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LIBRO V: INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
Sebbene il fulcro della disciplina sia il Libro V, molti strumenti investigativi classici (e più rilevanti) sono disciplinati nel Libro III → c.d mezzi di ricerca della prova come le intercettazioni e sequestri probatori). Questa fase inizia nel momento in cui perviene ad una di queste due autorità la notizia di reato. Quando entra nel sistema, ha inizio - almeno di fatto - la fase delle indagini preliminari. Essa si conclude con le decisioni del pubblico ministero in relazione all'azione penale: egli, alla fine delle indagini, potrà optare per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione.
Titolo I: Disposizioni generali (artt. 326-329)
Il codice NON dà una definizione di cosa sono le indagini preliminari, potremmo ricostruirla partendo dalle norme di esordio del Libro V: le indagini preliminari sono le investigazioni svolte dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria.
Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Queste indagini non tendono di norma a formare autentiche prove spendibili per il giudizio, ma a raccogliere informazioni ed elementi al fine di valutare l'esercizio dell'azione penale. Questa è la filosofia di fondo ma questa precisazione, seppur vera, pecca di incompletezza in quanto non è in grado di rappresentare le molteplici funzioni proprie delle indagini preliminari: è vero che le informazioni raccolte non sono spendibili come prove in giudizio, però rappresentano la base per provvedimenti importanti (e.g. individuare se ci sono gravi indizi di colpevolezza alla base per l'adozione di misure cautelari). Inoltre vi sono delle eccezioni contemplate già a livello costituzionale (art.111 co.4-5) in.Merito al fatto che si tratti di elementi non spendibili. Tenendo conto di tutti questi fattori, le indagini preliminari hanno una natura polifunzionale: forniscono la base decisoria per una molteplicità di decisioni.
Art. 327 - Direzione delle indagini preliminari: Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli.
Art. 328 - Giudice per le indagini preliminari. Il GIP è un giudice ad acta - NON si attiva mai d'ufficio, interviene al compimento di certi atti e solo su richiesta da parte delle autorità incaricate delle indagini - con giurisdizione di garanzia: non svolge indagini (come in passato il Giudice Istruttore), piuttosto eventualmente interviene nel corso delle indagini svolte da altri soggetti per autorizzare azioni delicate e in relazione alle
quali si necessita la garanzia del controllo giurisdizionale. Facciamo qualche esempio delle sue molteplici funzioni (tutte di garanzia e di controllo):
Nel settore delle misure cautelari, laddove vengano richieste dal pm nel corso delle indagini preliminari, è il GIP che procede alla fissazione dell'udienza di convalida.
Ha un importante ruolo nella procedura dell'incidente probatorio mediante la quale si cristallizza anticipatamente la prova durante le indagini preliminari in quanto vi sono particolari situazioni che fanno supporre che non è attività rinviabile e non si possa attendere di arrivare al processo.
Ha un'importante funzione alla fine delle indagini preliminari nel momento in cui il pm adotta le proprie determinazioni circa l'esercizio dell'azione penale - le determinazioni assunte dal pm saranno oggetto di controllo da parte del gip (e.g. la richiesta di archiviazione sarà controllata).
Vi è anche un
Controllo nel momento in cui venga esercitata l'azione penale, in quanto il rinvio- agiudizio che viene chiesto dal pm comporta l'instaurarsi di un'udienza all'interno dellaquale il GIP deve controllare la fondatezza dell'accusa (x evitare processi superflui).
Il regime di segretezza che normalmente connota la fase delle indagini preliminari.
Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di attidi indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Questa segretezza ha due volti:
- Segretezza esterna: verso la collettività → divieto di pubblicare o dare notizia delle attività del procedimento.
- Segretezza interna: nei confronti dell'indagato.
→ tutela l’efficacia delle indagini,evita che s’inquinino le prove. Si potrebbe compiere all’oscuro del soggetto e questi neverrà a conoscenza quando gli venga inviato l’avviso di conclusione delle indagini (415 bis- Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari) o quando vengainformato della richiesta di archiviazione delle indagini.
Questa segretezza cade in alcune circostanze, in particolar modo in peculiari attività di indaginein cui ilsoggetto deve essere coinvolto e viene dunque a sapere che è in corso un’attività investigativa asuo carico→ c.d. atti garantiti (interrogatorio, perquisizione o sequestro): il soggetto ha diritto apartecipare ed in alcuni casi ad essere preavvisato; una volta che l’atto garantito è statocompiuto, i verbali vengono depositati divenendo disponibili al difensore. Tra i vari tipi diattività svolte in questa fase ci sono alcuni strumenti
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consentiti solo per alcuni reati: quindi qualificare in un modo o nell'altro ha un impatto notevole in quanto si va ad ampliare o ridurre il potere investigativo del pubblico ministero. Nella prassi, spesso c'è la tendenza a gonfiare l'addebito provvisorio e qualificarlo in modo particolarmente grave al fine di poter utilizzare certi apparati investigativi.
