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CONSOB].
Attività di controllo
• Una volta identificati e valutati i rischi, il management pone in essere delle attività di
controllo a presidio dei rischi identificati, che devono essere più o meno forti e precise a
seconda della valutazione dei rischi stessi.
Le attività di controllo si collocano a livelli diversi, a partire dall'alta direzione
(connotazione più “macro”: analisi di indicatori, ecc.) sino alle linee operative
(connotazione “micro”: es. approvazione dei pagamenti, separazione dei compiti*,
elaborazione dati, controlli fisici, ecc.).
*[Cosiddetta “four eyes rule”: due persone che controllano sono meglio di una, soprattutto
per evitare fenomeni collusivi]
Comunicazione e informazione
• Per prendere decisioni è necessario avere a disposizione informazioni di qualità, e dunque
che i sistemi informativi funzionino e siano disegnati sulle specifiche esigenze dei controlli.
La qualità delle informazioni viene valutata in base a contenuto, tempestività,
aggiornamento, accuratezza, ed accessibilità.
Attività di monitoraggio
• Il sistema di controllo interno dev'essere monitorato costantemente per verificare
innanzitutto che il modello disegnato sia adottato nella pratica, e non rimanga lettera morta,
ed in secondo luogo che l'adeguatezza dei controlli rimanga costante nel tempo, dal
momento che gli stessi (controlli) potrebbero necessitare aggiornamenti ed upgrade, anche
piuttosto rapidi.
Come si diceva in precedenza, il controllo interno è un processo, non un evento isolato, ma una
serie di azioni pervasive riguardanti l'attività aziendale.
Tali azioni sono attuate da persone, ed in prima battuta da CdA e management, responsabili del
sistema di controllo interno e che contribuiranno anche a tarare il sistema in funzione delle
dimensioni e delle necessità dell'azienda.
Qualunque sistema, per quanto ben strutturato, studiato, e controllato, difficilmente può dare
certezze assolute senza comportare costi e rigidità tali da non essere sostanzialmente praticabili.
L'obiettivo del controllo interno, così come quello della revisione, è dunque quello di dare non una
certezza, ma una ragionevole sicurezza sulla realizzazione degli obiettivi.
Ulteriore limite del controllo interno è poi dato dal fatto che esso si basa, come si diceva,
sull'attività di persone umane, che in quanto tali possono sbagliare, commettere errori di giudizio o
distrazione, non comprendere la finalità di un controllo, o farsi prendere la mano dalla propria
posizione in azienda, andando così a violare il sistema di controllo interno (cosiddetto management
over-ride). Framework
Il framework, contenuto nei principi di revisione internazionali e purtroppo non tradotto dagli ISA
Italia, identifica e contiene al proprio interno il tipo di attività che svolge un revisore, e serve per
inquadrare quanto può essere fatto, e seguendo quale principio, nell'ambito della revisione.
Il framework identifica due famiglie di attività che possono essere ragionevolmente richieste al
revisore:
Incarichi di assurance
• Posto che il termine assurance non è traducibile, e fa riferimento al concetto di “contribuire
all'elevare la credibilità di qualcosa” (ben diverso dall'“assicurare” inteso come assumere su
di sé il rischio di un sinistro), si distinguono nell'ambito di questa categoria:
Reasonable assurance engagement
◦ Incarichi che danno un'assicurazione di ragionevolezza (es. revisione legale) e si
concludono con un giudizio
Limited assurance engagement
◦ Incarichi che danno una rassicurazione limitata (es. revisioni limitate su relazioni
semestrali delle società quotate) senza concludersi con un giudizio
Tali incarichi rappresentano il core business di un qualunque revisore, e risultano essere
ripetitivi nell'arco dell'incarico.
Normalmente tali incarichi coinvolgono tre categorie di soggetti: practitioner (revisore),
responsible party (parte responsabile per la redazione delle informazioni finanziarie oggetto
di revisione, ossia di norma gli amministratori), ed intended users (utilizzatori del bilancio),
ed hanno come oggetto (subject matter) informazioni finanziarie o non finanziarie, storiche
o prospettiche. Si tratta di incarichi svolti facendo riferimento ai principi (suitable criteria) in
base ai quali le informazioni oggetto di revisione devono essere preparate (ossia ai principi
contabili), e durante i quali è necessario raccogliere sufficienti ed appropriate evidenze
probatorie (evidence) finalizzate alla stesura di una relazione scritta che, come detto, può
contenere o meno un giudizio, basato sul giudizio professionale del revisore (fondamentale
nel valutare l'opportunità di una serie di elementi che dettaglieremo meglio in seguito, quali
il parametro di significatività, il metodo di campionamento, la natura e l'estensione delle
procedure di revisione, ecc.).
[Le caratteristiche che riguardano tali evidenze probatorie, che possono essere ottenute
mediante ispezioni, osservazioni, indagini, conferme, ricalcoli, riesecuzioni (corrispondenti
al ricalcolo, ma effettuate su un controllo), ed analisi comparative, sono elencate alle slide 8
seguenti del file “4. Ripasso concetti di base - Framework”].
