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Nel primo caso i soggetti interessati all'informativa che costituisce l'esito della due diligence sono i
potenziali acquirenti (più raramente gli stessi venditori (vendor due diligence)); in caso di
ristrutturazione del debito i soggetti interessati sono le banche; mentre in caso di quotazione la due
diligence è richiesta dalla legge nell'interesse tanto dei collocatori quanto dei destinatari dei prodotti
oggetto di quotazione.
Il processo di due diligence impatta su questo corso in quanto viene spesso demandato dai soggetti
interessati di cui si è appena detto ad una società di revisione (al cui interno vi sono soggetti
specializzati in questo tipo di servizi), al fine di soddisfare le esigenze informative degli stessi
interessati, il cui obiettivo è quello di identificare opportunità e rischi di una transazione.
[Es. Esattamente come prima di comprare una macchina usata se ne vogliono conoscere il
chilometraggio, lo stato d'usura delle gomme, il numero di precedenti proprietari, la data di
scadenza del bollo e della revisione, ecc., prima di comprare un'azienda è normale voler conoscere
la composizione attivo e passivo, l'ageing dei debiti, la qualità dei crediti, ecc.].
[N.B.: L'attività di due diligence potrebbe riguardare anche tematiche quali la compliance, il
rispetto della normativa ambientale, ecc., ma come da titolo del presente paragrafo si fa in questa
sede riferimento alla sola due diligenge finanziaria, per quanto sia innegabile che anche le tematiche
quali quelle appena citate possono avere impatto sul bilancio, e dunque sulla due diligence
finanziaria].
Per analizzare le caratteristiche dell'attività di due diligence, è interessante analizzarne similitudini e
differenze con le agreed upon procedures, di cui si è detto in una delle prime lezioni del corso.
Con riferimento ai punti di contatto tra la due diligence e le agreed upon procedures (di seguito
AUP), va detto innanzitutto che si tratta in entrambi i casi di procedure il cui scopo ed ambito è
concordato tra il revisore ed il committente, che vuole soddisfare proprie esigenze informative. In
secondo luogo, né la due diligence né le AUP prevedono l'espressione di un giudizio, ed i risultati
del lavoro sono in entrambi i casi presentati in un report corposo (dunque non in una relazione
sintetica). Infine, sia la due diligence che le AUP sono qualificabili come incarichi a base non
ricorrente, che vengono assegnati in circostanze specifiche.
Volendo analizzare le differenze tra le due fattispecie, va invece detto in primo luogo che mentre per
le AUP esistono se non dei principi di revisione specifici, quantomeno dei principi ASSIREVI di
riferimento, per l'attività di due diligence non ci sono riferimenti professionali (eccetto il caso di
due diligence finalizzata alla quotazione).
Inoltre il due diligence report non termina con un paragrafo di conclusioni: tale documento riporta
dei dati (es. vengono riportati i primi 100 clienti per fatturato, indicando in quali Paesi operano, se
hanno un merito creditizio, i fattori di rischio che emergono dalle analisi svolte, ecc.), ma sarà poi il
committente, sulla base di tali informazioni, a fare le proprie valutazioni e trarre le proprie
conclusioni; ciò non vale nel caso di AUP, poiché in tal contesto vengono invece svolte vere e
proprie procedure di revisione (es. analisi a campione), che in quanto tali si concludono con il
relativo paragrafo dedicato alle conclusioni del revisore.
Ancora, nell'ambito delle AUP il cliente concorda esattamente con il revisore in modo molto
specifico le singole procedure che vuole siano eseguite (es. circolarizzazione di tutti i crediti
superiori a 50'000€), mentre nella due diligence il revisore ha “più libertà”, e spetta dunque a lui
(revisore) individuare le procedure migliori per raggiungere l'obiettivo indicatogli dal committente.
Nel risulta, a livello generale, come la due diligence guardi all'azienda oggetto di analisi più
“dall'alto”, nel suo complesso, contrariamente alle AUP, che sono invece più specifiche (es.
identificazione precisa e puntuale dei prodotti di magazzino a lenta rotazione; identificazione al
centesimo del livello dell'indebitamento netto*).
Anche per questa ragione, in linea di massima (senza però che ciò costituisca una regola ferrea), le
due dilicence vengono fatte sul CE, mentre sullo SP si fanno AUP.
*[Generalmente nell'ambito delle compravendite aziendali, il prezzo è definito dall'EBITDA,
moltiplicato per un certo moltiplicatore di mercato (variabile a seconda del settore), al netto
dell'indebitamento netto, che è dunque bene conoscere nel modo più puntuale possibile].
Quotazione
Visto sin qui l'inquadramento generale del processo di due diligence, analizziamo di seguito il caso
specifico della due diligence richiesta per legge in caso di quotazione sul Mercato Telematico
Azionario (MTA), comparto principale del Mercato di Borsa Italiana.
Quanto riportato alle slide da 7 a 12 del file “Due diligence” sintetizza in modo molte schematico il
processo di quotazione, per capire il quale viene riportato di seguito un estratto della dispensa di
Diritto commerciale dei mercati finanziari, molto esaustivo a tal fine.