TITOLO II: NOTIZIA DI REATO (ARTT. 330-335)
Abbiamo detto che il momento iniziale è quello della notizia di reato acquisita dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero. La notizia di reato è la notizia di un fatto storico sussimibile in una fattispecie incriminatrice. Data notizia ha una conseguenza importante in quanto nel momento in cui entra nel sistema giudiziario si segna il discrimine tra attività di polizia di mera sicurezza e la normale funzione di polizia giudiziaria (cessa la prima e inizia la seconda) che comporta l'obbligo di rispettare le norme del cpp con riferimento alle indagini.
I ricettori principali di una notizia di reato sono il PM e la PG. Possono riceverla passivamente, ma anche attivamente, prendendo conoscenza di propria iniziativa (art.330). La PG ha l'obbligo ex art.347 di riferire per iscritto al pubblico ministero senza ritardo le notizie di reato che abbia ricevuto. Nel fare questo deve dare notizia di elementi essenziali del fatto oltre che di elementi eventualmente raccolti che possono essere utili ai fini delle indagini. Vi è una maggiore rigidità laddove sono state compiute attività particolari: atti garantiti che necessitano l'assistenza di un difensore (co.2bis) o reati particolarmente gravi (co.3). Una volta che viene ricevuta la notizia di reato dal pubblico ministero, scatta l'obbligo di iscrizione: ogni procura conserva presso il proprio ufficio il registro delle notizie di reato nel quale deve iscrivere ogni notizia di reato ricevuta inserendo tutti gli elementi rilevanti sia da un punto di vistaoggettivo che soggettivo. La norma deve, non soltanto iscrivere gli elementi di fatto, occorre che ci sia anche una iscrizione nominativa, se possibile. Altro elemento importante è che, una volta iscritta, si aggiorni la notizia di reato: un aggiornamento in fatto, in diritto e in relazione ai soggetti coinvolgibili nella fattispecie criminosa (=un aggiornamento ad ampio raggio) → ex.art 335(2). Dal momento in cui si compiono queste formalità fondamentali per contenere il potere investigativo, si dipanano attività d'indagine molto diverse ma tutte coperte da un segreto, soprattutto interno, nei confronti della persona che subisce le indagini salvo vengano compiuti gli atti garantiti che richiedono la sua partecipazione e presenza. *c'è la possibilità ex art.35 di richiedere se è in corso un'indagine nei suoi confronti ma non è sempre detto che una risposta negativa sia vera. Titolo III: Condizioni di procedibilità (artt.
(336-346): i modi di acquisizione della notizia di reato possono essere:
Qualificati: quando il legislatore disciplina in maniera specifica le attività mediante le quali la notizia viene portata a conoscenza dell'autorità:
- La querela - Art.336 (che opera come condizione di procedibilità) è una dichiarazione di volontà che viene posta in essere dalla persona offesa e mediante la quale essa chiede che si proceda per il fatto commesso a suo danno;
- La denuncia è la segnalazione di un reato procedibile d'ufficio - la sua procedibilità non dipende dal fatto che vi sia stata una querela. La denuncia non si figura in termini di obbligo, salvo il caso dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico esercizio che vengano a conoscenza della notizia di reato;
- Il referto fa riferimento a coloro che acquisiscono la notizia di reato mentre svolgono determinate professioni (e.g. medico che vede arrivare una persona ferita da)
un'armada fuoco);
L'istanza di procedimento (art.341) e la richiesta di procedimento (art.342) sono atti particolari che vengono in rilievo quando i reati sono stati commessi all'estero → l'istanza viene dalla persona offesa e chiede che si proceda per il reato che è stato commesso all'estero; mentre la richiesta viene dal ministro di giustizia con cui chiede alla procura della repubblica di procedere per determinati reati commessi all'estero (vi è un'ampia discrezionalità del ministro). Sono entrambe condizioni di procedibilità in mancanza delle quali non si può attivare il potere punitivo dello stato.
Ciò che accomuna tutti è l'iscrizione nel registro apposito. Tale obbligo non sussiste quando la notizia di reato riguarda fatti che sembrano non avere una rilevanza penale → in questi casi si parla di una pseudo notizia di reato la quale non va iscritta nel registro; viene iscritta in
altro registro (c.d. modello 45) che però non richiede che venga attivata, a chiusura,