Appunti di revisione aziendale (Corso progredito)
Introduzione per lo studente
La presente dispensa riporta con accuratezza i contenuti della seconda metà (sino ad inizio Dicembre) del corso di Revisione aziendale (corso progredito), relativi all'insegnamento dei prof. Santi e Facchini. Costruita sulla base di un'assidua frequenza alle lezioni, tale dispensa segue fedelmente lo schema delle slides messe a disposizione dai docenti, aprendosi dunque con un ripasso di quanto già studiato nel primo corso di Revisione aziendale e proseguendo poi con l'approfondimento degli aspetti specifici di questo corso progredito.
Non esistendo una vera e propria bibliografia di riferimento, gli appunti di commento ed integrazione alle slides di seguito riportati (da leggere parallelamente alle medesime), rielaborati e rivisti con cura, risultano particolarmente importanti per avere un quadro chiaro e puntuale della materia. La completezza del lavoro, il richiamo alle questioni citate in precedenza, ed i numerosi collegamenti permettono di individuare, anche con sole poche letture, gli aspetti più volte richiamati dai docenti, consentendo quindi una preparazione dell'esame rapida e non dispersiva; la ricchezza di esempi consente inoltre di render chiaro e concreto anche quanto apparentemente piuttosto astratto o riportato in modo troppo sintetico nelle slides.
Indice analitico della dispensa
- Cosa, chi, e come della revisione
- Modello di rischio e campionamento
- Il sistema di controllo interno
- Framework
- La materialità / significatività
- La relazione di revisione
- Le tipologie di giudizio sul bilancio
- I richiami di informativa
- Richiamo ai dati comparativi
- Il giudizio sulla coerenza
- L'indipendenza del revisore ed il concetto di network / rete di revisori
- Il concetto di rete
- Il D.Lgs. 39/2010 ed i relativi regolamenti attuativi
- La vigilanza sui revisori legali (Breve introduzione)
- La documentazione del lavoro di revisione
- Le responsabilità del revisore e la relativa disciplina sanzionatoria
- Il rapporto contrattuale tra revisore e società revisionata
- Il controllo di qualità
- Il sistema di governance
- I rapporti tra la società di revisione e gli organi di governance
- ISA Italia 260
- ISA Italia 265
- Attestazioni della direzione
- Conformità a leggi e regolamenti
- Saldi di apertura
- Eventi successivi alla data di bilancio
- Parti correlate
- Frodi ed errori
- Le frodi in azienda – Il ruolo del forensic accountant
- Le situazioni di significativa incertezza [Con particolare riferimento alla continuità aziendale]
- La revisione del bilancio di gruppo
- Il caso Parmalat
- Il ricorso al lavoro dei revisori interni e dell'esperto
- Revisori interni
- Esperto
- La revisione contabile di un'impresa che esternalizza l'attività contabile
- Stime contabili e fair value
- La valutazione d'azienda
- Il metodo finanziario/reddituale
- Il metodo misto patrimoniale/reddituale
- Il metodo di mercato
- Attività diverse dalla revisione richieste al revisore da norme di legge
- Cenni alle singole operazioni
- Aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione
- LBO – Leveraged Buy-Out
- Fusione
- Soluzioni concordate alla crisi d'impresa
- Linee guida di riferimento
- Il riferimento per le attività relative alla proiezione futura dei piani
- Il riferimento per le attività di valutazione del capitale economico di un'impresa
- Cenni alle singole operazioni
- Il sistema dei controlli nelle imprese cooperative
[N.B.: I punti dell'indice in rosso NON sono inclusi in questo file, ma nella precedente parte della dispensa ("Appunti di Revisione Aziendale (Progredito), Parte 1 di 3"). Essi (punti in rosso) sono riportati esclusivamente al fine di rendere l'idea complessiva del lavoro e dare continuità con la prima parte della dispensa]
Appunti di revisione aziendale (Corso progredito) – Parte 2
Conformità a leggi e regolamenti
L'ISA Italia 250 si occupa della considerazione di leggi e regolamenti nell'attività di revisione. È evidente come la revisione abbia come obiettivo primario la verifica del fatto che il bilancio rappresenti correttamente i fatti di gestione, e costituisca dunque una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società; la revisione deve tuttavia controllare anche il sostanziale rispetto di leggi e regolamenti da parte della società sottoposta a revisione, con particolare riguardo a quelle normative “speciali” che possono essere pertinenti allo specifico settore di attività in cui opera la società revisionata (es. controllo delle regole molto specifiche e dettagliate che devono rispettare SIM, SGR, compagnie d'assicurazione, e società finanziarie in genere).