Incarichi non di assurance
• Si tratta di incarichi che non forniscono alcun tipo di rassicurazione, che non sviluppano
alcun tipo di affidamento. Si distinguono:
Agreed upon procedures
◦ Le “procedure concordate” sono incarichi affidati al revisore che consistono
nell'eseguire determinate procedure di verifica e controllo definite dal cliente (es. conta
di magazzino; circolarizzazione clienti; valutazione avviamento; ecc.).
Si tratta di procedure non scandite da principi di revisione, e che si concludono con
relazioni chiamate “factual findings”, che (come per altro desumibile dalla
denominazione) non esprimono un giudizio, non esprimono capacità di elaborazione
professionale, ma si limitano ai fatti.
Dette procedure sono richieste ad un revisore:
da società “clienti”, ossia da cui è già stato incaricato della revisione del bilancio,
▪ avendo come oggetto società terze, “target”
[es. Alfa chiede al proprio revisore la conta fisica di un magazzino di Beta, che sta
acquistando]
da società “non clienti”, ossia che fanno fare la revisione del bilancio ad altri
▪ revisioni, a fini di impairment test
[es. Alfa chiede al revisore X, che non è il proprio revisore, di valutare il proprio
avviamento, ed utilizzerà tale dato per redigere il bilancio, che verrà verificato dal
revisore Y]
dai curatori fallimentari che “non si fidano” di quanto scritto nei libri contabili delle
▪ società fallite
Compilation engagements
◦ Si tratta, quantomeno per i revisori italiani, di incarichi “residui del passato”, che
prevedono che il revisore rediga il bilancio. Ciò naturalmente è incompatibile con
l'audit, ma si usava in passato a fini di consolidato: una controllante estera incaricava un
revisore italiano di redigere il bilancio della propria filiale italiana secondo i propri
(della controllante) principi e traducendo il bilancio.
Oggi, data l'ampia diffusione dei principi internazionali, la “compilation” non la fa quasi
più nessuno in Europa; ciò non toglie che si tratti di un incarico importante per i Paesi in
forte crescita (es. traduzione dei bilanci in cinese)
Consulting engagements
◦ “Tutto il resto”, anche in questo caso incompatibile con la revisione.
La materialità / significatività
I principi di revisione che si occupano della significatività sono gli ISA Italia 320 e 450, dal cui
titolo risulta evidente come il concetto di significatività caratterizzi l'intera attività di revisione,
dalla pianificazione, allo svolgimento, alla valutazione finale.
La significatività non è un parametro numerico, una misura predefinita: errori ed omissioni sono
considerati significativi se ci si può attendere che, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado
di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio.
Il parametro di significatività va dunque rilevato non rispetto all'ottica del revisore (che conosce la
società, ne capisce le dinamiche, ecc), ma rispetto all'ottica di un terzo che non conosca la società e
che abbia a disposizione unicamente il bilancio e la relazione di revisione.
Ne risulta che la significatività possa essere vista come quella soglia oltre la quale un soggetto
(investitore, fornitore, finanziatore bancario, ecc.) “cambierebbe idea” in merito alla società
considerata.
Al revisore è dunque affidato un compito straordinario, che è quello di far conoscere e comprendere
l'effetto che ha un determinato errore di bilancio. Nonostante ciò, la regola con cui si muove il
revisore presume che gli utilizzatori abbiano almeno una ragionevole conoscenza dell'azienda, della
contabilità ed una serena volontà di esaminare con ragionevole diligenza le informazioni contenute
nel bilancio. Si presume inoltre che i terzi utilizzatori di bilancio sia consapevoli che i bilanci sono
redatti e sottoposti a revisione contabile in base a livelli di significatività: la qualità
dell'informazione finanziaria non è data dalla precisione di una singola voce, ma dall'insieme
dell'informativa economico-finanziaria derivante dalla lettura dell'intero bilancio.
Terza presunzione importante è quella relativa alle incertezze intrinseche nelle quantificazioni di
importi basati su stime, valutazioni successive, e considerazioni di eventi futuri (es. riserva sinistri
delle compagnie di assicurazione).
La significatività va declinata sia con riferimento al bilancio nel suo complesso, sia con riferimento
alla natura e dimensione di ogni voce, e deve guardare non solo ai numeri, ma anche alle
informazioni, alle classificazioni, ai rapporti tra i numeri (es. non è importante tanto quale sia
l'ammontare dei crediti, ma quanti siano i crediti rispetto al fatturato, per capire quanti mesi di
vendite non sono ancora stati pagati; nel caso specifico si potrebbe ad esempio calcolare il
cosiddetto “DSO” (Days of Sale Outstanding), indice di rotazione dei crediti, ottenuto dalla formula
“ Crediti/Fatturato * 365”, che indica quanti giorni si impiegano ad incassare un credito), ecc..
Il giudizio di significatività è un giudizio professionale che accompagna il revisore in tutte le fasi
dell'incarico, come si diceva, ma ciò non