[N.B.: 1) Inizio e fine di tale estratto sono segnalati da una parola in rosso; 2) Quanto contenuto
nell'estratto di seguito riportato non è specificamente oggetto d'esame in questo corso, ma risulta
particolarmente utile per inquadrare ciò di cui si sta parlando e per capire le ragioni ed il contesto in
cui si inserisce l'attività del revisore al riguardo].
“Il percorso passo - passo che una società per azioni che volesse quotarsi in Borsa dovrebbe seguire
risulta essere il seguente:
Il management discute la scelta con gli advisor, predisponendo il cosiddetto progetto di quotazione,
che descrive l'obiettivo della quotazione, le finalità dello stesso, e le modalità con cui si intende
raggiungerlo, oltre che un primo studio di fattibilità, che i manager della società avranno
probabilmente commissiona ad una banca, o ad un advisor finanziario.
Con tale “pacchetto informativo” che illustra i pro ed i contro dell'operazione, il management si
rivolge al CdA che, fino a poco tempo fa, se presa la decisione, convocava l'assemblea, poiché si è
sempre ritenuto che la decisione di quotazione spettasse in ultima battuta ai soci, riuniti in
assemblea.
[Oltre che per tale decisione finale, l'assemblea poteva anche essere incaricata delle necessarie
modifiche allo statuto (es. trasformazione in spa, se prima la società era ad esempio una srl;
aumento di capitale, ecc.)]
Ormai da tempo, tuttavia, molte società affidano la decisione di quotazione direttamente al CdA.
Qualunque sia il caso, lo step successivo all'approvazione ufficiale del progetto di quotazione è la
nomina dei soggetti protagonisti dell'operazione: uno sponsor, ed una pletora di consulenti.
Lo sponsor, che è probabilmente il player più importante, svolge la funzione di tutor per la società
che cerca la quotazione. Si tratta di un intermediario, spesso una banca attraverso la divisione
corporate finance, ma potenzialmente anche una SIM, che viene a svolgere una funzione
espressamente prevista e normata dall'Art. 2.3.2 del Regolamento Mercati.
Ci sono casi in cui la nomina dello sponsor è obbligatoria; tra questi hanno particolare rilievo
l'ipotesi in cui l'emittente decida di presentare a Borsa Italiana la propria domanda di ammissione
per determinate categorie di strumenti finanziari non avendo mai quotato in precedenza altri
strumenti finanziari (aspirante emittente che per la prima volta si rivolge al mercato), e l'ipotesi in
cui un emittente, a seguito di gravi infrazioni a norme del Regolamento di Borsa Italiana, sia in un
certo senso “messo sotto custodia” dello sponsor. Salvo questi casi, la nomina dello sponsor è
facoltativa.
L'incarico dello sponsor dev'essere conferito al più tardi al momento di presentazione della
domanda di ammissione alla quotazione, ed ha la funzione di collaborare con l'emittente nel seguire
la procedura di ammissione alla quotazione perchè questa avvenga in modo ordinato, rispettoso
delle procedure; rappresenta quindi una sorta di garante della compliance da parte dell'emittente alle
regole della quotazione.
Tipicamente lo sponsor svolge anche il ruolo di global coordinator* dell'offerta.
*[Figura già incontrata, seppur senza esplicitarne il nome tecnico inglese, parlando dei servizi di
collocamento sul mercato nell'ambito dei servizi di investimento]
Proprio per la rilevanza del ruolo che è chiamato a svolgere, la scelta dello sponsor dev'essere
quantomai accurata.
È il CdA a fare tale scelta, valutando elementi quali l'esperienza dello sponsor in collocamenti simili
a quello dell'impresa quotanda.
Insieme alla nomina dello sponsor, la società deve identificare anche i principali aspetti
dell'operazione di quotazione, tra cui:
Il livello degli investimenti che si vuole finanziare attraverso la raccolta di capitale
• Si guarderà dunque al piano industriale, ; si può chiedere di più se si ha già pronto un
ulteriore piano di sviluppo (es. l'azienda ha in progetto di aprire 100 nuovi punti vendita
raccogliendo capitale dalla quotazione, ed avrebbe bisogno 50 milioni di euro, ma si
presenta al mercato chiedendo 70 milioni, poiché si aspetta, a seguito dell'apertura dei nuovi
punti vendita, di riuscire ad acquisire un concorrente).
Se la vendita delle quote azionarie debba in prima battuta essere riservata a chi è già socio, o
• debba invece essere interamente riservata al mercato
Identificazione del pubblico desiderato (investitori istituzionali quali banche, SIM, fondi
• pensione, OICR, ecc., oppure piccoli investitori retail, o entrambe le categorie).
[Si tenga presente al riguardo che a volte viene previsto che una parte delle azioni di nuova
emissione vengano destinate ai dipendenti]
Lo sponsor lavora dunque nell'interesse dell'emittente, ma anche nell'interesse del mercato, dal
momento si assume una specifica responsabilità rilasciando una dichiarazione scritta a Borsa
Italiana con la quale le garantisce:
di aver comunicato tutti i dati ed i fatti di cui è venuto a conoscenza e che dovrebbero essere
• presi in considerazione da Borsa Italiana stessa ai fini dell'ammissione della quotazione (es.
informazioni relative a particolari rischi del business della società quotanda, o relative a
prospettive di crescita, possibili esigenze di capitale, ecc.);
che il CdA ed il Collegio sindacale sono stati adeguatamente informati in merito all