Il revisore è chiamato a valutare e comprendere l'ambiente in cui opera la società soggetta a revisione, a valutarne i rischi, e quindi ad approfondire specificamente le tematiche applicabili nelle diverse circostanze. Nella pratica ciò si è tradotto nell'ambito delle società di revisione in vere e proprie specializzazioni interne (realizzate mediante training appositi del personale); ad oggi è dunque possibile individuare all'interno delle varie società di revisione un gruppo finanziario (a sua volta diviso in SIM, SGR e assicurazioni), un gruppo pharma, un gruppo oil&gas, un gruppo trasporti, un gruppo retail, ecc., ciascuno in grado di dialogare ad un livello adeguato e con le giuste competenze con i relativi interlocutori.
Il mancato rispetto di leggi e regolamenti dev'essere controllato da parte dell'attività di revisione in quanto potenzialmente in grado di avere impatti sul bilancio sia in termini di sanzioni e multe, sia in termini di danno reputazionale, sia in termini di perdita di figure chiave (dato che spesso i membri della direzione, responsabili del rispetto di leggi e regolamenti, sono portati alle dimissioni a seguito di scandali o problematiche di compliance).
Responsabilità del revisore
Ci sono due tipologie di responsabilità diverse del revisore con riferimento all'argomento in analisi:
- Responsabilità legata a leggi e regolamenti che hanno impatto diretto sul bilancio (es. normativa fiscale)
- Responsabilità legata a leggi e regolamenti che di per sé non hanno impatto diretto sul bilancio, ma che potenzialmente potrebbero averlo (es. normativa ambientale)
In entrambi i casi, tuttavia, il revisore deve mettere in atto procedure che richiedono conoscenza, approfondimenti, e studio della controparte, che ha sicuramente una propria autonomia, una propria storia ed un proprio vissuto. Il revisore deve innanzitutto dunque svolgere indagini presso la direzione e gli organi di governance per verificare se l'impresa sia conforme a leggi e regolamenti, senza limitarsi al dialogo ed all'interlocuzione, ma raccogliendo gli opportuni elementi probativi (es. verifica della documentazione in termini di autorizzazioni, permessi, ecc.).
In secondo luogo, è compito del revisore esaminare la corrispondenza intercorsa con autorità preposte alla concessione di autorizzazioni o alla vigilanza, e procedere verifiche di dettaglio, colloqui con i legali, lettura di verbali, ecc., per verificare che non ci siano casi di non conformità o sospetta non conformità a leggi e regolamenti.
La non conformità a leggi e regolamenti può impattare sulla relazione di revisione in termini di giudizio: se la non conformità ha effetti significativi sul bilancio e non è stata adeguatamente rappresentata, il revisore deve esprimere un giudizio con rilievi o un giudizio negativo; qualora invece venga preclusa al revisore la possibilità di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per valutare se sussista una non conformità significativa, egli esprime un giudizio con rilievi o un’impossibilità ad esprimere il giudizio.
[N.B.: Di fronte a violazioni di leggi, occorre valutare (come in caso di rilievo di errori di bilancio) se le stesse siano volontarie od involontarie, e soprattutto qualora sia coinvolto il management, è dovere del revisore coinvolgere il Collegio Sindacale, tra i cui compiti rientra la verifica del rispetto delle leggi e dello statuto].
Saldi di apertura
L'ISA Italia 510 è un principio che trova applicazione solo nei casi in cui un revisore intervenga su un bilancio per la prima volta, ossia soltanto quando il bilancio precedente non sia stato sottoposto a revisione, o sia stato sottoposto a revisione da un altro revisore (es. prima revisione legale, prima revisione volontaria, o, più frequentemente, cambio di revisore).
