 1600 si afferma un dibattito volto a modernizzare i testi che nel loro contenuto rimanevano però fermi al 1300. Almeno la lingua quantomeno si era evoluta: il ceppo linguistico resta quello.

Ma il linguaggio era arcaico e almeno dal punto di vista formale i testi dovevano essere rivisti; anche dal punto di vista contenutistico i testi dovevano essere adeguati: Scandinavia, Norvegia e Svezia si resero conto di questa necessità e adottano testi unici nuovi.

Si sente l'esigenza di operare delle modernizzazioni e adeguamenti dal punto di vista contenutistico che porteranno Danimarca, Norvegia e Svezia ad adottare tra la metà del '600 e l'inizio del '700 testi unici nuovi che si prefiggevano il duplice obiettivo di:

  • ammodernamento della lingua;
  • ammodernamento dei profili giuridici.

LA LEGGE DEL REGNO DI SVEZIA: SVERIGES RIKES LAG

La è la legge unica per tutto il regno di Svezia: è un'opera di riordino della precedente legislazione, è un'opera magna, molto complessa e che si suddivide in nove parti, di cui cinque dedicate alle materie civilistiche (matrimoni, contratti...)

Regole procedurali e penali. È considerata magna perché omnicomprensiva di tutte le branche del diritto positivo. Non rappresenta – rispetto al passato – un elemento di effettiva innovazione, novità e rottura con il diritto preesistente, trattandosi per lo più di una rivisitazione e adeguamento del diritto esistente alle nuove esigenze della società moderna. È un testo che ha come spiccata caratteristica quella della compilatività e non quella della novità. Sono testi che hanno la funzione principale non di apportare innovazioni, bensì di sistematizzare e fare chiarezza in un ordinamento che per intima cultura giuridica deve essere il frutto di un’esperienza che si protrae nel tempo: il diritto è inteso come elemento di continuità nel tempo. Questi testi sono privi di concettualizzazione giuridica, che arriverà qualche decennio dopo in Europa con la codificazione napoleonica e poi con il BGB.

tedesco. È un diritto a carattere estremamente casistico che non privilegia l'astrazione, la sistematicità e non privilegia la struttura della norma tipica dei paesi di civil law in cui l'estrazione della norma giuridica assegna al giudice un ruolo fondamentale di interpretazione e di applicazione del diritto. Qui il diritto è casistico e accessibile a tutti, non solo per ragioni giuridiche ma anche per come è strutturato perché non è necessaria la conoscenza di istituti giuridici a monte, perché da un fatto giuridico X si consegue l'effetto Y: la struttura della norma è semplice e intuitiva, chiunque può interpretarla e farne interpretazione. Al di fuori della struttura casistica non esistono i principi generali della codificazione civile che consentano all'interprete di orientarsi all'interno del caso concreto e di orientarsi senza il non liquet, dicendo "non sono in grado di risolvere la questione".

perché non ho gli strumenti per affrontare la controversia”. Nel caso scandinavo i testi sono connotati dall’assenza di regole generali ed astratte, hanno al contrario una connotazione casistica che rafforza ancora di più il pragmatismo che è elemento caratteristico del diritto scandinavo, il diritto nasce dal caso e trae la propria ragione di esistenza dal diritto concreto. Questo ha un grande pregio, ossia garantisce la conoscibilità a tutti, ad un’ampia platea di utilizzatori; però ha anche un grande difetto: un diritto così strutturato non è in grado di adeguarsi agli sviluppi della società e dell’economia, perché non consente di adeguarsi a casistiche nuove che potrebbero manifestarsi nel corso del tempo. Questa difficile adattabilità alle mutate fattispecie è dovuta alla mancanza di clausole generali e criteri sistematici in grado di colmare le lacune. Queste sono le caratteristiche dei

testi e anche laddove nel corso del tempo si interverrà per modificare il contenuto, queste modifiche non sono tali da risultare come innovazioni, ma piuttosto come manutenzioni; anche dove si inseriscono interventi nuovi questi non hanno i connotati che possiamo ascrivere alla codificazione fin quando arriviamo ai primi anni del 1800.

RIVOLUZIONE DEL CODICE NAPOLEONICO

Nei primi anni del 1800 la Svezia assiste a questo evento storico, ossia la rivoluzione del codice napoleonico, con un inconsueta non indifferenza: la Svezia assiste ai fenomeni politici che si sviluppano in Francia con un'insolita curiosità, risulta attratta e condizionata a ciò che si stava verificando sul territorio francese.

Quello che accadeva in Francia era un evento straordinario che segnava l'inizio della storia degli ordinamenti di civil law. La Svezia risultava esterna a quella storia, tuttavia guarda agli avvenimenti che caratterizzano la Francia con attenzione e curiosità:

questo si rese inevitabile per l'apertura che la Svezia inizia a sperimentare nella seconda metà del '700. La Svezia dalla metà del '700 al 1800 intraprende scambi commerciali e politici con gli altri paesi d'Europa; fino al XVIII secolo i paesi scandinavi e la Scozia in particolar modo avevano vissuto un periodo di esclusione dal resto d'Europa, ma in questo momento le cose cambiano. In questo periodo la Svezia intraprende relazioni diplomatiche con l'Europa e rimane attratta e condizionata da quanto accade in Francia, ma c'è di più perché nel XVII secolo e nel XVIII secolo la relazione con i paesi d'Europa viene vista non solo dal punto di vista commerciale e istituzionale, ma anche sotto il profilo culturale perché è prassi delle famiglie nobili svedesi consentire ai loro rampolli (figli maschi) di frequentare le università tedesche per formarsi e conseguire il titolo di studio.

un'esperienza che favorisce il dialogo fra la cultura scandinava e quella europea. Una volta che questi giuristi tornano in patria è inevitabile che in parte il loro portato di studi finisca per contaminare anche il diritto scandinavo. Queste sono le ragioni per le quali nel 1811 il re di Svezia istituisce una commissione formata da accademici, alti funzionari dello Stato e giuristi con la finalità di lavorare ad un progetto di codificazione civile. Si trattava – in altri termini – di adottare non solo un testo di legge civile generale che superasse nei contenuti il precedente testo di cui vi accennavo prima, non solo si doveva provvedere ad un ammodernamento del diritto dal punto di vista sostanziale recependo le istanze della cultura rivoluzionaria francese (pensiamo alla parità fra coniugi nella famiglia, ai diritti di successione, al matrimonio, ai contratti…): non solo si voleva ammodernare solo il contenuto recependo le novità.introdotta dalla Rivoluzione Francese, ma si voleva ammodernare il diritto anche dal punto di vista della struttura e dell'architettura, individuando un'architettura che consentisse alla legge di operare sulla scorta di quanto
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Publisher
A.A. 2022-2023
257 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/02 Diritto privato comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher voidfedds di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Sistemi giuridici comparati e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Tarchi Rolando.