Il principio non tratta la revisione dei dati dell'esercizio precedente presentati a fini comparativi, poiché il revisore si assume la responsabilità dei dati del solo esercizio in corso, facendo ad esempio riferimento alla relazione del precedente revisore per il giudizio sui dati dell'esercizio precedente riportati a fini comparativi; nonostante ciò, è indispensabile che il revisore abbia un “comfort” adeguato sui dati di apertura, in conseguenza del fatto che un eventuale errore nei saldi di apertura si ripercuoterebbe sui saldi dell'anno in corso, ed in particolare sul Conto Economico oggetto di revisione (es. se il saldo di apertura del magazzino era scorretto, e quello di chiusura è corretto, la “correzione” impatta a CE in termini di utile/perdita).
Volendo distinguere tra l'ipotesi di cambio di revisione ed il caso di società che venga sottoposta per la prima volta in assoluto a revisione contabile (per volontà, o per superamento dei limiti di legge per due esercizi consecutivi in caso di srl), va detto che quest'ultimo è il meno usuale, ma anche più complesso: in tale situazione, non esistendo alcun tipo di verifica dei saldi dell'anno precedente, che costituiscono i dati d'apertura del bilancio soggetto a revisione, l'attività di revisione dev'essere particolarmente profonda: le procedure devono essere rinforzate, e vanno estese anche ai dati dell'anno precedente. Come detto, questi ultimi non saranno propriamente oggetto di revisione (ossia, in altre parole, non saranno sottoposti “giudizio di revisione”), ma è necessario che il revisore ne verifichi la correttezza per poter esprimere un giudizio sereno e consapevole sui dati dell'esercizio in corso. Sarà dunque opportuno, ad esempio, che il revisore verifichi la corrispondenza tra gli incassi dell'anno e i crediti dell'anno precedente, o tra i pagamenti dell'anno ed i debiti dell'anno precedente; che le circolarizzazioni dei clienti non siano indirizzate a verificare solo l'anno in corso, ma anche l'anno precedente, ecc.
L'unica procedure che è generalmente impossibile eseguire con riferimento all'anno precedente è la conta fisica del magazzino, poiché la stessa risulta possibile ad un anno di distanza solo se il sistema informativo è molto evoluto e permette di fare roll-back, situazione però piuttosto rara per un'azienda che si approcci per la prima volta alla revisione; occorre dunque al riguardo inserire una limitazione di scopo nella relazione di revisione.
Più usuale e più semplice è invece il caso in cui i saldi di apertura debbano essere verificati in conseguenza di un cambio di revisore. In tal caso il nuovo revisore deve innanzitutto valutare le competenze del revisore precedente in termini di affidabilità, credibilità, e indipendenza, e dall'esito di tale valutazione dipenderà l'approccio sul passaggio di consegne: volendo fare un esempio (brutale, ma veritiero), nel passaggio di consegne tra grande società di revisione e grande società di revisione (es. KPMG uscente e PwC entrante) l'uniformità di standard e la riconosciuta affidabilità consentono di limitare molto l'analisi sui dati del revisore uscente; nel passaggio di consegne da revisore persona fisica a grande società di revisione, invece, difficilmente risulta possibile per il nuovo revisore basarsi sul lavoro fatto dal revisore precedente, perchè i revisori persone fisiche (e soprattutto se la revisione è affidata al CS) non sempre seguono alla lettera i principi di revisione, ed è dunque spesso difficile trovare evidenza delle procedure svolte e la relativa documentazione; ci si avvicina dunque in tal caso all'ipotesi in cui non ci fosse alcun incarico precedente.
[Si ricordi come sia la società revisionata a dover autorizzare il revisore uscente a mettere a disposizione del nuovo revisore la documentazione dell'anno precedente. Si tenga per altro conto del fatto che generalmente “in cambio” della consegna delle carte di lavoro degli anni precedenti, il nuovo revisore si impegna a non utilizzare le stesse per addebitare responsabilità di alcun tipo al revisore uscente].
Il passaggio di consegne avviene mediante incontri (che possono durare anche un paio di settimane) tra i partner e senior manager uscenti ed entranti, condotti con approccio top-down: si parte dal contesto generale dell'impresa, per passare ai rischi più significativi, ecc., sino a giungere alle singole aree di lavoro. Qualora si ritenga che il revisore precedente sia stato troppo leggero su certe aree, il revisore entrante deve svolgere procedure ulteriori, e naturalmente eventuali limitazioni e pervasività delle stesse in merito ai saldi di apertura possono avere riflessi sul giudizio di revisione. In caso di errori accertati sui saldi di apertura (es. il revisore entrante svolge procedure di approfondimento del lavoro del revisore uscente e rileva errori significativi) occorre informare la direzione, e la stessa deve tenerne conto nei modi previsti dai principi contabili di riferimento (es. imputazione a CE con relativa informativa, in Italia; oppure con re-statement, e dunque modifica ex-post dei saldi di apertura, all'estero). In caso di mancata correzione, l'errore verrebbe come già visto trasferito sui saldi di chiusura, con conseguente necessità di esprimere un giudizio con rilievi o negativo. Se il revisore precedente ha espresso un giudizio con modifica e l’errore è ancora pertinente e significativo per il periodo amministrativo in esame, il revisore deve esprimere un giudizio con modifica sul bilancio del periodo in corso, in conformità con ISA Italia 705 e 710.
Eventi successivi alla data di bilancio
Gli eventi successivi sono i fatti (sia positivi che negativi) intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, ma prima della data di formazione (secondo gli OIC) o di autorizzazione alla pubblicazione (secondo gli IAS/IFRS) del bilancio.
[Il principio di revisione da considerare è l'ISA Italia 560].
Facendo riferimento ai principi contabili italiani, si identificano tre tipologie di eventi successivi:
- Fatti successivi che devono essere recepiti in bilancio
- Fatti successivi che non devono essere recepiti in bilancio
- Fatti successivi che possono avere effetto sulla continuità aziendale (going concern)
Facendo riferimento ai principi contabili internazionali, invece, si identificano solo due tipologie di eventi successivi:
- Fatti successivi già esistenti alla data di bilancio (Modificativi)
- Fatti successivi sorti successivamente alla data di bilancio (Non modificativi)
[Con riferimento alla slide 9 del file “19.2. Eventi successivi” si tenga presente che il fallimento di un debitore è considerato un adjusting event perchè si ritiene che lo stesso non sia un evento improvviso, ma progressivo (credito in sofferenza, incagliato, ecc.), e che dunque alla data di bilancio il debitore fosse già in difficoltà; allo stesso modo, la vendita di prodotti a magazzino per un prezzo inferiore a quanto stimato è anch'essa considerata evento modificativo poiché rappresentativa di un errore nella stima, alla data di bilancio, del minore tra il costo ed il presumibile valore di realizzo della merce].
Il fenomeno degli eventi successivi ha per sua stessa natura rilevanza proporzionale alla durata del percorso di approvazione del bilancio; risulta dunque chiaro come lo stesso abbia importanza maggiore in Italia, in cui l'approvazione del bilancio avviene circa 4 mesi dopo la chiusura dell'esercizio, piuttosto che in Paesi quali gli USA, in cui le chiusure sono molto ravvicinate (una subsidiary americana può chiudere il bilancio anche in 15/20 giorni).
[Con riguardo alla definizione delle date di riferimento si rimanda alle slide 10 e successive].
La verifica tradizionale degli eventi successivi deve coprire tutto il periodo sino alla firma della relazione di revisione: è responsabilità del revisore fare tutte le procedure ritenute necessarie e sufficienti per accertare che gli eventi successivi siano stati correttamente identificati e trattati in bilancio. Tali procedure riguardano innanzitutto il colloquio con gli organi di governance (interviste, domande, richiesta di informazioni), ma anche (obbligatoriamente) la lettura dei libri sociali, l'acquisizione di informazioni dai legali, la lettura critica delle ultime relazioni infra-annuali (es. report mensili), e l'analisi delle conferme dei revisori delle eventuali altre componenti del gruppo, cui viene richiesto con alcuni giorni di anticipo rispetto all'emissione della relazione di revisione da parte del revisore della capogruppo di attestare l'assenza di eventi successivi rilevanti o, in caso contrario, di descriverne il trattamento.
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Revisione progredito - appunti 1 di 2
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Appunti di Revisione Aziendale (Progredito), Parte 3 di 3
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Revisione aziendale - Appunti (2° parziale)
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